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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 13069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13069 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 53761/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX) CIVILE
in composizione collegiale, nella persona dei dott. Vittorio Carlomagno;
dott. Alfredo Landi;
della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 53761 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2017 tra la società (di seguito Parte_1 Pt_1
, con sede in Marcon (VE) 30020, Via del Vetro n. 21/23, in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore Sig. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv. Alberto Parte_1
Improda e Raffaelle Arista, nonché elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, Via Barberini n. 67
Attrice
la società (di seguito , con sede in Napoli, via Controparte_1 CP_1
Nuova Poggioreale n. 45/A, in persona del procuratore generale, sig. CP_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. Giuseppe Storzieri, nonché elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Benevento, via Salvator Rosa n. 46
e l'impresa individuale (di seguito , con Controparte_3 CP_3 sede in Roma, via Lucio Papirio n. 8/10 in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.ra
, domiciliata a Roma, in Via Quintilio Varo n. 51 CP_3
1 Convenute
Oggetto: Concorrenza sleale
CONCLUSIONI
Per l'attrice Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in persona del Giudice Designato, disattesa ogni avversa e contraria istanza, previ gli incombenti di rito con sentenza di accertamento:
A- In via principale:
1. accertare e dichiarare che la produzione, importazione, esportazione, commercializzazione, offerta in vendita - anche on line - e pubblicizzazione, nonché qualsiasi altra forma di utilizzazione da parte di ovvero alla Controparte_1 Controparte_3
(anche in sede di conclusioni: “Convenute”) dei prodotti per la
[...] illuminazione appartenenti alle linee IMAGINE/CLOUD e BLOOM o comunque denominate, descritti in narrativa nella Citazione e raffigurati nel Doc. 22 (pag. 44-47 per BLOOM e pag. 122-127 per IMAGINE/CLOUD) e nel Doc. 25c di parte attrice (anche in sede di conclusioni
“Prodotti Avversari”), costituisce atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c.; il tutto per i motivi descritti in narrativa nella Citazione;
e per l'effetto
1. ai sensi e per gli effetti degli artt. 2599 c.c.:
1.1 inibire alle Convenute la ulteriore produzione, importazione, esportazione, commercializzazione, offerta in vendita - anche on line - e pubblicizzazione, nonché qualsiasi altra forma di utilizzazione dei Prodotti Avversari;
1.2 ordinare alle Convenute il ritiro dal mercato nazionale, fisico e sul web, nonché da qualunque spazio espositivo a contatto con il pubblico, dei Prodotti Avversari e del relativo materiale di vendita e pubblicitario, fissando un termine per l'esecuzione del provvedimento;
1.3 fissare una congrua somma dovuta per ogni violazione od inosservanza o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento di inibitoria e di ritiro dal mercato di cui ai precedenti punti nn.
1.1 e 1.2;
2. ai sensi e per gli effetti degli artt. 2599 c.c.,
2.1 ordinare la distruzione a spese delle Convenute dei Prodotti Avversari che dovessero essere rinvenuti sia presso i locali delle Convenute sia presso terzi e su tutto il territorio nazionale, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei Prodotti Avversari e del relativo materiale di vendita e pubblicitario, fissando un termine per l'esecuzione del provvedimento;
3. ai sensi dell'art. 2600 c.c.:
3.1 condannare le Convenute alla retroversione degli utili derivanti dalla commercializzazione dei Prodotti Avversari ed al risarcimento dei danni tutti, subiti e subendi dall' attrice, anche morali,
2 quantificati in quella somma che sarà ritenuta di giustizia, sia in base alle risultanze processuali sia in base ad una valutazione equitativa;
3.2 disporre comunque a cura della Attrice ed a spese delle Convenute la pubblicazione su “Il Corriere della Sera”, i siti dell'Attrice e delle Convenute nonché nella rivista specializzata
, nelle dimensioni pari ad almeno due moduli ed in caratteri doppi rispetto al Controparte_4 normale, di un idoneo avviso teso ad informare il pubblico della violazione dei diritti della Attrice, nonché dell'emananda sentenza;
nell'ipotesi in cui le Convenute non ottemperassero all'ordine del giudice entro cinque giorni dall'emananda sentenza, disporre che vi potrà provvedere direttamente la Attrice, a propria cura e spese, con diritto a ripetere le relative spese a semplice presentazione di fattura […]"
Per la convenuta CP_1
“codesto On.le Tribunale voglia, preliminarmente, accertare e dichiarare l'incompetenza della Sezione Ordinaria in favore della Sezione Specializzata in Materia di Imprese dello stesso Tribunale di Roma, nel merito respingere la domanda attorea in quanto inammissibile, non provata e infondata. Con condanna della società attrice alle spese del presente procedimento”. FATTO
1.1 Con atto di citazione, notificato in data 26 luglio 2017, la società impresa Parte_1 specializzata nella produzione di articoli da illuminazione per interni, ha convenuto in giudizio le imprese e al fine di ivi sentire accertare a loro carico la CP_1 CP_3 commissione dell'illecito di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c., nonché per ottenere:
- condanna al ritiro dal mercato, alla distruzione a spese delle convenute e all'inibitoria rispetto all'ulteriore produzione, importazione, esportazione e commercializzazione degli articoli di illuminazione da interni relativi alle collezioni della denominate CP_1
“Imagine/Cloud” e “Bloom” in quanto imitazioni servili dei lampadari prodotti della società attrice appartenenti, rispettivamente, alle collezioni “Papiro” del 2002 e Parte_1
“Ginger” del 2013, con imposizione di una penale nell'ipotesi di violazione delle suddette prescrizioni;
- accertamento della responsabilità delle imprese convenute e per CP_1 CP_3 concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. nei confronti della società attrice con Parte_1 conseguente condanna al risarcimento dei danni consistenti nello sviamento di clientela e nel calo delle vendite del 60% cagionato per l'effetto dell'immissione sul mercato dei predetti prodotti a prezzi sensibilmente inferiori rispetto al prezzo degli speculari prodotti della nonché condanna alla pubblicazione della sentenza sul giornale “Il Corriere Parte_1 della Sera” e sulla rivista specializzata “Italian Lighting”.
1.2 In particolare, la parte attrice lamenta la commissione da parte delle imprese Parte_1 convenute non solo dell'illecito di concorrenza sleale per imitazione servile dei propri prodotti di cui al n. 1 dell'art. 2598 c.c., ma anche dell'illecito di concorrenza sleale per appropriazione di pregi di prodotti altrui di cui all'art. 2598 n. 2 c.c., nonché della fattispecie residuale di cui all'art. 2598 n. 3 c.c. in ragione dell'imitazione, in relazione alle collezioni in esame, non solo dei prodotti ma anche delle iniziative imprenditoriali della Parte_1
(cd. concorrenza parassitaria). Infatti, secondo l'attrice le imprese convenute Parte_1 nel commercializzare i prodotti oggetto di causa (n.b. la nel CP_3
3 commercializzare, quale rivenditore al dettaglio della i soli prodotti della CP_1 collezione “Papiro”) avrebbero beneficiato del successo riscosso dalla concorrente Pt_1 presso il pubblico, traendo un indebito vantaggio dagli investimenti di ricerca e
[...] sviluppo, nonché promozionali e pubblicitari effettuati dalla e realizzando, nel Parte_1 contempo, uno sviamento della clientela della grazie ai più contenuti prezzi Parte_1
(secondo la inferiori del 60% rispetto ai prezzi da questa praticati) degli Parte_1 articoli imitati, prodotti a minori costi fuori dal territorio italiano.
1.3 La ha, infine, rappresentato che l'abusiva commercializzazione dei Parte_1 sopraindicati prodotti da parte della risalirebbe al 2015, come deducibile dal CP_1 catalogo della relativo alle annualità 2015-2016, sebbene la società CP_1 Pt_1 se ne sarebbe avveduta successivamente, nel 2017, in occasione della distribuzione del
[...] catalogo della società durante l'esposizione “EUROLUCE 2017”. Invece, a carico CP_1 della convenuta impresa di vendita al dettaglio, la società attrice CP_3 Pt_1 ha documentato l'abusiva commercializzazione degli articoli della collezione “Imagine”
[...] della imitazione servile della propria collezione “Papiro”, in relazione alle CP_1 specifiche date del 14 aprile e 5 maggio 2017.
2. La convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di risposta del 6 dicembre CP_1
2017, con cui ha chiesto il rigetto della domanda con vittoria di spese, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza della Sezione Ordinaria del Tribunale di Roma in favore di quella Specializzata ai sensi degli artt. 120 e 134 del d.lgs. 10.2.2005, n. 30 e nel merito: 2.1) la mancata registrazione dei disegni e modelli relativi agli articoli sopraindicati, necessaria ex art. 11 del Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12.12.2001 per la protezione del diritto di proprietà industriale relativamente al periodo successivo ai primi tre anni di commercializzazione del prodotto. 2.2) la carenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per la configurazione delle fattispecie di concorrenza sleale. In particolare, ad avviso della società convenuta CP_1 difetterebbe: A) la prova da parte della società attrice dei caratteri di novità e di Parte_2 distintività dei propri prodotti rispetto ad altri sul mercato, requisiti necessari per la tutela del diritto di proprietà industriale ex art. 31 del codice di proprietà industriale (c.p.i.). In tal senso, la società convenuta ha prodotto documentazione atta a dimostrare che le caratteristiche dei predetti prodotti della sono Parte_1 riscontrabili anche in articoli di altre aziende del settore;
B) l'animus nocendi in capo alla società ossia la volontà di danneggiare CP_1
l'altrui impresa, che la parte convenuta pare reputare elemento soggettivo necessario per l'integrazione dell'illecito di concorrenza sleale per imitazione servile di prodotti altrui. In particolare, la convenuta ritiene che la CP_1 carenza del predetto elemento soggettivo potrebbe essere dimostrata dallo speciale procedimento da essa seguito per l'immissione di nuovi prodotti sul mercato, comprensivo di consulenza da parte della società “Dr. DI & Associati s.p.a.” volta a verificare l'originalità dei progetti della rispetto a disegni o CP_1 modelli oggetto di registrazione da parte di altre imprese.
4 3. Il procedimento è proseguito mediante concessione dei termini di cui al previgente testo dell'art. 183, 6 comma, c.p.c. e successiva istruzione mediante consulenza tecnica d'ufficio. La causa è stata trattenuta in decisione, previa trattazione scritta mediante deposito di note, all'udienza cartolare del 7 novembre 2024.
DIRITTO
1. La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento degli illeciti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598, nn. 1, 2 e 3, c.c. consistenti nell'imitazione servile di prodotti altrui, nell'appropriazione di pregi di prodotti altrui e nella violazione dei principi di correttezza professionale con danno ad azienda concorrente, con conseguente domanda di tutela inibitoria e risarcitoria.
2. Diritto applicabile
2.1 La disciplina della concorrenza sleale, prevista agli artt. 2598 ss. c.c., regola l'attività di impresa privata al fine di garantire il rispetto della libertà di concorrenza (art. 3, comma 1, lett. b, T.F.U.E.). Tale normativa rappresenta, dunque, un limite alla libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'art. 41 Cost., giustificato dallo scopo di tutelare non solo l'interesse privatistico degli imprenditori ad intessere tra loro rapporti caratterizzati da correttezza professionale, ma anche e soprattutto l'interesse generale al corretto funzionamento del mercato.
2.2 Presupposto soggettivo per l'applicazione della disciplina della concorrenza sleale è la sussistenza di un rapporto di concorrenza tra il soggetto agente (soggetto attivo) e il soggetto che subisce la concorrenza sleale (soggetto passivo), i quali devono essere imprenditori operanti nello stesso ambito di mercato, ossia offerenti beni e servizi rivolti alla medesima clientela o a soddisfare lo stesso bisogno. In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di concorrenza sleale, il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, comporta che la comunanza di clientela non è data dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall'imprenditore che lamenta la concorrenza sleale, che sono in grado di soddisfare quel bisogno” (Cass. civ., sez. 1, ordinanza n. 21586 del 20/07/2023). Il rapporto di concorrenzialità, dunque, può essere effettivo o anche solo potenziale e si valuta considerando, sul piano temporale, geografico e merceologico, se l'attività esercitata dal soggetto attivo configuri l'offerta dei medesimi prodotti o di prodotti affini rispetto al soggetto passivo.
2.3 La disciplina della concorrenza sleale è volta a vietare qualsiasi attività diretta all'appropriazione illegittima dello spazio di mercato o della clientela di un'impresa concorrente. L'art. 2598 c.c. nel disciplinare illeciti di pericolo che si configurano in presenza
5 del rischio di un danno all'altrui attività di impresa, prevede che: “ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”. Le ipotesi di concorrenza sleale possono essere, dunque, suddivise in tre categorie, considerate autonome dalla giurisprudenza dominante:
- le fattispecie confusorie, di cui all'art. 2598, n. 1, c.c., tra cui l'uso illegittimo di nomi e segni distintivi altrui e l'imitazione servile di prodotti altrui, le quali consistono in atti idonei a indurre in errore i consumatori in merito alla provenienza dei prodotti o di attività imprenditoriali da un'impresa piuttosto che da un'altra concorrente (cd. confusione sull'origine). Queste fattispecie, dunque, tutelano il diritto dell'imprenditore alla leale differenziazione sul mercato;
- le fattispecie denigratorie e gli atti di vanteria di cui all'art. 2598, n. 2, c.c., tra cui l'appropriazione dei pregi dell'attività o dei prodotti dell'altrui impresa;
- la categoria residuale di cui all' art. 2598, n. 3, c.c., composta da qualsiasi atto non conforme ai principi di correttezza professionale comunque idoneo a danneggiare un'impresa concorrente. In questa categoria rientrano fattispecie tipizzate dalla giurisprudenza, come ad esempio la concorrenza cd. “parassitaria”.
