Ordinanza cautelare 10 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 16 gennaio 2023
Sentenza 13 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 13/06/2023, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2023
N. 00576/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00518/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la UR
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 518 del 2022, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Samuele Miedico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Chiesa e Nicola Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- e tutti i soggetti collocati nella graduatoria concorsuale pubblicata il -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- dell’elenco dei candidati ammessi all’orale del concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. -OMISSIS-- categoria C - posizione economica C1, reso all’esito della prova scritta e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Genova in data -OMISSIS-, nella parte in cui non comprende la ricorrente;
- della graduatoria finale di merito pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Genova in data -OMISSIS-, nella parte in cui non comprende la ricorrente;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi inclusi il questionario sottoposto alla ricorrente, con riferimento ai quesiti nn.-OMISSIS-, i verbali della commissione e la nota prot. n. -OMISSIS-del-OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 5 maggio 2023, la dott.ssa Liliana Felleti;
Premesso che la ricorrente -OMISSIS--OMISSIS-:
- ha impugnato l’esito negativo della prova scritta sostenuta nel concorso in epigrafe, consistente in un questionario con trenta domande a risposta chiusa multipla, di cui una sola corretta, con attribuzione di un punto per ogni risposta esatta (e di zero punti per ogni risposta errata od omessa);
- ha conseguito il punteggio di -OMISSIS-, inferiore di un solo punto alla soglia della sufficienza necessaria per l’ammissione all’orale, pari a -OMISSIS-;
- contesta tre quiz, deducendo che il n. -OMISSIS- sarebbero ambigui, mentre il-OMISSIS-verterebbe su un argomento non compreso nelle materie d’esame;
Rilevato che, dopo l’ordinanza cautelare n. 198 del 10 ottobre 2022, di ammissione con riserva alla prosecuzione dell’ iter concorsuale, l’esponente ha superato la prova orale e la commissione ha dato atto che, in caso di pronuncia favorevole di questo Tribunale, la candidata verrà inserita in graduatoria nella posizione n. -OMISSIS-, con punti -OMISSIS-per lo scritto e -OMISSIS- per l’orale (v. doc. 11 resistente);
Richiamato il consolidato orientamento pretorio secondo cui, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata in quiz a risposta multipla, corre l’obbligo per l’amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua, della domanda, che, a sua volta, deve contemplare una sola soluzione indubitabilmente esatta (in tal senso, ex multis , Cons. St., sez. III, 1° agosto 2022, n. 6756; Cons. St., sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862); con la conseguenza che, rilevato il vizio del quesito, l’ente pubblico deve provvedere sulla posizione del candidato mediante l’individuazione di correttivi che rientrano nell’alveo delle sue valutazioni discrezionali (ad esempio, l’assegnazione del punteggio considerando corretta la risposta fornita, oppure la rimodulazione della soglia minima di idoneità) (v., ex aliis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 25 maggio 2023, nn. 8848, 8850, 8873 e 8877);
Reputata, per contro, inaccoglibile la tesi della resistente secondo cui l’eventuale erronea formulazione dei quesiti non inficerebbe l’esito della prova, essendo sottoposte a tutti i concorrenti le stesse domande mal confezionate: è invero evidente che, in tale eventualità, la selezione dei migliori aspiranti a pubblici impieghi non avverrebbe (o non avverrebbe soltanto) sulla base delle conoscenze possedute e, quindi, del merito, ma anche per i capricci della “Dea Bendata”, poiché risulterebbero ingiustificatamente preferiti coloro che hanno la fortuna di imbroccare la risposta inesattamente o fallacemente prescelta dall’amministrazione come unica esatta;
Ritenuto che, nel caso in esame, la censura inerente il quiz n. -OMISSIS-sia fondata, per le seguenti ragioni:
- la domanda ha ad oggetto il significato del termine “ richiesta ”: il Comune ha individuato come corretta la definizione di “ atto amministrativo con cui l’autorità amministrativa competente si rivolge ad altra autorità per sollecitare l’emanazione di un atto che altrimenti non potrebbe essere emanato ”; tuttavia, non può considerarsi errata la risposta barrata dalla deducente, vale a dire “ domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un provvedimento a loro favore ”;
- è certamente vero, come obiettato dalla difesa civica, che nei compendi di diritto amministrativo (v. doc. 10 resistente) la richiesta viene generalmente definita come l’atto di iniziativa con cui un’autorità sollecita un altro soggetto pubblico ad emanare un atto. Tuttavia, tale accezione del termine, risalente ad una classificazione del Sandulli, non possiede valenza assoluta ed univoca, perché il legislatore impiega sovente l’espressione “ richiesta ” anche per indicare le istanze dei privati: ad esempio, in materia di accesso documentale (art. 25, comma 2, della legge n. 241/1990) e di accesso civico (art. 5 del d.lgs. n. 33/2013); in ordine alla convocazione della conferenza di servizi (art. 14, commi 1, 2 e 3, e art. 14- bis , comma 7, della legge n. 241/1990); con riferimento alla sollecitazione dell’esercizio del potere sostitutivo nell’ipotesi di inutile decorso del termine per la conclusione del procedimento (art. 2, comma 9- ter , della legge n. 241/1990); in tema di attestazione dell’avvenuta formazione del provvedimento mediante silenzio assenso (art. 20, comma 2- bis , della legge n. 241/1990);
Considerato, invece, che:
- per il quiz -OMISSIS-, relativo ai presupposti di efficacia del provvedimento quando sia prevista la fase integrativa dell’efficacia, la risposta è individuabile inequivocabilmente nelle comunicazioni ai destinatari; né è censurabile la mancata precisazione che la domanda riguarda i provvedimenti recettizi, dovendo il candidato ricavare tale elemento dal riferimento ai “ requisiti d’efficacia ”, che caratterizzano, appunto, tale tipologia di atti amministrativi;
- il quesito -OMISSIS-, concernente la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al d.p.r. n. 445/2000, rientra senza dubbio nella materia del diritto amministrativo, contemplata dal bando fra quelle oggetto del programma d’esame; né si tratta di nozione che appare irragionevole richiedere ad un aspirante funzionario “istruttore di servizi amministrativi”, tenuto a raccogliere ed elaborare dati, a predisporre atti e ad intrattenere relazioni con l’utenza (cfr. bando di concorso, sub doc. 1 ricorrente);
Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso sia fondato, nei sensi e nei limiti sopra esposti, e che, pertanto, debba essere accolto;
Ritenuto, infine, che le spese di lite possano essere compensate tra le parti, in considerazione della particolarità della controversia, fatto salvo l’importo versato a titolo di contributo unificato, che, stante l’esito favorevole del giudizio, dovrà essere rimborsato dall’Amministrazione civica soccombente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la UR (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate; refusione del contributo unificato a carico del Comune di Genova, con distrazione in favore dell’avv. Samuele Miedico.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Liliana Felleti, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Liliana Felleti | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO