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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 226/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MEMMO ANDREA, Giudice monocratico in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 494/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Porto Cesareo - Via Petraroli 73010 Porto Cesareo LE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1807 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 823 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1834/2025 depositato il 29/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 6.2.2025 Ricorrente_1 impugnava gli accertamenti, notificati il 12.12.2024, con cui il Comune di Porto Cesareo accertava IMU e Tasi per l'anno 2019 in relazione ad un terreno edificabile. Con PEC inviata il 28.2.2025 il Comune di Porto Cesareo comunicava l'intervenuto annullamento in sede di autotutela degli atti impugnati. All'udienza odierna la ricorrente chiedeva l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ma insisteva per la condanna alle spese del Comune per il principio della soccombenza virtuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato l'avvenuto annullamento da parte del Comune degli atti impugnati, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio avuto riguardo alla condotta del Comune che ha annullato gli atti immediatamente dopo la notifica del ricorso e non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della a materia del contendere;
spese compensate. Lecce, 28 ottobre 2025 Il Giudice monocratico
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MEMMO ANDREA, Giudice monocratico in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 494/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Porto Cesareo - Via Petraroli 73010 Porto Cesareo LE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1807 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 823 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1834/2025 depositato il 29/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 6.2.2025 Ricorrente_1 impugnava gli accertamenti, notificati il 12.12.2024, con cui il Comune di Porto Cesareo accertava IMU e Tasi per l'anno 2019 in relazione ad un terreno edificabile. Con PEC inviata il 28.2.2025 il Comune di Porto Cesareo comunicava l'intervenuto annullamento in sede di autotutela degli atti impugnati. All'udienza odierna la ricorrente chiedeva l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ma insisteva per la condanna alle spese del Comune per il principio della soccombenza virtuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato l'avvenuto annullamento da parte del Comune degli atti impugnati, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio avuto riguardo alla condotta del Comune che ha annullato gli atti immediatamente dopo la notifica del ricorso e non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della a materia del contendere;
spese compensate. Lecce, 28 ottobre 2025 Il Giudice monocratico