Sentenza 13 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 13/07/2022, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/07/2022
N. 01213/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00099/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 99 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di eredi aventi causa del de cuius -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95° Reggimento Fanteria, 9;
contro
Ministero della Difesa e Ministero Economia e Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- del decreto n. -OMISSIS- dal Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al lavoro dei volontari congedati, nella parte in cui nega il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del decesso del Sig. -OMISSIS- e, per l'effetto, non accoglie la domanda ai fini dell'equo indennizzo;
- del parere del 17/2/2012, n. -OMISSIS- adottato nell'Adunanza n. -OMISSIS-, della Sezione del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, di non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'evento dal quale è derivata la morte;
- con conseguente accertamento e condanna della P.A. alla liquidazione di quanto spettante a titolo di equo indennizzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero Economia e Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e udito per i ricorrenti l’avv.to M. Conte in sostituzione dell'avv.to E. Sticchi Damiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.I ricorrenti, prossimi congiunti ed eredi del defunto -OMISSIS-, Volontario in ferma breve dell’Aeronautica Militare, in servizio a Taranto, espongono quanto segue.
Il 20/02/2009, verso le ore 06.00, in agro di -OMISSIS- sulla S.P. -OMISSIS-+ 800 (c/da -OMISSIS-), il Volontario in ferma breve -OMISSIS-, arruolato in Aeronautica Militare in data 02/05/2005, nel recarsi presso il proprio luogo di lavoro in Taranto alla Scuola Volontari di Truppa, perdeva il controllo del proprio automezzo di guida a causa di un evento esterno sconosciuto, rimanendo vittima di un grave sinistro stradale, a seguito del quale decedeva.
Il 29/7/2009, gli stessi (in qualità di eredi aventi causa del de cuius -OMISSIS-) inoltravano formale richiesta di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, concessione della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo per la morte del sig. -OMISSIS-, a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata alla Scuola Volontari di Truppa A.M. di Taranto, -OMISSIS-, Ministero della Difesa, Aeronautica Militare, Roma.
Con parere del 17/2/2012, n. -OMISSIS-, adottato nell’Adunanza n. -OMISSIS-, la Sezione del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, vista la richiesta di parere pervenuta il 15/11/2011 dal Ministero della Difesa, visti il D.P.R. 29/10/2011 n. 461, l’art. 58 D.P.R. 3/5/1957 n. 686, l’art. 64 D.P.R. 29/12/1973 n. 1092, preso atto del processo verbale n° -OMISSIS- della Commissione Medica Ospedaliera di Taranto ed esaminati tutti gli atti, riteneva che l’infermità “ Grave politrauma da sinistro stradale esitato in decesso ” non poteva riconoscersi dipendente da fatti di servizio, “ in quanto le circostanze di tempo di modo e di luogo in cui ebbe a verificarsi l’evento in questione configuravano l’ipotesi di grave imprudenza, interruttiva di qualsiasi rapporto di causalità o di con causalità efficiente e determinante con il servizio ”.
Con decreto n. -OMISSIS-, -OMISSIS-, il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati, 1° Reparto, 6° Divisione, considerato il parere negativo del Comitato di Verifica per le cause di servizio pervenuto il 21/3/2012, giudicava l’infermità “ Grave politrauma da sinistro stradale esitato in decesso ”, che trasse a morte il Sig. -OMISSIS-, non dipendente da causa di servizio e per l’effetto respingeva la domanda di pensione privilegiata indiretta e di equo indenizzo.
Avverso il suindicato provvedimento, i ricorrenti hanno proposto, dinanzi alla Corte dei Conti di Bari, ricorso n. 31548, notificato in data 5.2.2013.
Con sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata in data 14/6/2017, la Corte dei Conti adita dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in relazione alla domanda concernente l’equo indennizzo ed accoglieva il ricorso con conseguente riconoscimento del diritto dei ricorrenti a percepire la pensione privilegiata ordinaria di reversibilità, previo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’evento morte del pubblico dipendente.
1.1. Con il ricorso in riassunzione in esame i ricorrenti, nella loro qualità di eredi di -OMISSIS-, hanno chiesto l’annullamento del suindicato decreto n. -OMISSIS- dal Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, nella parte in cui nega il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del decesso del Sig. -OMISSIS- e, per l'effetto, non accoglie la domanda ai fini dell'equo indennizzo, nonché il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del decesso del Sig. -OMISSIS- con la liquidazione del relativo equo indennizzo.
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
VIZIO DI MOTIVAZIONE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA MANCATA/ERRATA VALUTAZIONE EVENIENZE ACQUISITE IN ATTI.
1.2. Il 30 gennaio 2018 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce.
Il 6 maggio 2022 il difensore dei ricorrenti ha dichiarato che “ successivamente alla proposizione del ricorso l’Amministrazione resistente, con provvedimento versato in atti, ha riconosciuto e liquidato l’equo indennizzo, consentendo così ai ricorrenti di conseguire il riconoscimento del “bene della vita ”.
Alla pubblica udienza del 7 giugno 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
2.1. Osserva, infatti, il Collegio che, a seguito della sopravvenienza indicata in premessa (costituita dal riconoscimento e dalla liquidazione, da parte dell’Amministrazione resistente, dell’equo indennizzo richiesto dai ricorrenti per il decesso del de cuius -OMISSIS-, come dagli stessi dichiarato - per il tramite del loro difensore - nella citata memoria del 6 maggio 2022) al Tribunale non resta che dichiarare - ex art. 34 comma 5 c.p.a. - la improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, avendo i ricorrenti ottenuto il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata con il presente ricorso.
Le spese del presente giudizio, avendo l’Amministrazione resistente provveduto al riconoscimento e alla liquidazione dell’equo indennizzo solo a seguito della proposizione del ricorso in riassunzione, vanno poste a carico di quest’ultima e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Condanna i Ministeri resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, in solido, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, liquidate complessivamente in € 1.000,00, oltre gli accessori di legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 7 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO