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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/12/2025, n. 3283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3283 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. UR RA TR Presidente
Dott. IA ZI IC Consigliere relatore
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 1040/2025 R.G., promossa in grado d'Appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
IA AM e dell'Avv. CLAUDIO DEFILIPPI, elettivamente domiciliata in VIALE REGINA MARGHERITA, 28 20122 MILANO presso lo Studio dei difensori
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. ALESSANDRO GASTALDI, elettivamente domiciliata in VIA MASONE 24121 BERGAMO presso lo Studio del difensore
APPELLATA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 8375/2024 emessa il 25.9.2024 e pubblicata il 27.9.2024, il Tribunale di Milano, nel contraddittorio delle parti, ha respinto per infondatezza l'opposizione ex artt. n. r.g. 1040/2025
615 e 617 co. 1 c.p.c. di finalizzata ad ottenere che, previa Parte_1 sospensione della relativa efficacia esecutiva, fosse dichiarata la nullità e invalidità del precetto notificatole da il 6.12.2022 e fosse altresì Controparte_2 accertata l'inesistenza del diritto posto a fondamento dell'azione esecutiva e la nullità/inefficacia del titolo esecutivo, costituito da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 10.8.2016, rilasciato in formula esecutiva il 29.11.2016.
ha proposto appello, affidato a tre motivi, deducendo l'erroneità della Parte_1 pronuncia quanto alla dedotta “nullità del precetto per violazione art 125 cpc”, nonché
“all'assenza di legittimazione e jus postulandi” ed alla “possibile presenza di clausole vessatorie”.
Ha quindi chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata, con accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado e disattese dal Tribunale.
Con Si è costituita , che ha insistito per il rigetto del Controparte_2 gravame, eccependone la tardività e contestandone la fondatezza.
Alla prima udienza del 16.9.2025, in assenza dell'appellata, il difensore di parte appellante ha rappresentato l'esistenza di “serie trattative che hanno portato all'elaborazione di una bozza di accordo” ed ha chiesto quindi un rinvio al fine di consentire il perfezionamento di tale accordo e la relativa esecuzione.
si è costituita con deposito di comparsa il Controparte_2
18.11.2025, chiedendo il rigetto dell'appello.
In data 24.11.2025, il procuratore della Sig.a , a ciò abilitato giusta procura allegata Pt_1 al proprio fascicolo, ha infine depositato “rinuncia atto di appello ex art 390 cpc”, dando atto che “è stato raggiunto tra le parti un accordo transattivo di natura novativa con impegno alla rinuncia alle vertenze in corso”. Ha quindi chiesto l'emissione dei
“provvedimenti consequenziali in punto di compensazione delle spese del presente giudizio”.
L'istanza è stata ribadita all'odierna udienza del 25.11.2025, alla quale ha presenziato anche il procuratore dell'opposta, confermando l'intervenuta composizione della lite e nulla opponendo alla compensazione delle spese.
Il Consigliere Istruttore ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
pagina 2 di 3 n. r.g. 1040/2025
Rileva la Corte che è nella specie intervenuta rinuncia all'azione (o meglio, all'impugnazione), avendo il difensore dell'appellante dichiarato, con Parte_1 atto depositato telematicamente il 24.11.2025, l'intervenuto raggiungimento di un accordo transattivo con per l'Italia ed avendo il procuratore di Controparte_2 quest'ultima confermato tale circostanza nel corso dell'odierna udienza.
Risulta conseguentemente preclusa qualsivoglia attività giurisdizionale.
La rinuncia all'azione, e quindi al merito, deve infatti considerarsi immediatamente efficace anche in mancanza di accettazione, in quanto determina il venir meno del potere- dovere del giudice di pronunziare, essendo cessata ogni posizione di contrasto fra le parti (cfr. ex multis Cass. n. 33761/2019, Cass. n. 23749/2011, Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n. 2268/99).
La sopravvenuta carenza di interesse ad agire travolge inoltre gli effetti della precedente attività decisoria ormai inutiliter data, imponendo una pronuncia che, pur senza entrare nel merito della sentenza oggetto di gravame, tuttavia la rimuova in quanto relativa ad una lite non più esistente.
