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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2025, n. 14525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14525 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da LS RT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila del 26/2/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore IN che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. lette le conclusioni dell'avv. Emilio Bafile che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata Tribunale di L'aquila, respingendo l'istanza di riesame proposta nell'interesse di TO SO, ha confermato il decreto del 31 gennaio 2024 con cui il GIP del medesimo tribunale ha disposto nei suoi confronti il sequestro preventivo in forma diretta e in caso di impossibilità per equivalente sino alla concorrenza di euro 115.050, ritenendo sussistenti a suo carico il fumus del reato di truffa aggravata , e il periculum in mora. Si addebita al SO nella quale di segretario amministrativo della Associazione sportiva dilettantistica Pizzoli di avere predisposto falsa documentazione al fine di consentire ai soggetti Penale Sent. Sez. 2 Num. 14525 Anno 2025 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 07/03/2025 tesserati di ottenere ndebiti ristori collegati al periodo pandemico, meglio precisati nel capo d'imputazione. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso l'indagato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo: 2.1 Violazione degli artt. 125 e 321 cod.proc.pen. poiché con l'ordinanza iltribunale ha applicato la misura del sequestro preventivo sia in forma diretta che nei confronti degli indagati SO e Lepidi, presidente della medesima associazione, ritenendo applicabile nel caso di specie il principio solidaristico che uniforma la disciplina del concorso di persone nel reato, anche alla luce della natura sanzionatoria riconosciuta alla confisca per equivalente. Tuttavia, nel caso in esame,la rigida applicazione del principio solidaristico deve ritenersi illegittima poiché comporta una ingiustificata compressione di diritti fondamentali e non tiene conto che al ricorrente e al correo Lepidi RA è contestato il concorso in truffa aggravata, ma costoro non hanno percepito alcun indennizzo e allo stato degli atti sono individuate precisamente le quote di profitto percepite da ciascun soggetto che ha ottenuto l'indennizzo nella sua precisa quantificazione. Osserva inoltre il ricorrente che nel caso di specie,risultando in maniera precisa la percezione degli importi della presunta truffa con puntuale indicazione delle somme percepite da ciascun concorrente risulta avverata la condizione della possibilità di utilizzare un criterio attendibile di riparto relativamente al profitto di reato i che esclude la possibilità di ricorrere all'applicazione del principio solidaristico. Inoltre la sussistenza del periculum in mora è esclusa dallo stesso GIP il quale ha rigettato la richiesta di sequestro preventivo formulata nei confronti di tutti i 30 calciatori ed operatori sportivi ritenendo che non sia emerso quel pericolo che rende necessario anticipare l'effetto della confisca prima della definizione del giudizio. 2.2 Vizio di motivazione in ordine al fumus poiché il tribunale territoriale si è limitato a ritenere sussistenti i presupposti per l'applicazione della misura cautelare sostenendo erroneamente che non vi fosse contestazione sul punto, mentre in sede di riesame gli indagati hanno contestato il difetto dei presupposti per l'adozione della misura cautelare reale. Il Tribunale ha omesso di esporre le ragioni per cui ritiene necessario anticipare l'effetto della confisca prima della definizione del giudizio e soltanto nei confronti degli odierni ricorrenti, mentre nessuna misura è stata applicata nei confronti degli altri concorrenti operatori sportivi e calciatori. Nel caso in esame non ricorre il periculum in mora poiché certamente non sarà impossibile il recupero delle indennità percepite dai vari operatori sportivi, che sono state determinate da un minimo di circa 1.950 C a un massimo di 5.750 C 2.3Con memoria trasmessa il 3 febbraio l'avv. Emilio Bafile ha chiesto l'accoglimento dei motivi richiamando la recente pronunzia delle Sezioni unite di questa Corte in tema di confisca e il provvedimento di questa Sezione che ha accolto il ricorso del coindagato Lepidi. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è fondato. La questione sottoposta con il primo motivo di ricorso, relativo alla sequestrabilità diretta o per equivalente in tutto o in parte del profitto del reato al correo che nei fatti non abbia beneficiato del provento o ne abbia beneficiato in misura inferiore a quanto sequestrato, è stata di recente portata all'attenzione delle Sezioni unite penali che con sentenza del 26 settembre 2024, ancora in corso di pubblicazione, hanno stabilito alcuni principi in tema : la confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene;
la confisca e— invece qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale;
in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio tra le parti e solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. Questi principi operano anche in sede di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti. Facendo applicazione di questi principi al caso concreto si impone l'annullamento del provvedimento impugnato essendo incontestato che la maggior parte se non la totalità delle provvidenze indebitamente percepite non sono andate a favore dei due dirigenti sportivi i3R a carico dei quali è stato operato il sequestro. Il Tribunale di L'Aquila dovrà pertanto rimodulare la motivazione, valutando sulla base delle emergenze processuali disponibili la eventuale compartecipazione del SO alla ripartizione di quanto indebitamente e illecitamente conseguito. 2. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di L'Aquila competente ai sensi dell'art. 324 comma 5 cod.proc.pen. Roma 7 marzo 2025 Il Consigliere estensore AR EL sellino
