Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00276/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01137/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1137 del 2022, proposto da
Società Agricola UT FE, IO e IL s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1. – della comunicazione AGEA di Prot. n. AGEA.AGA.2022.36478 del 12.10.2022 e ricevuta dal ricorrente il 24.10.2022, ad oggetto: “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con n. 5 allegati, con la quale è stato comunicato il “ricalcolo” del prelievo imputato al ricorrente per i periodi 1995/96 e 1996/97, oltre interessi dal 07.10.1999;
2. - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro nazionale dei debiti istituto presso l'Agea di cui all'art. 8-ter, L. n. 33/09 (citato nella comunicazione sopra descritta, non allegato e non conosciuto), nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell'azienda agricola ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 la dott.ssa RA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel ricorso in epigrafe, con memoria depositata il 5 dicembre 2025, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato « la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del presente procedimento poiché l’atto impugnato è divenuto inefficace ». Ha fatto in particolare riferimento all’art. 10- bis , comma 4, del decreto legge n. 69/2023, convertito dalla legge n. 103/2023 in vigore dall’11 agosto 2023, norma che prevede che « Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti » e alla circostanza che la comunicazione di ricalcolo qui impugnato reca data anteriore a quella dell’entrata in vigore della norma citata.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria del 6 febbraio 2026.
In conformità alla richiesta di parte ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, alla luce della sopravvenienza normativa.
Nulla deve essere statuito sulle spese, in assenza di costituzione dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE CC, Presidente
Paolo Nasini, Primo Referendario
RA LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA LL | GE CC |
IL SEGRETARIO