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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 15/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2647/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Giacomo Puricelli in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2647/2018 R.G. promossa da
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e (c.f. Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Giampaolo C.F._1
Rizzo, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in
Firenze, via Ricasoli, 32,
CONTRO
(c.f. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2 speciale dott. rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
Margherita Campiotti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Varese, via Castelli, 11,
Le parti hanno concluso come risulta dal verbale dell'ultima udienza.
Oggetto: contratti bancari. pagina 1 di 12 [...]
[...]
e il suo legale rappresentante Parte_3 Parte_2 hanno introdotto questo giudizio per ottenere la
[...] dichiarazione di nullità parziale di un contratto di apertura di credito in conto corrente concluso dalla suddetta società con Controparte_1
(all'epoca la banca aveva la denominazione “Sanpaolo IMI
[...]
s.p.a.”) e garantito con la concessione di un'ipoteca su un immobile di con rideterminazione dell'ultimo saldo del connesso Parte_2 conto corrente, eliminando gli addebiti illegittimi per interessi anatocistici o comunque ingiustificati e per commissione per disponibilità fondi e con condanna della banca al pagamento della somma eventualmente rideterminata a favore della correntista e dichiarazione dell'illegittimità del recesso dall'apertura di credito inviata con lettera raccomandata del 17 febbraio 2017 e dichiarazione della nullità o dell'estinzione della suddetta ipoteca. Gli attori hanno chiarito che è intestataria dal Parte_1
5 aprile 2006, nella filiale di Varese della suddetta banca, del rapporto di conto corrente 1000/20002, poi identificato, dal terzo trimestre del 2016, con il numero 1000/20008. Il contratto di apertura di credito a tempo indeterminato garantito da ipoteca su un immobile di è stato stipulato il 28 aprile 2006, con atto Parte_2 pubblico ai rogiti del notaio di Busto Arsizio, ai n. Persona_1
68992 rep. e 4904 racc. L'importo messo a disposizione di
[...] dalla banca era pari a 200.000 euro. Parte_1 ha comunicato alla società attrice il recesso Controparte_1 dall'apertura di credito con raccomandata del 17 febbraio 2017, chiedendo il pagamento dell'importo corrispondente al saldo negativo del citato conto corrente pari a 224.271,37 euro, oltre
“interessi maturati e maturandi, spese ed accessori tutti come dovuti sulle singole ragioni di credito”.
pagina 2 di 12 Gli attori hanno sostenuto che la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta nel contratto di apertura di credito sarebbe invalida, considerato che, in violazione dell'art. 120 t.u.b. (nel testo conseguente all'entrata in vigore della L. n. 342/1999) e dell'art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, in tale contratto non è stato indicato il tasso annuo effettivo tenendo conto degli effetti di tale capitalizzazione trimestrale degli interessi. La difesa degli attori ha precisato che nel contratto di conto corrente che è stato prodotto risulta l'indicazione del tasso annuo effettivo rilevante soltanto per lo scoperto del conto e la mora. Non è invece stato indicato il tasso annuo effettivo del fido ottenuto dalla citata s.r.l tenendo conto della capitalizzazione degli interessi corrispettivi previsti nell'apertura di credito. Gli attori hanno anche sostenuto che, in ogni caso, la clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi dovrebbe essere considerata invalida dal primo gennaio 2014, a seguito della modifica dell'art. 120 cit. ad opera dell'art. 1, comma 629, L. n. 147/2013. Infatti, l'entrata in vigore di tale normativa ha comportato, secondo la tesi giurisprudenziale prevalente, l'illegittimità della capitalizzazione periodica degli interessi per contratti come quelli oggetto di giudizio, a prescindere dalla prevista emanazione di provvedimenti da parte del CICR. si è costituita e ha sostenuto che i contratti in Controparte_1 questione regolano l'anatocismo in modo conforme alla legge ed indicano il tasso annuo effettivo.
Devono essere accolte, sul punto, le argomentazioni della difesa degli attori. Infatti, il contratto di conto corrente indica il tasso annuo soltanto con riferimento allo scoperto di conto e alla mora. Al momento della conclusione di tale contratto non era ancora stata concessa l'apertura di credito con garanzia ipotecaria. Il conto corrente, al momento della relativa stipula, era pertanto senza fido.
pagina 3 di 12 Il contratto di apertura di credito indica invece la periodicità della capitalizzazione degli interessi passivi per la cliente della banca e le modalità di determinazione del tasso variabile di tali interessi. Tale tasso è stato concordato in una quota base di quattro punti percentuali alla quale doveva essere sommato il tasso euribor a tre mesi con base 365 individuato con le modalità previste nell'art. 4 del contratto. È stato specificato nel testo dell'accordo che, considerato che al momento della stipula il tasso euribor sopra indicato era del
2,747%, il tasso contrattuale, sempre in quel momento, era pari allo
6,747%. Non è invece stato indicato il tasso annuo effettivo determinato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi. Non è stato quindi rispettato l'art. 6 della citata delibera CICR, richiamata dall'art. 120 cit. nel testo applicabile al momento della stipula del contratto.
È stata pertanto sicuramente illegittima la capitalizzazione degli interessi debitori a danno della cliente della banca. A fortiori, la capitalizzazione degli interessi de quibus deve essere considerata illegittima dopo la modifica dell'art. 120 t.u.b. operata dalla L. n. 147/2013, richiamata sul punto l'opinione prevalente della giurisprudenza come sopra descritta.
Gli attori hanno anche sostenuto che la mancata indicazione del tasso annuo effettivo determinato considerando l'effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi a favore della banca dovrebbe comportare anche la violazione degli artt. 1284 c.c. e 117, quarto comma, t.u.b.
In sostanza, secondo gli attori, la banca non avrebbe indicato nei contratti conclusi nel 2006 tutti i costi e gli oneri a carico della cliente, come richiesto invece dall'art. 117, quarto comma, cit. Si deve però rilevare che nel contratto di apertura di credito è stato indicato l'onere che gravava sulla società attrice collegato alla capitalizzazione trimestrale degli interessi sulla somma che avrebbe ottenuto con il fido bancario. La violazione della regola di pagina 4 di 12 trasparenza posta nella circolare del 2000 emessa dal CICR deve quindi essere sanzionata soltanto escludendo la legittimità della capitalizzazione degli interessi, non con le sanzioni previste per la violazione dell'art. 117, quarto comma, t.u.b. Gli attori hanno anche sostenuto che la mancata indicazione del tasso annuo effettivo determinato considerando l'effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi a favore della banca dovrebbe comportare anche la violazione degli artt. 1284 c.c. e 117, ottavo comma t.u.b., nel testo in vigore al momento della stipula dei suddetti contratti, che legittimava la previsione da parte della Banca d'Italia di specifiche disposizioni per i contratti bancari a tutela della trasparenza delle condizioni economiche per i clienti degli istituiti di credito. La difesa degli attori ha però richiamato, sul punto, delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia nel 2007 e che imponevano l'indicazione, in contratti come quelli sopra descritti, del tasso annuo effettivo risultante dall'applicazione della capitalizzazione degli interessi con cadenza inferiore all'anno concordata dalle parti.
Le disposizioni in questione sono entrate in vigore dopo la stipula dei contratti da parte di Non possono quindi Parte_1 avere rilievo in questo processo. La difesa degli attori ha contestato l'applicazione a carico di
[...]
nel corso del rapporto contrattuale sorto con Parte_1
l'apertura di credito, di importi pari nel complesso a 30.888,88 euro a titolo di commissione di disponibilità fondi.
Tale commissione, secondo gli attori, non sarebbe stata oggetto di accordi tra le parti contraenti o di modifiche del contratto rilevanti ai sensi dell'art. 118 D. Lgs. n. 385/1993 e sarebbe comunque stata applicata in misura fissa di 1.000 euro al trimestre, in contrasto con la normativa in materia bancaria.
La difesa della convenuta ha sottolineato che nei contratti prodotti era prevista la possibilità per la banca di modificare le condizioni pagina 5 di 12 contrattuali ai sensi della normativa di settore e ha prodotto tre comunicazioni rivolte dalla banca a (due Parte_1 datate 11 maggio 2009 e una 30 settembre 2009), che dovrebbero consentire di superare le argomentazioni avversarie.
Una comunicazione datata 11 maggio 2009 riguarda la modifica delle condizioni del finanziamento con la sostituzione, a partire dal primo luglio 2009, della commissione c.d. di massimo scoperto con la commissione di scoperto di conto, determinata in due euro “per ogni giorno in cui sul conto si [sarebbe] determinato un saldo debitore e per ogni 1.000 euro di saldo debitore (o frazione)”. La commissione doveva essere calcolata al termine di ogni trimestre solare e poteva avere un importo massimo di 100 euro ogni trimestre. L'altra comunicazione datata 11 maggio 2009 ha ad oggetto l'introduzione per il rapporto di apertura di credito, a partire dal primo luglio 2009, della commissione trimestrale c.d. di disponibilità fondi (applicata nella misura del 0,8% sulla “media dell'importo delle aperture di credito in essere durante il trimestre” di riferimento) e del tasso debitore in caso di utilizzo oltre il fido.
La comunicazione datata 30 settembre 2009 ha ad oggetto la riduzione della commissione di disponibilità fondi dallo 0,8% sul parametro sopra indicato allo 0,5%, commissione da applicare in tale misura sempre dal primo luglio 2009. Gli attori hanno replicato che la controparte non aveva provato che tali comunicazioni erano state inviate e ricevute dalla cliente della banca. Gli attori hanno anche precisato che tali comunicazioni non potevano comunque essere rilevanti ai sensi dell'art. 118 t.u.b., dato che erano dirette ad introdurre nuove condizioni contrattuali e non a modificare condizioni già oggetto degli accordi delle parti. Hanno anche ribadito che la commissione di disponibilità fondi era stata applicata, in contrasto con quanto previsto dalla normativa di settore, su tutto il fido concesso e non soltanto sulla somma non utilizzata in relazione all'importo accordato dalla banca. pagina 6 di 12 Effettivamente, non vi è prova che le comunicazioni sopra descritte siano state inviate e ricevute dalla società attrice. Inoltre, l'art. 117 bis t.u.b. prevede che la commissione di disponibilità fondi debba essere applicata sulla somma messa a disposizione del cliente. La giurisprudenza nettamente prevalente ritiene che, in caso di apertura di credito in conto corrente, tale commissione debba essere applicata soltanto sull'importo non concretamente utilizzato dal cliente bancario nell'ambito del fido concesso, dato che sulla somma effettivamente utilizzata gravano, ai sensi dell'art. ult. cit., gli interessi convenzionali. Nel caso in esame, gli estratti conto trimestrali prodotti dimostrano che la banca ha invece applicato sempre la commissione nella misura dello 0,5% sulla somma oggetto del fido (200.000 euro) senza considerare quanto di tale somma era stato effettivamente utilizzato.
Le valutazioni appena compiute conducono ad escludere la legittimità degli addebiti per commissione di disponibilità fondi a carico della cliente della banca convenuta. Gli attori hanno anche sostenuto che, in alcuni trimestri, espressamente indicati nell'atto di citazione, vi sarebbe stata un'applicazione di tassi di interesse in misura superiore a quella prevista nel contratto.
Tale affermazione è stata contestata dalla convenuta.
Considerato quanto sopra esposto, si deve ora rilevare che la c.t.u. nominata nel corso del processo ha dato conto nel suo elaborato, con argomentazione condivisibile, che la banca ha addebitato illegittimamente a la somma di 31.111,77 Parte_1 euro per interessi, soprattutto valutata la capitalizzazione ingiustificata degli stessi nel corso del rapporto contrattuale.
Sono inoltre illegittimi, come detto, gli addebiti della commissione di disponibilità fondi, che la c.t.u. ha confermato essere corrispondenti nel complesso a 30.888,88 euro.
Il c.t.p. della banca non ha specificamente contestato il rilievo del c.t.u. relativo all'ulteriore ingiustificato addebito alla società attrice pagina 7 di 12 della modesta somma di 77,00 euro per c.m.s. (a rigore il quesito riguardava soltanto la commissione di disponibilità fondi).
Gli addebiti ingiustificati nel conto corrente accertati dalla c.t.u. sono quindi pari a 62.077,72 euro.
Si deve ora rilevare che la banca ha sostenuto che i fatti denunciati dagli attori non giustificherebbero un'azione di ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. Si deve però rilevare che l'illegittimità (in base a quanto sopra esposto) degli addebiti per la capitalizzazione degli interessi debitori per la cliente della banca e per la commissione di disponibilità fondi comporta necessariamente la fondatezza della richiesta di accertamento del saldo corretto del conto corrente.
La banca ha anche evidenziato che la cliente non aveva contestato gli estratti conto ricevuti nel corso del rapporto prima della notifica della citazione.
La constatazione non ha alcun rilievo, come evidenziato dagli attori, dato che gli stessi hanno comunque il diritto di contestare la legittimità degli addebiti sui conti, pur non potendo più contestare tali addebiti da un punto di vista della loro correttezza aritmetica, ai sensi dell'art. 119 t.u.b. Maggiore rilievo hanno le eccezioni della banca relative alla prescrizione delle pretese della società attrice.
La banca ha sostenuto che gli attori non potrebbero veder riconosciute a loro favore le somme relative a rimesse sul conto risalenti a cinque anni prima della notifica della citazione, considerato quanto disposto dall'art. 2948, n. 4, c.c. La tesi non è accoglibile, visto che gli attori non hanno fatto valere pretese connesse ad interessi a loro spettanti in base ai contratti prodotti, ma hanno invece fatto valere pretese per l'addebito ingiustificato da parte della banca di interessi (e commissioni) a suo vantaggio. L'art. ult. cit. non è quindi applicabile in questa fattispecie.
pagina 8 di 12 È corretta invece l'eccezione della banca relativa alla prescrizione delle rimesse solutorie sul conto avvenute oltre dieci anni prima della notifica della citazione. Devono quindi essere scomputate dalla somma accertata dalla c.t.u. per addebiti ingiustificati alla cliente della banca le somme che quest'ultima ha versato sul conto quando lo stesso aveva un'esposizione superiore al fido concesso e per rientrare in tale ambito, rimesse solutorie eseguite dall'apertura del conto al 30 luglio 2008 (la citazione è stata notificata il 30 luglio 2018). Si deve al riguardo rilevare che l'estratto conto al 31 marzo 2007 riporta un saldo passivo di inizio periodo, al 31 dicembre 2006, pari a – 202.576,40 euro.
Tale estratto conto riporta poi, come prima annotazione, una rimessa del 2 gennaio 2007 di 150.000 euro. Tale rimessa è quindi solutoria per 2.576,40 euro. L'estratto conto al 31 dicembre 2007 riporta un saldo passivo di inizio periodo, al 30 settembre 2007, pari a – 204.031,45 euro. Tale estratto conto riporta poi, come prima annotazione, una rimessa del 23 novembre 2007 di 5.000 euro. Tale rimessa è quindi solutoria per 4.031,45 euro. L'estratto conto al 30 giugno 2008 riporta un saldo passivo di inizio periodo, al 31 marzo 2008, pari a – 208.135,50 euro.
Tale estratto conto riporta poi, come prima annotazione, una rimessa del primo aprile 2008 di 3.676,98 euro e, come seconda annotazione, una rimessa del 15 maggio 2008 di 4.458,52 euro. La somma di tali importi corrisponde a 8.135,50. Tali rimesse sono quindi interamente solutorie. L'estratto conto al 30 settembre 2008 riporta un saldo passivo di inizio periodo, al 30 giugno 2008, pari a – 204.479,06 euro.
Tale estratto conto riporta poi, come prima annotazione, una rimessa dell'8 luglio 2008 di 4.479,06 euro, che è per intero solutoria. Il totale degli importi relativi alle rimesse solutorie per le quali deve essere riconosciuta la prescrizione è di 19.222,41 euro. pagina 9 di 12 Gli attori hanno chiesto di accertare che il recesso della banca dal contratto di apertura di credito era privo di giusta causa e contrario a buona fede. La banca ha contestato tale richiesta e ha comunque evidenziato che, in base al contratto poteva recedente dal contratto con un preavviso di quindici giorni. Il recesso sarebbe quindi stato efficace quantomeno dal 5 marzo 2017. Si deve rilevare che, alla data della comunicazione del recesso, considerati gli addebiti illegittimi a danno della cliente della banca, il saldo del conto indicato in tale comunicazione era superiore a quello corretto, che a sua volta era inferiore al fido concesso.
Il recesso è stato quindi comunicato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Effettivamente il contratto consentiva però alla banca un recesso con un preavviso di quindici giorni.
Gli attori non hanno specificamente contestato le allegazioni della controparte relative alla ricezione della comunicazione di recesso. Il contratto di apertura di credito deve quindi essere considerato risolto dal 5 marzo 2017.
La difesa degli attori ha sostenuto che, in base alle contestazioni dei suddetti rapporti di con la banca, la Parte_1 concessione di ipoteca a garanzia dell'apertura di credito su immobili di sarebbe nulla o dovrebbe comunque essere Parte_2 considerata estinta.
La banca ha rilevato che tale pretesa contrasta con le norme in materia di iscrizione di ipoteca.
Deve essere sottolineato che il contratto di apertura di credito non è integralmente invalido. Non sussiste inoltre alcuna ipotesi per la dichiarazione di estinzione della garanzia ipotecaria.
Le domande sul punto degli attori sono quindi infondate. Si deve ora evidenziare che l'estratto conto al 31 marzo 2018 del citato conto corrente inviato dalla banca ha un saldo finale passivo per la cliente di - 143.327,02 euro. pagina 10 di 12 Considerati, da una parte, gli addebiti illegittimi sul conto accertati dalla c.t.u. per complessivi 62.077,72 euro, e, dall'altra, gli importi corrispondenti alle rimesse solutorie per le quali appare fondata l'eccezione di prescrizione, pari a 19.222,41 euro, il saldo (comunque passivo per la cliente della banca) corretto a quella data è invece corrispondente a - 100.471,71 euro.
Considerato che le domande degli attori sono fondate soltanto in parte, è giustificata la compensazione tra le parti di due terzi delle spese di lite e la condanna della convenuta a rifondere agli attori il restante terzo, liquidato come in dispositivo. Appare invece giustificato porre le spese di c.t.u. integralmente a carico della convenuta, considerato che la pur parziale fondatezza dei rilievi degli attori all'operato della banca imponeva in ogni caso di svolgere tale c.t.u.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande delle parti, così provvede: accerta che il recesso di dal contratto di Controparte_1 aperura di credito descritto in motivazione deve essere considerato efficace dalla data del 5 marzo 2017. Accerta che il saldo corretto del conto corrente descritto in motivazione alla data del 31 marzo 2008, una volta detratto dall'importo indicato nell'estratto conto predisposto dalla banca gli addebiti illegittimi sopra descritti, ridotti per la prescrizione delle pretese attoree per le rimesse solutorie sopra indicate, era passivo per e pari a - 100.471,71 euro. Parte_1
Respinge le domande di parte attrice dirette ad ottenere la dichiarazione di nullità o la dichiarazione di estinzione dell'ipoteca concessa da a garanzia delle obbligazioni Parte_2 gravanti su in forza del suddetto contratto di Parte_1 apertura di credito.
Compensa due terzi delle spese di lite tra le parti e condanna
[...]
a rifondere il restante terzo delle spese di lite Controparte_1
pagina 11 di 12 sostenute degli attori, quali creditori in solido a tale titolo, terzo che liquida in 4.000,00 euro, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, se dovuti. Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u.
Così deciso il 15 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Giacomo Puricelli in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2647/2018 R.G. promossa da
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e (c.f. Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Giampaolo C.F._1
Rizzo, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in
Firenze, via Ricasoli, 32,
CONTRO
(c.f. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2 speciale dott. rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
Margherita Campiotti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Varese, via Castelli, 11,
Le parti hanno concluso come risulta dal verbale dell'ultima udienza.
Oggetto: contratti bancari. pagina 1 di 12 [...]
[...]
e il suo legale rappresentante Parte_3 Parte_2 hanno introdotto questo giudizio per ottenere la
[...] dichiarazione di nullità parziale di un contratto di apertura di credito in conto corrente concluso dalla suddetta società con Controparte_1
(all'epoca la banca aveva la denominazione “Sanpaolo IMI
[...]
s.p.a.”) e garantito con la concessione di un'ipoteca su un immobile di con rideterminazione dell'ultimo saldo del connesso Parte_2 conto corrente, eliminando gli addebiti illegittimi per interessi anatocistici o comunque ingiustificati e per commissione per disponibilità fondi e con condanna della banca al pagamento della somma eventualmente rideterminata a favore della correntista e dichiarazione dell'illegittimità del recesso dall'apertura di credito inviata con lettera raccomandata del 17 febbraio 2017 e dichiarazione della nullità o dell'estinzione della suddetta ipoteca. Gli attori hanno chiarito che è intestataria dal Parte_1
5 aprile 2006, nella filiale di Varese della suddetta banca, del rapporto di conto corrente 1000/20002, poi identificato, dal terzo trimestre del 2016, con il numero 1000/20008. Il contratto di apertura di credito a tempo indeterminato garantito da ipoteca su un immobile di è stato stipulato il 28 aprile 2006, con atto Parte_2 pubblico ai rogiti del notaio di Busto Arsizio, ai n. Persona_1
68992 rep. e 4904 racc. L'importo messo a disposizione di
[...] dalla banca era pari a 200.000 euro. Parte_1 ha comunicato alla società attrice il recesso Controparte_1 dall'apertura di credito con raccomandata del 17 febbraio 2017, chiedendo il pagamento dell'importo corrispondente al saldo negativo del citato conto corrente pari a 224.271,37 euro, oltre
“interessi maturati e maturandi, spese ed accessori tutti come dovuti sulle singole ragioni di credito”.
pagina 2 di 12 Gli attori hanno sostenuto che la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta nel contratto di apertura di credito sarebbe invalida, considerato che, in violazione dell'art. 120 t.u.b. (nel testo conseguente all'entrata in vigore della L. n. 342/1999) e dell'art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, in tale contratto non è stato indicato il tasso annuo effettivo tenendo conto degli effetti di tale capitalizzazione trimestrale degli interessi. La difesa degli attori ha precisato che nel contratto di conto corrente che è stato prodotto risulta l'indicazione del tasso annuo effettivo rilevante soltanto per lo scoperto del conto e la mora. Non è invece stato indicato il tasso annuo effettivo del fido ottenuto dalla citata s.r.l tenendo conto della capitalizzazione degli interessi corrispettivi previsti nell'apertura di credito. Gli attori hanno anche sostenuto che, in ogni caso, la clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi dovrebbe essere considerata invalida dal primo gennaio 2014, a seguito della modifica dell'art. 120 cit. ad opera dell'art. 1, comma 629, L. n. 147/2013. Infatti, l'entrata in vigore di tale normativa ha comportato, secondo la tesi giurisprudenziale prevalente, l'illegittimità della capitalizzazione periodica degli interessi per contratti come quelli oggetto di giudizio, a prescindere dalla prevista emanazione di provvedimenti da parte del CICR. si è costituita e ha sostenuto che i contratti in Controparte_1 questione regolano l'anatocismo in modo conforme alla legge ed indicano il tasso annuo effettivo.
Devono essere accolte, sul punto, le argomentazioni della difesa degli attori. Infatti, il contratto di conto corrente indica il tasso annuo soltanto con riferimento allo scoperto di conto e alla mora. Al momento della conclusione di tale contratto non era ancora stata concessa l'apertura di credito con garanzia ipotecaria. Il conto corrente, al momento della relativa stipula, era pertanto senza fido.
pagina 3 di 12 Il contratto di apertura di credito indica invece la periodicità della capitalizzazione degli interessi passivi per la cliente della banca e le modalità di determinazione del tasso variabile di tali interessi. Tale tasso è stato concordato in una quota base di quattro punti percentuali alla quale doveva essere sommato il tasso euribor a tre mesi con base 365 individuato con le modalità previste nell'art. 4 del contratto. È stato specificato nel testo dell'accordo che, considerato che al momento della stipula il tasso euribor sopra indicato era del
2,747%, il tasso contrattuale, sempre in quel momento, era pari allo
6,747%. Non è invece stato indicato il tasso annuo effettivo determinato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi. Non è stato quindi rispettato l'art. 6 della citata delibera CICR, richiamata dall'art. 120 cit. nel testo applicabile al momento della stipula del contratto.
È stata pertanto sicuramente illegittima la capitalizzazione degli interessi debitori a danno della cliente della banca. A fortiori, la capitalizzazione degli interessi de quibus deve essere considerata illegittima dopo la modifica dell'art. 120 t.u.b. operata dalla L. n. 147/2013, richiamata sul punto l'opinione prevalente della giurisprudenza come sopra descritta.
Gli attori hanno anche sostenuto che la mancata indicazione del tasso annuo effettivo determinato considerando l'effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi a favore della banca dovrebbe comportare anche la violazione degli artt. 1284 c.c. e 117, quarto comma, t.u.b.
In sostanza, secondo gli attori, la banca non avrebbe indicato nei contratti conclusi nel 2006 tutti i costi e gli oneri a carico della cliente, come richiesto invece dall'art. 117, quarto comma, cit. Si deve però rilevare che nel contratto di apertura di credito è stato indicato l'onere che gravava sulla società attrice collegato alla capitalizzazione trimestrale degli interessi sulla somma che avrebbe ottenuto con il fido bancario. La violazione della regola di pagina 4 di 12 trasparenza posta nella circolare del 2000 emessa dal CICR deve quindi essere sanzionata soltanto escludendo la legittimità della capitalizzazione degli interessi, non con le sanzioni previste per la violazione dell'art. 117, quarto comma, t.u.b. Gli attori hanno anche sostenuto che la mancata indicazione del tasso annuo effettivo determinato considerando l'effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi a favore della banca dovrebbe comportare anche la violazione degli artt. 1284 c.c. e 117, ottavo comma t.u.b., nel testo in vigore al momento della stipula dei suddetti contratti, che legittimava la previsione da parte della Banca d'Italia di specifiche disposizioni per i contratti bancari a tutela della trasparenza delle condizioni economiche per i clienti degli istituiti di credito. La difesa degli attori ha però richiamato, sul punto, delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia nel 2007 e che imponevano l'indicazione, in contratti come quelli sopra descritti, del tasso annuo effettivo risultante dall'applicazione della capitalizzazione degli interessi con cadenza inferiore all'anno concordata dalle parti.
Le disposizioni in questione sono entrate in vigore dopo la stipula dei contratti da parte di Non possono quindi Parte_1 avere rilievo in questo processo. La difesa degli attori ha contestato l'applicazione a carico di
[...]
nel corso del rapporto contrattuale sorto con Parte_1
l'apertura di credito, di importi pari nel complesso a 30.888,88 euro a titolo di commissione di disponibilità fondi.
Tale commissione, secondo gli attori, non sarebbe stata oggetto di accordi tra le parti contraenti o di modifiche del contratto rilevanti ai sensi dell'art. 118 D. Lgs. n. 385/1993 e sarebbe comunque stata applicata in misura fissa di 1.000 euro al trimestre, in contrasto con la normativa in materia bancaria.
La difesa della convenuta ha sottolineato che nei contratti prodotti era prevista la possibilità per la banca di modificare le condizioni pagina 5 di 12 contrattuali ai sensi della normativa di settore e ha prodotto tre comunicazioni rivolte dalla banca a (due Parte_1 datate 11 maggio 2009 e una 30 settembre 2009), che dovrebbero consentire di superare le argomentazioni avversarie.
Una comunicazione datata 11 maggio 2009 riguarda la modifica delle condizioni del finanziamento con la sostituzione, a partire dal primo luglio 2009, della commissione c.d. di massimo scoperto con la commissione di scoperto di conto, determinata in due euro “per ogni giorno in cui sul conto si [sarebbe] determinato un saldo debitore e per ogni 1.000 euro di saldo debitore (o frazione)”. La commissione doveva essere calcolata al termine di ogni trimestre solare e poteva avere un importo massimo di 100 euro ogni trimestre. L'altra comunicazione datata 11 maggio 2009 ha ad oggetto l'introduzione per il rapporto di apertura di credito, a partire dal primo luglio 2009, della commissione trimestrale c.d. di disponibilità fondi (applicata nella misura del 0,8% sulla “media dell'importo delle aperture di credito in essere durante il trimestre” di riferimento) e del tasso debitore in caso di utilizzo oltre il fido.
La comunicazione datata 30 settembre 2009 ha ad oggetto la riduzione della commissione di disponibilità fondi dallo 0,8% sul parametro sopra indicato allo 0,5%, commissione da applicare in tale misura sempre dal primo luglio 2009. Gli attori hanno replicato che la controparte non aveva provato che tali comunicazioni erano state inviate e ricevute dalla cliente della banca. Gli attori hanno anche precisato che tali comunicazioni non potevano comunque essere rilevanti ai sensi dell'art. 118 t.u.b., dato che erano dirette ad introdurre nuove condizioni contrattuali e non a modificare condizioni già oggetto degli accordi delle parti. Hanno anche ribadito che la commissione di disponibilità fondi era stata applicata, in contrasto con quanto previsto dalla normativa di settore, su tutto il fido concesso e non soltanto sulla somma non utilizzata in relazione all'importo accordato dalla banca. pagina 6 di 12 Effettivamente, non vi è prova che le comunicazioni sopra descritte siano state inviate e ricevute dalla società attrice. Inoltre, l'art. 117 bis t.u.b. prevede che la commissione di disponibilità fondi debba essere applicata sulla somma messa a disposizione del cliente. La giurisprudenza nettamente prevalente ritiene che, in caso di apertura di credito in conto corrente, tale commissione debba essere applicata soltanto sull'importo non concretamente utilizzato dal cliente bancario nell'ambito del fido concesso, dato che sulla somma effettivamente utilizzata gravano, ai sensi dell'art. ult. cit., gli interessi convenzionali. Nel caso in esame, gli estratti conto trimestrali prodotti dimostrano che la banca ha invece applicato sempre la commissione nella misura dello 0,5% sulla somma oggetto del fido (200.000 euro) senza considerare quanto di tale somma era stato effettivamente utilizzato.
Le valutazioni appena compiute conducono ad escludere la legittimità degli addebiti per commissione di disponibilità fondi a carico della cliente della banca convenuta. Gli attori hanno anche sostenuto che, in alcuni trimestri, espressamente indicati nell'atto di citazione, vi sarebbe stata un'applicazione di tassi di interesse in misura superiore a quella prevista nel contratto.
Tale affermazione è stata contestata dalla convenuta.
Considerato quanto sopra esposto, si deve ora rilevare che la c.t.u. nominata nel corso del processo ha dato conto nel suo elaborato, con argomentazione condivisibile, che la banca ha addebitato illegittimamente a la somma di 31.111,77 Parte_1 euro per interessi, soprattutto valutata la capitalizzazione ingiustificata degli stessi nel corso del rapporto contrattuale.
Sono inoltre illegittimi, come detto, gli addebiti della commissione di disponibilità fondi, che la c.t.u. ha confermato essere corrispondenti nel complesso a 30.888,88 euro.
Il c.t.p. della banca non ha specificamente contestato il rilievo del c.t.u. relativo all'ulteriore ingiustificato addebito alla società attrice pagina 7 di 12 della modesta somma di 77,00 euro per c.m.s. (a rigore il quesito riguardava soltanto la commissione di disponibilità fondi).
Gli addebiti ingiustificati nel conto corrente accertati dalla c.t.u. sono quindi pari a 62.077,72 euro.
Si deve ora rilevare che la banca ha sostenuto che i fatti denunciati dagli attori non giustificherebbero un'azione di ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. Si deve però rilevare che l'illegittimità (in base a quanto sopra esposto) degli addebiti per la capitalizzazione degli interessi debitori per la cliente della banca e per la commissione di disponibilità fondi comporta necessariamente la fondatezza della richiesta di accertamento del saldo corretto del conto corrente.
La banca ha anche evidenziato che la cliente non aveva contestato gli estratti conto ricevuti nel corso del rapporto prima della notifica della citazione.
La constatazione non ha alcun rilievo, come evidenziato dagli attori, dato che gli stessi hanno comunque il diritto di contestare la legittimità degli addebiti sui conti, pur non potendo più contestare tali addebiti da un punto di vista della loro correttezza aritmetica, ai sensi dell'art. 119 t.u.b. Maggiore rilievo hanno le eccezioni della banca relative alla prescrizione delle pretese della società attrice.
La banca ha sostenuto che gli attori non potrebbero veder riconosciute a loro favore le somme relative a rimesse sul conto risalenti a cinque anni prima della notifica della citazione, considerato quanto disposto dall'art. 2948, n. 4, c.c. La tesi non è accoglibile, visto che gli attori non hanno fatto valere pretese connesse ad interessi a loro spettanti in base ai contratti prodotti, ma hanno invece fatto valere pretese per l'addebito ingiustificato da parte della banca di interessi (e commissioni) a suo vantaggio. L'art. ult. cit. non è quindi applicabile in questa fattispecie.
pagina 8 di 12 È corretta invece l'eccezione della banca relativa alla prescrizione delle rimesse solutorie sul conto avvenute oltre dieci anni prima della notifica della citazione. Devono quindi essere scomputate dalla somma accertata dalla c.t.u. per addebiti ingiustificati alla cliente della banca le somme che quest'ultima ha versato sul conto quando lo stesso aveva un'esposizione superiore al fido concesso e per rientrare in tale ambito, rimesse solutorie eseguite dall'apertura del conto al 30 luglio 2008 (la citazione è stata notificata il 30 luglio 2018). Si deve al riguardo rilevare che l'estratto conto al 31 marzo 2007 riporta un saldo passivo di inizio periodo, al 31 dicembre 2006, pari a – 202.576,40 euro.
Tale estratto conto riporta poi, come prima annotazione, una rimessa del 2 gennaio 2007 di 150.000 euro. Tale rimessa è quindi solutoria per 2.576,40 euro. L'estratto conto al 31 dicembre 2007 riporta un saldo passivo di inizio periodo, al 30 settembre 2007, pari a – 204.031,45 euro. Tale estratto conto riporta poi, come prima annotazione, una rimessa del 23 novembre 2007 di 5.000 euro. Tale rimessa è quindi solutoria per 4.031,45 euro. L'estratto conto al 30 giugno 2008 riporta un saldo passivo di inizio periodo, al 31 marzo 2008, pari a – 208.135,50 euro.
Tale estratto conto riporta poi, come prima annotazione, una rimessa del primo aprile 2008 di 3.676,98 euro e, come seconda annotazione, una rimessa del 15 maggio 2008 di 4.458,52 euro. La somma di tali importi corrisponde a 8.135,50. Tali rimesse sono quindi interamente solutorie. L'estratto conto al 30 settembre 2008 riporta un saldo passivo di inizio periodo, al 30 giugno 2008, pari a – 204.479,06 euro.
Tale estratto conto riporta poi, come prima annotazione, una rimessa dell'8 luglio 2008 di 4.479,06 euro, che è per intero solutoria. Il totale degli importi relativi alle rimesse solutorie per le quali deve essere riconosciuta la prescrizione è di 19.222,41 euro. pagina 9 di 12 Gli attori hanno chiesto di accertare che il recesso della banca dal contratto di apertura di credito era privo di giusta causa e contrario a buona fede. La banca ha contestato tale richiesta e ha comunque evidenziato che, in base al contratto poteva recedente dal contratto con un preavviso di quindici giorni. Il recesso sarebbe quindi stato efficace quantomeno dal 5 marzo 2017. Si deve rilevare che, alla data della comunicazione del recesso, considerati gli addebiti illegittimi a danno della cliente della banca, il saldo del conto indicato in tale comunicazione era superiore a quello corretto, che a sua volta era inferiore al fido concesso.
Il recesso è stato quindi comunicato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Effettivamente il contratto consentiva però alla banca un recesso con un preavviso di quindici giorni.
Gli attori non hanno specificamente contestato le allegazioni della controparte relative alla ricezione della comunicazione di recesso. Il contratto di apertura di credito deve quindi essere considerato risolto dal 5 marzo 2017.
La difesa degli attori ha sostenuto che, in base alle contestazioni dei suddetti rapporti di con la banca, la Parte_1 concessione di ipoteca a garanzia dell'apertura di credito su immobili di sarebbe nulla o dovrebbe comunque essere Parte_2 considerata estinta.
La banca ha rilevato che tale pretesa contrasta con le norme in materia di iscrizione di ipoteca.
Deve essere sottolineato che il contratto di apertura di credito non è integralmente invalido. Non sussiste inoltre alcuna ipotesi per la dichiarazione di estinzione della garanzia ipotecaria.
Le domande sul punto degli attori sono quindi infondate. Si deve ora evidenziare che l'estratto conto al 31 marzo 2018 del citato conto corrente inviato dalla banca ha un saldo finale passivo per la cliente di - 143.327,02 euro. pagina 10 di 12 Considerati, da una parte, gli addebiti illegittimi sul conto accertati dalla c.t.u. per complessivi 62.077,72 euro, e, dall'altra, gli importi corrispondenti alle rimesse solutorie per le quali appare fondata l'eccezione di prescrizione, pari a 19.222,41 euro, il saldo (comunque passivo per la cliente della banca) corretto a quella data è invece corrispondente a - 100.471,71 euro.
Considerato che le domande degli attori sono fondate soltanto in parte, è giustificata la compensazione tra le parti di due terzi delle spese di lite e la condanna della convenuta a rifondere agli attori il restante terzo, liquidato come in dispositivo. Appare invece giustificato porre le spese di c.t.u. integralmente a carico della convenuta, considerato che la pur parziale fondatezza dei rilievi degli attori all'operato della banca imponeva in ogni caso di svolgere tale c.t.u.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande delle parti, così provvede: accerta che il recesso di dal contratto di Controparte_1 aperura di credito descritto in motivazione deve essere considerato efficace dalla data del 5 marzo 2017. Accerta che il saldo corretto del conto corrente descritto in motivazione alla data del 31 marzo 2008, una volta detratto dall'importo indicato nell'estratto conto predisposto dalla banca gli addebiti illegittimi sopra descritti, ridotti per la prescrizione delle pretese attoree per le rimesse solutorie sopra indicate, era passivo per e pari a - 100.471,71 euro. Parte_1
Respinge le domande di parte attrice dirette ad ottenere la dichiarazione di nullità o la dichiarazione di estinzione dell'ipoteca concessa da a garanzia delle obbligazioni Parte_2 gravanti su in forza del suddetto contratto di Parte_1 apertura di credito.
Compensa due terzi delle spese di lite tra le parti e condanna
[...]
a rifondere il restante terzo delle spese di lite Controparte_1
pagina 11 di 12 sostenute degli attori, quali creditori in solido a tale titolo, terzo che liquida in 4.000,00 euro, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, se dovuti. Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u.
Così deciso il 15 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
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