Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 226
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere

    Il Comune ha annullato gli atti impugnati in sede di autotutela, pertanto va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

  • Altro
    Condanna alle spese per soccombenza virtuale

    Le spese del giudizio vengono compensate in ragione della condotta del Comune che ha annullato gli atti impugnati immediatamente dopo la notifica del ricorso e non si è costituito in giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 226
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 226
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo