Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 10/06/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 258/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 258/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Canciani Stefano Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Forgione Ma- Controparte_1 C.F._2
ria Cristina
RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.06.2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti chiedevano concordemente di definire la presente controversia alle condizioni di seguito interamente riportate:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
1
Lombardia n. 66, casa attualmente gravata da mutuo presso Banco BPM s.p.a il cui re- CP_2
siduo è al 31.1.2025 pari ad euro 208.404, resteranno a vivere entrambi per il tempo necessario a realizzarne la vendita, vendita per la cui effettuazione si sono già rivolti ad agenzia immobiliare ai fini di ottenerne una prima valutazione.
3) I coniugi concordano per un affidamento condiviso della minore con tempi di accudimento pari- tetici. Ai fini anagrafici seguirà l'indirizzo di residenza materno. Per_1
4) I coniugi tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi hanno concordato il seguente calendario di accudimento della minore:
a) PRIMA SETTIMANA:
= il lunedì VA sarà accompagnata a scuola dal papà e recuperata dalla mamma che con Per_1
trascorrerà il pernotto;
= il martedì VA sarà accompagnata a scuola dalla mamma e recuperata dal papà che con Per_1
condividerà il pernotto;
= il mercoledì VA sarà accompagnata a scuola dal papà e recuperata dalla mamma che con condividerà il pernotto;
Per_1
= il giovedì VA sarà accompagnata a scuola dalla mamma e recuperata dal papà che con Per_1
condividerà il pernotto;
= il venerdì VA sarà accompagnata a scuola dal papà e recuperata dalla mamma che con Per_1
condividerà il pernotto;
= le giornate del sabato e della domenica VA le trascorrerà con la mamma sino al lunedì matti- na quando il papà si occuperà dell'accompagnamento a scuola.
b) SECONDA SETTIMANA
= il lunedì sarà accompagnata a scuola dal papà e recuperata dalla mamma che con Per_1 Per_1
trascorrerà il pernotto;
= il martedì VA sarà accompagnata a scuola dalla mamma e recuperata dal papà che con Per_1
condividerà il pernotto;
= il mercoledì VA sarà accompagnata a scuola dal papà e recuperata dalla mamma che con condividerà il pernotto;
Per_1
= il giovedì VA sarà accompagnata a scuola dalla mamma e recuperata dal papà che con Per_1
condividerà il pernotto;
= il venerdì VA sarà accompagnata a scuola dal papà e recuperata dalla mamma che con Per_1
condividerà il pernotto;
= le giornate del sabato e della domenica VA le trascorrerà con il papà sino al lunedì mattina quando il papà si occuperà dell'accompagnamento a scuola. Resta inteso tra le parti che il suddet- to calendario prenderà avvio non appena le stesse avranno individuato autonome soluzioni abitati- ve.
5) Le parti sono intese che nei giorni di propria spettanza si occuperanno ciascuno di accompagna- re la figlia anche agli impegni assunti nel suo interesse, siano di natura sanitaria, scolastica, spor- tiva o ludica.
6) Durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà con un genitore la vigilia di Natale e con l'altro la giornata di Natale (25.12); nelle restanti giornate i genitori concorderanno il relativo ca- lendario di alternanza in base ai rispettivi impegni di lavoro o comunque in adesione al calendario osservato durante l'anno. Ad anni alterni ciascun genitore trascorrerà con la figlia la giornata del
31.12 e altrettanto quella del 6.1. Ai fini dell'alternanza le Parti convengono sin d'ora che a partire dal corrente anno la priorità nella scelta del periodo da trascorrere con la minore verrà riservata negli anni dispari alla mamma, mentre in quelli pari al papà. Tale priorità andrà esercitata entro il
30 novembre di ogni anno. In difetto, verrà persa e dunque l'altro genitore (cui in quell'anno non sarebbe spettata la priorità) sarà libero di esprimere la sua preferenza.
7) Quanto alle vacanze pasquali, ciascun genitore trascorrerà alternativamente con la minore il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (ore 10.00-22.00) con rientro della minore dalla mamma dopo cena secondo un'alternanza stabilita dai genitori entro il 30 gennaio di ciascun anno. In caso di disaccordo tra le Parti varrà il criterio in base al quale la priorità della scelta spetterà alla mamma negli anni pari e al papà in quelli dispari.
