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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 06/06/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Anna L. FANELLI - Presidente rel.
2) dott.ssa Sabrina CICERO - Giudice
3) dott.ssa Francesca AJELLO - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso, con ricorso depositato in data 21/01/25 ed iscritto al n. 175/25 R.G., da e , entrambi con avv. F. CREVATIN, nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
contumace;
[...] con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
avente ad oggetto: modifica condizioni di divorzio.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I ricorrenti hanno adito questo Tribunale ex art. 473 bis29 c.p.c. esponendo quanto segue, in fatto: di aver contratto matrimonio concordatario a Trieste il 26/10/1998. Dall'unione è nato il figlio CP_1
nato a [...] il [...]. Con accordo raggiunto di negoziazione assistita dd. 10/07/2017,
[...] le parti concordavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegnazione dell'alloggio familiare sito in Trieste, via Fra Pace da Vedano n. 29/1, a in quanto genitore Parte_1
convivente con il figlio nonché a carico del padre, un contributo mensile al CP_1 mantenimento del figlio, al tempo economicamente non autosufficiente, pari ad € 450,00, da corrispondere a favore della madre, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
nulla per il mantenimento delle parti, essendo entrambe economicamente autosufficienti. A partire dal
6/11/2024 , dopo un periodo di lavoro con contratti a tempo determinato, ha sottoscritto CP_1
contratto di lavoro dipendente a tempo pieno ed indeterminato con la con Controparte_2
sede a Milano, via Enrico Cialdini n. 16.
I ricorrenti hanno quindi dedotto che il conseguimento di uno stabile impiego lavorativo a tempo pieno e indeterminato è prova che il figlio ha raggiunto l'autosufficienza economica e, pertanto, hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 4 “Revocare il contributo al mantenimento in favore di disposto a carico dei genitori CP_1 stabilito nell'accordo raggiunto di negoziazione assistita per la cessazione degli effetti civili del matrimonio sottoscritto in data 10/07/2017 e revocare l'assegnazione dell'alloggio familiare di
Trieste, via Fra Pace da Vedano n. 29/1, alla madre collocataria, avendo conseguito il figlio la piena autosufficienza economica.
2) Nulla per le spese salvo ingiustificata opposizione”.
Inoltre, le parti hanno dato reciprocamente atto che la medesima si impegna ad Parte_1 acquistare da la sua quota di proprietà di ½ dell'immobile di Trieste, via Fra Pace da Parte_2
Vedano n. 29/1, insistente in P.T. 5023, c.t. 1, del comune censuario di Chiadino, attualmente residenza familiare di madre e del figlio , con annessi box auto sito al pianoterra, insistente in P.T. CP_1
5019, c.t. 1, di Chiadino, e posto macchina insistente in P.T. 5013, c.t. 1, di Chiadino, per il prezzo concordato di € 125.000 (centoventicinquemila), che verrà corrisposto dall'acquirente contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile di compravendita da stipularsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di omologa qui richiesto.
Il resistente non si è costituito in giudizio e, alla prima udienza dinanzi al Giudice designato, parte ricorrente ha ribadito quanto dedotto e richiesto in ricorso.
Il Giudice – in assenza di attività istruttorie utili da compiere, anche alla luce dei principi regolanti l'onere della prova in materia - ha riservato la decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473 bis 22 ultimo comma c.c..
Ciò premesso, il ricorso è fondato e da accogliere, per le ragioni che seguono.
Si ricorda innanzitutto che, come previsto dall'art. 337 quinquies c.p.c., “i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo”.
In punto di rito, viene in rilievo l'art. 473 bis 29 c.p.c., secondo il quale “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
L'onere probatorio circa la sopravvenienza di giustificati motivi ricade normalmente sul soggetto che richiede la modifica, e quindi sull'obbligato, salve però le precisazioni che seguono, ove si discuta di prole maggiorenne.
A tal riguardo, si rammenta il noto ed ovvio principio secondo il quale l'obbligo di contribuire al mantenimento, educazione ed istruzione dei figli, tenendo conto dei relativi bisogni - non solo alimentari, ma anche abitativi, scolastici, sanitari, sociali, ricreativi - ed in proporzione delle rispettive pagina 2 di 4 sostanze e capacità economiche e lavorative (cfr. artt. 147, 148, 316 bis, 337 ter c.c. e succ. modif.) non cessa ipso facto con il semplice raggiungimento della maggiore età, persistendo fino al conseguimento della reale indipendenza economica;
e ciò sempre al fine essenziale di garantire anche alla prole il mantenimento del tenore di vita già goduto prima della rottura dell'unione familiare (v. ad es. Cass. civ.
3974/02. V. anche Cass. civ. sez. I, 22/03/05 n. 6197, 3/04/02 n. 4765 e 8/11/97 n. 11025, nonché
2/05/06 n. 10119, circa il rilievo da attribuire alle “risorse economiche dell'obbligato” e relativo
“livello economico-sociale”).
