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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/06/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1033/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
dott. Lucia Cannella Consigliere
dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1033/2024 R.G. promossa
d a
Parte_1
difeso dall'avv.to GAMBAZZI ALESSANDRA e dell'avv.to
APPELLANTE
c o n t r o
CP_1
difeso dall'avv.to LANDI LUCA e dall'avv.to MARUCCO GIOVAN BATTISTA
( ) VIA PONCHIELLI 5 26015 SORESINA;
C.F._1
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona n.° 546/2024 del 26/09/2024.
IN FATTO ED IN DIRITTO Nell'anno 2006 ha contratto matrimonio con proprietario Pt_1 Persona_1
dell'immobile sito in Annicco località Villa Della Pace 7.
Nell'anno 2009 concludeva atto di compravendita dell'immobile di cui sopra CP_1
trasferendo la nuda proprietà a e figlie del fratello riservandosi CP_1 CP_2
l'usufrutto.
In data 4 marzo 2011 il Tribunale di Cremona pronunciava sentenza di separazione fra i coniugi e stabilendo l'esclusiva proprietà dell'immobile e degli Pt_1 CP_1
arredi in capo a Persona_1
e avevano, nonostante la separazione, abitato Pt_1 Persona_1
continuativamente l'immobile di Annicco dal 2006 sino al 9 dicembre 2022.
Dopo la morte di (usufruttuario) ed , Persona_1 CP_3 CP_1
rivendicando la piena proprietà dell'immobile de quo, invitavano al rilascio Pt_1
spontaneo.
Stante il mancato rilascio dell'abitazione, la sola adiva il Tribunale di CP_1
Cremona con ricorso ex art 281 undecies c.p.c. convenendo e quest'ultima si Pt_1
costituiva concludendo per la dichiarazione di nullità del contratto di compravendita del
2009 ed invocando il diritto di abitazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 540 c.c..
Con sentenza n.° 546/2024 il Tribunale di Cremona accoglieva le domande di CP_1
e condannava la convenuta all'immediato rilascio dell'immobile, oltre al pagamento delle spese legali.
La soccombente appellava la suindicata sentenza, mentre la convenuta si costituiva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado ed alla prima udienza del 5 marzo 2025, la Corte d'Appello sospendeva la provvisoria esecuzione della sentenza del
Tribunale di Cremona ed onerava l'appellante di esperire il procedimento di mediazione entro gg 15 decorrenti dalla data dell'udienza.
La soccombente, in ossequio all'ordinanza della Corte adiva l'organismo di mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Cremona con primo incontro fissato per il 28 aprile
2025, incontro al quale la convenuta appellata aderiva.
Al primo incontro le parti dichiaravano di essere disponibili a proseguire nel procedimento di mediazione;
pertanto, la mediazione veniva rinviata al 23 maggio 2025
ore 11,30.
Successivamente, le parti raggiungevano un accordo che veniva prodotta in giudizio con richiesta di pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere a spese compensate.
Il Collegio deve pronunciare in conformità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
Dichiara l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giuseppe Serao
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
dott. Lucia Cannella Consigliere
dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1033/2024 R.G. promossa
d a
Parte_1
difeso dall'avv.to GAMBAZZI ALESSANDRA e dell'avv.to
APPELLANTE
c o n t r o
CP_1
difeso dall'avv.to LANDI LUCA e dall'avv.to MARUCCO GIOVAN BATTISTA
( ) VIA PONCHIELLI 5 26015 SORESINA;
C.F._1
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona n.° 546/2024 del 26/09/2024.
IN FATTO ED IN DIRITTO Nell'anno 2006 ha contratto matrimonio con proprietario Pt_1 Persona_1
dell'immobile sito in Annicco località Villa Della Pace 7.
Nell'anno 2009 concludeva atto di compravendita dell'immobile di cui sopra CP_1
trasferendo la nuda proprietà a e figlie del fratello riservandosi CP_1 CP_2
l'usufrutto.
In data 4 marzo 2011 il Tribunale di Cremona pronunciava sentenza di separazione fra i coniugi e stabilendo l'esclusiva proprietà dell'immobile e degli Pt_1 CP_1
arredi in capo a Persona_1
e avevano, nonostante la separazione, abitato Pt_1 Persona_1
continuativamente l'immobile di Annicco dal 2006 sino al 9 dicembre 2022.
Dopo la morte di (usufruttuario) ed , Persona_1 CP_3 CP_1
rivendicando la piena proprietà dell'immobile de quo, invitavano al rilascio Pt_1
spontaneo.
Stante il mancato rilascio dell'abitazione, la sola adiva il Tribunale di CP_1
Cremona con ricorso ex art 281 undecies c.p.c. convenendo e quest'ultima si Pt_1
costituiva concludendo per la dichiarazione di nullità del contratto di compravendita del
2009 ed invocando il diritto di abitazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 540 c.c..
Con sentenza n.° 546/2024 il Tribunale di Cremona accoglieva le domande di CP_1
e condannava la convenuta all'immediato rilascio dell'immobile, oltre al pagamento delle spese legali.
La soccombente appellava la suindicata sentenza, mentre la convenuta si costituiva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado ed alla prima udienza del 5 marzo 2025, la Corte d'Appello sospendeva la provvisoria esecuzione della sentenza del
Tribunale di Cremona ed onerava l'appellante di esperire il procedimento di mediazione entro gg 15 decorrenti dalla data dell'udienza.
La soccombente, in ossequio all'ordinanza della Corte adiva l'organismo di mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Cremona con primo incontro fissato per il 28 aprile
2025, incontro al quale la convenuta appellata aderiva.
Al primo incontro le parti dichiaravano di essere disponibili a proseguire nel procedimento di mediazione;
pertanto, la mediazione veniva rinviata al 23 maggio 2025
ore 11,30.
Successivamente, le parti raggiungevano un accordo che veniva prodotta in giudizio con richiesta di pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere a spese compensate.
Il Collegio deve pronunciare in conformità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
Dichiara l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giuseppe Serao