TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 31/03/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1452/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1452/2019
TRA
difeso dall'avv. BARBUTO GIUSEPPE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli Avv. Valeria Grandizio ed CP_1
Ettore Triolo, Pasquale Vari'
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso del 25.7.2019, il ricorrente esponeva che in data 22.6.2019 veniva notificata la intimazione di pagamento n. 139 2019 900004877 27/000 portante gli avvisi di addebito, di competenza di Questo Ecc.mo Giudice del Lavoro, n. 439 2013
0001 0219 74000 (presuntivamente notificato in data 10/02/2014), 439 2014 0001
3628 25000 (presuntivamente notificato in data 25.03.2015), 439 2017 0000 4516
69000 (presuntivamente notificato in data 11.10.2017), 439 2017 0000 5805 56000
(presuntivamente notificato in data 18.10.2017) e cartella 139 2012 0011017076000 ( presuntivamente notificata il 30.01.2013);
2. In particolare, parte ricorrente deduce: l'illegittimità per intervenuta prescrizione dei crediti ai sensi secondo il disposto dell'art. 3 comma 9 della L. 33/1995 secondo il
1 quale con decorrenza dal 01.01.1996 la prescrizione di cinque anni fatti salvi gli atti interruttivi intervenuti prima di quella data che lascia inalterato il termine prescrizionale decennale”.
Contr
3. Si costituivano in giudizio l' e l' chiedendo il rigetto della domanda CP_1
4. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 25.3.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
5. La prescrizione del credito è parzialmente fondata.
6. L'arrt.3 della L.335/95 ha modificato la disciplina della prescrizione.
7. Il comma 9 statuisce che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a. dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge
29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della legge 1° giugno 1991,
n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b. cinque per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”Il comma 10 prevede che i nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge (17/08/1995) ad eccezione dei casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
8. Nel caso in esame, le somme dovute per gli oneri previdenziali e somme aggiuntive relativi agli anni in contestazione sono soggette a una prescrizione quinquennale.
Considerata l'assenza di atti interruttivi da parte dell' tra la data di notifica degli CP_1
avvisi di addebito: n. 439 2013 0001 0219 74000 notificato in data 10/02/2014 e n.
439 2014 0001 3628 25000, notificato in data 25.03.2015 e la cartella esattoriale n.
139 2012 0011017076000 notificata il 30.01.2013 e la data di notifica della
Contr intimazione di pagamento a cura dell' (22.6.2019), il credito contributivo risulta estinto per prescrizione. Non può dirsi estinto il credito per prescrizione in relazione
2 agli avvisi di addebito n. 439 2017 0000 4516 69000 notificato in data 11.10.2017 e n.
439 2017 0000 5805 56000 notificato in data 18.10.2017.
9. Sul punto è necessario dare conto delle argomentazioni giuridiche in forza delle quali si ritiene che il termine di prescrizione, “Se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall'art. 20, d.lgs. n. 472/1997, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. SS.UU.
n. 25790/2009 e Cass. n. 17669/13, Cass. n. 5837/11 e n. 6077/10)”. Secondo quanto sancito dai Giudici della Suprema Corte che aderiscono a questo orientamento:
“L'ingiunzione fiscale ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, (…) con conseguente inapplicabilità dell'art. 2953
c.c. ai fini della prescrizione (cfr. Cass. n. 12263/2007 e n. 11380/2012)”. Più di recente, le Sez. Un., con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del dlgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
10. D'altro canto il principio di differenziazione tra l'accertamento conseguente ad una sentenza passata in giudicato rispetto a quello derivante dalla omessa impugnazione del provvedimento amministrativo impositivo è ribadito costantemente dalla
Giurisprudenza di legittimità in tema di termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo.
Secondo la Suprema Corte il credito del contribuente accertato nella sentenza che definisce l'impugnazione dell'atto impositivo soggiace al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. Ciò in quanto il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto (che, essendo stato tempestivamente impugnato, non è mai divenuto definitivo) e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità. Ne deriva che la riscossione del credito erariale accertato dalla sentenza
3 non soggiace al termine di decadenza di cui all'art. 17 (ora trasfuso nell'art. 25) del
D.P.R. n.602 del 1973, giacché tale termine concerne la messa in esecuzione dell'atto amministrativo e presidia la esigenza di certezza dei rapporti giuridici e l'interesse del contribuente alla predeterminazione del tempo di soggezione all'iniziativa unilaterale dell'ufficio. La riscossione delle somme conseguenti al passaggio in giudicato delle sentenze che hanno definito il giudizio non è, dunque, soggetta a decadenza alcuna, ma unicamente alla prescrizione. (ex multis Cass. n.21623/2011). Questo indirizzo interpretativo invero altro non fa (a fronte della disposizione normativa sopra richiamata che impone i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo degli accertamenti "divenuti definitivi" senza alcuna differenziazione di sorte) che evidenziare le differenze ontologiche tra un accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione, rispetto ad un accertamento divenuto definitivo a seguito di un processo concluso con sentenza passata in giudicato. A ciò si aggiunge la recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Uniti n. 23397/2016 del 17/11/2016 che ha definitivamente stabilito “ la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.
Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la CP_1
cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del
d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010);2) è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti
- comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione
4 coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello
Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei
Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre
l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
11. Orbene tornando al caso in esame, si ritiene che il termine di prescrizione sia quello quinquennale e di conseguenza il credito risulta prescritto per gli avvisi di addebito n
439 2013 0001 0219 74000 notificato in data 10/02/2014 e n. 439 2014 0001 3628
25000, notificato in data 25.03.2015 nonché per la cartella esattoriale n. 139 2012
0011017076000 notificata il 30.01.2013, atteso che tra la notifica degli avvisi di addebito e la cartella indicati - atti interruttive della prescrizione del credito- e la notifica delle intimazioni di pagamento è decorso più di un quinquennio, mentre è ancora esigibile per gli avvisi di addebito n. 439 2017 0000 4516 69000 notificato in data 11.10.2017 e n. 439 2017 0000 5805 56000 notificato in data 18.10.2017.
12. Stante la reciproca soccombenza si ritiene equo compensare le spese del giudizio.
PQM
Il giudice del Lavoro, gop. Dott.ssa Susanna Cirianni, definitivamente pronunciando così provvede:
- Dichiara la prescrizione del credito riportato negli avvisi di addebito n 439 2013 0001
0219 74000 notificato in data 10/02/2014 e n. 439 2014 0001 3628 25000, notificato in data 25.03.2015 nonché nella cartella esattoriale n. 139 2012 0011017076000 notificata il 30.01.2013,
- Conferma il credito riportato negli avvisi di addebito n. 439 2017 0000 4516 69000 notificato in data 11.10.2017 e n. 439 2017 0000 5805 56000 notificato in data
18.10.2017.
- Compensa le spese del giudizio.
Così deciso, 31.3.2025
Il giudice
Il gop dott.ssa Susanna Cirianni
5
6