8) Quanto al periodo estivo, ciascun genitore trascorrerà con la minore due settimane anche non consecutive. In caso di mancato accordo circa l'individuazione dei rispettivi periodi di vacanza da trascorrere con la figlia si applicherà il criterio dell'alternanza e dunque negli anni pari la priorità nella scelta del periodo spetterà alla mamma, negli anni dispari al papà. Tale priorità andrà eserci- tata entro il 30 aprile dell'anno in questione;
in difetto il genitore cui sarebbe spettata perderà la priorità che dunque passerà all'altro che potrà liberamente individuare le sue vacanze. Per il re- stante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola e in caso di permanenza della minore presso la casa di residenza, si manterrà la consueta alternanza di ca- lendario, ferma l'intesa dei genitori di far vivere, collaborando in accompagnamenti e recuperi, al- la minore l'esperienza di centri estivi / oratori, concordemente individuati. I genitori si comuniche- ranno gli indirizzi e i recapiti telefonici delle rispettive località e strutture in cui trascorreranno le ferie estive con la figlia.
9) Resta intesa la possibilità per ciascun genitore in occasione di Ponti o comunque di giornate di sospensione delle attività scolastiche di organizzare dei soggiorni di svago / vacanza con la figlia con l'accorgimento di preavvisare l'altro genitore almeno 10 giorni prima di tale intenzione e di comunicare con precisione la destinazione.
10) Entrambi i genitori si dichiarano disponibili a modificare l'organizzazione del calendario idea- to in caso di imprevisti o impegni sopravvenuti che le parti avranno premura di comunicarsi con un preavviso di almeno 48 ore, preavviso che dovrà essere rispettato anche al fine di consentire all'altro genitore (cui viene richiesta la sostituzione / modifica di calendario) di organizzarsi. Qua- lora il preavviso di 48 ore sia rispettato, il genitore cui viene richiesta la sostituzione / modifica di calendario dovrà acconsentirla, salvo che abbia già assunto impegni non modificabili (documenta- bili). Preavvisi inferiori legittimeranno il rifiuto dell'altro genitore a consentire la modifica del ca- lendario eventualmente richiestagli.
11) I coniugi concordano che in relazione a compleanni /cerimonie ai relativi festeggiamenti prove- ranno a prendervi entrambi parte;
ove ciò non sia possibile si applicherà il criterio dell'alternanza anni pari / anni dispari sopra descritto.
12) In deroga a tutto quanto sopra, nel caso si verifichino indisposizioni di e/o scioperi sco- Per_1
lastici e/o qualunque altra ragione giustificata da comprovate e impellenti necessità della figlia che le impediscano di andare a scuola, i genitori si impegnano reciprocamente a rendersi disponibili, a prescindere dalla giornata, nell'accudimento della minore.
13) I Ricorrenti si impegnano, nei momenti trascorsi con la figlia, a rendersi sempre raggiungibili telefonicamente dall'altro genitore in caso di necessità e a consentire anche uno spazio di video chiamata, tendenzialmente (e comunque previo preavviso) nella fascia oraria dalle 19:30 alle
20:30. I contatti telefonici avverranno utilizzando i dispositivi telefonici dei genitori.
14) I Ricorrenti concordano che la responsabilità genitoriale rispetto alla figlia venga esercitata da entrambi. Essi assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per la Pt_2
[.
incluse quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza abituale, alle at- tività sportive, ai corsi extra scolastici, tenendo conto, considerata l'età, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Ciascuno dei genitori eserciterà la potestà Per_1
separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la minore con sé, ferma l'intesa e l'impegno a comunicare all'altro genitore episodi importanti per l'educazione ed i bisogni della figlia nonché a confrontarsi comunque preventivamente.
15) In punto di mantenimento ordinario i Ricorrenti concordano di provvedervi direttamente data la pariteticità dei tempi di accudimento. Spese di abbigliamento, cura, scolastiche ivi compresa la ri- storazione verranno gestite quali spese straordinarie e dunque suddivise al 50%. Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consen- so o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. Con specifico riferimento alle modalità di richiesta e prestazione del consenso, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altro genitore in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici – salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta la attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa di intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà pro- durre eventuali diversi preventivi a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competen- za. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scrit- ta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustifi- cativi (almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario qualora in futuro ne prevedessero la corresponsione e in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo; le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo). In caso di spese superiori a euro
300,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare i relativi costi per la quota di sua spettanza.
16) I coniugi concordano che l'assegno unico venga ripartito al 50%
17) I coniugi risolveranno separatamente tutte le decisioni relative alle vicende economiche anche in relazione alla casa coniugale. Resta inteso che eventuali rimborsi Irpef che dovessero originare da precedenti dichiarazioni dei redditi congiunte dovranno essere attribuiti per la quota di compe- tenza a ciascun coniuge personalmente. Parimenti, gli odierni Ricorrenti ripartiranno in esatta mi- sura le detrazioni per figli a carico.
18) Gli odierni Ricorrenti intrattengono il solo rapporto bancario conto corrente cointestato n.000000010025 presso Banco Bpm sul quale viene addebitata mensilmente la rata di mutuo (docc.4, 5, 6 – Estratti conto corrente cointestato anni 2022 -2023 -2024) conto che mantengono in essere sino alla vendita della casa coniugale. Per il resto entrambe le parti intrattengono distinti rapporti. Ancora non vi sono vetture in cointestazione.
19) I SInori e si impegnano ad esprimere reciproco assenso e Parte_1 Controparte_1 consenso al rilascio e rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio della minore.
20) I SInori e si impegnano a rispettare e tutelare le rispettive Parte_1 Controparte_1
figure genitoriali, soprattutto in presenza della figlia.
21) I SInori e si impegnano reciprocamente a prevedere Parte_1 Controparte_1
l'inserimento di futuri nuovi compagni con la gradualità e l'accortezza necessarie a tutelare il be- nessere della figlia, evitando il verificarsi di qualsivoglia tipo di ingerenza e /o travalicamento dei ruoli genitoriali. In questa ottica, i genitori si impegnano a far conoscere e frequentare eventuali futuri compagni alla figlia solo e esclusivamente nel momento in cui saranno divenuti presenze connotate da stabilità.
22) I SInori e dichiarano di rinunciare all'impugnazione della Parte_1 Controparte_1 sentenza di separazione conforme alle condizioni pattuite nelle presenti note”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano matrimonio in data 08.07.2018 in Comignano (NO), optando per il regime pa- trimoniale della separazione legale dei beni, e stabilivano come dimora abituale l'abitazione sita in
Olgiate Olona (VA), Via Lombardia n. 66, di proprietà di entrambi e gravata da mutuo (doc. 3 ricor- rente).
Dalla loro unione nasceva la figlia (il 18.01.2021). Per_1
Con ricorso depositato in data 27.01.2025 la SI.ra adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo Pt_1
l'emissione della pronuncia di separazione stante l'intollerabilità della convivenza coniugale. Do- mandava, tra l'altro, di disporre l'affido condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la madre, di assegnare a sé la casa coniugale, di regolamentare la frequentazione padre/figlia, di quan- tificare nell'importo mensile di € 200,00 il contributo paterno al mantenimento di di ripartire Per_1 nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie come da Protocollo della Corte d'Appello di
Milano e di disporre l'integrale percezione dell'Assegno Unico da parte della madre.
In data 07.04.2025 si costituiva il SI. mediante comparsa di risposta con la quale aderiva CP_1
alle domande di separazione, di affido condiviso di e di ripartizione delle spese straordinarie. Per_1
Tuttavia, chiedeva, in via principale, il collocamento paritario di a settimane alterne “con Per_1 possibilità di stare con la bambina c/o la casa familiare fino alla sua vendita” e il mantenimento di- retto della figlia da parte di ciascun genitore.
In data 06.05.2025, entrambe le parti chiedevano di rinviare l'udienza precedentemente fissata al fine di formalizzare l'accordo che dichiaravano di aver raggiunto.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni (ut supra integralmente riportate) rassegnate congiuntamente dalle parti alla prima udienza del
03.06.2025.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi, tale da rendere inelutta- bile la separazione.
Le condizioni concordate tra le parti in relazione alla prole meritano di essere accolte, in quanto coerenti con le loro condizioni economiche e in quanto appaiono conformi al superiore interesse morale e materiale di , idonee a garantirle il diritto a una crescita psicofisica, intellettuale e Per_2 morale sana ed equilibrata e non contrarie al buon costume o all'ordine pubblico.
Le spese di lite devono essere compensate, come chiesto dalle parti nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così delibera in via definitiva:
1) dichiara la separazione personale tra i SIg.ri e Parte_1 Controparte_3
, coniugatisi in Comignano (NO) in data 08.07.2018 (matrimonio trascritto nel registro de-
[...]
gli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 21, Parte II, Serie A, anno 2018; nonché del
Comune di Gorla Minore al n. 6, parte II, Serie B, Anno 2018) alle condizioni concordate dalle parti innanzi integralmente trascritte e da intendersi qui recepite;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile dei Comuni in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
06.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa