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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/06/2025, n. 3428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3428 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 27/06/2025 N. 9415/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv.to PACELLA ALFONSO ed elett.te Parte_1 dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
FI CO ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA SODERINI, 24 20146
MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento somme
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 29.7.25 il ricorrente ha convenuto in giudizio il
[...]
chiedendo al Giudice di: Controparte_2
1/5 Dott. Riccardo Atanasio a) previa disapplicazione degli artt. 485 e 526 del D. Lgs n. 297/94 nella parte in cui tali norme violano il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
b) previa declaratoria della nullità delle norme del contratto collettivo e dei contratti individuali di lavoro del ricorrente in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione
Europea;
c) previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati dal ricorrente che vengono impugnate anche ai sensi dell'art. 2113 del cc;
1. IN RELAZIONE ALLA DOMANDA RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELL'ANZIANITÀ DI
SERVIZIO E DEI CONNESSI INCREMENTI STIPENDIALI MATURATI E NON PERCEPITI
DURANTE IL PERIODO DI PRECARIATO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022 ( dal 21 febbraio al 31 agosto 2022), NONCHE' INTERO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 e 2023/2024 (dal 12 settembre 2023 al 27 luglio 2024) - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all'anzianità di servizio maturate durante il periodo di precariato;
2. INRELAZIONE ALLA DOMANDA RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI
SALVAGUARDIA PREVISTA DALL'ACCORDO SINDACALE DEL 4 AGOSTO 2011 PER I
DIPENDENTI IN SERVIZIO (CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO) ALLA DATA DEL 1°
SETTEMBRE 2010 ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”,
3. PER L'EFFETTO, CONDANNARE il , in persona del Controparte_2
p.t., a pagare, in favore del ricorrente, la somma di € 8.387,48 o la diversa somma, CP_1 maggiore o minore, dovuta a titolo di differenze retributive, oltre ad interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del c.p.c. ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del c.c.;
4. condannare l'amministrazione resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, in favore dell'avvocato antistatario;
5. munire la sentenza di clausola come per legge.
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto;
con vittoria di spese.
2/5 Dott. Riccardo Atanasio All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
La domanda è fondata.
Il ricorrente con precedente sentenza del Tribunale di Milano sezione lavoro n. 2630 del 2022 resa in data 9 gennaio 2023 ha ottenuto il riconoscimento fino al 20 Febbraio 2022 del diritto alla progressione economica connesse alla anzianità di servizio maturata durante il periodo di precariato.
Medesimo diritto va riconosciuto per il periodo successivo fino alla data del deposito del ricorso.
La Suprema Corte con la Sentenza n. 31149 del 28/11/2019 (e con la successiva sentenza n.
3474 del 12/02/2020) ha chiarito che:
“9.1. L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.
Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485
d.lgs. n. 297/1994, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile.
In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato ( congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello
3/5 Dott. Riccardo Atanasio successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa
Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n.
3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.
Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia”.
Ebbene il ricorrente ha lavorato nel periodo successivo a quello già riconosciuto (febbraio
2022) e quindi dal 21.2.22 al 31.8.22 e per tutto l'anno scolastico 22/23 e 23/24 prestando quindi attività lavorativa per l'intero anno scolastico di competenza.
Ha espletato le stesse mansioni di qualsiasi altro docente a tempo indeterminato per tutti i giorni di servizio scolastico.
Per quanto attiene al superamento della contrattazione collettiva del 4.8.2011 si osserva quanto segue.
Il CCNL sottoscritto in data 19 luglio 2011 ha previsto che: il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 01/09/2010 inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni conserva ad personam il maggiore valore stipendiale in godimento fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni;
…. il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 01/09/2010 inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire ad personam al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni.
Più chiaramente, l'assorbimento delle fasce stipendiali 0-2 e 3-8 nell'unico scalone 0-8 non vale per i lavoratori che alla data del 1.9.2010 erano stati assunti a tempo indeterminato.
Questi ultimi cioè conservano il diritto alle due iniziali fasce stipendiali.
Nel caso del ricorrente, proprio il fatto che è stato affermato inderogabilmente il diritto del lavoratore precario ad un trattamento pari a quello cui ha diritto l'assunto a tempo indeterminato, dà il diritto al superamento della previsione contenuta nella contrattazione collettiva del 2011.
Va dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all'anzianità di servizio maturate durante il periodo di precariato nonché a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli
4/5 Dott. Riccardo Atanasio docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 1° settembre
2010.
Va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire, con assegno ad personam, Pt_1
l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”.
Il va condannato a pagare in favore del ricorrente la somma di € 6.926,37 lordi CP_1
(sulla quale le parti hanno concordato come da dichiarazioni rilasciate a verbale dalla difesa del ricorrente nel corso dell'udienza, quale differenza maturata successivamente al 21.2.22 e fino a tutto l'anno scolastico 2023/24), oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
In quanto soccombente il va condannato al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1 spese di lite che liquida in € 1.500,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese forfettarie, da distrarsi in favore dell'Avv.to Alfonso Pacella che si dichiara antistatario.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.
PQM
dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all'anzianità di servizio maturate durante il periodo di precariato;
dichiara il diritto del ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal
C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010; dichiara il diritto del ricorrente a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”; condanna parte resistente a pagare, in favore del ricorrente, la somma di € 6.926,37 lordi, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna il al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € CP_1
€ 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori, da distrarsi in favore dell'Avv.to Alfonso Pacella che si dichiara antistatario.
Sentenza esecutiva
Milano, 27/06/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
5/5 Dott. Riccardo Atanasio
SEZIONE LAVORO
Udienza del 27/06/2025 N. 9415/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv.to PACELLA ALFONSO ed elett.te Parte_1 dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
FI CO ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA SODERINI, 24 20146
MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento somme
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 29.7.25 il ricorrente ha convenuto in giudizio il
[...]
chiedendo al Giudice di: Controparte_2
1/5 Dott. Riccardo Atanasio a) previa disapplicazione degli artt. 485 e 526 del D. Lgs n. 297/94 nella parte in cui tali norme violano il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
b) previa declaratoria della nullità delle norme del contratto collettivo e dei contratti individuali di lavoro del ricorrente in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione
Europea;
c) previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati dal ricorrente che vengono impugnate anche ai sensi dell'art. 2113 del cc;
1. IN RELAZIONE ALLA DOMANDA RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELL'ANZIANITÀ DI
SERVIZIO E DEI CONNESSI INCREMENTI STIPENDIALI MATURATI E NON PERCEPITI
DURANTE IL PERIODO DI PRECARIATO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022 ( dal 21 febbraio al 31 agosto 2022), NONCHE' INTERO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 e 2023/2024 (dal 12 settembre 2023 al 27 luglio 2024) - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all'anzianità di servizio maturate durante il periodo di precariato;
2. INRELAZIONE ALLA DOMANDA RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI
SALVAGUARDIA PREVISTA DALL'ACCORDO SINDACALE DEL 4 AGOSTO 2011 PER I
DIPENDENTI IN SERVIZIO (CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO) ALLA DATA DEL 1°
SETTEMBRE 2010 ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”,
3. PER L'EFFETTO, CONDANNARE il , in persona del Controparte_2
p.t., a pagare, in favore del ricorrente, la somma di € 8.387,48 o la diversa somma, CP_1 maggiore o minore, dovuta a titolo di differenze retributive, oltre ad interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del c.p.c. ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del c.c.;
4. condannare l'amministrazione resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, in favore dell'avvocato antistatario;
5. munire la sentenza di clausola come per legge.
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto;
con vittoria di spese.
2/5 Dott. Riccardo Atanasio All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
La domanda è fondata.
Il ricorrente con precedente sentenza del Tribunale di Milano sezione lavoro n. 2630 del 2022 resa in data 9 gennaio 2023 ha ottenuto il riconoscimento fino al 20 Febbraio 2022 del diritto alla progressione economica connesse alla anzianità di servizio maturata durante il periodo di precariato.
Medesimo diritto va riconosciuto per il periodo successivo fino alla data del deposito del ricorso.
La Suprema Corte con la Sentenza n. 31149 del 28/11/2019 (e con la successiva sentenza n.
3474 del 12/02/2020) ha chiarito che:
“9.1. L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.
Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485
d.lgs. n. 297/1994, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile.
In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato ( congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello
3/5 Dott. Riccardo Atanasio successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa
Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n.
3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.
Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia”.
Ebbene il ricorrente ha lavorato nel periodo successivo a quello già riconosciuto (febbraio
2022) e quindi dal 21.2.22 al 31.8.22 e per tutto l'anno scolastico 22/23 e 23/24 prestando quindi attività lavorativa per l'intero anno scolastico di competenza.
Ha espletato le stesse mansioni di qualsiasi altro docente a tempo indeterminato per tutti i giorni di servizio scolastico.
Per quanto attiene al superamento della contrattazione collettiva del 4.8.2011 si osserva quanto segue.
Il CCNL sottoscritto in data 19 luglio 2011 ha previsto che: il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 01/09/2010 inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni conserva ad personam il maggiore valore stipendiale in godimento fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni;
…. il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 01/09/2010 inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire ad personam al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni.
Più chiaramente, l'assorbimento delle fasce stipendiali 0-2 e 3-8 nell'unico scalone 0-8 non vale per i lavoratori che alla data del 1.9.2010 erano stati assunti a tempo indeterminato.
Questi ultimi cioè conservano il diritto alle due iniziali fasce stipendiali.
Nel caso del ricorrente, proprio il fatto che è stato affermato inderogabilmente il diritto del lavoratore precario ad un trattamento pari a quello cui ha diritto l'assunto a tempo indeterminato, dà il diritto al superamento della previsione contenuta nella contrattazione collettiva del 2011.
Va dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all'anzianità di servizio maturate durante il periodo di precariato nonché a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli
4/5 Dott. Riccardo Atanasio docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 1° settembre
2010.
Va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire, con assegno ad personam, Pt_1
l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”.
Il va condannato a pagare in favore del ricorrente la somma di € 6.926,37 lordi CP_1
(sulla quale le parti hanno concordato come da dichiarazioni rilasciate a verbale dalla difesa del ricorrente nel corso dell'udienza, quale differenza maturata successivamente al 21.2.22 e fino a tutto l'anno scolastico 2023/24), oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
In quanto soccombente il va condannato al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1 spese di lite che liquida in € 1.500,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese forfettarie, da distrarsi in favore dell'Avv.to Alfonso Pacella che si dichiara antistatario.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.
PQM
dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all'anzianità di servizio maturate durante il periodo di precariato;
dichiara il diritto del ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal
C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010; dichiara il diritto del ricorrente a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”; condanna parte resistente a pagare, in favore del ricorrente, la somma di € 6.926,37 lordi, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna il al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € CP_1
€ 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori, da distrarsi in favore dell'Avv.to Alfonso Pacella che si dichiara antistatario.
Sentenza esecutiva
Milano, 27/06/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
5/5 Dott. Riccardo Atanasio