Si provvede dunque in tal senso, con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese del grado, deve dichiararsene l'integrale compensazione tra le parti, avendo il procuratore dell'appellata reso dichiarazione favorevole all'accoglimento della relativa istanza svolta in tal senso dall'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, così decide:
1. in riforma della sentenza n. 8375/2024 del Tribunale di Milano, emessa il 25.9.2024 e pubblicata il 27.9.2024, dichiara cessata la materia del contendere;
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il 25.11.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
IA ZI IC UR RA TR
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. UR RA TR Presidente
Dott. IA ZI IC Consigliere relatore
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 1040/2025 R.G., promossa in grado d'Appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
IA AM e dell'Avv. CLAUDIO DEFILIPPI, elettivamente domiciliata in VIALE REGINA MARGHERITA, 28 20122 MILANO presso lo Studio dei difensori
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. ALESSANDRO GASTALDI, elettivamente domiciliata in VIA MASONE 24121 BERGAMO presso lo Studio del difensore
APPELLATA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 8375/2024 emessa il 25.9.2024 e pubblicata il 27.9.2024, il Tribunale di Milano, nel contraddittorio delle parti, ha respinto per infondatezza l'opposizione ex artt. n. r.g. 1040/2025
615 e 617 co. 1 c.p.c. di finalizzata ad ottenere che, previa Parte_1 sospensione della relativa efficacia esecutiva, fosse dichiarata la nullità e invalidità del precetto notificatole da il 6.12.2022 e fosse altresì Controparte_2 accertata l'inesistenza del diritto posto a fondamento dell'azione esecutiva e la nullità/inefficacia del titolo esecutivo, costituito da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 10.8.2016, rilasciato in formula esecutiva il 29.11.2016.
ha proposto appello, affidato a tre motivi, deducendo l'erroneità della Parte_1 pronuncia quanto alla dedotta “nullità del precetto per violazione art 125 cpc”, nonché
“all'assenza di legittimazione e jus postulandi” ed alla “possibile presenza di clausole vessatorie”.
Ha quindi chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata, con accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado e disattese dal Tribunale.
Con Si è costituita , che ha insistito per il rigetto del Controparte_2 gravame, eccependone la tardività e contestandone la fondatezza.
Alla prima udienza del 16.9.2025, in assenza dell'appellata, il difensore di parte appellante ha rappresentato l'esistenza di “serie trattative che hanno portato all'elaborazione di una bozza di accordo” ed ha chiesto quindi un rinvio al fine di consentire il perfezionamento di tale accordo e la relativa esecuzione.
si è costituita con deposito di comparsa il Controparte_2
18.11.2025, chiedendo il rigetto dell'appello.
In data 24.11.2025, il procuratore della Sig.a , a ciò abilitato giusta procura allegata Pt_1 al proprio fascicolo, ha infine depositato “rinuncia atto di appello ex art 390 cpc”, dando atto che “è stato raggiunto tra le parti un accordo transattivo di natura novativa con impegno alla rinuncia alle vertenze in corso”. Ha quindi chiesto l'emissione dei
“provvedimenti consequenziali in punto di compensazione delle spese del presente giudizio”.
L'istanza è stata ribadita all'odierna udienza del 25.11.2025, alla quale ha presenziato anche il procuratore dell'opposta, confermando l'intervenuta composizione della lite e nulla opponendo alla compensazione delle spese.
Il Consigliere Istruttore ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
pagina 2 di 3 n. r.g. 1040/2025
Rileva la Corte che è nella specie intervenuta rinuncia all'azione (o meglio, all'impugnazione), avendo il difensore dell'appellante dichiarato, con Parte_1 atto depositato telematicamente il 24.11.2025, l'intervenuto raggiungimento di un accordo transattivo con per l'Italia ed avendo il procuratore di Controparte_2 quest'ultima confermato tale circostanza nel corso dell'odierna udienza.
Risulta conseguentemente preclusa qualsivoglia attività giurisdizionale.
La rinuncia all'azione, e quindi al merito, deve infatti considerarsi immediatamente efficace anche in mancanza di accettazione, in quanto determina il venir meno del potere- dovere del giudice di pronunziare, essendo cessata ogni posizione di contrasto fra le parti (cfr. ex multis Cass. n. 33761/2019, Cass. n. 23749/2011, Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n. 2268/99).
La sopravvenuta carenza di interesse ad agire travolge inoltre gli effetti della precedente attività decisoria ormai inutiliter data, imponendo una pronuncia che, pur senza entrare nel merito della sentenza oggetto di gravame, tuttavia la rimuova in quanto relativa ad una lite non più esistente.
Si provvede dunque in tal senso, con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese del grado, deve dichiararsene l'integrale compensazione tra le parti, avendo il procuratore dell'appellata reso dichiarazione favorevole all'accoglimento della relativa istanza svolta in tal senso dall'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, così decide:
1. in riforma della sentenza n. 8375/2024 del Tribunale di Milano, emessa il 25.9.2024 e pubblicata il 27.9.2024, dichiara cessata la materia del contendere;
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il 25.11.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
IA ZI IC UR RA TR
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