2.4 In particolare, la fattispecie confusoria - lamentata dalla società attrice nel presente giudizio - di imitazione servile dei prodotti di un'impresa concorrente di cui all'art. art. 2598, n. 1, c.c., concerne la riproduzione pedissequa delle parti evidenti, esterne e visibili, di un prodotto di un'impresa concorrente, idonea ad indurre in equivoco i consumatori circa la provenienza del prodotto dall'impresa concorrente. Il giudizio di confondibilità è un giudizio probabilistico effettuato sulla base di indici sintomatici della possibilità di confusione (i.a. quantità e durata della presenza sul mercato del prodotto imitato;
ambito territoriale di riferimento) e condotto in base a una valutazione sintetica, che considera l'impressione generale formulabile in concreto da un consumatore medio, dotato di ordinaria diligenza e attenzione, di quel genere di prodotto. Inoltre, la Corte di Cassazione ha specificato che per la configurazione della fattispecie confusoria “l'imitazione rilevante ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo di quella che investe le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, in quanto idonee, per capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempreché la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto”. (Cass., sez. 1, sentenza n. 8944 del 14/05/2020). È necessario, dunque, che il prodotto imitato servilmente abbia un valore individualizzante e distintivo, ossia che sia dotato di originalità e novità e, dunque, che possegga una forma non comune e non standardizzata, ma caratterizzante quello specifico prodotto, ossia idonea a renderlo riconoscibile sul mercato.
6 2.5 La fattispecie di concorrenza sleale per confusione ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c. è, inoltre, integrata anche in presenza di comportamenti che, pur non riguardando l'imitazione di segni distintivi o della forma esteriore di prodotti, sono comunque idonei a ingenerare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente. In tal senso rilevano l'utilizzazione di strumenti pubblicitari copiati in maniera pedissequa dal concorrente, l'utilizzo delle medesime frasi pubblicitarie, la produzione di cataloghi, listini analoghi o recanti fotografie dei propri prodotti con la medesima inquadratura e disposizione dei prodotti del concorrente.
2.6 Invece, la fattispecie di concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dell'attività o dei prodotti dell'altrui impresa di cui all'art. 2598, n. 2, c.c., parimenti lamentata dalla società attrice, ricorre quando un imprenditore attribuisce, in forme pubblicitarie o equivalenti, ai propri prodotti o alla propria impresa pregi di cui non disponga e che sono invece propri di un'impresa concorrente. Questa condotta può realizzarsi attraverso il cd. agganciamento, che si ha nel caso in cui, attraverso un esplicito riferimento ad un'impresa concorrente e/o ai suoi segni distintivi, un imprenditore sfrutta la rinomanza sul mercato di tale impresa, affermando l'equivalenza delle caratteristiche e delle qualità dei propri prodotti rispetto a quelli dell'altrui impresa. Ove il segno distintivo sfruttato ai fini dell'agganciamento consista in una particolare forma di un prodotto altrui (es. bottiglia della coca-cola), si parla del cd. look alike. Tuttavia, va ricordato che la fattispecie in esame è dunque diversa dall'illecito confusorio di concorrenza sleale per imitazione servile di prodotti altrui. Infatti, in questo caso il danno concorrenziale si realizza non in ragione della confusione tra prodotti di imprese diverse, ma per effetto della creazione nel pubblico dell'erronea convinzione che i propri prodotti abbiano le stesse qualità e gli stessi pregi dei prodotti dell'impresa concorrente. Dunque, laddove un imprenditore non differenzi in alcun modo i propri prodotti da quelli altrui, la fattispecie che si integra non è quella di appropriazione di pregi di cui al n. 2 dell'art. 2598, n. 2, c.c., bensì quella di imitazione servile di cui al n. 1 della medesima norma.
2.7 Infine, la cd. concorrenza parassitaria è un'ipotesi di concorrenza sleale individuata dalla giurisprudenza, rientrante nella clausola residuale di cui all'art. 2598, n. 3, c.c., finalizzata a punire atti di concorrenza sleale atipici in presenza dei requisiti di contrarietà ai canoni di correttezza professionale e di idoneità alla lesione di imprese concorrenti. Si ha, in particolare, concorrenza parassitaria in presenza di atti d'imitazione delle iniziative del concorrente. In questo caso, anche a prescindere dalla sussistenza effettiva del rischio di confusione, l'ordinamento vieta la condotta sistematica e continuativa tesa a una ripetuta (concorrenza parassitaria c.d. diacronica) o totale (concorrenza parassitaria c.d. sincronica) imitazione delle principali iniziative economiche intraprese dal concorrente. La giurisprudenza di legittimità ha specificato che “nella cosiddetta concorrenza parassitaria, l'imitazione può considerarsi illecita soltanto se effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall'ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), là dove per "breve" deve intendersi quell'arco di tempo per tutta la durata del quale l'ideatore della nuova iniziativa ha ragione di attendersi utilità particolari (di incassi, di pubblicità, di avviamento) dal lancio della novità, ovvero fino a quando essa è considerata tale dai clienti e si impone, quindi, alla loro attenzione nella scelta del prodotto. Ciò in quanto la creatività è tutelata nel nostro ordinamento solo per un tempo determinato, fino a quando
7 l'iniziativa può considerarsi originale, sicché quando l'originalità si sia esaurita, ovvero quando quel determinato modo di produrre e/o di commerciare sia divenuto patrimonio ormai comune di conoscenze e di esperienze di quanti operano nel settore, l'imitazione non costituisce più un atto contrario alla correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda”.
2.8 La concorrenza sleale parassitaria, così come quella per confusione, vanno, infatti, escluse, in considerazione delle necessità operative del mercato, quando la somiglianza esistente di fatto tra i prodotti di un imprenditore e quelli del concorrente inerisca ad aspetti comuni, ormai standardizzati e rinvenibili in ogni prodotto dello stesso tipo già stabilmente presente sul mercato. In questo caso, l'imitazione può considerarsi illecita solo se effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente o dall'ultima e più significativa di esse oppure nel caso in cui l'impresa entrante successivamente sul mercato si limiti a una copiatura pedissequa di una gamma di prodotti stabilmente presenti nella produzione delle imprese di settore, senza realizzare alcuna diversificazione estetica accessoria.
2.9 In presenza di una fattispecie illecita di concorrenza sleale, gli artt. 2599 e 2600 c.c. offrono come rimedi l'azione inibitoria e l'azione risarcitoria. L'azione inibitoria, esercitabile fintanto che perdura l'illecito, consente di richiedere la cessazione della condotta lesiva e l'eliminazione degli effetti dell'atto di concorrenza sleale, indipendentemente dall'accertamento di un effettivo danno patrimoniale e della prova della sussistenza di colpa o dolo in capo all'impresa concorrente. È infatti sufficiente la sussistenza del solo danno potenziale, ovvero la potenziale idoneità, del comportamento posto in essere da parte del soggetto agente, a ledere il concorrente (illecito di pericolo). Invece, l'azione risarcitoria è un'azione di responsabilità extracontrattuale per colpa presunta (artt. 2043 e 2600, 3 comma, c.c.). Pertanto, il soggetto danneggiato, agendo in giudizio, dovrà dimostrare l'esistenza della condotta lesiva, il danno subito e il nesso di causalità fra la condotta illecita e l'evento lesivo, essendo sgravato dall'onere di provare l'elemento psicologico in capo all'impresa agente. Il risarcimento del danno è previsto nella duplice componente del danno emergente e del lucro cessante. Il danno emergente potrà essere costituito dalle spese sostenute per opporsi all'illecito (ad es. le spese necessarie all'acquisizione della documentazione probatoria dell'illecito e quelle relative all'assistenza legale extragiudiziale), nonché dalle spese per investimenti pubblicitari resi vani a causa dell'atto di concorrenza sleale. Il lucro cessante può invece essere costituito dal calo o mancato incremento del fatturato dell'impresa a causa dell'illecito, in rapporto all'utile conseguito dal concorrente, e dal discredito sofferto presso i consumatori che hanno ricevuto un prodotto simile ma di qualità diversa rispetto a quello richiesto. Inoltre, è previsto il rimedio della pubblicazione della sentenza di condanna come risarcimento in forma specifica. Solo nel caso in cui l'illecito di concorrenza sleale rappresenti nel contempo un'ipotesi di contraffazione di prodotti il cui marchio sia registrato, è applicabile anche il rimedio speciale della restituzione degli utili guadagnati dal soggetto attivo dell'illecito di cui all'art. 125 del codice della proprietà industriale.
3. Accertamento dell'illecito di concorrenza sleale
8 3.1 Tanto premesso sul piano generale in merito al diritto applicabile, è necessario procedere alla corretta qualificazione della condotta delle imprese convenute e CP_1 CP_3 lamentata dalla società attrice Parte_3
[...]
[...
La sostiene che la produzione e la commercializzazione dei prodotti relativi Parte_1 alle collezioni della società denominate “Imagine/Cloud” e “Bloom” integri CP_1
l'illecito di concorrenza sleale per imitazione servile ex art. 2598, n. 1, c.c. degli articoli di illuminazione da interni delle proprie collezioni “Papiro” e “Ginger” identificati alle pag. 90- 103 e alle pag. 238-243 del catalogo (sub doc. 5 di parte attrice). Inoltre, essa Pt_1 lamenta anche la commissione della fattispecie di concorrenza sleale per appropriazione da parte della dei pregi dei propri prodotti ex art. 2598, n. 2, c.c. nonché la generale CP_1 violazione dei canoni di correttezza professionale idonea a danneggiare la propria azienda ex art. 2598, n. 3, c.c., in ragione del fatto che la società convenuta avrebbe utilizzato CP_1 materiale pubblicitario confondibile con quello utilizzato dalla società concorrente Pt_1 con conseguente sfruttamento della notorietà acquisita dalla società e
[...] Parte_1 indebita appropriazione dei risultati degli investimenti ricerca, innovazione e promozione sul mercato da questa effettuati.
3.3 Di contro, la società convenuta sostiene che la disciplina della concorrenza sleale CP_1 non sarebbe applicabile al caso di specie, eccependo in particolare che: a) i disegni e modelli dei sopraindicati prodotti della non sono stati registrati in Parte_1 base alla normativa posta a tutela della proprietà industriale (paragrafo 4.2 della comparsa di costituzione e risposta); b) i prodotti sono carenti dei caratteri di novità e distintività rispetto ad altri articoli presenti sul mercato, come risulterebbe provato dalla circostanza che le caratteristiche degli articoli da illuminazione di interni riferibili alle collezioni “Papiro” e “Ginger” sarebbero riscontrabili negli articoli di altre aziende operanti nel medesimo settore (paragrafo 4.4 della comparsa di costituzione e risposta); c) difetta l'elemento soggettivo dell'animus nocendi a carico della società come CP_1 sarebbe provato dalla consulenza della società Dr. DI & Associati s.p.a. circa la verifica sull'originalità dei progetti della rispetto a disegni o modelli oggetto di CP_1 registrazione da parte di altre imprese (paragrafo 4.3 della comparsa di costituzione e risposta).
3.4 Alla luce del quadro generale della normativa e delle argomentazioni di entrambe le parti, la domanda proposta dalla società attrice si ritiene meritevole di accoglimento. Parte_1
Infatti, le condotte oggetto di causa risultano effettivamente qualificabili in termini di concorrenza sleale per imitazione servile dei prodotti altrui di cui all'art. 2598, n. 1, c.c.
3.5 Si ritiene, infatti, che la abbia dimostrato gli elementi necessari Parte_1 all'integrazione della fattispecie, la quale – come sopra visto – consiste nella riproduzione pedissequa delle parti evidenti di un prodotto di un'impresa concorrente avente carattere distintivo sul mercato, idonea ad indurre in equivoco i consumatori circa la provenienza del prodotto dall'impresa concorrente. Infatti, nel caso di specie, va osservato che:
9 A) La riproduzione pedissequa dei caratteri evidenti dei prodotti della Parte_1 rispetto a quelli commerciati dalle convenute e risulta provata CP_1 CP_3 dalla parte attrice. In particolare:
- i cataloghi della prodotti in atti (v. doc. 6 di parte attrice per la Parte_1 collezione “Papiro” e doc. 18 di parte attrice per la collezione “Ginger”), nonché i dati contabili attestati relativi ai prospetti di vendite delle lampade relative alle collezioni in esame (v. docc.
7-8 di parte attrice per la collezione “Papiro” e doc. 20 di parte attrice per la collezione “Ginger”) dimostrano l'anteriorità della produzione e della commercializzazione degli articoli per illuminazione di interni delle collezioni della oggetto di causa rispetto a quelli delle speculari Parte_2 collezioni della di cui si lamenta la commercializzazione (cfr. docc. 25f CP_1
e 25e di parte attrice per la collezione “Imagine” ). In particolare, i prodotti della collezione “Papiro” risultano prodotti dalla a partire dal 2003, Parte_1 mentre quelli della speculare collezione “Imagine” della risultano CP_1 venduti a partire dal 2015 dalla e a partire dal 2017 dalla CP_1 CP_3
Analogamente, i prodotti della collezione “Ginger” risultano commerciati
[...] dalla a partire dal 2014, mentre quelli della speculare collezione Parte_1
“Bloom” della a partire dal 14 aprile 2017; CP_1
- le tabelle comparative prodotte dalla società attrice (v. docc. 26a-26c di parte attrice) dimostrano la coincidenza dei prodotti posti a comparazione in ogni dettaglio relativo a forme, dimensioni, colori e lavorazione dei materiali. Tutte le varianti degli articoli di illuminazione per interni della appartenenti alle Parte_1 collezioni in esame risultano essere stati riprodotti integralmente, senza alcuna differenziazione. Dalle tabelle comparative dei cataloghi delle collezioni dell'attrice e della convenuta è possibile notare che sono stati Parte_1 CP_1 riprodotti non solo i caratteri relativi alla forma esterna, ai colori, alle dimensioni e alla lavorazione dei materiali, ma addirittura anche le caratteristiche delle plafoniere, delle appliques, delle piantane e persino dei fili e dell'interruttore in materiale plastico trasparente. Pertanto, il giudizio di confondibilità, giudizio probabilistico da condurre tramite il parametro del consumatore medio, si ritiene soddisfatto con esito positivo anche alla luce della provata durevole diffusione dei prodotti oggetto di causa nell'ambito di fiere internazionali (v. docc. 11 di parte attrice per la collezione “Papiro” e docc. 13-15 per collezione “Ginger”) e sul mercato di riferimento, nel quale gli articoli appaiono acquistati in quantità significative (v. dati contabili della di cui ai docc. (v. docc. 7-8, 20 e 21 di parte attrice, Parte_1 rispettivamente relativi alla collezione “Papiro”, alla collezione “Ginger” e ad entrambe le collezioni).
B) Sussiste un rapporto di concorrenzialità della con le convenute società Parte_1
e l'impresa individuale dal momento che si tratta di imprese CP_1 CP_3 che esercitano contemporaneamente la medesima attività industriale e commerciale in un ambito potenzialmente comune e, dunque, in relazione alla medesima clientela. Dalla visura ordinaria delle tre imprese, infatti, l'attività imprenditoriale risulta avere in tutti i casi ad
10 oggetto “articoli per l'illuminazione” (doc. 1.1, 1.2. e 1.3 di parte attrice). Va specificato che mentre la società oltre che del commercio, si occupa direttamente della Parte_1 fabbricazione di detti articoli, la e la volgono, rispettivamente, CP_1 CP_3 attività di commercio all'ingrosso e di commercio al dettaglio di prodotti fabbricati da altre imprese. Sul punto, l'orientamento dominante in giurisprudenza è orientato nel senso di ritenere configurabile un rapporto di concorrenzialità anche nel caso di imprenditori operanti a livelli economici diversi ovvero a diversi stadi della catena produttiva- distributiva (quali il produttore di un bene e il commerciante del medesimo bene o di un bene analogo), purché l'attività degli stessi incida sulla medesima cerchia di consumatori finali. La Corte di Cassazione ha infatti sostenuto che “si trovano in situazione di concorrenza tutte le imprese i cui prodotti e servizi concernano la stessa categoria di consumatori e che operano quindi in una qualsiasi delle fasi della produzione o del commercio destinata a sfociare nella collocazione sul mercato di tali beni. Infatti, quale che sia l'anello della catena che porta il prodotto alla stessa categoria di consumatori in cui si collochi un imprenditore, questi viene a trovarsi in conflitto potenziale con gli imprenditori posti su anelli diversi, proprio perché è la clientela finale quella che determina il successo
o meno della sua attività, onde ognuno di essi è interessato che gli altri rispettino le regole di cui all'art. 2598 c.c. (Cass. 4458/97)” (Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-03-2012, n. 4739).
C) Il carattere distintivo degli articoli per l'illuminazione di interni oggetto della presente causa si ritiene sussistente in virtù della caratterizzazione mostrata dalla particolare forma delle lampade, nonché dalla peculiare combinazione di materiali e di sfumature di colore;
elementi che risultano frutto di autonoma progettazione e sviluppo da parte della Pt_1
(v. doc. 6 di parte attrice per la collezione “Papiro”). Infatti, le lampade della
[...] collezione “Papiro” appaiono caratterizzate dalla forma curvilinea e sinuosa che si ispira ad un papiro consumato realizzato in cristallo traslucido, mentre le lampade della collezione
NG dalla composizione in diverse fasce di metallo illuminate da bulbi interni che realizzano la forma di una stella tridimensionale. Pertanto, non può certamente sostenersi che i prodotti oggetto del presente giudizio riproducano caratteristiche generalizzate proprie di qualsiasi articolo per l'illuminazione da interni. Si ritiene, al contrario, che il complesso dei caratteri dei predetti prodotti consenta di orientare le scelte dei consumatori, rendendo possibile la percezione dei prodotti in esame come provenienti da una determinata impresa. Dunque, gli elementi emersi nel giudizio depongono per l'efficacia individualizzante e la conoscibilità da parte dei consumatori della provenienza del prodotto dalla società attrice
Parte_1
C.1) Sul punto occorre specificare che non si reputa rilevante al fine di escludere il carattere originale e distintivo dei prodotti la circostanza, eccepita dalla convenuta CP_1
relativa alla diffusione sul mercato anche da parte di altri operatori di prodotti simili a
[...] quelli della (docc.
3-13 di parte resistente). Infatti, in primo luogo questa Parte_1 considerazione risulta irrilevante in assenza di prova dell'anteriorità della commercializzazione degli articoli similari da parte di altre aziende rispetto alla Pt_1
In secondo luogo, come evidenziato dalla stessa parte attrice, i suddetti articoli
[...] presentano apprezzabili diversità in relazione ai colori, ai materiali e agli elementi
11 decorativi utilizzati rispetto ai propri prodotti, al contrario degli articoli commerciati dalle convenute e he ne costituiscono un'imitazione pedissequa. CP_1 CP_3
C.2) Parimenti, si ritiene che la circostanza - eccepita dalla convenuta - che i CP_1 disegni e i modelli dei prodotti della non erano stati registrati non infici Parte_1 tout court l'applicabilità della disciplina della concorrenza sleale. Infatti, sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che “l'imitazione servile del prodotto dell'impresa concorrente può configurare, qualora ricorrano certi presupposti, un atto di concorrenza sleale, e determinare l'obbligazione del risarcimento del danno pur se il prodotto imitato non costituisca oggetto di privativa o di valida privativa” (così Cass. civ., sez. 1, Ordinanza n. 30501 del 23/11/2018). Come chiarito dall'inciso iniziale dell'art. 2598 c.c., infatti, la normativa prevista dal codice civile contro la concorrenza sleale rappresenta una disciplina generale, alla quale - per i prodotti oggetto di brevetto - si aggiunge la normativa speciale in materia di proprietà industriale, che prevede, tramite l'azione di contraffazione, un più stringente divieto di imitazione di prodotti altrui, che prescinde dall'effettiva capacità distintiva dei prodotti, nonché dall'idoneità di questi a generare confusione sulla propria origine. Tuttavia, laddove le forme dei prodotti siano soggette a registrazione come disegni o modelli industriali o come marchi di forma e tale registrazione non sia stata effettuata o sia scaduta, la giurisprudenza dominante, al fine di evitare l'elusione della normativa sulla proprietà industriale e la creazione di monopoli perpetui da parte dell'impresa produttrice, interpreta in maniera restrittiva il campo di applicazione relativo alla disciplina della concorrenza sleale, stabilendo che i prodotti non registrati siano liberamente imitabili, salvo onere di differenziazione da parte degli imitatori. Sicché in assenza di registrazione o a registrazione scaduta, la fattispecie di concorrenza sleale confusoria per imitazione servile si perfeziona solo nel caso in cui l'imitatore non introduca le cd. varianti innocue, ossia varianti minime idonee ad evitare confusione sul mercato circa l'origine dei prodotti che non snaturino l'idea formale o estetica incorporata nella forma. Nel caso di specie, tali varianti non risultano inserite dal momento che l'imitazione dei prodotti oggetto di causa risulta essere stata effettuata in maniera pedissequa. Pertanto, nel caso in esame, considerato il carattere originale dei prodotti, si ritiene integrata la fattispecie di concorrenza sleale per imitazione servile in ragione dell'assenza di qualsiasi elemento distintivo. Lo stesso probabilmente non potrebbe essere sostenuto in relazione ai simili ma non identici prodotti commerciati da altre aziende sul mercato secondo quanto sostenuto dalla convenuta in CP_1 ragione del fatto che in quel caso le differenze significative apprezzabili anche da un consumatore medio verosimilmente potrebbero essere tutelate solo in presenza di registrazione del disegno o modello industriale o del marchio di forma in base alla disciplina in materia di proprietà industriale.
D) Risulta, inoltre, provato che la in qualità di venditore sia all'ingrosso che al CP_1 dettaglio, e la in qualità di venditore al dettaglio, abbiano proceduto CP_3 all'immissione sul mercato dei prodotti oggetto di imitazione servile, in tal modo creando nel pubblico il rischio di confusione circa la provenienza dei prodotti. Infatti, si ritiene sussistente il rischio del cd. 'danno concorrenziale', consistente nello sviamento di
12 clientela, in ragione del fatto che i prodotti analoghi a quelli della risultano Parte_1 venduti dalla e dalla a prezzi sensibilmente inferiori (doc. 25a- CP_1 CP_3
b, 27c e 27d di parte attrice) a quelli contestualmente praticati dalla (docc. Parte_1
5a-b di parte attrice). D'altronde, nel caso di specie, risulta provato non solo il pericolo del suddetto pregiudizio (danno potenziale di per sé sufficiente all'applicazione della disciplina in materia di concorrenza sleale), ma anche la sua concretizzazione, dal momento che la CTU depositata in data 14 giugno 2024 riporta una diminuzione del fatturato della successivamente ai lamentati atti di concorrenza sleale, ossia tra l'anno Parte_1
2015 e giugno 2017, mese precedente alla instaurazione del presente processo (CTU
14/06/2024, para. 3.1, pp. 6-7).
E) Infine, diversamente da quanto sostenuto della convenuta (paragrafo 4.3 a p. 8 CP_1 della comparsa di costituzione e risposta), al fine dell'applicazione della disciplina in materia di concorrenza sleale non rileva la prova dell'elemento soggettivo. Infatti, come in precedenza specificato (par. 2.9), per la domanda di condanna all'inibitoria rispetto alla commercializzazione dei prodotti oggetto di imitazione servile l'elemento soggettivo non rileva, mentre per la domanda volta al risarcimento dei danni, l'onere della prova del dolo o della colpa del danneggiante sono posti a carico del convenuto, trattandosi di un'ipotesi di responsabilità per colpa presunta (artt. 2043 e 2600, 3 comma, c.c.). D'altronde, l'eccezione relativa al difetto di animus nocendi da parte della società convenuta non CP_1 esclude la responsabilità per colpa per l'illecito di concorrenza sleale di imitazione servile. Infatti, l'animus nocendi, consistente nella consapevolezza e volontà di cagionare un pregiudizio all'impresa concorrente, attiene al solo piano del dolo e non esclude anche la colpa, elemento in generale sufficiente ai sensi dell'art. 2600 c.c. per la tutela risarcitoria connessa alla commissione di atti di concorrenza sleale. L'animus nocendi, infatti, è un concetto che non viene in evidenza nella fattispecie di concorrenza sleale per imitazione servile, ma solo in specifiche ipotesi di concorrenza sleale, come lo storno dei dipendenti, per le quali la giurisprudenza richiede l'intenzionalità della condotta.
3.6 Inquadrata la condotta lamentata nel caso in esame nell'ambito della fattispecie confusoria di concorrenza sleale per imitazione servile di prodotti altrui di cui all'art. 2598, n. 1, c.c., non è possibile procedere alla verifica dell'integrazione degli ulteriori illeciti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598, nn. 2 e 3, c.c., parimenti lamentati dalla parte attrice, trattandosi di fattispecie alternative rispetto agli illeciti confusori di cui all'art. 2598, n. 1, c.c. Sul punto si specifica che anche la condotta, lamentata dalla parte attrice, di utilizzazione da parte della di CP_1 materiale pubblicitario confondibile con quello utilizzato dalla secondo Parte_1
l'interpretazione dominante, rientra nell'alveo dell'illecito di concorrenza sleale di cui al n. 1 dell'art. 2598 c.c. che vieta il compimento di “atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente” anche “con qualsiasi altro mezzo” e non costituisce, dunque, un ulteriore illecito di concorrenza sleale inquadrabile nell'ambito dell'art. 2598, n. 3, c.c. quale ipotesi di concorrenza parassitaria. La questione circa l'esatta qualificazione delle specifiche ipotesi di concorrenza sleale realizzate nel caso di specie non è di particolare interesse ai fini del presente giudizio, essendo la tutela inibitoria e risarcitoria prevista dal codice civile in maniera pressocché identica per le diverse fattispecie di concorrenza sleale.
13 4. Tutela inibitoria e ripristinatoria
4.1 Accertata la commissione da parte delle imprese convenute e CP_1 CP_3 dell'illecito di concorrenza sleale per imitazione servile in relazione agli articoli per illuminazione da interni appartenenti alle collezioni della denominate CP_1
“Imagine/Cloud” e “Bloom” (v. par.
3.5 della presente sentenza), si ritiene meritevole di accoglimento la domanda della società attrice alla tutela di cui all'art. 2599 Parte_1
c.c. che consente la tutela inibitoria e l'adozione di provvedimenti tesi al ripristino dello status quo ante. Pertanto, si ordina:
a) l'inibitoria rispetto all'ulteriore produzione, importazione, esportazione e commercializzazione di tali prodotti;
b) il ritiro dal mercato fisico e telematico del materiale di vendita e pubblicitario dei prodotti oggetto di causa entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
c) la distruzione del materiale di vendita e pubblicitario relativo agli articoli oggetto di causa nel possesso delle parti convenute entro trenata giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
4.2 Considerata l'esigenza di evitare ulteriori violazioni della disciplina relativa alla concorrenza sleale, si reputa meritevole di accoglimento altresì la domanda di condanna al pagamento di una penale per ogni ulteriore atto di produzione o commercializzazione dei prodotti oggetto di imitazione servile. Pertanto, quale strumento di coazione indiretta, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., si condannano le convenute e CP_1 CP_3
a) al pagamento dell'importo di € 500 per ogni violazione del divieto di produzione e commercializzazione dei prodotti oggetto del presente giudizio che dovesse essere posti in essere a partire dal termine di trenta giorni della pubblicazione della presente sentenza;
b) al pagamento dell'importo di € 500 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'ordine di ritiro dal mercato fisico e telematico e di distruzione del materiale di vendita e di pubblicità relativo ai prodotti oggetto di causa nel possesso delle parti convenute.
5. Tutela risarcitoria
5.1 Quanto alla tutela risarcitoria, la società attrice chiede la condanna ai sensi Parte_1 dell'art. 2600 c.c. a carico di entrambe le convenute: a) al risarcimento dei danni “tutti, subiti e subendi dall' attrice, anche morali, quantificati in quella somma che sarà ritenuta di giustizia, sia in base alle risultanze processuali sia in base ad una valutazione equitativa”; b) alla retroversione degli utili derivanti dalla commercializzazione dei prodotti oggetto di imitazione servile in suo danno;
c) alla pubblicazione della sentenza di condanna.
5.2 La domanda di condanna al risarcimento del danno a titolo di responsabilità extracontrattuale (artt. 2043 e 2600 c.c.) nei confronti della convenuta merita di essere accolta, CP_1
14 avendo la parte attrice in relazione alla società resistente provato gli elementi dell'illecito civile e il danno-conseguenza subito. In particolare:
a) Il fatto illecito, ossia l'attività di concorrenza sleale, consistente nella commercializzazione degli articoli di illuminazione da interni delle collezioni “Papiro” e
“Ginger” della di cui alle pag. 90-103 e 238-243 del catalogo Parte_1 Pt_1
(sub doc. 5 di parte attrice), risulta provato in tutti i suoi elementi. In particolare, la parte attrice ha provato la riproduzione pedissequa dei propri prodotti (v. docc. Parte_1
26a-c di parte attrice), nonché la vendita da parte della convenuta dei prodotti CP_1 oggetto di imitazione servile, sia all'ingrosso che al dettaglio, a partire dal gennaio 2015 (v. doc. 25f di parte attrice).
b) Il danno-evento, consistente nella lesione della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) della società attrice per effetto dell'attività di concorrenza sleale delle imprese convenute (cd. danno concorrenziale), risulta provato in ragione della confusione sul mercato generata dalla diffusione, da parte della convenuta di prodotti CP_1 identici a quelli dell'attrice che, nel caso di specie, ha prodotto un effettivo Parte_1 sviamento di clientela.
c) Il nesso di causalità tra l'attività di concorrenza sleale e il danno concorrenziale all'attività d'impresa della risulta provato secondo il criterio statistico del 'più Parte_1 probabile che non', essendo il calo dei ricavi subito dalla tra l'anno 2015 e Parte_1 giugno 2017 (mese precedente all'istaurazione del presente giudizio) coincidente con il lasso temporale in cui è stata posta in essere l'attività commerciale lesiva. È, dunque, effettivamente probabile che si sia realizzato il rischio confusorio insito nella fattispecie di concorrenza sleale per imitazione servile, ossia che i consumatori in cerca della tipologia di articolo per illuminazione da interni in questione si siano rivolti alle imprese convenute in ragione del più basso prezzo praticato sul mercato.
d) Il danno-conseguenza risulta provato tramite documentazione contabile della Pt_1 prodotta in atti, nonché dalla ultima versione integrata della CTU depositata in data
[...]
14 giugno 2024, nella quale sono quantificati sia il danno emergente che il lucro cessante. Nello specifico, si osserva quanto segue.
d.1) Il danno emergente è stato quantificato dal consulente tecnico d'ufficio in € 2.128,00 (v. CTU depositata il 14/06/24 par. 3.2, pp. 8-9), considerando:
- i costi sostenuti dalla parte attrice per l'analisi della fattibilità del presente processo (doc. 30b di parte attrice);
- i costi per l'assistenza contabile nell'estrapolazione della documentazione da produrre (doc. 30a di parte attrice);
- i costi sostenuti per l'acquisto di due esemplari degli articoli per illuminazione da interni oggetto di imitazione servile (doc. 25a e b). d.1.1) La società attrice chiede che a tale somma sia aggiunta una quota Parte_1 delle spese (complessivamente quantificata - da ultimo a pag. 11, para. 19, della
15 memoria della del 27/01/2025 - in € 252.404, 87) per investimenti Parte_1 pubblicitari da essa effettuati in occasione della partecipazione a fiere (doc. 11d di parte attrice) e della pubblicazione su riviste specializzate di pubblicità (v. pure nota di trattazione scritta di parte attrice del 20.01.2023) relative agli articoli della collezione “Papiro” e “Ginger” (doc. 17 di parte attrice). d.1.2) Tuttavia, la richiesta non può essere accolta. Infatti, non vi è prova del collegamento causale intercorrente tra l'illecito anticoncorrenziale accertato e il nocumento in parola, asseritamente patito alla luce dell'inutilità degli investimenti per le campagne pubblicitarie realizzate, tenuto conto dello sviamento della clientela. d.2) Il lucro cessante, consistente nella riduzione dei profitti per la vendita degli articoli per illuminazione da interni, è provato alla stregua della documentazione contabile prodotta dalla che mostra un calo dei ricavi relativi alle vendite delle Parte_1 lampade appartenenti alle collezioni “Papiro” e “Ginger” a partire dall'anno 2015, in cui risulta aver avuto inizio la commercializzazione dei prodotti abusivamente riprodotti da parte della La quantificazione del lucro cessante risulta, CP_1 tuttavia, non immediata, dal momento che lo stesso CTU ha svolto la perizia utilizzando due criteri di calcolo differenti e, dunque, pervenendo a due risultati matematici considerevolmente divergenti. Nello specifico, il CTU, da una parte, ha quantificato il lucro cessante in € 520,63 usando come base di calcolo le fatture depositate in atti emesse dalla dal 2004 al giugno 2017 che riportano Parte_1 espressamente le denominazioni delle lampade delle collezioni “Papiro” e “Ginger”; d'altro canto, basandosi sui codici prodotto riferibili ai medesimi articoli indicati nelle tabelle annuali di ricavo elaborate dal CTP di parte (CTU depositata il 14/06/24 par. 3.1, p. 8) ha individuato la cifra del danno in € 67.718,89. In entrambe le ipotesi di calcolo è stato usato il margine di contribuzione medio del 29,58%, ottenuto sempre sulla base di dati del conto economico attinti dalla perizia prodotta da parte attrice. d.2.1) Alla luce di quanto esposto nella CTU, in generale, si ritiene che ciò che conti sia che la quantificazione del lucro cessante si basi su documenti contabili dell'impresa danneggiata, ma che la selezione, in questi documenti contabili, delle operazioni di compravendita oggetto di considerazione possa ben essere effettuata avendo riguardo a codici prodotto segnalati dal danneggiato, sempre che tale segnalazione appaia affidabile in base ad una valutazione di credibilità effettuata sia sul piano intrinseco che estrinseco. Nel caso di specie, le tabelle annuali di ricavo prodotte dal CTP della non solo appaiono Parte_1 intrinsecamente coerenti con l'attività dell'impresa, ma risultano anche attendibili in ragione della omogeneità dei codici prodotto ivi indicati con i codici prodotto riportati nei cataloghi e listini prezzi della nei Parte_1 quali sono indicati in maniera espressa gli articoli delle collezioni “Papiro” e
“Ginger” venduti. Il danno quantificato sulla base di questa indicazione si ritiene, dunque, correttamente calcolato. Pertanto, si condanna la società danneggiante al risarcimento del lucro cessante relativo al calo di CP_1
16 vendite subito dalla quantificato fino al primo semestre 2017 Parte_1 nella somma di € 67.718,89. d.2.2) Quanto al periodo successivo all'anno 2017, al di fuori del perimetro d'indagine del CTU, non può accordarsi alcun risarcimento per il lucro cessante, in mancanza di qualsivoglia prova, ritualmente prodotta, che documenti la persistenza del danno da illecito. Benché, pur essendovi la prova in atti della prosecuzione dell'illecito almeno fino al 2021, nondimeno come chiarito dal CTU nella relazione del dicembre 2022, la documentazione a sostegno della pretesa risarcitoria maturatasi nel corso del giudizio è stata invocata per la prima volta in sede di osservazioni ex art. 191 cpc, non è stato possibile raccogliere il consenso, ex art. 198 cpc, di parte convenuta a detta allegazione supplementare.
5.3 La domanda volta alla retroversione degli utili ricavati dalle imprese convenute, invece, non appare accoglibile nel caso in esame. Ciò in quanto - come visto in generale al par.
2.9 della presente sentenza - l'art. 125, 3 comma, c.p.i. che prevede questa particolare ipotesi alternativa o cumulativa per l'eccedenza rispetto al risarcimento del lucro cessante è norma straordinaria, applicabile alle sole ipotesi di violazione della disciplina di tutela della proprietà industriale e non anche al caso, come quello in esame, di violazione della sola disciplina in materia di concorrenza sleale. Infatti, l'art. 125 c.p.i. è una norma inerente ai cd. “danni punitivi” che deroga rispetto al principio di indifferenza di cui all'art. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c. in materia di responsabilità extracontrattuale) per il quale il risarcimento non deve essere né inferiore né superiore al danno-conseguenza cagionato dall'illecito. Dunque, in quanto norma speciale, essa non è suscettibile di applicazione analogica, al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge.
5.4 Quanto al danno da immagine e al danno morale che chiede siano quantificati Parte_1 in via equitativa, la domanda non può essere accolta. Preliminarmente, deve osservarsi come la commercializzazione, da parte del concorrente sleale, di prodotti clone a prezzi nettamente inferiori, non implichi ex se una lesione del diritto all'immagine altrui. A ben guardare, nel caso di specie non è stata fornita alcuna prova in giudizio circa la sofferenza, in capo all'attrice, di un danno di tal sorta. Sicché, in aderenza agli ultimi approdi giurisprudenziali in materia, rispetto ai quali non v'è motivo di distaccarsi, il danno all'immagine rappresentato non può ritenersi in re ipsa (v., da ultimo, Cass. Sez. 3, 10/07/2023, n. 19551). Allo stesso modo, indimostrata è la sussistenza di un danno morale patito dalla parte attrice, mancando specifica prova al riguardo da parte di chi, assumendo di averlo subito, pretende di essere per questo risarcito (Cfr., ex multis, Cass. n. 10527/2011, Cass. n. 13614/2011, Cass. n. 7471/2012 e Cass. n. 20558/2014).
5.5 Infine, si accoglie la domanda di condanna delle parti convenute alla pubblicazione della sentenza di condanna sul giornale “Il Corriere della Sera” e sulla rivista specializzata “Italian Lighting” a titolo di risarcimento in forma specifica. Inoltre, si autorizza la società attrice a provvedere alla suddetta pubblicazione a sue spese con diritto alla Parte_1
17 ripetizione, laddove l'ordine di pubblicazione non venga ottemperato entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.
5.6 Valutazioni diverse meritano di essere effettuate in merito alla medesima azione di risarcimento danni proposta dall'attrice nei confronti dell'impresa convenuta Parte_1 rimasta contumace. Infatti, a questa non è contestabile la condotta, CP_3 strettamente riconducibile alla fattispecie di concorrenza sleale per imitazione servile di cui all'art. art. 2598, n. 1, c.c., di riproduzione pedissequa di prodotti altrui, ma bensì la sola condotta di vendita al dettaglio – provata a partire dal 14 aprile 2017 - di alcuni di questi prodotti imitati, ossia, nello specifico, gli articoli della collezione “Imagine” della CP_1
(v. docc. 25a, 25b e 25e di parte attrice). Dunque, mentre sul piano della tutela inibitoria e ripristinatoria si ritiene che la condanna debba riguardare anche la convenuta CP_3 al fine di ottenere la rimozione dal mercato dei prodotti oggetto di imitazione servile, sul piano della tutela risarcitoria non si ritiene, invece, applicabile la speciale ipotesi di responsabilità extracontrattuale per colpa presunta di cui all'art. 2600 c.c. anche alla convenuta CP_3 mera rivenditrice al dettaglio. Questa impresa dovrebbe, infatti, rispondere piuttosto ai
[...] sensi dell'art. 2043 c.c. in base all'ordinaria disciplina in materia di responsabilità extracontrattuale. Pertanto, in assenza di prova da parte attrice dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo alla non sarà possibile accertarne la responsabilità CP_3 per l'illecito concorrenziale.
6.1 Le spese seguono, per quanto concerne il principio di soccombenza e vengono CP_1 liquidate come da dispositivo.
6.2 Con riguardo all'altra convenuta, rimasta contumace, le spese vengono CP_3 compensate integralmente, in considerazione sia della mancata prova della malafede nella vendita al dettaglio dei beni in oggetto, sia della lieve entità della condotta documentata (cfr. docc. 25a, 25b e 25e di parte attrice).
6.3 Considerando il valore della causa pari all'incirca ad € 70.000,00, somma liquidata ai fini della condanna al risarcimento per equivalente del danno concorrenziale subito dalla Parte_1 le spese sono liquidate considerando le tariffe previste per le cause di media complessità di valore tra € 52.001 ed € 260.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella persona della Giudice Maria Pia De Lorenzo, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- Condanna ex art. 2599 c.c. le imprese convenute e a inibire CP_1 CP_3
l'ulteriore produzione, importazione, esportazione e commercializzazione degli articoli per illuminazione da interni appartenenti alle collezioni ““Imagine/Cloud” e “Bloom” della convenuta CP_1
18 - Condanna le imprese convenute e al ritiro dal mercato fisico e CP_1 CP_3 telematico del materiale di vendita e pubblicitario dei suddetti prodotti entro un mese dalla pubblicazione della presente sentenza;
- Condanna le imprese convenute e lla distruzione del materiale di CP_1 CP_3 vendita e pubblicitario relativo ai suddetti articoli entro un mese dalla pubblicazione della presente sentenza;
- Condanna ex art. 614 bis c.p.c. le parti convenute al pagamento di € 500 per ogni violazione del predetto divieto di produzione e commercializzazione dei prodotti oggetto del presente giudizio eventualmente posti in essere a partire dal termine di un mese della pubblicazione della presente sentenza, nonché al pagamento dell'importo di € 500 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'ordine di ritiro dal mercato fisico e telematico e di distruzione del materiale di vendita e di pubblicità relativo ai prodotti oggetto di causa nel possesso delle parti convenute.
- Condanna ex art. 2600 c.c. la convenuta al risarcimento alla società attrice CP_1 di danni quantificati in € 69.846,89 (dati dalla somma di € 2.128,00 a titolo di Parte_1 danno emergente ed € 67.718,89 a titolo di lucro cessante).
- Condanna la convenuta alla pubblicazione della sentenza di condanna sul “Il CP_1
Corriere della Sera” e sulla rivista specializzata “ ” e, laddove l'ordine di Controparte_4 pubblicazione non venga ottemperato entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, autorizza la società attrice a provvedere alla suddetta pubblicazione a Parte_1 sue spese con diritto alla ripetizione.
- Condanna la al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
16.300,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge. .
- Pone le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della convenuta società CP_1
Roma, lì 11 settembre 2025
Il Presidente
19
V i t t o r i o
C a r l o m a g n o
Il Giudice
Maria Pia De Lorenzo
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Micol Bruno, Magistrato ordinario in tirocinio.
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX) CIVILE
in composizione collegiale, nella persona dei dott. Vittorio Carlomagno;
dott. Alfredo Landi;
della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 53761 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2017 tra la società (di seguito Parte_1 Pt_1
, con sede in Marcon (VE) 30020, Via del Vetro n. 21/23, in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore Sig. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv. Alberto Parte_1
Improda e Raffaelle Arista, nonché elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, Via Barberini n. 67
Attrice
la società (di seguito , con sede in Napoli, via Controparte_1 CP_1
Nuova Poggioreale n. 45/A, in persona del procuratore generale, sig. CP_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. Giuseppe Storzieri, nonché elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Benevento, via Salvator Rosa n. 46
e l'impresa individuale (di seguito , con Controparte_3 CP_3 sede in Roma, via Lucio Papirio n. 8/10 in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.ra
, domiciliata a Roma, in Via Quintilio Varo n. 51 CP_3
1 Convenute
Oggetto: Concorrenza sleale
CONCLUSIONI
Per l'attrice Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in persona del Giudice Designato, disattesa ogni avversa e contraria istanza, previ gli incombenti di rito con sentenza di accertamento:
A- In via principale:
1. accertare e dichiarare che la produzione, importazione, esportazione, commercializzazione, offerta in vendita - anche on line - e pubblicizzazione, nonché qualsiasi altra forma di utilizzazione da parte di ovvero alla Controparte_1 Controparte_3
(anche in sede di conclusioni: “Convenute”) dei prodotti per la
[...] illuminazione appartenenti alle linee IMAGINE/CLOUD e BLOOM o comunque denominate, descritti in narrativa nella Citazione e raffigurati nel Doc. 22 (pag. 44-47 per BLOOM e pag. 122-127 per IMAGINE/CLOUD) e nel Doc. 25c di parte attrice (anche in sede di conclusioni
“Prodotti Avversari”), costituisce atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c.; il tutto per i motivi descritti in narrativa nella Citazione;
e per l'effetto
1. ai sensi e per gli effetti degli artt. 2599 c.c.:
1.1 inibire alle Convenute la ulteriore produzione, importazione, esportazione, commercializzazione, offerta in vendita - anche on line - e pubblicizzazione, nonché qualsiasi altra forma di utilizzazione dei Prodotti Avversari;
1.2 ordinare alle Convenute il ritiro dal mercato nazionale, fisico e sul web, nonché da qualunque spazio espositivo a contatto con il pubblico, dei Prodotti Avversari e del relativo materiale di vendita e pubblicitario, fissando un termine per l'esecuzione del provvedimento;
1.3 fissare una congrua somma dovuta per ogni violazione od inosservanza o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento di inibitoria e di ritiro dal mercato di cui ai precedenti punti nn.
1.1 e 1.2;
2. ai sensi e per gli effetti degli artt. 2599 c.c.,
2.1 ordinare la distruzione a spese delle Convenute dei Prodotti Avversari che dovessero essere rinvenuti sia presso i locali delle Convenute sia presso terzi e su tutto il territorio nazionale, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei Prodotti Avversari e del relativo materiale di vendita e pubblicitario, fissando un termine per l'esecuzione del provvedimento;
3. ai sensi dell'art. 2600 c.c.:
3.1 condannare le Convenute alla retroversione degli utili derivanti dalla commercializzazione dei Prodotti Avversari ed al risarcimento dei danni tutti, subiti e subendi dall' attrice, anche morali,
2 quantificati in quella somma che sarà ritenuta di giustizia, sia in base alle risultanze processuali sia in base ad una valutazione equitativa;
3.2 disporre comunque a cura della Attrice ed a spese delle Convenute la pubblicazione su “Il Corriere della Sera”, i siti dell'Attrice e delle Convenute nonché nella rivista specializzata
, nelle dimensioni pari ad almeno due moduli ed in caratteri doppi rispetto al Controparte_4 normale, di un idoneo avviso teso ad informare il pubblico della violazione dei diritti della Attrice, nonché dell'emananda sentenza;
nell'ipotesi in cui le Convenute non ottemperassero all'ordine del giudice entro cinque giorni dall'emananda sentenza, disporre che vi potrà provvedere direttamente la Attrice, a propria cura e spese, con diritto a ripetere le relative spese a semplice presentazione di fattura […]"
Per la convenuta CP_1
“codesto On.le Tribunale voglia, preliminarmente, accertare e dichiarare l'incompetenza della Sezione Ordinaria in favore della Sezione Specializzata in Materia di Imprese dello stesso Tribunale di Roma, nel merito respingere la domanda attorea in quanto inammissibile, non provata e infondata. Con condanna della società attrice alle spese del presente procedimento”. FATTO
1.1 Con atto di citazione, notificato in data 26 luglio 2017, la società impresa Parte_1 specializzata nella produzione di articoli da illuminazione per interni, ha convenuto in giudizio le imprese e al fine di ivi sentire accertare a loro carico la CP_1 CP_3 commissione dell'illecito di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c., nonché per ottenere:
- condanna al ritiro dal mercato, alla distruzione a spese delle convenute e all'inibitoria rispetto all'ulteriore produzione, importazione, esportazione e commercializzazione degli articoli di illuminazione da interni relativi alle collezioni della denominate CP_1
“Imagine/Cloud” e “Bloom” in quanto imitazioni servili dei lampadari prodotti della società attrice appartenenti, rispettivamente, alle collezioni “Papiro” del 2002 e Parte_1
“Ginger” del 2013, con imposizione di una penale nell'ipotesi di violazione delle suddette prescrizioni;
- accertamento della responsabilità delle imprese convenute e per CP_1 CP_3 concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. nei confronti della società attrice con Parte_1 conseguente condanna al risarcimento dei danni consistenti nello sviamento di clientela e nel calo delle vendite del 60% cagionato per l'effetto dell'immissione sul mercato dei predetti prodotti a prezzi sensibilmente inferiori rispetto al prezzo degli speculari prodotti della nonché condanna alla pubblicazione della sentenza sul giornale “Il Corriere Parte_1 della Sera” e sulla rivista specializzata “Italian Lighting”.
1.2 In particolare, la parte attrice lamenta la commissione da parte delle imprese Parte_1 convenute non solo dell'illecito di concorrenza sleale per imitazione servile dei propri prodotti di cui al n. 1 dell'art. 2598 c.c., ma anche dell'illecito di concorrenza sleale per appropriazione di pregi di prodotti altrui di cui all'art. 2598 n. 2 c.c., nonché della fattispecie residuale di cui all'art. 2598 n. 3 c.c. in ragione dell'imitazione, in relazione alle collezioni in esame, non solo dei prodotti ma anche delle iniziative imprenditoriali della Parte_1
(cd. concorrenza parassitaria). Infatti, secondo l'attrice le imprese convenute Parte_1 nel commercializzare i prodotti oggetto di causa (n.b. la nel CP_3
3 commercializzare, quale rivenditore al dettaglio della i soli prodotti della CP_1 collezione “Papiro”) avrebbero beneficiato del successo riscosso dalla concorrente Pt_1 presso il pubblico, traendo un indebito vantaggio dagli investimenti di ricerca e
[...] sviluppo, nonché promozionali e pubblicitari effettuati dalla e realizzando, nel Parte_1 contempo, uno sviamento della clientela della grazie ai più contenuti prezzi Parte_1
(secondo la inferiori del 60% rispetto ai prezzi da questa praticati) degli Parte_1 articoli imitati, prodotti a minori costi fuori dal territorio italiano.
1.3 La ha, infine, rappresentato che l'abusiva commercializzazione dei Parte_1 sopraindicati prodotti da parte della risalirebbe al 2015, come deducibile dal CP_1 catalogo della relativo alle annualità 2015-2016, sebbene la società CP_1 Pt_1 se ne sarebbe avveduta successivamente, nel 2017, in occasione della distribuzione del
[...] catalogo della società durante l'esposizione “EUROLUCE 2017”. Invece, a carico CP_1 della convenuta impresa di vendita al dettaglio, la società attrice CP_3 Pt_1 ha documentato l'abusiva commercializzazione degli articoli della collezione “Imagine”
[...] della imitazione servile della propria collezione “Papiro”, in relazione alle CP_1 specifiche date del 14 aprile e 5 maggio 2017.
2. La convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di risposta del 6 dicembre CP_1
2017, con cui ha chiesto il rigetto della domanda con vittoria di spese, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza della Sezione Ordinaria del Tribunale di Roma in favore di quella Specializzata ai sensi degli artt. 120 e 134 del d.lgs. 10.2.2005, n. 30 e nel merito: 2.1) la mancata registrazione dei disegni e modelli relativi agli articoli sopraindicati, necessaria ex art. 11 del Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12.12.2001 per la protezione del diritto di proprietà industriale relativamente al periodo successivo ai primi tre anni di commercializzazione del prodotto. 2.2) la carenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per la configurazione delle fattispecie di concorrenza sleale. In particolare, ad avviso della società convenuta CP_1 difetterebbe: A) la prova da parte della società attrice dei caratteri di novità e di Parte_2 distintività dei propri prodotti rispetto ad altri sul mercato, requisiti necessari per la tutela del diritto di proprietà industriale ex art. 31 del codice di proprietà industriale (c.p.i.). In tal senso, la società convenuta ha prodotto documentazione atta a dimostrare che le caratteristiche dei predetti prodotti della sono Parte_1 riscontrabili anche in articoli di altre aziende del settore;
B) l'animus nocendi in capo alla società ossia la volontà di danneggiare CP_1
l'altrui impresa, che la parte convenuta pare reputare elemento soggettivo necessario per l'integrazione dell'illecito di concorrenza sleale per imitazione servile di prodotti altrui. In particolare, la convenuta ritiene che la CP_1 carenza del predetto elemento soggettivo potrebbe essere dimostrata dallo speciale procedimento da essa seguito per l'immissione di nuovi prodotti sul mercato, comprensivo di consulenza da parte della società “Dr. DI & Associati s.p.a.” volta a verificare l'originalità dei progetti della rispetto a disegni o CP_1 modelli oggetto di registrazione da parte di altre imprese.
4 3. Il procedimento è proseguito mediante concessione dei termini di cui al previgente testo dell'art. 183, 6 comma, c.p.c. e successiva istruzione mediante consulenza tecnica d'ufficio. La causa è stata trattenuta in decisione, previa trattazione scritta mediante deposito di note, all'udienza cartolare del 7 novembre 2024.
DIRITTO
1. La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento degli illeciti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598, nn. 1, 2 e 3, c.c. consistenti nell'imitazione servile di prodotti altrui, nell'appropriazione di pregi di prodotti altrui e nella violazione dei principi di correttezza professionale con danno ad azienda concorrente, con conseguente domanda di tutela inibitoria e risarcitoria.
2. Diritto applicabile
2.1 La disciplina della concorrenza sleale, prevista agli artt. 2598 ss. c.c., regola l'attività di impresa privata al fine di garantire il rispetto della libertà di concorrenza (art. 3, comma 1, lett. b, T.F.U.E.). Tale normativa rappresenta, dunque, un limite alla libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'art. 41 Cost., giustificato dallo scopo di tutelare non solo l'interesse privatistico degli imprenditori ad intessere tra loro rapporti caratterizzati da correttezza professionale, ma anche e soprattutto l'interesse generale al corretto funzionamento del mercato.
2.2 Presupposto soggettivo per l'applicazione della disciplina della concorrenza sleale è la sussistenza di un rapporto di concorrenza tra il soggetto agente (soggetto attivo) e il soggetto che subisce la concorrenza sleale (soggetto passivo), i quali devono essere imprenditori operanti nello stesso ambito di mercato, ossia offerenti beni e servizi rivolti alla medesima clientela o a soddisfare lo stesso bisogno. In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di concorrenza sleale, il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, comporta che la comunanza di clientela non è data dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall'imprenditore che lamenta la concorrenza sleale, che sono in grado di soddisfare quel bisogno” (Cass. civ., sez. 1, ordinanza n. 21586 del 20/07/2023). Il rapporto di concorrenzialità, dunque, può essere effettivo o anche solo potenziale e si valuta considerando, sul piano temporale, geografico e merceologico, se l'attività esercitata dal soggetto attivo configuri l'offerta dei medesimi prodotti o di prodotti affini rispetto al soggetto passivo.
2.3 La disciplina della concorrenza sleale è volta a vietare qualsiasi attività diretta all'appropriazione illegittima dello spazio di mercato o della clientela di un'impresa concorrente. L'art. 2598 c.c. nel disciplinare illeciti di pericolo che si configurano in presenza
5 del rischio di un danno all'altrui attività di impresa, prevede che: “ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”. Le ipotesi di concorrenza sleale possono essere, dunque, suddivise in tre categorie, considerate autonome dalla giurisprudenza dominante:
- le fattispecie confusorie, di cui all'art. 2598, n. 1, c.c., tra cui l'uso illegittimo di nomi e segni distintivi altrui e l'imitazione servile di prodotti altrui, le quali consistono in atti idonei a indurre in errore i consumatori in merito alla provenienza dei prodotti o di attività imprenditoriali da un'impresa piuttosto che da un'altra concorrente (cd. confusione sull'origine). Queste fattispecie, dunque, tutelano il diritto dell'imprenditore alla leale differenziazione sul mercato;
- le fattispecie denigratorie e gli atti di vanteria di cui all'art. 2598, n. 2, c.c., tra cui l'appropriazione dei pregi dell'attività o dei prodotti dell'altrui impresa;
- la categoria residuale di cui all' art. 2598, n. 3, c.c., composta da qualsiasi atto non conforme ai principi di correttezza professionale comunque idoneo a danneggiare un'impresa concorrente. In questa categoria rientrano fattispecie tipizzate dalla giurisprudenza, come ad esempio la concorrenza cd. “parassitaria”.
2.4 In particolare, la fattispecie confusoria - lamentata dalla società attrice nel presente giudizio - di imitazione servile dei prodotti di un'impresa concorrente di cui all'art. art. 2598, n. 1, c.c., concerne la riproduzione pedissequa delle parti evidenti, esterne e visibili, di un prodotto di un'impresa concorrente, idonea ad indurre in equivoco i consumatori circa la provenienza del prodotto dall'impresa concorrente. Il giudizio di confondibilità è un giudizio probabilistico effettuato sulla base di indici sintomatici della possibilità di confusione (i.a. quantità e durata della presenza sul mercato del prodotto imitato;
ambito territoriale di riferimento) e condotto in base a una valutazione sintetica, che considera l'impressione generale formulabile in concreto da un consumatore medio, dotato di ordinaria diligenza e attenzione, di quel genere di prodotto. Inoltre, la Corte di Cassazione ha specificato che per la configurazione della fattispecie confusoria “l'imitazione rilevante ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo di quella che investe le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, in quanto idonee, per capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempreché la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto”. (Cass., sez. 1, sentenza n. 8944 del 14/05/2020). È necessario, dunque, che il prodotto imitato servilmente abbia un valore individualizzante e distintivo, ossia che sia dotato di originalità e novità e, dunque, che possegga una forma non comune e non standardizzata, ma caratterizzante quello specifico prodotto, ossia idonea a renderlo riconoscibile sul mercato.
6 2.5 La fattispecie di concorrenza sleale per confusione ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c. è, inoltre, integrata anche in presenza di comportamenti che, pur non riguardando l'imitazione di segni distintivi o della forma esteriore di prodotti, sono comunque idonei a ingenerare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente. In tal senso rilevano l'utilizzazione di strumenti pubblicitari copiati in maniera pedissequa dal concorrente, l'utilizzo delle medesime frasi pubblicitarie, la produzione di cataloghi, listini analoghi o recanti fotografie dei propri prodotti con la medesima inquadratura e disposizione dei prodotti del concorrente.
2.6 Invece, la fattispecie di concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dell'attività o dei prodotti dell'altrui impresa di cui all'art. 2598, n. 2, c.c., parimenti lamentata dalla società attrice, ricorre quando un imprenditore attribuisce, in forme pubblicitarie o equivalenti, ai propri prodotti o alla propria impresa pregi di cui non disponga e che sono invece propri di un'impresa concorrente. Questa condotta può realizzarsi attraverso il cd. agganciamento, che si ha nel caso in cui, attraverso un esplicito riferimento ad un'impresa concorrente e/o ai suoi segni distintivi, un imprenditore sfrutta la rinomanza sul mercato di tale impresa, affermando l'equivalenza delle caratteristiche e delle qualità dei propri prodotti rispetto a quelli dell'altrui impresa. Ove il segno distintivo sfruttato ai fini dell'agganciamento consista in una particolare forma di un prodotto altrui (es. bottiglia della coca-cola), si parla del cd. look alike. Tuttavia, va ricordato che la fattispecie in esame è dunque diversa dall'illecito confusorio di concorrenza sleale per imitazione servile di prodotti altrui. Infatti, in questo caso il danno concorrenziale si realizza non in ragione della confusione tra prodotti di imprese diverse, ma per effetto della creazione nel pubblico dell'erronea convinzione che i propri prodotti abbiano le stesse qualità e gli stessi pregi dei prodotti dell'impresa concorrente. Dunque, laddove un imprenditore non differenzi in alcun modo i propri prodotti da quelli altrui, la fattispecie che si integra non è quella di appropriazione di pregi di cui al n. 2 dell'art. 2598, n. 2, c.c., bensì quella di imitazione servile di cui al n. 1 della medesima norma.
2.7 Infine, la cd. concorrenza parassitaria è un'ipotesi di concorrenza sleale individuata dalla giurisprudenza, rientrante nella clausola residuale di cui all'art. 2598, n. 3, c.c., finalizzata a punire atti di concorrenza sleale atipici in presenza dei requisiti di contrarietà ai canoni di correttezza professionale e di idoneità alla lesione di imprese concorrenti. Si ha, in particolare, concorrenza parassitaria in presenza di atti d'imitazione delle iniziative del concorrente. In questo caso, anche a prescindere dalla sussistenza effettiva del rischio di confusione, l'ordinamento vieta la condotta sistematica e continuativa tesa a una ripetuta (concorrenza parassitaria c.d. diacronica) o totale (concorrenza parassitaria c.d. sincronica) imitazione delle principali iniziative economiche intraprese dal concorrente. La giurisprudenza di legittimità ha specificato che “nella cosiddetta concorrenza parassitaria, l'imitazione può considerarsi illecita soltanto se effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall'ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), là dove per "breve" deve intendersi quell'arco di tempo per tutta la durata del quale l'ideatore della nuova iniziativa ha ragione di attendersi utilità particolari (di incassi, di pubblicità, di avviamento) dal lancio della novità, ovvero fino a quando essa è considerata tale dai clienti e si impone, quindi, alla loro attenzione nella scelta del prodotto. Ciò in quanto la creatività è tutelata nel nostro ordinamento solo per un tempo determinato, fino a quando
7 l'iniziativa può considerarsi originale, sicché quando l'originalità si sia esaurita, ovvero quando quel determinato modo di produrre e/o di commerciare sia divenuto patrimonio ormai comune di conoscenze e di esperienze di quanti operano nel settore, l'imitazione non costituisce più un atto contrario alla correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda”.
2.8 La concorrenza sleale parassitaria, così come quella per confusione, vanno, infatti, escluse, in considerazione delle necessità operative del mercato, quando la somiglianza esistente di fatto tra i prodotti di un imprenditore e quelli del concorrente inerisca ad aspetti comuni, ormai standardizzati e rinvenibili in ogni prodotto dello stesso tipo già stabilmente presente sul mercato. In questo caso, l'imitazione può considerarsi illecita solo se effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente o dall'ultima e più significativa di esse oppure nel caso in cui l'impresa entrante successivamente sul mercato si limiti a una copiatura pedissequa di una gamma di prodotti stabilmente presenti nella produzione delle imprese di settore, senza realizzare alcuna diversificazione estetica accessoria.
2.9 In presenza di una fattispecie illecita di concorrenza sleale, gli artt. 2599 e 2600 c.c. offrono come rimedi l'azione inibitoria e l'azione risarcitoria. L'azione inibitoria, esercitabile fintanto che perdura l'illecito, consente di richiedere la cessazione della condotta lesiva e l'eliminazione degli effetti dell'atto di concorrenza sleale, indipendentemente dall'accertamento di un effettivo danno patrimoniale e della prova della sussistenza di colpa o dolo in capo all'impresa concorrente. È infatti sufficiente la sussistenza del solo danno potenziale, ovvero la potenziale idoneità, del comportamento posto in essere da parte del soggetto agente, a ledere il concorrente (illecito di pericolo). Invece, l'azione risarcitoria è un'azione di responsabilità extracontrattuale per colpa presunta (artt. 2043 e 2600, 3 comma, c.c.). Pertanto, il soggetto danneggiato, agendo in giudizio, dovrà dimostrare l'esistenza della condotta lesiva, il danno subito e il nesso di causalità fra la condotta illecita e l'evento lesivo, essendo sgravato dall'onere di provare l'elemento psicologico in capo all'impresa agente. Il risarcimento del danno è previsto nella duplice componente del danno emergente e del lucro cessante. Il danno emergente potrà essere costituito dalle spese sostenute per opporsi all'illecito (ad es. le spese necessarie all'acquisizione della documentazione probatoria dell'illecito e quelle relative all'assistenza legale extragiudiziale), nonché dalle spese per investimenti pubblicitari resi vani a causa dell'atto di concorrenza sleale. Il lucro cessante può invece essere costituito dal calo o mancato incremento del fatturato dell'impresa a causa dell'illecito, in rapporto all'utile conseguito dal concorrente, e dal discredito sofferto presso i consumatori che hanno ricevuto un prodotto simile ma di qualità diversa rispetto a quello richiesto. Inoltre, è previsto il rimedio della pubblicazione della sentenza di condanna come risarcimento in forma specifica. Solo nel caso in cui l'illecito di concorrenza sleale rappresenti nel contempo un'ipotesi di contraffazione di prodotti il cui marchio sia registrato, è applicabile anche il rimedio speciale della restituzione degli utili guadagnati dal soggetto attivo dell'illecito di cui all'art. 125 del codice della proprietà industriale.
3. Accertamento dell'illecito di concorrenza sleale
8 3.1 Tanto premesso sul piano generale in merito al diritto applicabile, è necessario procedere alla corretta qualificazione della condotta delle imprese convenute e CP_1 CP_3 lamentata dalla società attrice Parte_3
[...]
[...
La sostiene che la produzione e la commercializzazione dei prodotti relativi Parte_1 alle collezioni della società denominate “Imagine/Cloud” e “Bloom” integri CP_1
l'illecito di concorrenza sleale per imitazione servile ex art. 2598, n. 1, c.c. degli articoli di illuminazione da interni delle proprie collezioni “Papiro” e “Ginger” identificati alle pag. 90- 103 e alle pag. 238-243 del catalogo (sub doc. 5 di parte attrice). Inoltre, essa Pt_1 lamenta anche la commissione della fattispecie di concorrenza sleale per appropriazione da parte della dei pregi dei propri prodotti ex art. 2598, n. 2, c.c. nonché la generale CP_1 violazione dei canoni di correttezza professionale idonea a danneggiare la propria azienda ex art. 2598, n. 3, c.c., in ragione del fatto che la società convenuta avrebbe utilizzato CP_1 materiale pubblicitario confondibile con quello utilizzato dalla società concorrente Pt_1 con conseguente sfruttamento della notorietà acquisita dalla società e
[...] Parte_1 indebita appropriazione dei risultati degli investimenti ricerca, innovazione e promozione sul mercato da questa effettuati.
3.3 Di contro, la società convenuta sostiene che la disciplina della concorrenza sleale CP_1 non sarebbe applicabile al caso di specie, eccependo in particolare che: a) i disegni e modelli dei sopraindicati prodotti della non sono stati registrati in Parte_1 base alla normativa posta a tutela della proprietà industriale (paragrafo 4.2 della comparsa di costituzione e risposta); b) i prodotti sono carenti dei caratteri di novità e distintività rispetto ad altri articoli presenti sul mercato, come risulterebbe provato dalla circostanza che le caratteristiche degli articoli da illuminazione di interni riferibili alle collezioni “Papiro” e “Ginger” sarebbero riscontrabili negli articoli di altre aziende operanti nel medesimo settore (paragrafo 4.4 della comparsa di costituzione e risposta); c) difetta l'elemento soggettivo dell'animus nocendi a carico della società come CP_1 sarebbe provato dalla consulenza della società Dr. DI & Associati s.p.a. circa la verifica sull'originalità dei progetti della rispetto a disegni o modelli oggetto di CP_1 registrazione da parte di altre imprese (paragrafo 4.3 della comparsa di costituzione e risposta).
3.4 Alla luce del quadro generale della normativa e delle argomentazioni di entrambe le parti, la domanda proposta dalla società attrice si ritiene meritevole di accoglimento. Parte_1
Infatti, le condotte oggetto di causa risultano effettivamente qualificabili in termini di concorrenza sleale per imitazione servile dei prodotti altrui di cui all'art. 2598, n. 1, c.c.
3.5 Si ritiene, infatti, che la abbia dimostrato gli elementi necessari Parte_1 all'integrazione della fattispecie, la quale – come sopra visto – consiste nella riproduzione pedissequa delle parti evidenti di un prodotto di un'impresa concorrente avente carattere distintivo sul mercato, idonea ad indurre in equivoco i consumatori circa la provenienza del prodotto dall'impresa concorrente. Infatti, nel caso di specie, va osservato che:
9 A) La riproduzione pedissequa dei caratteri evidenti dei prodotti della Parte_1 rispetto a quelli commerciati dalle convenute e risulta provata CP_1 CP_3 dalla parte attrice. In particolare:
- i cataloghi della prodotti in atti (v. doc. 6 di parte attrice per la Parte_1 collezione “Papiro” e doc. 18 di parte attrice per la collezione “Ginger”), nonché i dati contabili attestati relativi ai prospetti di vendite delle lampade relative alle collezioni in esame (v. docc.
7-8 di parte attrice per la collezione “Papiro” e doc. 20 di parte attrice per la collezione “Ginger”) dimostrano l'anteriorità della produzione e della commercializzazione degli articoli per illuminazione di interni delle collezioni della oggetto di causa rispetto a quelli delle speculari Parte_2 collezioni della di cui si lamenta la commercializzazione (cfr. docc. 25f CP_1
e 25e di parte attrice per la collezione “Imagine” ). In particolare, i prodotti della collezione “Papiro” risultano prodotti dalla a partire dal 2003, Parte_1 mentre quelli della speculare collezione “Imagine” della risultano CP_1 venduti a partire dal 2015 dalla e a partire dal 2017 dalla CP_1 CP_3
Analogamente, i prodotti della collezione “Ginger” risultano commerciati
[...] dalla a partire dal 2014, mentre quelli della speculare collezione Parte_1
“Bloom” della a partire dal 14 aprile 2017; CP_1
- le tabelle comparative prodotte dalla società attrice (v. docc. 26a-26c di parte attrice) dimostrano la coincidenza dei prodotti posti a comparazione in ogni dettaglio relativo a forme, dimensioni, colori e lavorazione dei materiali. Tutte le varianti degli articoli di illuminazione per interni della appartenenti alle Parte_1 collezioni in esame risultano essere stati riprodotti integralmente, senza alcuna differenziazione. Dalle tabelle comparative dei cataloghi delle collezioni dell'attrice e della convenuta è possibile notare che sono stati Parte_1 CP_1 riprodotti non solo i caratteri relativi alla forma esterna, ai colori, alle dimensioni e alla lavorazione dei materiali, ma addirittura anche le caratteristiche delle plafoniere, delle appliques, delle piantane e persino dei fili e dell'interruttore in materiale plastico trasparente. Pertanto, il giudizio di confondibilità, giudizio probabilistico da condurre tramite il parametro del consumatore medio, si ritiene soddisfatto con esito positivo anche alla luce della provata durevole diffusione dei prodotti oggetto di causa nell'ambito di fiere internazionali (v. docc. 11 di parte attrice per la collezione “Papiro” e docc. 13-15 per collezione “Ginger”) e sul mercato di riferimento, nel quale gli articoli appaiono acquistati in quantità significative (v. dati contabili della di cui ai docc. (v. docc. 7-8, 20 e 21 di parte attrice, Parte_1 rispettivamente relativi alla collezione “Papiro”, alla collezione “Ginger” e ad entrambe le collezioni).
B) Sussiste un rapporto di concorrenzialità della con le convenute società Parte_1
e l'impresa individuale dal momento che si tratta di imprese CP_1 CP_3 che esercitano contemporaneamente la medesima attività industriale e commerciale in un ambito potenzialmente comune e, dunque, in relazione alla medesima clientela. Dalla visura ordinaria delle tre imprese, infatti, l'attività imprenditoriale risulta avere in tutti i casi ad
10 oggetto “articoli per l'illuminazione” (doc. 1.1, 1.2. e 1.3 di parte attrice). Va specificato che mentre la società oltre che del commercio, si occupa direttamente della Parte_1 fabbricazione di detti articoli, la e la volgono, rispettivamente, CP_1 CP_3 attività di commercio all'ingrosso e di commercio al dettaglio di prodotti fabbricati da altre imprese. Sul punto, l'orientamento dominante in giurisprudenza è orientato nel senso di ritenere configurabile un rapporto di concorrenzialità anche nel caso di imprenditori operanti a livelli economici diversi ovvero a diversi stadi della catena produttiva- distributiva (quali il produttore di un bene e il commerciante del medesimo bene o di un bene analogo), purché l'attività degli stessi incida sulla medesima cerchia di consumatori finali. La Corte di Cassazione ha infatti sostenuto che “si trovano in situazione di concorrenza tutte le imprese i cui prodotti e servizi concernano la stessa categoria di consumatori e che operano quindi in una qualsiasi delle fasi della produzione o del commercio destinata a sfociare nella collocazione sul mercato di tali beni. Infatti, quale che sia l'anello della catena che porta il prodotto alla stessa categoria di consumatori in cui si collochi un imprenditore, questi viene a trovarsi in conflitto potenziale con gli imprenditori posti su anelli diversi, proprio perché è la clientela finale quella che determina il successo
o meno della sua attività, onde ognuno di essi è interessato che gli altri rispettino le regole di cui all'art. 2598 c.c. (Cass. 4458/97)” (Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-03-2012, n. 4739).
C) Il carattere distintivo degli articoli per l'illuminazione di interni oggetto della presente causa si ritiene sussistente in virtù della caratterizzazione mostrata dalla particolare forma delle lampade, nonché dalla peculiare combinazione di materiali e di sfumature di colore;
elementi che risultano frutto di autonoma progettazione e sviluppo da parte della Pt_1
(v. doc. 6 di parte attrice per la collezione “Papiro”). Infatti, le lampade della
[...] collezione “Papiro” appaiono caratterizzate dalla forma curvilinea e sinuosa che si ispira ad un papiro consumato realizzato in cristallo traslucido, mentre le lampade della collezione
NG dalla composizione in diverse fasce di metallo illuminate da bulbi interni che realizzano la forma di una stella tridimensionale. Pertanto, non può certamente sostenersi che i prodotti oggetto del presente giudizio riproducano caratteristiche generalizzate proprie di qualsiasi articolo per l'illuminazione da interni. Si ritiene, al contrario, che il complesso dei caratteri dei predetti prodotti consenta di orientare le scelte dei consumatori, rendendo possibile la percezione dei prodotti in esame come provenienti da una determinata impresa. Dunque, gli elementi emersi nel giudizio depongono per l'efficacia individualizzante e la conoscibilità da parte dei consumatori della provenienza del prodotto dalla società attrice
Parte_1
C.1) Sul punto occorre specificare che non si reputa rilevante al fine di escludere il carattere originale e distintivo dei prodotti la circostanza, eccepita dalla convenuta CP_1
relativa alla diffusione sul mercato anche da parte di altri operatori di prodotti simili a
[...] quelli della (docc.
3-13 di parte resistente). Infatti, in primo luogo questa Parte_1 considerazione risulta irrilevante in assenza di prova dell'anteriorità della commercializzazione degli articoli similari da parte di altre aziende rispetto alla Pt_1
In secondo luogo, come evidenziato dalla stessa parte attrice, i suddetti articoli
[...] presentano apprezzabili diversità in relazione ai colori, ai materiali e agli elementi
11 decorativi utilizzati rispetto ai propri prodotti, al contrario degli articoli commerciati dalle convenute e he ne costituiscono un'imitazione pedissequa. CP_1 CP_3
C.2) Parimenti, si ritiene che la circostanza - eccepita dalla convenuta - che i CP_1 disegni e i modelli dei prodotti della non erano stati registrati non infici Parte_1 tout court l'applicabilità della disciplina della concorrenza sleale. Infatti, sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che “l'imitazione servile del prodotto dell'impresa concorrente può configurare, qualora ricorrano certi presupposti, un atto di concorrenza sleale, e determinare l'obbligazione del risarcimento del danno pur se il prodotto imitato non costituisca oggetto di privativa o di valida privativa” (così Cass. civ., sez. 1, Ordinanza n. 30501 del 23/11/2018). Come chiarito dall'inciso iniziale dell'art. 2598 c.c., infatti, la normativa prevista dal codice civile contro la concorrenza sleale rappresenta una disciplina generale, alla quale - per i prodotti oggetto di brevetto - si aggiunge la normativa speciale in materia di proprietà industriale, che prevede, tramite l'azione di contraffazione, un più stringente divieto di imitazione di prodotti altrui, che prescinde dall'effettiva capacità distintiva dei prodotti, nonché dall'idoneità di questi a generare confusione sulla propria origine. Tuttavia, laddove le forme dei prodotti siano soggette a registrazione come disegni o modelli industriali o come marchi di forma e tale registrazione non sia stata effettuata o sia scaduta, la giurisprudenza dominante, al fine di evitare l'elusione della normativa sulla proprietà industriale e la creazione di monopoli perpetui da parte dell'impresa produttrice, interpreta in maniera restrittiva il campo di applicazione relativo alla disciplina della concorrenza sleale, stabilendo che i prodotti non registrati siano liberamente imitabili, salvo onere di differenziazione da parte degli imitatori. Sicché in assenza di registrazione o a registrazione scaduta, la fattispecie di concorrenza sleale confusoria per imitazione servile si perfeziona solo nel caso in cui l'imitatore non introduca le cd. varianti innocue, ossia varianti minime idonee ad evitare confusione sul mercato circa l'origine dei prodotti che non snaturino l'idea formale o estetica incorporata nella forma. Nel caso di specie, tali varianti non risultano inserite dal momento che l'imitazione dei prodotti oggetto di causa risulta essere stata effettuata in maniera pedissequa. Pertanto, nel caso in esame, considerato il carattere originale dei prodotti, si ritiene integrata la fattispecie di concorrenza sleale per imitazione servile in ragione dell'assenza di qualsiasi elemento distintivo. Lo stesso probabilmente non potrebbe essere sostenuto in relazione ai simili ma non identici prodotti commerciati da altre aziende sul mercato secondo quanto sostenuto dalla convenuta in CP_1 ragione del fatto che in quel caso le differenze significative apprezzabili anche da un consumatore medio verosimilmente potrebbero essere tutelate solo in presenza di registrazione del disegno o modello industriale o del marchio di forma in base alla disciplina in materia di proprietà industriale.
D) Risulta, inoltre, provato che la in qualità di venditore sia all'ingrosso che al CP_1 dettaglio, e la in qualità di venditore al dettaglio, abbiano proceduto CP_3 all'immissione sul mercato dei prodotti oggetto di imitazione servile, in tal modo creando nel pubblico il rischio di confusione circa la provenienza dei prodotti. Infatti, si ritiene sussistente il rischio del cd. 'danno concorrenziale', consistente nello sviamento di
12 clientela, in ragione del fatto che i prodotti analoghi a quelli della risultano Parte_1 venduti dalla e dalla a prezzi sensibilmente inferiori (doc. 25a- CP_1 CP_3
b, 27c e 27d di parte attrice) a quelli contestualmente praticati dalla (docc. Parte_1
5a-b di parte attrice). D'altronde, nel caso di specie, risulta provato non solo il pericolo del suddetto pregiudizio (danno potenziale di per sé sufficiente all'applicazione della disciplina in materia di concorrenza sleale), ma anche la sua concretizzazione, dal momento che la CTU depositata in data 14 giugno 2024 riporta una diminuzione del fatturato della successivamente ai lamentati atti di concorrenza sleale, ossia tra l'anno Parte_1
2015 e giugno 2017, mese precedente alla instaurazione del presente processo (CTU
14/06/2024, para. 3.1, pp. 6-7).
E) Infine, diversamente da quanto sostenuto della convenuta (paragrafo 4.3 a p. 8 CP_1 della comparsa di costituzione e risposta), al fine dell'applicazione della disciplina in materia di concorrenza sleale non rileva la prova dell'elemento soggettivo. Infatti, come in precedenza specificato (par. 2.9), per la domanda di condanna all'inibitoria rispetto alla commercializzazione dei prodotti oggetto di imitazione servile l'elemento soggettivo non rileva, mentre per la domanda volta al risarcimento dei danni, l'onere della prova del dolo o della colpa del danneggiante sono posti a carico del convenuto, trattandosi di un'ipotesi di responsabilità per colpa presunta (artt. 2043 e 2600, 3 comma, c.c.). D'altronde, l'eccezione relativa al difetto di animus nocendi da parte della società convenuta non CP_1 esclude la responsabilità per colpa per l'illecito di concorrenza sleale di imitazione servile. Infatti, l'animus nocendi, consistente nella consapevolezza e volontà di cagionare un pregiudizio all'impresa concorrente, attiene al solo piano del dolo e non esclude anche la colpa, elemento in generale sufficiente ai sensi dell'art. 2600 c.c. per la tutela risarcitoria connessa alla commissione di atti di concorrenza sleale. L'animus nocendi, infatti, è un concetto che non viene in evidenza nella fattispecie di concorrenza sleale per imitazione servile, ma solo in specifiche ipotesi di concorrenza sleale, come lo storno dei dipendenti, per le quali la giurisprudenza richiede l'intenzionalità della condotta.
3.6 Inquadrata la condotta lamentata nel caso in esame nell'ambito della fattispecie confusoria di concorrenza sleale per imitazione servile di prodotti altrui di cui all'art. 2598, n. 1, c.c., non è possibile procedere alla verifica dell'integrazione degli ulteriori illeciti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598, nn. 2 e 3, c.c., parimenti lamentati dalla parte attrice, trattandosi di fattispecie alternative rispetto agli illeciti confusori di cui all'art. 2598, n. 1, c.c. Sul punto si specifica che anche la condotta, lamentata dalla parte attrice, di utilizzazione da parte della di CP_1 materiale pubblicitario confondibile con quello utilizzato dalla secondo Parte_1
l'interpretazione dominante, rientra nell'alveo dell'illecito di concorrenza sleale di cui al n. 1 dell'art. 2598 c.c. che vieta il compimento di “atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente” anche “con qualsiasi altro mezzo” e non costituisce, dunque, un ulteriore illecito di concorrenza sleale inquadrabile nell'ambito dell'art. 2598, n. 3, c.c. quale ipotesi di concorrenza parassitaria. La questione circa l'esatta qualificazione delle specifiche ipotesi di concorrenza sleale realizzate nel caso di specie non è di particolare interesse ai fini del presente giudizio, essendo la tutela inibitoria e risarcitoria prevista dal codice civile in maniera pressocché identica per le diverse fattispecie di concorrenza sleale.
13 4. Tutela inibitoria e ripristinatoria
4.1 Accertata la commissione da parte delle imprese convenute e CP_1 CP_3 dell'illecito di concorrenza sleale per imitazione servile in relazione agli articoli per illuminazione da interni appartenenti alle collezioni della denominate CP_1
“Imagine/Cloud” e “Bloom” (v. par.
3.5 della presente sentenza), si ritiene meritevole di accoglimento la domanda della società attrice alla tutela di cui all'art. 2599 Parte_1
c.c. che consente la tutela inibitoria e l'adozione di provvedimenti tesi al ripristino dello status quo ante. Pertanto, si ordina:
a) l'inibitoria rispetto all'ulteriore produzione, importazione, esportazione e commercializzazione di tali prodotti;
b) il ritiro dal mercato fisico e telematico del materiale di vendita e pubblicitario dei prodotti oggetto di causa entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
c) la distruzione del materiale di vendita e pubblicitario relativo agli articoli oggetto di causa nel possesso delle parti convenute entro trenata giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
4.2 Considerata l'esigenza di evitare ulteriori violazioni della disciplina relativa alla concorrenza sleale, si reputa meritevole di accoglimento altresì la domanda di condanna al pagamento di una penale per ogni ulteriore atto di produzione o commercializzazione dei prodotti oggetto di imitazione servile. Pertanto, quale strumento di coazione indiretta, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., si condannano le convenute e CP_1 CP_3
a) al pagamento dell'importo di € 500 per ogni violazione del divieto di produzione e commercializzazione dei prodotti oggetto del presente giudizio che dovesse essere posti in essere a partire dal termine di trenta giorni della pubblicazione della presente sentenza;
b) al pagamento dell'importo di € 500 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'ordine di ritiro dal mercato fisico e telematico e di distruzione del materiale di vendita e di pubblicità relativo ai prodotti oggetto di causa nel possesso delle parti convenute.
5. Tutela risarcitoria
5.1 Quanto alla tutela risarcitoria, la società attrice chiede la condanna ai sensi Parte_1 dell'art. 2600 c.c. a carico di entrambe le convenute: a) al risarcimento dei danni “tutti, subiti e subendi dall' attrice, anche morali, quantificati in quella somma che sarà ritenuta di giustizia, sia in base alle risultanze processuali sia in base ad una valutazione equitativa”; b) alla retroversione degli utili derivanti dalla commercializzazione dei prodotti oggetto di imitazione servile in suo danno;
c) alla pubblicazione della sentenza di condanna.
5.2 La domanda di condanna al risarcimento del danno a titolo di responsabilità extracontrattuale (artt. 2043 e 2600 c.c.) nei confronti della convenuta merita di essere accolta, CP_1
14 avendo la parte attrice in relazione alla società resistente provato gli elementi dell'illecito civile e il danno-conseguenza subito. In particolare:
a) Il fatto illecito, ossia l'attività di concorrenza sleale, consistente nella commercializzazione degli articoli di illuminazione da interni delle collezioni “Papiro” e
“Ginger” della di cui alle pag. 90-103 e 238-243 del catalogo Parte_1 Pt_1
(sub doc. 5 di parte attrice), risulta provato in tutti i suoi elementi. In particolare, la parte attrice ha provato la riproduzione pedissequa dei propri prodotti (v. docc. Parte_1
26a-c di parte attrice), nonché la vendita da parte della convenuta dei prodotti CP_1 oggetto di imitazione servile, sia all'ingrosso che al dettaglio, a partire dal gennaio 2015 (v. doc. 25f di parte attrice).
b) Il danno-evento, consistente nella lesione della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) della società attrice per effetto dell'attività di concorrenza sleale delle imprese convenute (cd. danno concorrenziale), risulta provato in ragione della confusione sul mercato generata dalla diffusione, da parte della convenuta di prodotti CP_1 identici a quelli dell'attrice che, nel caso di specie, ha prodotto un effettivo Parte_1 sviamento di clientela.
c) Il nesso di causalità tra l'attività di concorrenza sleale e il danno concorrenziale all'attività d'impresa della risulta provato secondo il criterio statistico del 'più Parte_1 probabile che non', essendo il calo dei ricavi subito dalla tra l'anno 2015 e Parte_1 giugno 2017 (mese precedente all'istaurazione del presente giudizio) coincidente con il lasso temporale in cui è stata posta in essere l'attività commerciale lesiva. È, dunque, effettivamente probabile che si sia realizzato il rischio confusorio insito nella fattispecie di concorrenza sleale per imitazione servile, ossia che i consumatori in cerca della tipologia di articolo per illuminazione da interni in questione si siano rivolti alle imprese convenute in ragione del più basso prezzo praticato sul mercato.
d) Il danno-conseguenza risulta provato tramite documentazione contabile della Pt_1 prodotta in atti, nonché dalla ultima versione integrata della CTU depositata in data
[...]
14 giugno 2024, nella quale sono quantificati sia il danno emergente che il lucro cessante. Nello specifico, si osserva quanto segue.
d.1) Il danno emergente è stato quantificato dal consulente tecnico d'ufficio in € 2.128,00 (v. CTU depositata il 14/06/24 par. 3.2, pp. 8-9), considerando:
- i costi sostenuti dalla parte attrice per l'analisi della fattibilità del presente processo (doc. 30b di parte attrice);
- i costi per l'assistenza contabile nell'estrapolazione della documentazione da produrre (doc. 30a di parte attrice);
- i costi sostenuti per l'acquisto di due esemplari degli articoli per illuminazione da interni oggetto di imitazione servile (doc. 25a e b). d.1.1) La società attrice chiede che a tale somma sia aggiunta una quota Parte_1 delle spese (complessivamente quantificata - da ultimo a pag. 11, para. 19, della
15 memoria della del 27/01/2025 - in € 252.404, 87) per investimenti Parte_1 pubblicitari da essa effettuati in occasione della partecipazione a fiere (doc. 11d di parte attrice) e della pubblicazione su riviste specializzate di pubblicità (v. pure nota di trattazione scritta di parte attrice del 20.01.2023) relative agli articoli della collezione “Papiro” e “Ginger” (doc. 17 di parte attrice). d.1.2) Tuttavia, la richiesta non può essere accolta. Infatti, non vi è prova del collegamento causale intercorrente tra l'illecito anticoncorrenziale accertato e il nocumento in parola, asseritamente patito alla luce dell'inutilità degli investimenti per le campagne pubblicitarie realizzate, tenuto conto dello sviamento della clientela. d.2) Il lucro cessante, consistente nella riduzione dei profitti per la vendita degli articoli per illuminazione da interni, è provato alla stregua della documentazione contabile prodotta dalla che mostra un calo dei ricavi relativi alle vendite delle Parte_1 lampade appartenenti alle collezioni “Papiro” e “Ginger” a partire dall'anno 2015, in cui risulta aver avuto inizio la commercializzazione dei prodotti abusivamente riprodotti da parte della La quantificazione del lucro cessante risulta, CP_1 tuttavia, non immediata, dal momento che lo stesso CTU ha svolto la perizia utilizzando due criteri di calcolo differenti e, dunque, pervenendo a due risultati matematici considerevolmente divergenti. Nello specifico, il CTU, da una parte, ha quantificato il lucro cessante in € 520,63 usando come base di calcolo le fatture depositate in atti emesse dalla dal 2004 al giugno 2017 che riportano Parte_1 espressamente le denominazioni delle lampade delle collezioni “Papiro” e “Ginger”; d'altro canto, basandosi sui codici prodotto riferibili ai medesimi articoli indicati nelle tabelle annuali di ricavo elaborate dal CTP di parte (CTU depositata il 14/06/24 par. 3.1, p. 8) ha individuato la cifra del danno in € 67.718,89. In entrambe le ipotesi di calcolo è stato usato il margine di contribuzione medio del 29,58%, ottenuto sempre sulla base di dati del conto economico attinti dalla perizia prodotta da parte attrice. d.2.1) Alla luce di quanto esposto nella CTU, in generale, si ritiene che ciò che conti sia che la quantificazione del lucro cessante si basi su documenti contabili dell'impresa danneggiata, ma che la selezione, in questi documenti contabili, delle operazioni di compravendita oggetto di considerazione possa ben essere effettuata avendo riguardo a codici prodotto segnalati dal danneggiato, sempre che tale segnalazione appaia affidabile in base ad una valutazione di credibilità effettuata sia sul piano intrinseco che estrinseco. Nel caso di specie, le tabelle annuali di ricavo prodotte dal CTP della non solo appaiono Parte_1 intrinsecamente coerenti con l'attività dell'impresa, ma risultano anche attendibili in ragione della omogeneità dei codici prodotto ivi indicati con i codici prodotto riportati nei cataloghi e listini prezzi della nei Parte_1 quali sono indicati in maniera espressa gli articoli delle collezioni “Papiro” e
“Ginger” venduti. Il danno quantificato sulla base di questa indicazione si ritiene, dunque, correttamente calcolato. Pertanto, si condanna la società danneggiante al risarcimento del lucro cessante relativo al calo di CP_1
16 vendite subito dalla quantificato fino al primo semestre 2017 Parte_1 nella somma di € 67.718,89. d.2.2) Quanto al periodo successivo all'anno 2017, al di fuori del perimetro d'indagine del CTU, non può accordarsi alcun risarcimento per il lucro cessante, in mancanza di qualsivoglia prova, ritualmente prodotta, che documenti la persistenza del danno da illecito. Benché, pur essendovi la prova in atti della prosecuzione dell'illecito almeno fino al 2021, nondimeno come chiarito dal CTU nella relazione del dicembre 2022, la documentazione a sostegno della pretesa risarcitoria maturatasi nel corso del giudizio è stata invocata per la prima volta in sede di osservazioni ex art. 191 cpc, non è stato possibile raccogliere il consenso, ex art. 198 cpc, di parte convenuta a detta allegazione supplementare.
5.3 La domanda volta alla retroversione degli utili ricavati dalle imprese convenute, invece, non appare accoglibile nel caso in esame. Ciò in quanto - come visto in generale al par.
2.9 della presente sentenza - l'art. 125, 3 comma, c.p.i. che prevede questa particolare ipotesi alternativa o cumulativa per l'eccedenza rispetto al risarcimento del lucro cessante è norma straordinaria, applicabile alle sole ipotesi di violazione della disciplina di tutela della proprietà industriale e non anche al caso, come quello in esame, di violazione della sola disciplina in materia di concorrenza sleale. Infatti, l'art. 125 c.p.i. è una norma inerente ai cd. “danni punitivi” che deroga rispetto al principio di indifferenza di cui all'art. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c. in materia di responsabilità extracontrattuale) per il quale il risarcimento non deve essere né inferiore né superiore al danno-conseguenza cagionato dall'illecito. Dunque, in quanto norma speciale, essa non è suscettibile di applicazione analogica, al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge.
5.4 Quanto al danno da immagine e al danno morale che chiede siano quantificati Parte_1 in via equitativa, la domanda non può essere accolta. Preliminarmente, deve osservarsi come la commercializzazione, da parte del concorrente sleale, di prodotti clone a prezzi nettamente inferiori, non implichi ex se una lesione del diritto all'immagine altrui. A ben guardare, nel caso di specie non è stata fornita alcuna prova in giudizio circa la sofferenza, in capo all'attrice, di un danno di tal sorta. Sicché, in aderenza agli ultimi approdi giurisprudenziali in materia, rispetto ai quali non v'è motivo di distaccarsi, il danno all'immagine rappresentato non può ritenersi in re ipsa (v., da ultimo, Cass. Sez. 3, 10/07/2023, n. 19551). Allo stesso modo, indimostrata è la sussistenza di un danno morale patito dalla parte attrice, mancando specifica prova al riguardo da parte di chi, assumendo di averlo subito, pretende di essere per questo risarcito (Cfr., ex multis, Cass. n. 10527/2011, Cass. n. 13614/2011, Cass. n. 7471/2012 e Cass. n. 20558/2014).
5.5 Infine, si accoglie la domanda di condanna delle parti convenute alla pubblicazione della sentenza di condanna sul giornale “Il Corriere della Sera” e sulla rivista specializzata “Italian Lighting” a titolo di risarcimento in forma specifica. Inoltre, si autorizza la società attrice a provvedere alla suddetta pubblicazione a sue spese con diritto alla Parte_1
17 ripetizione, laddove l'ordine di pubblicazione non venga ottemperato entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.
5.6 Valutazioni diverse meritano di essere effettuate in merito alla medesima azione di risarcimento danni proposta dall'attrice nei confronti dell'impresa convenuta Parte_1 rimasta contumace. Infatti, a questa non è contestabile la condotta, CP_3 strettamente riconducibile alla fattispecie di concorrenza sleale per imitazione servile di cui all'art. art. 2598, n. 1, c.c., di riproduzione pedissequa di prodotti altrui, ma bensì la sola condotta di vendita al dettaglio – provata a partire dal 14 aprile 2017 - di alcuni di questi prodotti imitati, ossia, nello specifico, gli articoli della collezione “Imagine” della CP_1
(v. docc. 25a, 25b e 25e di parte attrice). Dunque, mentre sul piano della tutela inibitoria e ripristinatoria si ritiene che la condanna debba riguardare anche la convenuta CP_3 al fine di ottenere la rimozione dal mercato dei prodotti oggetto di imitazione servile, sul piano della tutela risarcitoria non si ritiene, invece, applicabile la speciale ipotesi di responsabilità extracontrattuale per colpa presunta di cui all'art. 2600 c.c. anche alla convenuta CP_3 mera rivenditrice al dettaglio. Questa impresa dovrebbe, infatti, rispondere piuttosto ai
[...] sensi dell'art. 2043 c.c. in base all'ordinaria disciplina in materia di responsabilità extracontrattuale. Pertanto, in assenza di prova da parte attrice dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo alla non sarà possibile accertarne la responsabilità CP_3 per l'illecito concorrenziale.
6.1 Le spese seguono, per quanto concerne il principio di soccombenza e vengono CP_1 liquidate come da dispositivo.
6.2 Con riguardo all'altra convenuta, rimasta contumace, le spese vengono CP_3 compensate integralmente, in considerazione sia della mancata prova della malafede nella vendita al dettaglio dei beni in oggetto, sia della lieve entità della condotta documentata (cfr. docc. 25a, 25b e 25e di parte attrice).
6.3 Considerando il valore della causa pari all'incirca ad € 70.000,00, somma liquidata ai fini della condanna al risarcimento per equivalente del danno concorrenziale subito dalla Parte_1 le spese sono liquidate considerando le tariffe previste per le cause di media complessità di valore tra € 52.001 ed € 260.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella persona della Giudice Maria Pia De Lorenzo, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- Condanna ex art. 2599 c.c. le imprese convenute e a inibire CP_1 CP_3
l'ulteriore produzione, importazione, esportazione e commercializzazione degli articoli per illuminazione da interni appartenenti alle collezioni ““Imagine/Cloud” e “Bloom” della convenuta CP_1
18 - Condanna le imprese convenute e al ritiro dal mercato fisico e CP_1 CP_3 telematico del materiale di vendita e pubblicitario dei suddetti prodotti entro un mese dalla pubblicazione della presente sentenza;
- Condanna le imprese convenute e lla distruzione del materiale di CP_1 CP_3 vendita e pubblicitario relativo ai suddetti articoli entro un mese dalla pubblicazione della presente sentenza;
- Condanna ex art. 614 bis c.p.c. le parti convenute al pagamento di € 500 per ogni violazione del predetto divieto di produzione e commercializzazione dei prodotti oggetto del presente giudizio eventualmente posti in essere a partire dal termine di un mese della pubblicazione della presente sentenza, nonché al pagamento dell'importo di € 500 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'ordine di ritiro dal mercato fisico e telematico e di distruzione del materiale di vendita e di pubblicità relativo ai prodotti oggetto di causa nel possesso delle parti convenute.
- Condanna ex art. 2600 c.c. la convenuta al risarcimento alla società attrice CP_1 di danni quantificati in € 69.846,89 (dati dalla somma di € 2.128,00 a titolo di Parte_1 danno emergente ed € 67.718,89 a titolo di lucro cessante).
- Condanna la convenuta alla pubblicazione della sentenza di condanna sul “Il CP_1
Corriere della Sera” e sulla rivista specializzata “ ” e, laddove l'ordine di Controparte_4 pubblicazione non venga ottemperato entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, autorizza la società attrice a provvedere alla suddetta pubblicazione a Parte_1 sue spese con diritto alla ripetizione.
- Condanna la al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
16.300,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge. .
- Pone le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della convenuta società CP_1
Roma, lì 11 settembre 2025
Il Presidente
19
V i t t o r i o
C a r l o m a g n o
Il Giudice
Maria Pia De Lorenzo
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Micol Bruno, Magistrato ordinario in tirocinio.
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