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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/01/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. iscritto al n. 583 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024, e vertente:
TRA
, nata in [...] il [...] e residente in Parte_1
DI (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Luca Polita, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...] il [...] ed ivi residente;
P_
resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.03.2024, tempestivamente e ritualmente notificato, ha chiesto all'intestato Tribunale di volere Parte_1 disciplinare l'affidamento delle figlie (23.06.2017) ed (24.06.2019), nate Per_1 Per_2 dalla relazione more uxorio con e riconosciute da entrambi i genitori, P_ disponendone l'affidamento esclusivo e rafforzato alla madre.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto:
- che il Tribunale di Civitavecchia ha emesso in data 30.06.2020 il decreto n.
9621/2020 volto a regolamentare l'affidamento, collocamento e mantenimento delle minori tra i genitori a seguito di accordo tra le parti;
- che il si è reso inadempiente alle obbligazioni contratte ed in P_ particolare al pagamento delle somme previste per il mantenimento delle figlie;
- che pende un procedimento penale avanti al Tribunale di Civitavecchia nei confronti del per il reato di cui all'art 570 c.p.; P_
- che con decreto n. 6636/2023 il Tribunale di Civitavecchia ha modificato la disciplina di frequentazione padre-figlie e disposto in 450,00 euro mensili l'assegno a carico del padre per il mantenimento delle figlie;
- che in data 27.12.2022 il è stato coinvolto insieme alle minori in un P_ sinistro stradale;
- che il è dedito all'uso di sostanze stupefacenti e bevande alcoliche;
P_
- che il non corrisponde le somme dovute per il sostentamento delle P_ figlie e nel tempo si è sempre più disinteressato alla loro cura e sostentamento.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione nel complesso acquisita, ha fissato l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. onerando la ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
All'udienza del 03.07.2024 è comparsa personalmente la ricorrente che ha dichiarato, tra l'altro, di avere notato il alla guida di un'auto nonostante avesse P_ la patente sospesa e di avere da questi ricevuto il diniego a che la figlia Per_1 frequentasse uno psicologo e potesse imparare a suonare uno strumento musicale.
2 In esito alla discussione orale della causa, il procuratore della ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso con rinuncia ai termini ex art. 473 bis. 28 c. 1 lett. a), b) e c) per il deposito di note conclusive e, precisate le conclusioni, ha chiesto che la causa venisse decisa.
Il Giudice delegato ha fissato successiva udienza per il deposito della documentazione attestante il perfezionamento della notifica del ricorso alla controparte e, all'udienza cartolare del 18.10.2024, verificata la documentazione allegata il 09.07.24 e lette le note scritte depositate dalla ricorrente, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Il Tribunale ritiene ricorrano i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” delle minori alla madre con loro collocamento stabile e permanente presso la residenza materna.
Le dichiarazioni rese dalla ricorrente evidenziano una condizione di manifesta carenza di interesse e di mancanza di adempimento agli obblighi genitoriali di cura e sostegno per le figlie, tale da giustificare l'affidamento esclusivo delle minori alla madre che si occupa di loro in maniera sostanzialmente esclusiva sin dalla fine del rapporto con il resistente. Il ha mostrato, infatti, un totale disinteresse P_ materiale e morale nei riguardi delle figlie, non provvede al loro sostentamento e ritarda o rifiuta di prestare il consenso per decisioni in materia scolastica e di salute delle figlie.
Il disinteresse del padre per le figlie è, infine, reso palese anche dalla scelta di non costituirsi, né comparire personalmente all'udienza tenutasi il 03.07.2024.
Sebbene, infatti, la contumacia sia una scelta processuale libera ed insindacabile, non
è in dubbio che nei procedimenti aventi ad oggetto l'affidamento e il mantenimento dei figli minori la stessa sia sintomatica di un sostanziale disinteresse nei confronti della prole, tale da rendere concretamente difficile e financo, talvolta, impraticabile la condivisione delle scelte di interesse dei figli, di talché l'affidamento condiviso si risolverebbe in un pregiudizio portando ad una paralisi decisionale.
La soccombenza del resistente, nonostante lo stesso sia rimasto contumace in corso di causa, giustifica la condanna alle spese di lite a suo carico ed a favore della ricorrente tenuto conto dell'attività svolta dal difensore, trattandosi di causa di valore
3 indeterminabile complessità bassa, per la fase di studio, introduttiva e di decisione ai valori minimi, con liquidazione a favore dell'erario essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio (cfr., in tal senso, Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2018, n. 13498 secondo cui: “Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso RGAC n. 583 dell'anno
2024, così decide:
1) dispone l'affidamento esclusivo di nata a [...] il [...] e Persona_3 nata a [...] il [...] alla madre Persona_4 Parte_1
, con collocamento stabile e permanente presso l'abitazione materna;
le
[...] decisioni di maggior interesse per le minori ed inerenti all'educazione, l'istruzione, la salute, la scelta della residenza abituale, saranno assunte esclusivamente dalla madre, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni, delle esigenze e dell'inclinazione naturale delle figlie;
2) conferma le ulteriori disposizioni vigenti;
3) condanna alla refusione delle spese processuali in favore di P_ [...]
