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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/10/2025, n. 3881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3881 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 2^ sez. civile, in composizione mono-
cratica, nella persona del Giudice Antonio Ruffino, ha pro-
nunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13417/2015 R.G., promossa da
e con il patrocinio Parte_1 Parte_2
dell'avv. Lucio Rocco Maria Giuseppe Romano,
AT / Opponenti
contro
, e , con il pa- Controparte_1 CP_2 CP_3
trocinio degli avv.ti Paolo D'Aprile e Angela D'Aprile,
Convenuti / Opposti
Conclusioni: come verbale di udienza del 19/06/2025, quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 comma 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Il Giudice 1 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
I.1.- Con atto di citazione notificato il 14/09/2015, i coniugi e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio e Controparte_1 CP_2 CP_3
per sentir accogliere l'opposizione spiegata e “revocare o
porre nulla la ingiunzione di pagamento n. 7393/2015” emes-
sa dal Tribunale di Bari il 17/06/2015, con vittoria delle spese processuali.
A sostegno delle proprie domande, gli opponenti hanno esposto che: {1} la scrittura privata di riconoscimento di debito non era stata prodotta in originale e non era munita di data certa;
{2} avevano sì ricevuto prestiti dalle con-
troparti nel corso degli anni 2006 e 2007, ma prima della ricognizione fattane con scrittura del 16/02/2013, con il risultato che il credito azionato era prescritto;
{3} i creditori erano già stati destinatari di trattative, in forza delle quali erano consci che la debitoria sarebbe stata onorata senza necessità di adire l'Autorità Giudizia-
ria per il recupero forzoso.
I.2.- Gli opposti si sono costituiti mediante comparsa di risposta del 08/01/2016, chiedendo, previa dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'avversa opposizione.
In particolare, hanno evidenziato che il deposito di co-
pia della scrittura dipendeva dall'esclusività della moda-
lità telematica per dare abbrivio alla procedura monitoria e che nessuna prescrizione estintiva si era integrata, at-
teso che il debito era sorto negli anni 2006 e 2007 e la
Il Giudice 2 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
sua ricognizione risaliva al 2013; mentre, in relazione al-
le trattative, l'eccezione si palesava del tutto inconsi-
stente. Hanno depositato, in sede di costituzione,
l'originale della scrittura ricognitiva (doc_1).
I.3.- Alla prima udienza tenutasi in data 04/02/2016, è
stata accordata la provvisoria esecuzione al decreto in-
giuntivo n. 7393/2015, sul presupposto che gli opponenti,
in effetti, “avevano ammesso di aver ricevuto dei prestiti
dagli opposti”. Su richiesta attorea, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; ciomalgrado,
le parti non hanno depositato note istruttorie, eccetto la memoria n. 2 dei convenuti.
All'udienza del 19/06/2025, la causa, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è stata riservata per la deci-
sione, con l'assegnazione dei termini di rito per il depo-
sito delle comparse conclusionali e repliche.
II.- Preliminarmente, va osservato che la causa è matura per la decisione.
II.1.- Passando al merito, bisogna esaminare prioritaria-
mente l'eccezione di prescrizione del credito, che gli at-
tori (implicitamente) formulano nel libello introduttivo.
In disparte la possibilità di non esplicitare chiaramente eccezioni “in senso stretto”, dunque non rilevabili d'ufficio, fra cui la prescrizione estintiva, occorre rile-
vare che il credito degli ingiungenti non era prescritto al tempo del deposito del ricorso monitorio dei creditori.
Il mutuo “grazioso” per compressivi € 118.600,00 risale,
Il Giudice 3 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
infatti, all'arco temporale gennaio 2006 / gennaio 2007 e nel 2015, in cui era stato azionato monitoriamente il cre-
dito, il diritto alla restituzione non era prescritto, ai sensi del comb. disp. artt. 2934 e 2946 c.c., secondo cui il titolare del diritto avrebbe dovuto rimanere inerte per dieci anni.
II.2.- Respinta l'eccezione preliminare di merito sulla prescrizione estintiva, bisogna soffermarsi sull'efficacia probatoria della scrittura ricognitiva del 16/02/2013, che non è mai stata “tecnicamente” disconosciuta dagli attori,
malgrado ricadesse sui medesimi tale onere. Attraverso la ricognizione di debito, l'onere probatorio si è invertito,
ergo il rapporto sottostante si presume, fino a prova con-
traria, effettivamente esistente.
Gli attori non hanno dimostrato di aver adempiuto, né che il mutuo fosse invalido;
anzi, il loro contegno processuale depone in senso contrario, dato che, dopo l'iniziale udien-
za, non sono più comparsi, né hanno depositato memorie di-
fensive.
