Decreto presidenziale 3 dicembre 2018
Sentenza 2 febbraio 2023
Improcedibile
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01307/2025REG.PROV.COLL.
N. 07077/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7077 del 2023, proposto da
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
AN DA DO, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il ET (Sezione Terza) n. 217/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AN DA DO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Thomas Mathà e udito per la parte appellante l’avvocato Maddalena Aldegheri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso del 2021 (n.r.g. 1321/2021) AN DA DO aveva impugnato dinanzi al T.A.R. per il ET, domandandone l’annullamento, la cartella di pagamento n. 122 2021 00163533 22 000, inviata tramite raccomandata a.r. in data 27 settembre 2021, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 152.904,75 per prelievi latte relativi alle annate 2001/02 e 2002/03, oltre interessi nonché oneri di riscossione ed ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente.
2. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito TAR ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato la cartella di pagamento impugnata.
3. In particolare, il giudice di prime cure ha osservato che “ In vista dell'udienza pubblica, parte ricorrente ha rappresentato che il Consiglio di Stato, sulla scorta della sentenza della Corte di Giustizia UE 27 giugno 2019 in causa C-348/18, ha annullato il prelievo relativo alla campagna 2001/2002 con sentenza n. 2437/2022. In relazione a tale annata è, dunque, venuto meno l'atto presupposto (imputazione del prelievo), con effetto caducante della successiva cartella finalizzata ad ottenere la liquidazione della somma dovuta in ragione di un atto di imputazione del prelievo conseguente all'applicazione di un sistema di compensazione nazionale derivante dall'attuazione di una norma nazionale in contrasto con il diritto comunitario e, dunque, recessiva (cfr. Cons. Stato, sentenze n. 1300/2021 e n. 1105/2020, cit.). L'effetto deve, peraltro, ritenersi esteso all'intera cartella, in quanto fondata su di un unico ruolo di pagamento, la cui integrale illegittimità deriva dall'inesigibilità di una parte dei debiti iscritti a ruolo per effetto del sopravvenuto annullamento degli atti che li hanno originati (in linea con l'orientamento di questo Tribunale di cui, tra le altre, alla sentenza n. 792/2022) era corretto annullare anche le altre cartelle esattoriali. Così accolto il ricorso, le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, in quanto la pronuncia che hanno determinato l'esito del giudizio è sopravvenuta rispetto all'adozione del provvedimento impugnato. ”
4. Con ricorso notificato il 21 luglio 2023 e depositato il 25 agosto 2023 l’Agenzia della Entrate Riscossione e A.G.E.A. hanno proposto appello avverso la suddetta decisione chiedendone la riforma, quanto all’annualità 2002-03.
5. A sostegno del gravame hanno dedotto i seguenti motivi così rubricati:
“ 1) nullità dell’impugnata sentenza. Il Tar ET ha erroneamente annullato l'intera cartella (relativa alla richiesta di pagamento del prelievo supplementare per ben sei campagne lattiere), sul presupposto che, avendo la Corte Giustizia Europee, con la sentenza n. 2437/2022 annullato la campagna lattiera 2001/2002 (imputazione contraddistinta riferibile alle dichiarazioni del primo acquirente Cooperativa Produttori Latte Serenissima Società Agricola) “ha ritenuto di annullare l’intera cartella;
2) inammissibilità del proposto ricorso. In merito alle eccezioni formulate dal produttore nel ricorso di primo grado relative all’avvenuta prescrizione, di cui il TAR implicitamente ha ritenuto di tenere conto, si eccepisce, per mero tuziorismo, l'inammissibilità perché tardive .”
6. In data 20 ottobre 2023 si è costituito in giudizio AN DA DO, chiedendo la reiezione del gravame e riproponendo, in subordine, ai sensi dell’art. 101 comma 2 c.p.a. i motivi non esaminati dal giudice di prime cure.
7. Successivamente parte appellata ha depositato il 27 dicembre 2024 una memoria conclusionale, eccependo l’improcedibilità dell’appello in quanto nelle more del presente giudizio di appello è stato annullato anche il prelievo 2002/2003, con sentenza del Consiglio di Stato n. 10143/2024 pubblicata il 17.12.2024 nel giudizio R.G. n. 1301/2023.
8. All’udienza del 6 febbraio 2025 la difesa di parte appellata ha ribadito come per tutte le annualità gli atti di prelievo sono venuti meno e che, concordando il Collegio con tale prospettazione, i suoi motivi qui riproposti debbono intendersi rinunciati (cfr. verbale di udienza).
6. Il Collegio osserva che se è vero che la Sezione ha riconosciuto alla cartella di pagamento natura di atto plurimo, con conseguente impossibilità di affermare la caducazione delle pretese relative ad annate diverse da quelle oggetto dell’annullamento giurisdizionale per vizi relativi al merito di tali rapporti obbligatori (Cons. Stato, Sez. VI, sentenze n. 523/2024, n. 1081/2024, n. 2504/2024), deve, comunque, considerarsi come, nel caso di specie, la sopravvenuta sentenza di questo Consiglio indicata in precedenza abbia annullato il prelievo relativo anche alla annualità della cartella oggetto del presente appello.
7. Ne consegue che la cartella di pagamento deve intendersi integralmente caducata per effetto dell’annullamento degli atti impositivi a monte e, di conseguenza, deve dichiararsi:
i) l’improcedibilità del ricorso di primo grado nella parte relativa a vizi propri di tale cartella, che ha, perso, integralmente di efficacia;
ii) per l’effetto, l’improcedibilità del ricorso in appello atteso che l’accoglimento dello stesso non recherebbe alcuna utilità all’Amministrazione appellante, già tenuta a nuovi provvedimenti di computo delle compensazioni in forza dei precedenti giudicati.
8. La declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado concerne, nel dettaglio, i vari motivi relativi alla validità della cartella (che sono stati riproposti anche nel presente grado di appello) e, in particolare, riguarda:
i) il primo motivo, con il quale si è dedotta l’illegittimità comunitaria derivata della cartella per mancata disapplicazione della normativa interna nell’ambito del conteggio dei prelievi, rispetto al quale non residua un interesse allo scrutinio, essendo stato l’atto caducato;
ii) il secondo motivo, con il quale si è dedotta la nullità della cartella per l’intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 25 co. 1 DPR n. 602/1973, per il quale valgono, ancora, le considerazioni sub i);
iii) il quarto motivo, con il quale si è dedotta l’illegittima duplicazione del ruolo, rispetto al quale non residua alcun interesse allo scrutinio, dovendosi riprovvedere alla determinazione delle somme, e, eventualmente, ad una nuova iscrizione a ruolo;
iv) il quinto motivo, con il quale si è dedotta l’illegittimità della cartella per mancata considerazione di premi PAC dell’azienda, rispetto al quale non residua alcun interesse allo scrutinio, dovendosi riprovvedere alla determinazione delle somme, e, eventualmente, ad una nuova iscrizione a ruolo;
v) il sesto motivo, con il quale è stata dedotta la mancanza di notifica della cartella, per il quale valgono le considerazioni esposte sub i;
vi) il settimo motivo, con il quale è stata dedotta la mancanza di elementi essenziali della cartella, per il quale valgono le considerazioni esposte sub i).
9. Un diverso discorso potrebbe valere, invece, per il terzo motivo (riproposto anch’esso nel presente grado di giudizio), che non riguarda la validità dell’atto ma l’estinzione del diritto per intervenuta prescrizione. Ma deve darsi atto in questo caso della rinuncia manifestata a verbale dalla difesa dell’originaria parte ricorrente, il che dispensa il Collegio dall’esaminare detto motivo.
10. In definitiva, in riforma della sentenza di primo grado deve dichiararsi il ricorso introduttivo del giudizio improcedibile con riferimento ai motivi indicati nella presente motivazione, e, per l’effetto, deve dichiararsi improcedibile il ricorso in appello proposto da Agea; deve dichiararsi inoltre improcedibile ogni altro motivo riproposto, compreso quello relativo all’eccepita prescrizione del diritto di credito.
11. Le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209; id., 13 settembre 2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
12. Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere compensate in ragione del carattere processuale della presente sentenza che definisce il giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara il ricorso introduttivo del giudizio improcedibile nei sensi e nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, dichiara improcedibile il ricorso in appello, come anche ogni altro motivo qui riproposto da parte appellata ai sensi dell’art. 101 c.p.a.. Compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Thomas Mathà | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO