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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 19/12/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA sezione civile riunita in camera di consiglio e così composta: dott. EM De OR Presidente dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere dott. NN IA Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.305/2022 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.442/2022 del Tribunale di Gela, pubblicata in data
5.9.2022,
vertente tra
, c.f. , in persona del legale rappresentante, difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Aldo Giuseppe Bonadonna per procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Butera (CL), Via Monte Grappa 2;
- appellante - contro
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Di Silvestro per procura in atti, presso il cui studio in
Siracusa, via Dione 71 è elettivamente domiciliato;
- appellato -
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.3.2025 viene disposta la trattazione scritta della causa ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, quindi le parti hanno depositato note di trattazione, concludendo come dai
1 rispettivi atti.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva opposizione Parte_1
avverso il D.I. n. 329/2017 emesso dal Tribunale Civile di Gela in data 20.7.2017,
pubblicato il 25.7.20217 R.G.A.C. n. 919/2017 e notificato il 31.7.2017, col quale – su istanza di – si ingiungeva all'opponente il pagamento dell'importo di € Controparte_1
9.108,59, oltre interessi di mora dal 24.3.2017 sino al saldo e spese del procedimento, in relazione al credito a titolo di onorario professionale per la redazione della perizia di variante al progetto “opere di evacuazione e smaltimento delle acque reflue e
completamento sistemazione lotti, da realizzare nella zona PIP di c.da Burgio in territorio
di . Opere di completamento”, di cui alla Determinazione n. 33 del 8.5.2015 del Pt_1
R.U.P. Geom. . Parte_2
L'opponente deduceva, in via preliminare, l'inefficacia del decreto ingiuntivo per mancata notificazione nelle forme e nei termini di legge, contestando la mancanza nell'oggetto del messaggio della dizione “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”, prevista dall'art. 3 bis comma 4 L. 53/1994, per mancanza di relata di notifica e di procura.
Contestava, nel merito, l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito in ordine al quantum della pretesa creditoria, rilevando che l'importo stimato per l'esecuzione dell'incarico professionale –
quantificato in € 4.400,00 oltre accessori, come da Determinazione d'incarico cit. e successivo sollecito di pagamento – risultava inferiore rispetto alla somma di € 7.136,34,
oltre accessori, richiesta nel ricorso monitorio, senza che fosse stata fornita adeguata prova o giustificazione della maggiore pretesa creditoria.
Altresì, contestava la fondatezza della pretesa monitoria in ordine all'an sostenendo che
2 gravava sul professionista l'onere di dimostrare l'effettivo conferimento dell'incarico, la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dello stesso, il puntuale adempimento di quanto previsto dal “Disciplinare per l'affidamento dell'incarico di coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione di cui al Dlgs. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni e Direttore Operativo” sottoscritto in data 27.6.2012 tra l'Ing. e Controparte_1
il Responsabile Arch. nonché la conseguente maturazione del Pt_3 Controparte_2
diritto al compenso per l'attività professionale svolta.
Inoltre, contestava l'esistenza e la debenza del credito azionato in sede monitoria,
deducendo l'inadempimento contrattuale del professionista in quanto le prestazioni indicate in parcella non risultavano effettivamente e compiutamente eseguite, né potevano ritenersi corrispondenti a quanto previsto nel disciplinare di incarico citato.
In particolare, evidenziava come l'opposto, pur essendo tenuto – in qualità di “Direttore
Operativo” – a una costante presenza in cantiere e alla tempestiva segnalazione di eventuali difformità esecutive, non aveva rilevato né comunicato che l'impresa appaltatrice aveva installato tubazioni difformi rispetto al progetto e di qualità inferiore, Parte_4
circostanza accertata solo successivamente dal a seguito di verifiche in loco. Pt_1
Ciò aveva comportato la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'impresa con Determinazione n. 69 del 23.07.2015 del responsabile del settore
S.U.A.P. Arch. e conseguentemente la revoca del finanziamento regionale Persona_1
S del 17.03.2017 del Dirigente Generale del Controparte_3
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive della Regione Siciliana che ordinava, nel contempo, al , di rimborsare all' la somma erogata Parte_1 Parte_5
di € 372.606,01.
Con successivo D.D.G. n.1529/8.S del 30.06.2017, il medesimo Controparte_4
3
[...] ordinava al di rimborsare l'ulteriore somma di € 10.071,57, quali Parte_1
interessi legali sulla somma di € 372.606,01.
Nell'atto di citazione in opposizione, il di spiegava domanda Pt_1 Pt_1
riconvenzionale nei confronti del professionista, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni quantificati in via forfettaria in € 25.000,00, deducendo che la mancata segnalazione al Direttore dei Lavori della difformità nella fornitura e posa delle tubazioni avesse contribuito in modo determinante alla revoca del finanziamento regionale.
Pertanto, concludeva chiedendo:
“- in via preliminare, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto per mancata
notificazione dello stesso nei modi e termini di legge;
- nel merito, dichiarare inammissibile, nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto
o, comunque, revocarlo con qualsivoglia statuizione;
- dichiarare che nessuna somma è dovuta all'ing. ; Controparte_1
- in mero subordine, ridurre l'importo nei limiti del giusto e del provato;
- in via riconvenzionale, per i motivi esposti in narrativa, condannare l'ing. Controparte_1
a risarcire al i danni causati dal suo inadempimento contrattuale, che si Parte_1
quantificano nella misura di € 25.000,00, oltre interessi sino al soddisfo”.
Con comparsa del 16.1.2018 si costituiva , deducendo l'infondatezza delle Controparte_1
censure sollevate, osservando che in ordine alla pretesa inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, per la mancata notificazione nelle forme e nei termini di legge, la dizione
“notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” risultava inserita in seno al corpo di testo del messaggio e che con la proposizione del giudizio di opposizione risultava sanato l'eventuale vizio di nullità della notifica, ex art. 156, comma 3, c.p.c.
Evidenziava che l'importo inferiore richiesto nel sollecito di pagamento del 23.3.2017 pari
4 a € 4.400,00 non incideva sulla certezza, liquidità ed esigibilità del credito maggiore successivamente azionato, trattandosi di un importo provvisoriamente disponibile e presuntivamente determinato in acconto ed a forfait, giusta Determinazione n. 33 del
8.5.2015 del R.U.P. Geom. . Parte_2
La quantificazione definitiva del compenso, ai sensi del D.M. 31 ottobre 2013, n. 143
(Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria), sarebbe dovuta avvenire ad opera del R.U.P., che tuttavia – pur avendo approvato la perizia e pur disponendo dei relativi fondi nel quadro economico – non aveva provveduto, nonostante reiterati solleciti, alla redazione dello schema di parcella.
A fronte di tale inadempienza, il professionista ha richiesto la vidimazione della parcella all'Ordine professionale, sulla base del quadro economico della perizia approvata.
In ordine alla domanda riconvenzionale avanzata dal opponente, avente ad Pt_1
oggetto la pretesa responsabilità dell'opposto per inadempimento agli obblighi contrattuali,
le difformità erano state tempestivamente segnalate proprio dall'ing. dopo che lo CP_1
stesso le aveva accertate durante le verifiche esperite in cantiere con verbale del
23.12.2013.
L'opposto assumeva che, come evidenziato negli ordini di servizio del 30.1.2014 e del
26.2.2014 del Direttore dei Lavori Arch. , l'opponente, proprio grazie Persona_1
all'intervento tempestivo del professionista, ordinava all'impresa appaltatrice Parte_4
la “messa in luce” della tubazione e sostituirla con quella prevista in progetto,
[...]
operazione che successivamente è stata formalizzata con un atto di transazione del
13.3.2015 tra l'Amministrazione e l'impresa appaltatrice.
Con il suddetto atto l'impresa si impegnava ad eseguire i lavori di cui al contratto di
5 appalto rep. 02 del 16.2.2012 secondo le direttive impartite dall'Ufficio di direzione lavori,
senza null'altro a pretendere oltre le somme previste contrattualmente e rinunciando a qualsiasi pretesa per eventuali maggiori e diversi lavori che si rendessero necessari oltre quelli previsti progettualmente.
Tra l'altro, dalla richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica del Tribunale di
Gela del 8.6.2015 n.1848/12 R.G.N.R. risultava che l'impresa esecutrice dei lavori avesse utilizzato delle tubazioni diverse da quelle richieste dalla stazione appaltante (tubazioni
10PN in luogo delle tubazioni serie PN25 oggetto delle prescrizioni contrattuali), ed anche altro materiale non conforme alle previsioni contrattuali, e che, successivamente, tali tubazioni erano state occultate mediante “interramento con abrasione del codice ovvero in
guisa tale che il codice identificativo delle tubazioni non potesse essere letto a seguito di
eventuale scavo e/o controllo dell'amministrazione”, addebitando esclusivamente alla la responsabilità di tale esecuzione e la prova del relativo inadempimento. Parte_4
La sua presenza in cantiere solo quale “Direttore Operativo” e non quale Direttore dei lavori doveva altresì intendersi limitata ai momenti di effettiva attività dell'impresa, che aveva operato per un periodo minimo, rendendo irragionevole e infondata la pretesa di una presenza costante dell'Ing. , peraltro non richiesta né compatibile con il suo CP_1
ruolo.
Nella comparsa di risposta spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 7.044,00 oltre accessori a titolo di saldo per l'incarico di “coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e direttore operativo”, giusta Determinazione n. 110 del
30.05.2012 del Responsabile del S.U.A.P. . Parte_6
Tale domanda scaturiva dalla riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata dal fondata sul dedotto inadempimento dell'incarico di Direttore Operativo del Pt_1
6 professionista a seguito delle violazioni agli obblighi contrattuali commesse dall'impresa appaltatrice.
In seno alla comparsa conclusionale, l'opposto deduceva che il aveva provveduto Pt_1
al pagamento del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, e delle relative spese di lite, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Istruita la causa sulla base della sola documentazione prodotta, con sentenza n. 442/2022
“Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1355/2017
R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta, rigetta l'opposizione proposta dal
e per l'effetto accerta il diritto di credito di oggetto del Parte_1 Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto;
revoca, in considerazione dell'avvenuto integrale pagamento, il
decreto ingiuntivo n. 329/2017 del giorno 25.7.2017 emesso dal Tribunale di Gela;
rigetta
la domanda riconvenzionale dell'opponente , accoglie la domanda Parte_1
riconvenzionale dell'opposto e, per l'effetto, condanna il Controparte_1 Parte_1
al pagamento in favore di di €. 7.044,00 oltre contributi previdenziali e iva Controparte_1
a titolo di compenso dovuto per l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione e direttore operativo oggetto della determina dirigenziale n. 110/2012, oltre
interessi corrispettivi al saggio legale dalla presente statuizione al saldo, condanna
l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in €. 4.035,00, oltre a spese generali, cpa e iva come per legge e €.
237,00 per spese vive”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il propone gravame avanti la Parte_1
Corte d'appello di Caltanissetta avverso la prima statuizione, ritenendola errata per i motivi appresso sintetizzati:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 188 DISP. ATT. C.P.C., 644 E 645 C.P.C., ART. 3 BIS L. N. 53/1994.
7 “Con l'atto di opposizione i ha eccepito, «in via preliminare, la Inefficacia del decreto ingiuntivo per mancata Parte_1
notificazione nelle forme e nei termini di legge». Ha evidenziato che il decreto ingiuntivo non era stato notificato ma semplicemente «trasmesso» a con un messaggio pec privo della dizione «Notificazione ai sensi della legge Parte_1
n. 53 del 1994», prevista dall'art. 3 bis, comma 4, L. 53/1994. Inoltre, al messaggio non risultava allegato il documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, contenente la «Relazione di notificazione» prevista dall'art. 3 bis comma
5 L. cit.. Infine, il messaggio era privo di tutti gli altri elementi previsti dalle lettere a), c), d), e), f), dell'art. 3 bis comma 5 L. cit.
In applicazione di tale disposto normativo il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c., perché mai notificato, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi della mancata notifica o della notifica giuridicamente inesistente. In subordine, avrebbe potuto dichiarare l'inefficacia ai sensi degli artt. 644 e 645 c.p.c.”
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. ARTT. 82, 633, 634, 638, 645, C.P.C., ART. 2697 C.C. E CARENZA DI IUS
POSTULANDI DEL DIFENSORE.
“E' principio di diritto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, in guisa da rimanere impregiudicata la disciplina generale sulla distribuzione dell'onere probatorio: resta a carico del creditore opposto (che assume formalmente la veste di attore agente per via monitorio-ingiunzionale) la prova dell'esistenza del credito, mentre rimane a carico del debitore opponente la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione.
CP_ Dalla applicazione dei suddetti principi consegue che era onere dell'ing dare prova nel giudizio di primo grado, secondo le regole ordinarie previste dalla disciplina civilistica e processualcivilistica, di avere eseguito la prestazione a suo carico e di avere maturato il diritto al pagamento delle somme indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Infatti, dovendo valutare le pretese del creditore e le contestazioni del debitore, il Giudice dell'opposizione deve essere in grado di valutare la documentazione che ha fornito la prova per l'emissione del decreto ingiuntivo. Tale documentazione si trova nel fascicolo del monitorio. Tra l'altro, nel caso di specie il fascicolo monitorio conteneva anche la procura alle liti, per cui, in mancanza di deposito del fascicolo di parte, il giudizio di primo grado è stato celebrato in assenza di ius postulandi del difensore”.
8 ERRONEA VALUTAZIONE DELLE PROVE, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE E MANCANZA DI PROVA
DEI FATTI COSTITUTIVI DEL CREDITO.
“In ordine al merito della controversia, il Giudice di primo grado ha ritenuto fondata la pretesa azionata dal Professionista con una motivazione che appare all'evidenza illogica, contraddittoria e in palese violazione di legge, non avendo fornito l'opposto alcuna prova a sostegno del proprio credito.
La superiore argomentazione avrebbe giustificato la revoca del decreto ingiuntivo (di € 7.135,44), posto che nella delibera di conferimento incarico il compenso era stato stimato in € 4.400,00 e che lo stesso Professionista aveva quantificato con la racc. a.r. del 23.03.2017 il suo credito in € 4.400,00, oltre accessori (v. all. n. 6 al fascicolo del procedimento monitorio).
In ogni caso, sarebbe stato onere del Professionista spiegare per quali ragioni il compenso dovuto non ammontava a €
4.400,00, come richiesto con la diffida del 23.03.2017, ma alla diversa e maggiore somma di € 7.134,44, richiesta con il ricorso per decreto ingiuntivo”.
ERRONEO ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE DELL'OPPOSTO, CARENZA DI MOTIVAZIONE ED ERRONEA
VALUTAZIONE DEI DOCUMENTI ALLEGATI.
“L'opposto ha avanzato domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 7.044,00, oltre accessori, per l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e direttore operativo, affidatogli con determina dirigenziale n. 110/2012. Il
ha eccepito l'inammissibilità di tale richiesta trattandosi di domanda nuova del creditore, non ammessa nel Parte_1
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il tribunale ha invece ritenuto la domanda ammissibile, poiché conseguenza della domanda di inadempimento contrattuale proposta dall'opponente (reconventio reconventionis).
… si rappresenta che dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio emerge pacificamente che i lavori di cui alla determina dirigenziale n. 110/2012 non sono stati completati a causa della risoluzione del contratto in danno dell'impresa e della revoca del finanziamento da parte del . Parte_5
Risulta infatti agli atti di causa che con il disciplinare d'incarico del 27.06.2012 e con la successiva determinazione del
CP_ Responsabile di settore n. 172 del 01.10.2013 (v. all.ti nn. 3 e 4 alla comparsa di costituzione dell'ing. ), le modalità di pagamento del compenso venivano previste in tre soluzioni: «la prima pari al 50% del dovuto ad emissione del 1° SAL;
la
9 seconda a chiusura lavori pari al 40% del dovuto;
la terza al collaudo dei lavori pari al restante 10%».
CP_ Orbene, dalla relazione sullo stato dei lavori (v. all. n. 6 alla memoria ex art. 183 co 6 n. 2 c.p.c. dell'ing. ) e dalla determinazione del responsabile di settore n. 134 del 04.12.2015 (all. n. 9 alla comparsa di costituzione e risposta de Parte_1
) risulta che «Durante il decorso dei lavori venivano emessi n. 02 stati di avanzamento lavori per l'ammontare
[...]
complessivo di € 311.247,05 pari a circa 41% dell'importo contrattuale».
Tale circostanza risulta confermata dallo «Stato di consistenza dei lavori» redatto il 26.10.2015 (all. n. 32 alla comparsa di
CP_ costituzione dell'ing ), ove si dà atto che i lavori non sono stati completati «Vista la determina n. 69 del 23.07.2015 con la quale è stata deliberata la risoluzione del contratto di appalto in oggetto per grave inadempimento, grave ritardo, gravi irregolarità» dell'impresa appaltatrice.
Del resto, con l'art. 7 del disciplinare d'incarico era stato precisato che «Nel caso di motivata revoca dell'incarico, al
Professionista spetterà, senza altro compenso, il pagamento degli onorari di cui all'art. 5 liquidati in misura proporzionale all'importo dei lavori già eseguiti». Posto che al Professionista era stata già liquidata la prima tranche del 50% dei compensi, e che i lavori eseguiti ammontavano a «circa il 41% dell'importo contrattuale», va da sè che nessuna somma spettava a saldo al
Professionista, a causa della chiusura anticipata dei lavori e della conseguente «motivata revoca dell'incarico» (v. art. 7 disciplinare d'incarico)”.
RICHIESTA CONDANNA DELL'APPELLATO A RIMBORSARE LE SOMME VERSATE DAL COMUNE DI IN ADEMPIMENTO Pt_1
ALLA CONCESSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO.
“Con la sentenza impugnata il Tribunale nel dare atto che «i ha provveduto al pagamento del credito oggetto Parte_1
CP_ del decreto ingiuntivo opposto e delle relative spese di lite», riferisce che con la comparsa conclusionale l'ing ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, mentre i ha insistito in tutte le domande formulate Parte_1
con l'atto di opposizione.
Con il presente atto di impugnazione si chiede che, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, venga accertata
CP_ l'inesistenza del credito fatto valere in via ingiuntiva dall'ing e, conseguentemente, che quest'ultimo venga condannato a restituire a la somma di € 11.240,40 versata in esecuzione del provvedimento di provvisoria esecutorietà del Parte_1
10 decreto ingiuntivo opposto”.
Con comparsa di risposta del 23.12.2022, si costituisce , chiedendo Controparte_1
rigettarsi l'infondato gravame per i motivi già espressi dal Tribunale.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del 27.3.2025 la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato.
Preliminarmente è a dirsi che, nel rigettare l'appello, il Giudice del gravame può integrare la motivazione della sentenza nei limiti delle risultanze acquisite nel processo entro il
devolutum risultante dal gravame, mentre peraltro, in coerenza alla giurisprudenza di legittimità (così, tra le altre, Cass. n.24542/2009) “Il Giudice non è tenuto ad occuparsi
espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione
delle parti, essendo necessario e sufficiente ex art.132 co.2 n.4 c.p.c., che esponga in
maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione,
dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure
non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il
percorso argomentativo seguito”.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha rigettato l'eccezione preliminare di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per mancata notifica nelle forme e nei termini di legge, in violazione e falsa applicazione degli artt. 188 disp. att. c.p.c., 644 e 645 c.p.c., art. 3 bis L. n. 53/1994.
La doglianza non può essere accolta, in quanto la notifica del decreto ingiuntivo opposto è
stata eseguita in data 31.7.2017, a mezzo PEC, come comprovato dalle ricevute di
11 accettazione e consegna (cfr. all. 1 e 2 della comparsa di risposta dell'opposto) e le irregolarità dedotte dall'appellante, quali l'assenza nell'oggetto del messaggio PEC della dicitura “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”, nonché l'omessa allegazione della relata di notifica, non sono idonee a determinare l'inesistenza giuridica della notificazione.
Tali carenze non hanno impedito all'opponente di venire a conoscenza del provvedimento e di esercitare tempestivamente il proprio diritto di difesa, come confermato dalla proposizione dell'opposizione.
Ne consegue che in applicazione dell'art. 156, comma 3, c.p.c. la nullità dell'atto non può
essere dichiarata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La notifica di un decreto ingiuntivo con vizi formali non determina automaticamente la nullità dell'atto se lo scopo della notifica – la conoscenza del decreto da parte del destinatario – è stato raggiunto.
In questo senso, la Suprema Corte (Cass. civ., Sez. Unite, 18.4.2016, n.7665), in tema di notificazione in via telematica, va privilegiato il raggiungimento dello “scopo della notifica,
vale a dire la produzione del risultato della conoscenza dell'atto notificato a mezzo di posta
elettronica certificata”, con conseguente irrilevanza dei vizi di mera natura procedimentale che non comportino “…una lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la
decisione”.
Ed ancora (Cass. civ., Sez. Unite, 28.9.2018 n.23620): “L'irritualità della notificazione di un
atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello
stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il
raggiungimento dello scopo legale”. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto costituisse una mera irregolarità la mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione
12 "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" e l'inserimento del codice fiscale del soggetto notificante, essendo pacifico tra le parti l'avvenuto perfezionamento della notifica).
Nel caso di specie, il ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo e svolto le Pt_1
sue difese in fatto ed in diritto, e i denunciati vizi di natura procedimentale non hanno comportato né una lesione del suo diritto di difesa né un pregiudizio per la decisione.
Tale motivo è infondato.
Con il secondo motivo, il contesta la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha Pt_1
ritenuto erroneamente provata la pretesa creditoria di , deducendo la Controparte_1
violazione dell'art. 2697 c.c., in quanto l'opposto non avrebbe assolto all'onere della prova in ordine sia all'an che al quantum debeatur della pretesa, per la mancata produzione nel giudizio di opposizione del fascicolo monitorio con i documenti allegati e la procura.
Nel procedimento per ingiunzione, i documenti allegati al ricorso – inclusa la procura –
restano nella disponibilità del Giudice anche nell'eventuale fase di opposizione.
Il procedimento monitorio, in caso di opposizione, si trasforma in giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali che prosegue dinanzi allo stesso
Ufficio Giudiziario e il Giudice nel decidere dovrà disporre dei documenti prodotti con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Sul punto si è già espressa la Cassazione SS.UU., sent. 10 luglio 2015 n. 14475: “Il
principio, che può essere definito «di non dispersione della prova» una volta che questa
sia stata acquisita al processo, implica, con specifico riferimento al procedimento per
decreto ingiuntivo, che i documenti allegati al ricorso, in base ai quali sia stato emesso il
decreto, devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella, eventuale,
fase di opposizione, che completa il giudizio di primo grado”.
13 Nel caso in esame, risulta che l'opposto ha comunque versato la documentazione prodotta con il ricorso monitorio nel giudizio di opposizione adempiendo all'onere probatorio.
Per i superiori motivi, anche questa doglianza risulta infondata.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nel merito, in quanto il Giudice di primo grado sul quantum ha ritenuto fondata la pretesa creditoria azionata in via monitoria in mancanza di prova del credito dell'opposto, rilevando che l'importo stimato per l'esecuzione dell'incarico professionale – quantificato in € 4.400,00 oltre accessori, giusta
Determinazione d'incarico n. 33 del 8.5.2015 del R.U.P. (cfr. all. 3 del fascicolo monitorio)
e successivo sollecito di pagamento del 23.3.2017 (cfr. all. 6 ibidem) – risultava inferiore rispetto alla somma di € 7.136,34, oltre accessori, richiesta nel ricorso monitorio, senza che fosse stata fornita adeguata prova o giustificazione della diversa e maggiore pretesa creditoria.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto è l'attore in senso sostanziale,
ma il relativo onere probatorio va relazionato al tenore degli assunti difensivi dell'opponente, che nella specie non ha adeguatamente contestato quanto allegato dal creditore , nonostante l'onere di farlo ex art.115 c.p.c. Controparte_1
A tal proposito, il citato art.115 co.1 c.p.c. stabilisce che “salvi i casi previsti dalla legge, il
Giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla
parte costituita”, implicando l'onere di contestazione specifica e di prendere posizione sul fatto allegato, contestandolo in maniera puntuale e non generica, in coerenza al principio di leale collaborazione processuale.
In questo senso, e in coerenza, ha statuito la Corte di Cassazione con Ordinanza n.37788
dell'1.12.2021: “In tema di contestazione sul quantum preteso a titolo di prestazioni
professionali, va affermato il principio, in forza del combinato disposto di cui all'art.2697
14 c.c., (onere della prova) e art.115 c.p.c. comma 1 (criterio di non contestazione), che il
debitore ha l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del
Professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre
può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale
richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni,
spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra
parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri, che, vale a
dire, l'importo richiesto è quello dovuto, sulla base della convenzione delle parti, delle
tariffe professionali applicabili o degli usi, a mente dell'art. 2225 c.c.”
Nella Determinazione di affidamento dell'incarico sopracitata per i servizi di ingegneria attinenti la redazione di una perizia di variante al progetto "opere di evacuazione e
smaltimento delle acque reflue e completamento sistemazione lotti, da realizzare nella
zona PIP di c.da Burgio in territorio di . Opere di completamento", è riportato: “che Pt_1
la somma stimata per l'espletamento dell'incarico ammonta a presuntive € 4.400,00 oltre
oneri ed IVA, somma che sarà quantificata nel dettaglio alla stesura definitiva della perizia
di variante”.
Con la Determinazione n. 134 del 4.12.2015 del R.U.P. (cfr. all. 9 dell'atto di citazione in opposizione) veniva approvata la perizia di variante e suppletiva, redatta dal
Professionista ai sensi dell'art.132, 3° comma secondo periodo D. Lgs. 163/2006, avente ad oggetto i lavori di cui al citato progetto e le risultanze del relativo quadro economico.
Il Comune si è limitato ad osservare che con la Determinazione di incarico n.33 del
8.5.2015 del R.U.P. cit. e con il sollecito stragiudiziale dell'opposto il compenso fosse stato determinato in € 4.400,00 oltre accessori.
In ordine al quantum, dalla superiore Determinazione risulta che l'importo originariamente
15 indicato aveva natura presuntiva e riferito a una situazione tecnica non ancora definita.
La quantificazione del compenso è stata rimandata alla successiva stesura definitiva della perizia di variante, la quale ha consentito di determinare l'entità effettiva delle prestazioni richieste e il relativo valore economico.
In mancanza di una pattuizione specifica tra le parti, la determinazione del compenso è
stata effettuata, in coerenza con il quadro economico dei lavori risultante dalla variante approvata, facendo applicazione dei criteri stabiliti dal D.M. 31 ottobre 2013, n. 143
(Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria).
La parcella per le prestazioni professionali è stata corredata dal parere di congruità
rilasciato dalla competente associazione professionale (cfr. all. 2 del fascicolo monitorio).
Dalla suddetta parcella risulta che il Professionista ha svolto attività di progettazione relative a due categorie di opere pubbliche, riguardanti infrastrutture per la mobilità – con particolare riferimento alla viabilità ordinaria e alle piste ciclabili – e opere idrauliche quali le fognature urbane e le condotte con caratteristiche tecniche complesse.
Le prestazioni rese al riguardano la redazione della documentazione prevista Pt_1
dalla normativa vigente, in particolare dal D.P.R. 207/2010, e l'intero corredo progettuale necessario, dalla relazione generale agli elaborati grafici ed esecutivi, fino alla parte contrattuale, economica e, per le opere idrauliche, al piano di manutenzione.
A fronte di tale conteggio analitico e puntuale, il non ha articolato alcuna critica Pt_1
specifica in ordine al profilo del quantum debeatur, essendosi limitato ad una contestazione generica e non puntuale.
Sul punto la Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.1615 del 19/01/2022 ha
16 statuito: “Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, ed
adeguato all'importanza dell'opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto
l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua
determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le
parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, alle
tariffe ed agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice”.
In assenza di elementi probatori contrari, il parere di congruità può essere utilizzato dal
Giudice come elemento presuntivo rilevante ai fini della valutazione del quantum del credito azionato, qualora non superato da prove specifiche e documentate.
In conclusione, l'appellante ha omesso di sollevare specifiche censure idonee a confutare nel merito i parametri dei compensi professionali, limitandosi a contestazioni generiche.
In tal senso, l'assenza di un'effettiva prova contraria e l'omessa allegazione, consolidano il quadro probatorio favorevole all'opposto, odierno appellato.
Questo motivo è infondato.
Con il quarto motivo, censura la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice ha ritenuto fondata e ammissibile la domanda riconvenzionale proposta da per Controparte_1
l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e direttore operativo dei lavori relativi a “opere di evacuazione e smaltimento delle acque reflue e completamento
sistemazione lotti, da realizzare nella zona PIP di c.da Burgio in territorio di . Opere Pt_1
di completamento”, affidatogli con Determinazione n. 110 del 30.05.2012 del responsabile settore S.U.A.P. per il pagamento della somma di € 7.044,00, in quanto domanda nuova del creditore non ammessa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel giudizio di cognizione instaurato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opposto – che, sotto il profilo sostanziale, conserva la posizione di attore – non può
17 proporre domande nuove rispetto a quelle fatte valere con il ricorso monitorio.
Tale principio, tuttavia, incontra una eccezione nel caso in cui l'opponente introduca, a sua volta, una domanda riconvenzionale in quanto l'opposto assume rispetto a tale domanda la posizione processuale di convenuto, con la conseguente possibilità di reagire,
nell'ambito del contraddittorio, mediante la proposizione di una reconventio reconventionis.
La proposizione della domanda riconvenzionale dell'opponente nel giudizio di opposizione fondata sull'inadempimento dell'incarico di direttore operativo del Professionista –
prestazione distinta da quella per la quale era stato richiesto il compenso in sede monitoria
– ha determinato un ampliamento del thema decidendum, ricomprendendo anche l'esecuzione di tale diverso incarico.
Ne consegue l'ammissibilità della reconventio reconventionis proposta dall'opposto che non costituisce domanda nuova, in quanto relativa al medesimo rapporto contrattuale già
introdotto nel giudizio.
L'appellante, nel merito della pretesa, assume che i lavori oggetto della Determinazione n.
110 del 30.5.2012 del responsabile settore S.U.A.P. cit. non furono completati a causa della risoluzione del contratto per inadempimento dell'impresa appaltatrice e della successiva revoca del finanziamento da parte dell' e Parte_5
conseguentemente l'opposto non poteva vantare alcun diritto al saldo dei compensi,
dovendo in ogni caso dimostrare tanto la consistenza delle opere eseguite anteriormente alla risoluzione contrattuale, quanto la spettanza di ulteriori somme oltre a quelle già
liquidategli.
L'incarico al Professionista era stato affidato con Determinazione n. 110/2012 cit. e regolato contrattualmente dal relativo Disciplinare d'incarico del 27.6.2012 (cfr. all. 3 della comparsa di costituzione dell'opposto) e prevedeva il compenso pari ad € 17.610,00 oltre
18 accessori (cfr. Disciplinare art. 5 “Compensi”) con pagamento in due soluzioni di pari importo, di cui la prima raggiunto il 55% dei lavori (cfr. Disciplinare art. 6 “Modalità di liquidazione e pagamento”).
Con Determinazione n.172 dell'1.10.2013 del Responsabile del Settore Tecnico venivano riformulate le condizioni di pagamento del compenso (cfr. all. 4 della comparsa di costituzione dell'opposto) previsto dal Disciplinare d'incarico e si stabiliva che il compenso fosse corrisposto in tre soluzioni: “la prima pari al 50% del dovuto ad emissione del primo
sal, la seconda a chiusura lavori pari al 40% del dovuto, la terza al collaudo pari al
restante 10%”.
Il Professionista con la domanda riconvenzionale ha richiesto il pagamento del compenso della seconda soluzione pari alla somma di € 7.044,00 oltre accessori di legge.
A seguito della risoluzione del contratto di appalto per gravi inadempimenti, gravi irregolarità e gravi ritardi dell'impresa, giusta Determinazione n.69 del 23.7.2015 del responsabile settore S.U.A.P. (cfr. all. 8 dell'atto di citazione in opposizione) e della revoca del finanziamento regionale con D.D.G. n. 656/8.S del 17.03.2017 a firma del Dirigente
Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive (cfr. all. 10 ibidem), l'incarico del Professionista di coordinatore della sicurezza si è concluso con la chiusura del cantiere e quello di direttore operativo si è esaurito con la redazione dello stato di consistenza dei lavori, redatto in data 26.10.2015 (cfr. all. 32 comparsa risposta dell'opposto) che determina la chiusura della fase operativa dei lavori fino a quel momento eseguiti e certifica la presa in consegna del cantiere da parte del Comune.
Appare, quindi, fondato il diritto al riconoscimento del compenso per l'attività professionale svolta, non risultando elementi idonei a escludere la debenza del credito del
Professionista.
19 Deve rilevarsi, inoltre, come il richiamo operato nel presente giudizio di appello dal all'art. 7 del Disciplinare d'incarico del 27.6.2012 che prevede l'ipotesi di revoca Pt_1
dell'incarico professionale, è del tutto inconferente, in quanto, nel caso di specie, l'incarico non risulta agli atti essere stato formalmente revocato, né il ha mosso alcuna Pt_1
contestazione.
Anche questa doglianza risulta infondata.
Con l'ultimo motivo, il impugna la statuizione del primo Giudice nella parte in cui Pt_1
ha revocato il decreto ingiuntivo per intervenuto pagamento del credito del Professionista
– a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto stesso – chiedendo l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria e la restituzione della somma di €
11.240,40 versata.
La revoca del decreto ingiuntivo opposto, disposta all'esito del giudizio di opposizione per fatto estintivo, non comporta l'esclusione del diritto dell'opposto al credito azionato, in quanto quest'ultimo risulta provato nel merito.
Pertanto, il pagamento effettuato dal non ha natura indebita e non sussistono i Pt_1
presupposti per disporre la restituzione della somma versata.
Anche quest'altro motivo è infondato.
Di qui il rigetto dell'appello.
L'esito del giudizio di primo grado, sfavorevole all'opponente, giustificava la condanna alle spese, secondo il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Per l'effetto, non emergendo motivo logico per modificare gli assetti della statuizione impugnata, l'appello va rigettato e in applicazione del principio della soccombenza, devono porsi integralmente a carico dell'appellante le spese del giudizio di gravame, che vanno liquidate secondo il vigente D.M. n.147/2022 avuto riguardo allo scaglione di valore della
20 causa da € 5.201,00 a € 26.000,00, sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività
svolta e considerando le attività per fase studio, fase introduttiva e fase decisoria (in appello non vi è stata alcuna attività istruttoria).
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.305/2022, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, conferma la sentenza n.442/2022 resa dal Tribunale di Gela il 5.9.2022 e pubblicata in pari data, appellata dal . Parte_1
Condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento delle spese di giudizio in favore di , che liquida in € 1.984,00 Controparte_1
per compensi, 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. se dovute.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 25.9.2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
NN IA EM De OR
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