Illustra, da ultimo, Cass. Sez. 3, ordinanza n. 31818 del
10/12/2024: «Invero, questa Corte ha – ripetutamente – af-
fermato che la ricognizione di debito “non costituisce au-
tonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto con-
fermativo di un preesistente rapporto fondamentale, compor-
tando, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione me-
ramente processuale della causa debendi; tale astrazione si
traduce in una mera relevatio ab onere probandi, in virtù
Il Giudice 4 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
della quale il destinatario della dichiarazione è dispensa-
to dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamenta-
le, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui
esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo
sostanziale: pertanto, ogni effetto vincolante della rico-
gnizione è destinato a venir meno ove sia giudizialmente
allegato e provato che il rapporto fondamentale non è mai
sorto o è invalido o si è estinto, ovvero che esista una
condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto
fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione
derivante dal riconoscimento” (così, tra le più recenti,
Cass. Sez. 1, sent. 13 ottobre 2016, n. 20689, Rv. 642050-
03), fermo restando, quindi, che la prova di tali circo-
stanze è a carico del soggetto autore della ricognizione
(Cass. Sez. 1, sent. 13 giugno 2014, n. 13506, Rv. 631306-
01). […] Per effetto della c.d. “astrazione processuale”,
il creditore che agisce per la condanna in forza di una ri-
cognizione di debito non deve fornire la prova dell'origine
e della causa del debito, mentre, a propria volta, il debi-
tore che voglia provare la sua liberazione deve dimostrare
che il debito fu successivamente estinto o prescritto o che
la ricognizione fu fatta per errore o fu estorta».
III.- Stante la completa soccombenza degli opponenti, le spese processuali devono porsi a loro carico. Alla liquida-
zione dei compensi deve provvedersi secondo i parametri fissati dal D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M.
147/2022: sul punto, cfr. Cass. n. 30529 del 19/12/2017,
Il Giudice 5 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
alla stregua della quale «In tema di spese processuali,
agli effetti dell'art. 41 del D.M. 140/2012 […] i nuovi pa-
rametri, cui devono essere commisurati i compensi dei pro-
fessionisti in luogo delle precedenti tariffe professiona-
li, sono applicabili ogni volta che la liquidazione giudi-
ziale intervenga in un momento successivo alla entrata in
vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso
spettante ad un professionista che, a quella data, non ab-
bia ancora completato la propria prestazione professionale,
benché questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta
quando vigevano le tariffe abrogate».
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo in consi-
derazione la non elevata complessità delle questioni scru-
tinate e l'estrema esiguità delle fasi di trattazione e de-
cisoria.
Scaglione: da € 52.000,01 a € 260.000,00
Parte_3
2.552,00 -30% 1.786,40
[...]
Introduttiva 1.628,00 -30% 1.139,60
Istruttoria 5.670,00 -50% 2.835,00
Decisoria 4.253,00 -50% 2.126,50
TOTALE 7.887,50
Il compenso così calcolato, per ogni parte processuale successiva alla prima andrà diminuito del 30% [€ 5.521,25]
e - soltanto dopo - aumentato del 30% [€ 1.656,37], a mente dell'art. 4, commi 2 e 4, D.M. 55/2014.
Il Giudice 6 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
Tanto, in virtù del principio enucleato da Cass., ordi-
nanza n. 10367/2024: «In tema di liquidazione degli onora-
ri, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima po-
sizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso,
ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del D.M. 55 del 2014, va-
riando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui
applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della
differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso
in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calco-
lo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque li-
quidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi
dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se,
invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a
base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto
comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e
quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi».
Appare congruo procedere all'incremento con riferimento ad una sola una parte, arg. ex art. 4 comma 2 [“il compenso
unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il pri-
mo”], di talché il compenso ammonterà ad € 7.887,50 +
7.177,62 = € 15.065,12.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbi-
ta, così dispone:
a) RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo n.
7393/2015 e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo
Il Giudice 7 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
n. 5227/2020 emesso da questo Tribunale in data 17/06/2015
e già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 05/02/2016;
b) DA e in solido Parte_1 Parte_2
fra loro, alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
e delle spese del presente giudizio CP_2 CP_3
di opposizione di lite, che liquida in € 15.065,12, a tito-
lo di compensi difensivi, da maggiorarsi con rimborso spese forfettarie al 15%, C.P.A. e I.V.A. (ove dovuta) come per legge.
Bari, 29/10/2025
Il Giudice - Antonio Ruffino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione
del Magistrato Ordinario in Tirocinio, dott. Carlo de Bari
Il Giudice 8 A. Ruffino
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 2^ sez. civile, in composizione mono-
cratica, nella persona del Giudice Antonio Ruffino, ha pro-
nunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13417/2015 R.G., promossa da
e con il patrocinio Parte_1 Parte_2
dell'avv. Lucio Rocco Maria Giuseppe Romano,
AT / Opponenti
contro
, e , con il pa- Controparte_1 CP_2 CP_3
trocinio degli avv.ti Paolo D'Aprile e Angela D'Aprile,
Convenuti / Opposti
Conclusioni: come verbale di udienza del 19/06/2025, quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 comma 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Il Giudice 1 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
I.1.- Con atto di citazione notificato il 14/09/2015, i coniugi e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio e Controparte_1 CP_2 CP_3
per sentir accogliere l'opposizione spiegata e “revocare o
porre nulla la ingiunzione di pagamento n. 7393/2015” emes-
sa dal Tribunale di Bari il 17/06/2015, con vittoria delle spese processuali.
A sostegno delle proprie domande, gli opponenti hanno esposto che: {1} la scrittura privata di riconoscimento di debito non era stata prodotta in originale e non era munita di data certa;
{2} avevano sì ricevuto prestiti dalle con-
troparti nel corso degli anni 2006 e 2007, ma prima della ricognizione fattane con scrittura del 16/02/2013, con il risultato che il credito azionato era prescritto;
{3} i creditori erano già stati destinatari di trattative, in forza delle quali erano consci che la debitoria sarebbe stata onorata senza necessità di adire l'Autorità Giudizia-
ria per il recupero forzoso.
I.2.- Gli opposti si sono costituiti mediante comparsa di risposta del 08/01/2016, chiedendo, previa dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'avversa opposizione.
In particolare, hanno evidenziato che il deposito di co-
pia della scrittura dipendeva dall'esclusività della moda-
lità telematica per dare abbrivio alla procedura monitoria e che nessuna prescrizione estintiva si era integrata, at-
teso che il debito era sorto negli anni 2006 e 2007 e la
Il Giudice 2 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
sua ricognizione risaliva al 2013; mentre, in relazione al-
le trattative, l'eccezione si palesava del tutto inconsi-
stente. Hanno depositato, in sede di costituzione,
l'originale della scrittura ricognitiva (doc_1).
I.3.- Alla prima udienza tenutasi in data 04/02/2016, è
stata accordata la provvisoria esecuzione al decreto in-
giuntivo n. 7393/2015, sul presupposto che gli opponenti,
in effetti, “avevano ammesso di aver ricevuto dei prestiti
dagli opposti”. Su richiesta attorea, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; ciomalgrado,
le parti non hanno depositato note istruttorie, eccetto la memoria n. 2 dei convenuti.
All'udienza del 19/06/2025, la causa, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è stata riservata per la deci-
sione, con l'assegnazione dei termini di rito per il depo-
sito delle comparse conclusionali e repliche.
II.- Preliminarmente, va osservato che la causa è matura per la decisione.
II.1.- Passando al merito, bisogna esaminare prioritaria-
mente l'eccezione di prescrizione del credito, che gli at-
tori (implicitamente) formulano nel libello introduttivo.
In disparte la possibilità di non esplicitare chiaramente eccezioni “in senso stretto”, dunque non rilevabili d'ufficio, fra cui la prescrizione estintiva, occorre rile-
vare che il credito degli ingiungenti non era prescritto al tempo del deposito del ricorso monitorio dei creditori.
Il mutuo “grazioso” per compressivi € 118.600,00 risale,
Il Giudice 3 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
infatti, all'arco temporale gennaio 2006 / gennaio 2007 e nel 2015, in cui era stato azionato monitoriamente il cre-
dito, il diritto alla restituzione non era prescritto, ai sensi del comb. disp. artt. 2934 e 2946 c.c., secondo cui il titolare del diritto avrebbe dovuto rimanere inerte per dieci anni.
II.2.- Respinta l'eccezione preliminare di merito sulla prescrizione estintiva, bisogna soffermarsi sull'efficacia probatoria della scrittura ricognitiva del 16/02/2013, che non è mai stata “tecnicamente” disconosciuta dagli attori,
malgrado ricadesse sui medesimi tale onere. Attraverso la ricognizione di debito, l'onere probatorio si è invertito,
ergo il rapporto sottostante si presume, fino a prova con-
traria, effettivamente esistente.
Gli attori non hanno dimostrato di aver adempiuto, né che il mutuo fosse invalido;
anzi, il loro contegno processuale depone in senso contrario, dato che, dopo l'iniziale udien-
za, non sono più comparsi, né hanno depositato memorie di-
fensive.
Illustra, da ultimo, Cass. Sez. 3, ordinanza n. 31818 del
10/12/2024: «Invero, questa Corte ha – ripetutamente – af-
fermato che la ricognizione di debito “non costituisce au-
tonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto con-
fermativo di un preesistente rapporto fondamentale, compor-
tando, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione me-
ramente processuale della causa debendi; tale astrazione si
traduce in una mera relevatio ab onere probandi, in virtù
Il Giudice 4 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
della quale il destinatario della dichiarazione è dispensa-
to dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamenta-
le, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui
esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo
sostanziale: pertanto, ogni effetto vincolante della rico-
gnizione è destinato a venir meno ove sia giudizialmente
allegato e provato che il rapporto fondamentale non è mai
sorto o è invalido o si è estinto, ovvero che esista una
condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto
fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione
derivante dal riconoscimento” (così, tra le più recenti,
Cass. Sez. 1, sent. 13 ottobre 2016, n. 20689, Rv. 642050-
03), fermo restando, quindi, che la prova di tali circo-
stanze è a carico del soggetto autore della ricognizione
(Cass. Sez. 1, sent. 13 giugno 2014, n. 13506, Rv. 631306-
01). […] Per effetto della c.d. “astrazione processuale”,
il creditore che agisce per la condanna in forza di una ri-
cognizione di debito non deve fornire la prova dell'origine
e della causa del debito, mentre, a propria volta, il debi-
tore che voglia provare la sua liberazione deve dimostrare
che il debito fu successivamente estinto o prescritto o che
la ricognizione fu fatta per errore o fu estorta».
III.- Stante la completa soccombenza degli opponenti, le spese processuali devono porsi a loro carico. Alla liquida-
zione dei compensi deve provvedersi secondo i parametri fissati dal D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M.
147/2022: sul punto, cfr. Cass. n. 30529 del 19/12/2017,
Il Giudice 5 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
alla stregua della quale «In tema di spese processuali,
agli effetti dell'art. 41 del D.M. 140/2012 […] i nuovi pa-
rametri, cui devono essere commisurati i compensi dei pro-
fessionisti in luogo delle precedenti tariffe professiona-
li, sono applicabili ogni volta che la liquidazione giudi-
ziale intervenga in un momento successivo alla entrata in
vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso
spettante ad un professionista che, a quella data, non ab-
bia ancora completato la propria prestazione professionale,
benché questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta
quando vigevano le tariffe abrogate».
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo in consi-
derazione la non elevata complessità delle questioni scru-
tinate e l'estrema esiguità delle fasi di trattazione e de-
cisoria.
Scaglione: da € 52.000,01 a € 260.000,00
Parte_3
2.552,00 -30% 1.786,40
[...]
Introduttiva 1.628,00 -30% 1.139,60
Istruttoria 5.670,00 -50% 2.835,00
Decisoria 4.253,00 -50% 2.126,50
TOTALE 7.887,50
Il compenso così calcolato, per ogni parte processuale successiva alla prima andrà diminuito del 30% [€ 5.521,25]
e - soltanto dopo - aumentato del 30% [€ 1.656,37], a mente dell'art. 4, commi 2 e 4, D.M. 55/2014.
Il Giudice 6 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
Tanto, in virtù del principio enucleato da Cass., ordi-
nanza n. 10367/2024: «In tema di liquidazione degli onora-
ri, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima po-
sizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso,
ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del D.M. 55 del 2014, va-
riando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui
applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della
differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso
in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calco-
lo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque li-
quidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi
dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se,
invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a
base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto
comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e
quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi».
Appare congruo procedere all'incremento con riferimento ad una sola una parte, arg. ex art. 4 comma 2 [“il compenso
unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il pri-
mo”], di talché il compenso ammonterà ad € 7.887,50 +
7.177,62 = € 15.065,12.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbi-
ta, così dispone:
a) RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo n.
7393/2015 e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo
Il Giudice 7 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
n. 5227/2020 emesso da questo Tribunale in data 17/06/2015
e già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 05/02/2016;
b) DA e in solido Parte_1 Parte_2
fra loro, alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
e delle spese del presente giudizio CP_2 CP_3
di opposizione di lite, che liquida in € 15.065,12, a tito-
lo di compensi difensivi, da maggiorarsi con rimborso spese forfettarie al 15%, C.P.A. e I.V.A. (ove dovuta) come per legge.
Bari, 29/10/2025
Il Giudice - Antonio Ruffino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione
del Magistrato Ordinario in Tirocinio, dott. Carlo de Bari
Il Giudice 8 A. Ruffino