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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/11/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3192/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...] (Avv. DI BENEDETTO Parte_1
CONCETTA);
E
, nato a [...], in data [...] (Avv. DI BENEDETTO CP_1
CONCETTA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 21/06/2022;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 26/06-12/07/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 22/09/1999 presso la Parrocchia “SS. Trinità” della Basilica “La Magione” con trascrizione effettuata nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Palermo (Anno
1999 - Atto n. 114 – P.II – S. A -VOL. 2188), ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
2) Confermare il contributo al mantenimento ad € 300,00 (leggonsi euro trecento/00), da rivalutare secondo indici ISTAT come per legge, a carico del sig. da CP_1 corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e fino alla sua completa indipendenza economica, in favore della figlia , mediante accredito nel conto corrente Persona_1 bancario intestato alla stessa n. 005691, avente il seguente n. IBAN:
[...] (con il consenso della madre, che accetta tale modalità di corresponsione)”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in MO, in data 22/09/1999, da , nata a Parte_1
MO in data 22/10/1974 e da , nato a MO in [...] CP_1
23/04/1975, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 114, parte II, serie A, dell'anno 1999, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
06/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino e dal Presidente dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3192/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...] (Avv. DI BENEDETTO Parte_1
CONCETTA);
E
, nato a [...], in data [...] (Avv. DI BENEDETTO CP_1
CONCETTA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 21/06/2022;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 26/06-12/07/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 22/09/1999 presso la Parrocchia “SS. Trinità” della Basilica “La Magione” con trascrizione effettuata nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Palermo (Anno
1999 - Atto n. 114 – P.II – S. A -VOL. 2188), ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
2) Confermare il contributo al mantenimento ad € 300,00 (leggonsi euro trecento/00), da rivalutare secondo indici ISTAT come per legge, a carico del sig. da CP_1 corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e fino alla sua completa indipendenza economica, in favore della figlia , mediante accredito nel conto corrente Persona_1 bancario intestato alla stessa n. 005691, avente il seguente n. IBAN:
[...] (con il consenso della madre, che accetta tale modalità di corresponsione)”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in MO, in data 22/09/1999, da , nata a Parte_1
MO in data 22/10/1974 e da , nato a MO in [...] CP_1
23/04/1975, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 114, parte II, serie A, dell'anno 1999, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
06/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino e dal Presidente dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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