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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/01/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 481/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 481/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LERA DAVIDE e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CHECCACCI GIOVANNI ( ) VIA MANZONI N. 27 58022 C.F._2
FOLLONICA; , elettivamente domiciliato in VIA MANZONI N. 27 FOLLONICApresso il difensore avv. LERA DAVIDE
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BOMBACCI LORENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BOMBACCI LORENZO
Parte resistente
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9 febbraio 2024 citava a giudizio Parte_1 CP_2
davanti al Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro chiedendo - previo accertamento dell'inefficacia ( poiché non comunicato in forma scritta) e/o dell'illegittimità ( per violazione dell'art 7 comma 2 l.330/70, per insussistenza della violazione disciplinare contestata o comunque per sproporzione tra la stessa e la sanzione comminata) del licenziamento disciplinare irrogato , in tesi la tutela reintegratoria e in ipotesi la tutela indennitaria nella misura massima di 24 mensilità, con vittoria di spese.
La società convenuta – eccepita la tardività dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento e dunque la decadenza dall'azione proposta, nel merito sosteneva la piena legittimità del recesso e concludeva chiedendo l'integrale rigetto del ricorso.
La causa, istruita tramite audizione di testi, è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Comunicazione scritta del recesso e tempestività dell'impugnazione stragiudiziale
1 Deve premettersi che l'intimazione del licenziamento è un atto unilaterale recettizio, al quale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1334 e 1335 cod. civ.; ne consegue che la presunzione di conoscenza. opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione all'indirizzo del destinatario.
Tale indirizzo non coincide necessariamente con la residenza “dovendosi per tale intendere il luogo più idoneo per la ricezione e cioè il luogo che, in base ad un criterio di collegamento ordinario (dimora o domicilio) o di normale frequenza (luogo di esplicazione di un'attività lavorativa) o per preventiva comunicazione o pattuizione dell'interessato, risulti in concreto nella sfera di dominio o controllo del destinatario” (cfr Cass
Sez. L, Sentenza n. 18272 del 23/12/2002).
Nel caso che ci occupa risulta dagli atti di causa che la lettera di licenziamento è stata inviata all'indirizzo di Piombino via Garibaldi 36.. ove è stata ricevuta in data 25 luglio 2023 ( cfr doc 1 conv).
Il fatto che tale luogo fosse nella sfera di dominio o controllo del ricorrente emerge dalle seguenti convergenti circostanze:
a) l'indirizzo in questione era stato in precedenza comunicato alla datrice che lo aveva inserito nelle buste paga ( cfr doc 3 conv nonché allegazioni non contestate);
b) la raccomandata ( a differenza di quella inviata all'indirizzo di residenza cfr doc 1) è stata ritirata;
c) il lavoratore ha avuto effettiva conoscenza del licenziamento provvedendo ad impugnarlo tempestivamente.
In effetti – a differenza di quanto dedotto da parte convenuta- l'impugnazione stragiudiziale effettuata in data 25 settembre 2025, risulta idonea a evitare l'eccepita decadenza atteso che il termine di 60 giorni ( calcolato dal 25 luglio 2023) , scadente domenica 24 settembre 2023, risulta prorogato ex lege al successivo giorno non festivo.
Quindi l'azione di impugnazione è ammissibile e il licenziamento non è inefficace.
Violazione dell'art 7 l. 330 /70 per omessa audizione
Il diritto del lavoratore ad essere ascoltato personalmente prima dell'irrogazione della sanzione disciplinare è subordinato presupposto che egli “ne abbia fatto espressa ed inequivocabile richiesta contestualmente alla comunicazione di giustificazioni scritte” ( cfr Sez. L -
, Sentenza n. 204 del 09/01/2017 citata dallo stesso ricorrente).
2 Nel caso di specie le espressioni utilizzate nella lettera di giustificazioni (cfr doc 4 ric) non esprimono una richiesta di audizione ma rappresentano una semplice disponibilità del lavoratore ad essere ascoltato, qualora ritenuto necessario dalla datrice “Il sig. si mette Parte_1
comunque a completa disposizione per essere sentito al fine di fornire ulteriori notizie e approfondimenti che riterrete necessari.”
Tanto basta ad escludere il lamentato vizio del procedimento disciplinare
Le violazioni disciplinari
I comportamenti discriminatori, razzisti e sessisti e le molestie fisiche e verbali compiute a danno della collega di lavoro, , descritti nella dettagliata contestazione Controparte_3
degli addebiti , sono risultati provati.
, sentita come teste ha riferito di aver lavorato per due o tre mesi Controparte_4
presso il locale gestito dalla società convenuta, con mansioni di addetta alla sala e di essere stata oggetto, per tutto il periodo, di continui comportamenti offensivi e molesti da parte dell'odierno ricorrente , che lavorava al bar.
In particolare ha riferito di aver subito gravi molestie sia verbali “Ad esempio, in un'occasione è successo che io gli avessi chiesto uno straccio umido per pulire i tavoli e lui mi ha risposto “sì, te lo do e ti faccio rimanere fradicia”. Un'altra volta davanti a più persone, tra cui la figlia del quattordicenne, mi ha detto di volere “leccarmela” che fisiche “È successo più volte Parte_1
che quando doveva passare dietro le mie spalle mi spostasse prendendomi per i fianchi”, di essere stata apostrofata con epiteti offensivi che facevano riferimento alla sua religione
“musulmana di merda” e di aver subito battute sul suo orientamento sessuale “insinuando che andassi a letto con chiunque e anche con molti dei colleghi, in particolare con ”. Per_1
La teste ha inoltre riferito come tali comportamenti interferivano in maniera pesante sulla svolgimento della sua prestazione lavorativa “A volte capitava che se gli facevo delle domande inerenti al lavoro mi rispondesse “stai zitta o ti trombo”… “mi rendeva molto difficile svolgere le mie mansioni perché mi chiamava “musulmana di merda” tutte le volte che passavo davanti al bar e se qualcuno gli chiedeva un'opinione sul mio lavoro diceva che non ero adatta a fare il bartender. In un'occasione ha fatto in modo che io e il mio collega di turno quel giorno andassimo più volte a prendere le casse d'acqua nel magazzino sottostante”. Tale insostenibile situazione, rimasta immutata nonostante le plurime richieste di aiuto ai superiori “Per far cessare questi comportamenti molesti ho chiesto aiuto più volte al responsabile di sala Lorenzo, ai vice direttori e e al direttore David. Purtroppo non ho avuto riscontro perché mi Per_1 Per_2
3 hanno risposto di non prendermela perché il era fatto così”, l'aveva indotta a Parte_1
rassegnare le dimissioni.
Il giudicante non nutre alcun dubbio sull'attendibilità della teste, il cui racconto lucido e dettagliato ha messo in luce non solo gli inaccettabili comportamenti del ricorrente, ma anche il clima omertoso e retrogrado nel quale gli stessi si sono svolti, clima confermato dalla testimonianza di , responsabile del locale. Testimone_1
Quest'ultimo infatti, ha dichiarato che pur essendo stato messo a conoscenza dalla CP_3
dei gravi comportamenti del che avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni di Parte_1
almeno due colleghi “ alcuni hanno confermato il racconto di e cioè e CP_3 Per_3 Per_4
altri che non ricordo”ha candidamente riferito di non aver preso alcun provvedimento perché non era “risuscito ad avere un quadro chiaro della situazione” atteso che altri dipendenti non avevano confermato.
La proporzionalità
Nessun dubbio può esservi circa l'idoneità a costituire giusta causa di recesso delle violazioni accertate, concretatesi in comportamenti gravemente lesivi dei più elementari doveri di civile convivenza e che hanno arrecato un grave danno alla personalità morale della collega, inducendola alle dimissioni.
Spese le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, liquidate in complessivi € 2500 oltre iva, cpa e contributo spese generali
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc
Firenze, 31 gennaio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 481/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LERA DAVIDE e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CHECCACCI GIOVANNI ( ) VIA MANZONI N. 27 58022 C.F._2
FOLLONICA; , elettivamente domiciliato in VIA MANZONI N. 27 FOLLONICApresso il difensore avv. LERA DAVIDE
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BOMBACCI LORENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BOMBACCI LORENZO
Parte resistente
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9 febbraio 2024 citava a giudizio Parte_1 CP_2
davanti al Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro chiedendo - previo accertamento dell'inefficacia ( poiché non comunicato in forma scritta) e/o dell'illegittimità ( per violazione dell'art 7 comma 2 l.330/70, per insussistenza della violazione disciplinare contestata o comunque per sproporzione tra la stessa e la sanzione comminata) del licenziamento disciplinare irrogato , in tesi la tutela reintegratoria e in ipotesi la tutela indennitaria nella misura massima di 24 mensilità, con vittoria di spese.
La società convenuta – eccepita la tardività dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento e dunque la decadenza dall'azione proposta, nel merito sosteneva la piena legittimità del recesso e concludeva chiedendo l'integrale rigetto del ricorso.
La causa, istruita tramite audizione di testi, è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Comunicazione scritta del recesso e tempestività dell'impugnazione stragiudiziale
1 Deve premettersi che l'intimazione del licenziamento è un atto unilaterale recettizio, al quale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1334 e 1335 cod. civ.; ne consegue che la presunzione di conoscenza. opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione all'indirizzo del destinatario.
Tale indirizzo non coincide necessariamente con la residenza “dovendosi per tale intendere il luogo più idoneo per la ricezione e cioè il luogo che, in base ad un criterio di collegamento ordinario (dimora o domicilio) o di normale frequenza (luogo di esplicazione di un'attività lavorativa) o per preventiva comunicazione o pattuizione dell'interessato, risulti in concreto nella sfera di dominio o controllo del destinatario” (cfr Cass
Sez. L, Sentenza n. 18272 del 23/12/2002).
Nel caso che ci occupa risulta dagli atti di causa che la lettera di licenziamento è stata inviata all'indirizzo di Piombino via Garibaldi 36.. ove è stata ricevuta in data 25 luglio 2023 ( cfr doc 1 conv).
Il fatto che tale luogo fosse nella sfera di dominio o controllo del ricorrente emerge dalle seguenti convergenti circostanze:
a) l'indirizzo in questione era stato in precedenza comunicato alla datrice che lo aveva inserito nelle buste paga ( cfr doc 3 conv nonché allegazioni non contestate);
b) la raccomandata ( a differenza di quella inviata all'indirizzo di residenza cfr doc 1) è stata ritirata;
c) il lavoratore ha avuto effettiva conoscenza del licenziamento provvedendo ad impugnarlo tempestivamente.
In effetti – a differenza di quanto dedotto da parte convenuta- l'impugnazione stragiudiziale effettuata in data 25 settembre 2025, risulta idonea a evitare l'eccepita decadenza atteso che il termine di 60 giorni ( calcolato dal 25 luglio 2023) , scadente domenica 24 settembre 2023, risulta prorogato ex lege al successivo giorno non festivo.
Quindi l'azione di impugnazione è ammissibile e il licenziamento non è inefficace.
Violazione dell'art 7 l. 330 /70 per omessa audizione
Il diritto del lavoratore ad essere ascoltato personalmente prima dell'irrogazione della sanzione disciplinare è subordinato presupposto che egli “ne abbia fatto espressa ed inequivocabile richiesta contestualmente alla comunicazione di giustificazioni scritte” ( cfr Sez. L -
, Sentenza n. 204 del 09/01/2017 citata dallo stesso ricorrente).
2 Nel caso di specie le espressioni utilizzate nella lettera di giustificazioni (cfr doc 4 ric) non esprimono una richiesta di audizione ma rappresentano una semplice disponibilità del lavoratore ad essere ascoltato, qualora ritenuto necessario dalla datrice “Il sig. si mette Parte_1
comunque a completa disposizione per essere sentito al fine di fornire ulteriori notizie e approfondimenti che riterrete necessari.”
Tanto basta ad escludere il lamentato vizio del procedimento disciplinare
Le violazioni disciplinari
I comportamenti discriminatori, razzisti e sessisti e le molestie fisiche e verbali compiute a danno della collega di lavoro, , descritti nella dettagliata contestazione Controparte_3
degli addebiti , sono risultati provati.
, sentita come teste ha riferito di aver lavorato per due o tre mesi Controparte_4
presso il locale gestito dalla società convenuta, con mansioni di addetta alla sala e di essere stata oggetto, per tutto il periodo, di continui comportamenti offensivi e molesti da parte dell'odierno ricorrente , che lavorava al bar.
In particolare ha riferito di aver subito gravi molestie sia verbali “Ad esempio, in un'occasione è successo che io gli avessi chiesto uno straccio umido per pulire i tavoli e lui mi ha risposto “sì, te lo do e ti faccio rimanere fradicia”. Un'altra volta davanti a più persone, tra cui la figlia del quattordicenne, mi ha detto di volere “leccarmela” che fisiche “È successo più volte Parte_1
che quando doveva passare dietro le mie spalle mi spostasse prendendomi per i fianchi”, di essere stata apostrofata con epiteti offensivi che facevano riferimento alla sua religione
“musulmana di merda” e di aver subito battute sul suo orientamento sessuale “insinuando che andassi a letto con chiunque e anche con molti dei colleghi, in particolare con ”. Per_1
La teste ha inoltre riferito come tali comportamenti interferivano in maniera pesante sulla svolgimento della sua prestazione lavorativa “A volte capitava che se gli facevo delle domande inerenti al lavoro mi rispondesse “stai zitta o ti trombo”… “mi rendeva molto difficile svolgere le mie mansioni perché mi chiamava “musulmana di merda” tutte le volte che passavo davanti al bar e se qualcuno gli chiedeva un'opinione sul mio lavoro diceva che non ero adatta a fare il bartender. In un'occasione ha fatto in modo che io e il mio collega di turno quel giorno andassimo più volte a prendere le casse d'acqua nel magazzino sottostante”. Tale insostenibile situazione, rimasta immutata nonostante le plurime richieste di aiuto ai superiori “Per far cessare questi comportamenti molesti ho chiesto aiuto più volte al responsabile di sala Lorenzo, ai vice direttori e e al direttore David. Purtroppo non ho avuto riscontro perché mi Per_1 Per_2
3 hanno risposto di non prendermela perché il era fatto così”, l'aveva indotta a Parte_1
rassegnare le dimissioni.
Il giudicante non nutre alcun dubbio sull'attendibilità della teste, il cui racconto lucido e dettagliato ha messo in luce non solo gli inaccettabili comportamenti del ricorrente, ma anche il clima omertoso e retrogrado nel quale gli stessi si sono svolti, clima confermato dalla testimonianza di , responsabile del locale. Testimone_1
Quest'ultimo infatti, ha dichiarato che pur essendo stato messo a conoscenza dalla CP_3
dei gravi comportamenti del che avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni di Parte_1
almeno due colleghi “ alcuni hanno confermato il racconto di e cioè e CP_3 Per_3 Per_4
altri che non ricordo”ha candidamente riferito di non aver preso alcun provvedimento perché non era “risuscito ad avere un quadro chiaro della situazione” atteso che altri dipendenti non avevano confermato.
La proporzionalità
Nessun dubbio può esservi circa l'idoneità a costituire giusta causa di recesso delle violazioni accertate, concretatesi in comportamenti gravemente lesivi dei più elementari doveri di civile convivenza e che hanno arrecato un grave danno alla personalità morale della collega, inducendola alle dimissioni.
Spese le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, liquidate in complessivi € 2500 oltre iva, cpa e contributo spese generali
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc
Firenze, 31 gennaio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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