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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/03/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11205/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Sezione II Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Barison Presidente
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
Dott. Matteo Del Vesco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo n. 11205/2024 da
( con l'avv. Alfredo Nordio Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
( ) con l'avv. Jacopo Romanin Controparte_1 C.F._2
resistente con l'intervento del PM in sede avente per oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni
Come da verbale di causa del 23.1.2025
***
Parte ricorrente ha adito il Tribunale esponendo: - di avere contratto matrimonio con Controparte_1
in data 17/2/2022 in Baracoa (provincia Guantanamo - CUBA) (atto trascritto nei pubblici registri del pagina 1 di 4 Comune di Chioggia (Ve) al n. 109, Parte II – Serie C anno 2023); - che dall'unione non sono nati figli;
- di avere una figlia nata da una precedente relazione, (n. il Persona_1
18.09.2010, minore di età); - di essere rimasta nel proprio paese di origine sino a luglio 2023 e di essersi quindi traferita in Italia assieme alla figlia minore venendo ospitata nell'immobile sito a
Chioggia (VE) ove il marito viveva con la famiglia di origine;
- che la convivenza è risultata particolarmente difficile;
- di essersi trasferita d'accordo con il marito da una propria parente “per dargli tempo di rinvenire un appartamento in affitto dove trasferirsi tutti insieme”; - che “[l]a
situazione è proseguita senza difficoltà per qualche settimana, [che]tuttavia, già nel mese di agosto
2023 è degenerata per litigi dovuti dal comportamento del sig. geloso oltre misura e Controparte_1
sospettoso nei confronti della moglie…”; - che “Il carattere iroso e a tratti violento del sig. si CP_1
è scoperto essere accentuato dall'abuso di alcol e sostanze stupefacenti”; - di essere “dovuta ricorrere in più occasioni alla Polizia per cercare adeguata tutela”; - di avere “cercato in tutti i modi di ricucire il rapporto con il marito, proponendogli anche una mediazione familiare”, senza successo;
- che “[a]
rendere la situazione ancora più complicata è il rapporto di soggezione economica che ha dovuto subire..”, venendo aiutata dai propri parenti in Italia.
Tanto premesso ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al marito e porsi a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere in proprio favore “un congruo assegno mensile per il proprio mantenimento, comunque non inferiore ad €.500,00”.
Con memoria difensiva depositata il 10/1/2025, si è costituito , rilevando in via Controparte_1
preliminare, la già avvenuta pronunzia, in primo grado, da parte dell'intestato Tribunale, della sentenza di separazione personale tra i coniugi n. 3254/2024, pubblicata il 19/9/2024, e dunque la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione della litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c.; in subordine, nel merito,
non opponendosi alla pronuncia giudiziale della separazione, contestando tuttavia la violazione dei doveri coniugali da parte propria, nonché i presupposti per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie.
Alla prima udienza del 23/1/25 parte ricorrente preso atto della già avvenuta pronunzia, in primo grado,
della sentenza di separazione tra le parti, ha chiesto pronunciarsi l'estinzione del giudizio, evidenziando pagina 2 di 4 la mancata conoscenza, da parte propria, del processo già concluso (nel quale ha dedotto essere rimasta contumace).
Parte resistente ha insistito nella declaratoria di litispendenza evidenziando essere in corso il termine per proporre appello avverso la sentenza già emessa.
Stante l'insussistenza di provvedimenti da adottarsi ex art. 473bis. 22 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, con rinuncia dei procuratori delle parti ai termini finali.
Il PM ha concluso come da nota del 4/3/2025.
***
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Parte ricorrente, infatti, ha dato atto di avere avuto conoscenza della già emessa sentenza di separazione intervenuta tra le parti (n. 3254/2024 - R.G. 17266/2023), successivamente all'instaurazione del presente giudizio;
circostanza alla quale è conseguita la richiesta di estinzione del presente procedimento.
Difetta pertanto una condizione dell'azione, l'interesse ad agire (art. 100 cpc) - la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - da intendersi come esigenza di tutela concreta, attuale e persistente sino al momento della decisione e da valutarsi in base alle allegazioni delle parti, trattandosi di una modalità della domanda che incide sull'attitudine del processo a pervenire ad una pronuncia sul merito.
Nel caso di specie, parte ricorrente, chiedendo l'estinzione del giudizio, si è – di fatto – mostrata disinteressata all'ottenimento di una sentenza di merito;
piuttosto, alla luce delle deduzioni della sig.ra l'interesse della stessa pare più che altro essere quello a contestare, se del caso, in sede di Pt_1
eventuale appello avverso la sentenza già emessa, la verifica circa la rituale instaurazione del contraddittorio.
Le spese di lite vanno compensate ex art. 92 c.p.c., tenuto conto della eccezionalità del caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia così decide:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi alle parti e al PM in sede.
pagina 3 di 4 Cosi deciso in Venezia nella camera di consiglio svoltasi in data 4.3.2025
Il Presidente
Dott. ssa Silvia Barison
Il Giudice rel./est.
Dott.sa Federica Benvenuti
[Provvedimento redatto in collaborazione con il dott. Andrea Pellizzaro – CP_2
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Sezione II Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Barison Presidente
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
Dott. Matteo Del Vesco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo n. 11205/2024 da
( con l'avv. Alfredo Nordio Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
( ) con l'avv. Jacopo Romanin Controparte_1 C.F._2
resistente con l'intervento del PM in sede avente per oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni
Come da verbale di causa del 23.1.2025
***
Parte ricorrente ha adito il Tribunale esponendo: - di avere contratto matrimonio con Controparte_1
in data 17/2/2022 in Baracoa (provincia Guantanamo - CUBA) (atto trascritto nei pubblici registri del pagina 1 di 4 Comune di Chioggia (Ve) al n. 109, Parte II – Serie C anno 2023); - che dall'unione non sono nati figli;
- di avere una figlia nata da una precedente relazione, (n. il Persona_1
18.09.2010, minore di età); - di essere rimasta nel proprio paese di origine sino a luglio 2023 e di essersi quindi traferita in Italia assieme alla figlia minore venendo ospitata nell'immobile sito a
Chioggia (VE) ove il marito viveva con la famiglia di origine;
- che la convivenza è risultata particolarmente difficile;
- di essersi trasferita d'accordo con il marito da una propria parente “per dargli tempo di rinvenire un appartamento in affitto dove trasferirsi tutti insieme”; - che “[l]a
situazione è proseguita senza difficoltà per qualche settimana, [che]tuttavia, già nel mese di agosto
2023 è degenerata per litigi dovuti dal comportamento del sig. geloso oltre misura e Controparte_1
sospettoso nei confronti della moglie…”; - che “Il carattere iroso e a tratti violento del sig. si CP_1
è scoperto essere accentuato dall'abuso di alcol e sostanze stupefacenti”; - di essere “dovuta ricorrere in più occasioni alla Polizia per cercare adeguata tutela”; - di avere “cercato in tutti i modi di ricucire il rapporto con il marito, proponendogli anche una mediazione familiare”, senza successo;
- che “[a]
rendere la situazione ancora più complicata è il rapporto di soggezione economica che ha dovuto subire..”, venendo aiutata dai propri parenti in Italia.
Tanto premesso ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al marito e porsi a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere in proprio favore “un congruo assegno mensile per il proprio mantenimento, comunque non inferiore ad €.500,00”.
Con memoria difensiva depositata il 10/1/2025, si è costituito , rilevando in via Controparte_1
preliminare, la già avvenuta pronunzia, in primo grado, da parte dell'intestato Tribunale, della sentenza di separazione personale tra i coniugi n. 3254/2024, pubblicata il 19/9/2024, e dunque la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione della litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c.; in subordine, nel merito,
non opponendosi alla pronuncia giudiziale della separazione, contestando tuttavia la violazione dei doveri coniugali da parte propria, nonché i presupposti per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie.
Alla prima udienza del 23/1/25 parte ricorrente preso atto della già avvenuta pronunzia, in primo grado,
della sentenza di separazione tra le parti, ha chiesto pronunciarsi l'estinzione del giudizio, evidenziando pagina 2 di 4 la mancata conoscenza, da parte propria, del processo già concluso (nel quale ha dedotto essere rimasta contumace).
Parte resistente ha insistito nella declaratoria di litispendenza evidenziando essere in corso il termine per proporre appello avverso la sentenza già emessa.
Stante l'insussistenza di provvedimenti da adottarsi ex art. 473bis. 22 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, con rinuncia dei procuratori delle parti ai termini finali.
Il PM ha concluso come da nota del 4/3/2025.
***
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Parte ricorrente, infatti, ha dato atto di avere avuto conoscenza della già emessa sentenza di separazione intervenuta tra le parti (n. 3254/2024 - R.G. 17266/2023), successivamente all'instaurazione del presente giudizio;
circostanza alla quale è conseguita la richiesta di estinzione del presente procedimento.
Difetta pertanto una condizione dell'azione, l'interesse ad agire (art. 100 cpc) - la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - da intendersi come esigenza di tutela concreta, attuale e persistente sino al momento della decisione e da valutarsi in base alle allegazioni delle parti, trattandosi di una modalità della domanda che incide sull'attitudine del processo a pervenire ad una pronuncia sul merito.
Nel caso di specie, parte ricorrente, chiedendo l'estinzione del giudizio, si è – di fatto – mostrata disinteressata all'ottenimento di una sentenza di merito;
piuttosto, alla luce delle deduzioni della sig.ra l'interesse della stessa pare più che altro essere quello a contestare, se del caso, in sede di Pt_1
eventuale appello avverso la sentenza già emessa, la verifica circa la rituale instaurazione del contraddittorio.
Le spese di lite vanno compensate ex art. 92 c.p.c., tenuto conto della eccezionalità del caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia così decide:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi alle parti e al PM in sede.
pagina 3 di 4 Cosi deciso in Venezia nella camera di consiglio svoltasi in data 4.3.2025
Il Presidente
Dott. ssa Silvia Barison
Il Giudice rel./est.
Dott.sa Federica Benvenuti
[Provvedimento redatto in collaborazione con il dott. Andrea Pellizzaro – CP_2
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