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore IN che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. lette le conclusioni dell'avv. Emilio Bafile che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata Tribunale di L'aquila, respingendo l'istanza di riesame proposta nell'interesse di TO SO, ha confermato il decreto del 31 gennaio 2024 con cui il GIP del medesimo tribunale ha disposto nei suoi confronti il sequestro preventivo in forma diretta e in caso di impossibilità per equivalente sino alla concorrenza di euro 115.050, ritenendo sussistenti a suo carico il fumus del reato di truffa aggravata , e il periculum in mora. Si addebita al SO nella quale di segretario amministrativo della Associazione sportiva dilettantistica Pizzoli di avere predisposto falsa documentazione al fine di consentire ai soggetti Penale Sent. Sez. 2 Num. 14525 Anno 2025 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 07/03/2025 tesserati di ottenere ndebiti ristori collegati al periodo pandemico, meglio precisati nel capo d'imputazione. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso l'indagato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo: 2.1 Violazione degli artt. 125 e 321 cod.proc.pen. poiché con l'ordinanza iltribunale ha applicato la misura del sequestro preventivo sia in forma diretta che nei confronti degli indagati SO e Lepidi, presidente della medesima associazione, ritenendo applicabile nel caso di specie il principio solidaristico che uniforma la disciplina del concorso di persone nel reato, anche alla luce della natura sanzionatoria riconosciuta alla confisca per equivalente. Tuttavia, nel caso in esame,la rigida applicazione del principio solidaristico deve ritenersi illegittima poiché comporta una ingiustificata compressione di diritti fondamentali e non tiene conto che al ricorrente e al correo Lepidi RA è contestato il concorso in truffa aggravata, ma costoro non hanno percepito alcun indennizzo e allo stato degli atti sono individuate precisamente le quote di profitto percepite da ciascun soggetto che ha ottenuto l'indennizzo nella sua precisa quantificazione. Osserva inoltre il ricorrente che nel caso di specie,risultando in maniera precisa la percezione degli importi della presunta truffa con puntuale indicazione delle somme percepite da ciascun concorrente risulta avverata la condizione della possibilità di utilizzare un criterio attendibile di riparto relativamente al profitto di reato i che esclude la possibilità di ricorrere all'applicazione del principio solidaristico. Inoltre la sussistenza del periculum in mora è esclusa dallo stesso GIP il quale ha rigettato la richiesta di sequestro preventivo formulata nei confronti di tutti i 30 calciatori ed operatori sportivi ritenendo che non sia emerso quel pericolo che rende necessario anticipare l'effetto della confisca prima della definizione del giudizio. 2.2 Vizio di motivazione in ordine al fumus poiché il tribunale territoriale si è limitato a ritenere sussistenti i presupposti per l'applicazione della misura cautelare sostenendo erroneamente che non vi fosse contestazione sul punto, mentre in sede di riesame gli indagati hanno contestato il difetto dei presupposti per l'adozione della misura cautelare reale. Il Tribunale ha omesso di esporre le ragioni per cui ritiene necessario anticipare l'effetto della confisca prima della definizione del giudizio e soltanto nei confronti degli odierni ricorrenti, mentre nessuna misura è stata applicata nei confronti degli altri concorrenti operatori sportivi e calciatori. Nel caso in esame non ricorre il periculum in mora poiché certamente non sarà impossibile il recupero delle indennità percepite dai vari operatori sportivi, che sono state determinate da un minimo di circa 1.950 C a un massimo di 5.750 C 2.3Con memoria trasmessa il 3 febbraio l'avv. Emilio Bafile ha chiesto l'accoglimento dei motivi richiamando la recente pronunzia delle Sezioni unite di questa Corte in tema di confisca e il provvedimento di questa Sezione che ha accolto il ricorso del coindagato Lepidi. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è fondato. La questione sottoposta con il primo motivo di ricorso, relativo alla sequestrabilità diretta o per equivalente in tutto o in parte del profitto del reato al correo che nei fatti non abbia beneficiato del provento o ne abbia beneficiato in misura inferiore a quanto sequestrato, è stata di recente portata all'attenzione delle Sezioni unite penali che con sentenza del 26 settembre 2024, ancora in corso di pubblicazione, hanno stabilito alcuni principi in tema : la confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene;
la confisca e— invece qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale;
in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio tra le parti e solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. Questi principi operano anche in sede di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti. Facendo applicazione di questi principi al caso concreto si impone l'annullamento del provvedimento impugnato essendo incontestato che la maggior parte se non la totalità delle provvidenze indebitamente percepite non sono andate a favore dei due dirigenti sportivi i3R a carico dei quali è stato operato il sequestro. Il Tribunale di L'Aquila dovrà pertanto rimodulare la motivazione, valutando sulla base delle emergenze processuali disponibili la eventuale compartecipazione del SO alla ripartizione di quanto indebitamente e illecitamente conseguito. 2. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di L'Aquila competente ai sensi dell'art. 324 comma 5 cod.proc.pen. Roma 7 marzo 2025 Il Consigliere estensore AR EL sellino