, da corrispondere a favore dell'erario essendo la ricorrente Parte_1 ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che liquida in euro 2.906,00, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia il 28 gennaio 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Gianluca Gelso
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. iscritto al n. 583 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024, e vertente:
TRA
, nata in [...] il [...] e residente in Parte_1
DI (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Luca Polita, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...] il [...] ed ivi residente;
P_
resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.03.2024, tempestivamente e ritualmente notificato, ha chiesto all'intestato Tribunale di volere Parte_1 disciplinare l'affidamento delle figlie (23.06.2017) ed (24.06.2019), nate Per_1 Per_2 dalla relazione more uxorio con e riconosciute da entrambi i genitori, P_ disponendone l'affidamento esclusivo e rafforzato alla madre.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto:
- che il Tribunale di Civitavecchia ha emesso in data 30.06.2020 il decreto n.
9621/2020 volto a regolamentare l'affidamento, collocamento e mantenimento delle minori tra i genitori a seguito di accordo tra le parti;
- che il si è reso inadempiente alle obbligazioni contratte ed in P_ particolare al pagamento delle somme previste per il mantenimento delle figlie;
- che pende un procedimento penale avanti al Tribunale di Civitavecchia nei confronti del per il reato di cui all'art 570 c.p.; P_
- che con decreto n. 6636/2023 il Tribunale di Civitavecchia ha modificato la disciplina di frequentazione padre-figlie e disposto in 450,00 euro mensili l'assegno a carico del padre per il mantenimento delle figlie;
- che in data 27.12.2022 il è stato coinvolto insieme alle minori in un P_ sinistro stradale;
- che il è dedito all'uso di sostanze stupefacenti e bevande alcoliche;
P_
- che il non corrisponde le somme dovute per il sostentamento delle P_ figlie e nel tempo si è sempre più disinteressato alla loro cura e sostentamento.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione nel complesso acquisita, ha fissato l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. onerando la ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
All'udienza del 03.07.2024 è comparsa personalmente la ricorrente che ha dichiarato, tra l'altro, di avere notato il alla guida di un'auto nonostante avesse P_ la patente sospesa e di avere da questi ricevuto il diniego a che la figlia Per_1 frequentasse uno psicologo e potesse imparare a suonare uno strumento musicale.
2 In esito alla discussione orale della causa, il procuratore della ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso con rinuncia ai termini ex art. 473 bis. 28 c. 1 lett. a), b) e c) per il deposito di note conclusive e, precisate le conclusioni, ha chiesto che la causa venisse decisa.
Il Giudice delegato ha fissato successiva udienza per il deposito della documentazione attestante il perfezionamento della notifica del ricorso alla controparte e, all'udienza cartolare del 18.10.2024, verificata la documentazione allegata il 09.07.24 e lette le note scritte depositate dalla ricorrente, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Il Tribunale ritiene ricorrano i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” delle minori alla madre con loro collocamento stabile e permanente presso la residenza materna.
Le dichiarazioni rese dalla ricorrente evidenziano una condizione di manifesta carenza di interesse e di mancanza di adempimento agli obblighi genitoriali di cura e sostegno per le figlie, tale da giustificare l'affidamento esclusivo delle minori alla madre che si occupa di loro in maniera sostanzialmente esclusiva sin dalla fine del rapporto con il resistente. Il ha mostrato, infatti, un totale disinteresse P_ materiale e morale nei riguardi delle figlie, non provvede al loro sostentamento e ritarda o rifiuta di prestare il consenso per decisioni in materia scolastica e di salute delle figlie.
Il disinteresse del padre per le figlie è, infine, reso palese anche dalla scelta di non costituirsi, né comparire personalmente all'udienza tenutasi il 03.07.2024.
Sebbene, infatti, la contumacia sia una scelta processuale libera ed insindacabile, non
è in dubbio che nei procedimenti aventi ad oggetto l'affidamento e il mantenimento dei figli minori la stessa sia sintomatica di un sostanziale disinteresse nei confronti della prole, tale da rendere concretamente difficile e financo, talvolta, impraticabile la condivisione delle scelte di interesse dei figli, di talché l'affidamento condiviso si risolverebbe in un pregiudizio portando ad una paralisi decisionale.
La soccombenza del resistente, nonostante lo stesso sia rimasto contumace in corso di causa, giustifica la condanna alle spese di lite a suo carico ed a favore della ricorrente tenuto conto dell'attività svolta dal difensore, trattandosi di causa di valore
3 indeterminabile complessità bassa, per la fase di studio, introduttiva e di decisione ai valori minimi, con liquidazione a favore dell'erario essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio (cfr., in tal senso, Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2018, n. 13498 secondo cui: “Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso RGAC n. 583 dell'anno
2024, così decide:
1) dispone l'affidamento esclusivo di nata a [...] il [...] e Persona_3 nata a [...] il [...] alla madre Persona_4 Parte_1
, con collocamento stabile e permanente presso l'abitazione materna;
le
[...] decisioni di maggior interesse per le minori ed inerenti all'educazione, l'istruzione, la salute, la scelta della residenza abituale, saranno assunte esclusivamente dalla madre, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni, delle esigenze e dell'inclinazione naturale delle figlie;
2) conferma le ulteriori disposizioni vigenti;
3) condanna alla refusione delle spese processuali in favore di P_ [...]
, da corrispondere a favore dell'erario essendo la ricorrente Parte_1 ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che liquida in euro 2.906,00, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia il 28 gennaio 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Gianluca Gelso
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