La giurisprudenza ha più volte precisato che tale obbligo non può essere scisso da quelli di educazione ed istruzione, sicché può considerarsi assolto, e quindi cessato (salvo il residuale obbligo alimentare), quando siano stati assicurati al figlio tutti i mezzi per consentirgli un'adeguata espressione e realizzazione delle proprie personali capacità, propensioni ed aspirazioni, ovvero, quale ipotesi equiparata, nel caso di “mancato svolgimento di un'attività” che dipenda “da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato” dello stesso figlio;
e ciò, alla stregua di una valutazione da compiersi in concreto (cfr. specialmente Cass. Civ. sez. I 6/11/06 n. 23673, circa la necessaria
“relatività” di ogni accertamento al riguardo, nonché sez. I 7/04/06 n. 8221, che esclude un qualsiasi automatismo, poiché ciò che conta è che “la prole, messa in condizione di rendersi economicamente autonoma, non abbia saputo o voluto, per inescusabile trascuratezza, o per discutibile scelta, o per neghittosità, o per il nutrimento di aspirazioni eccessive o velleitarie, conseguire l'autonomia economica dai genitori auspicata ed in ogni modo da essi facilitata”. V. anche Cass. 18785/21 e ord.
32406/21, che valorizzano l'avanzare dell'età quale elemento rilevante;
ed ancora v. Cass. 23318/21,
21773/08, 22500/04, 17717/02, 26259/05, 2670/98 e 8383/96). In argomento, va richiamato soprattutto l'emblematico principio di diritto enunciato dalla S.C. con l'ordinanza n. 38366/2021: “In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e di cui è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro”.
In definitiva, ciò che è esigibile dal genitore è il dovere di assicurare al figlio il conseguimento della capacità lavorativa, procurandogli il mantenimento fino alla conclusione del percorso formativo, mentre rientra nella responsabilità del figlio attivarsi con tutte le forze per la ricerca di un'occupazione.
Peraltro, spetterà allo stesso figlio maggiorenne provare sia la mancanza di indipendenza economica,
pagina 3 di 4 sia di avere curato con ogni possibile impegno la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro;
il che rappresenta una novità in tema di onere probatorio (inaugurata già da Cass. 17183/20), in linea con il principio generale di vicinanza o prossimità della prova (si veda anche Cass. civ. sez. I, 25/07/22 n. 23132).
Tutto quanto sopra premesso, si osserva che gli odierni ricorrenti, a sostegno delle proprie richieste, hanno in particolare dedotto che il figlio, ormai 25enne, dopo un periodo di lavoro con contratti a tempo determinato, ha sottoscritto contratto di lavoro dipendente a tempo pieno ed indeterminato con la
. Controparte_2
Tale circostanza risulta in effetti documentata dalla comunicazione inoltrata via mail dd. 290/12/24 dallo stesso figlio (doc. 6 ric.), sì da rendere superflue ulteriori indagini al riguardo.
Per altro verso, non può non apparite sintomatico l'atteggiamento di totale inerzia difensiva dello stesso interessato, nonostante la regolare notifica del ricorso.
Orbene è evidente l'ormai acquisita situazione di indipendenza del resistente oggi CP_1
26enne, quanto meno in termini di concreta (non meramente teorica) capacità di autonomia, pur in assenza di dati reddituali (senza che peraltro sia dato rinvenire elementi di sorta atti a indurre una qualche ragionevole prognosi di futuro e fattivo impegno di ripresa degli studi).
Ciò basta a giustificare, alla stregua delle considerazioni che precedono, la revoca dell'obbligo di mantenimento di cui si discute.
Va da sé che è venuto meno anche il presupposto che aveva giustificato l'assegnazione della casa coniugale alla madre, unitamente alla convivenza.
Infine, le spese di lite vanno compensate, stante la mancata resistenza.
P.Q.M.
A modifica delle condizioni di divorzio dd. 10/07/17, revoca l'obbligo di mantenimento già posto a carico di e a favore del figlio nonché l'assegnazione Parte_1 Parte_2 CP_1 dell'alloggio familiare di Trieste, via Fra Pace da Vedano n. 29/1, alla madre.
Dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Trieste, così deciso il 6/06/25
Il Presidente relatore dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 4 di 4
Sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Anna L. FANELLI - Presidente rel.
2) dott.ssa Sabrina CICERO - Giudice
3) dott.ssa Francesca AJELLO - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso, con ricorso depositato in data 21/01/25 ed iscritto al n. 175/25 R.G., da e , entrambi con avv. F. CREVATIN, nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
contumace;
[...] con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
avente ad oggetto: modifica condizioni di divorzio.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I ricorrenti hanno adito questo Tribunale ex art. 473 bis29 c.p.c. esponendo quanto segue, in fatto: di aver contratto matrimonio concordatario a Trieste il 26/10/1998. Dall'unione è nato il figlio CP_1
nato a [...] il [...]. Con accordo raggiunto di negoziazione assistita dd. 10/07/2017,
[...] le parti concordavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegnazione dell'alloggio familiare sito in Trieste, via Fra Pace da Vedano n. 29/1, a in quanto genitore Parte_1
convivente con il figlio nonché a carico del padre, un contributo mensile al CP_1 mantenimento del figlio, al tempo economicamente non autosufficiente, pari ad € 450,00, da corrispondere a favore della madre, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
nulla per il mantenimento delle parti, essendo entrambe economicamente autosufficienti. A partire dal
6/11/2024 , dopo un periodo di lavoro con contratti a tempo determinato, ha sottoscritto CP_1
contratto di lavoro dipendente a tempo pieno ed indeterminato con la con Controparte_2
sede a Milano, via Enrico Cialdini n. 16.
I ricorrenti hanno quindi dedotto che il conseguimento di uno stabile impiego lavorativo a tempo pieno e indeterminato è prova che il figlio ha raggiunto l'autosufficienza economica e, pertanto, hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 4 “Revocare il contributo al mantenimento in favore di disposto a carico dei genitori CP_1 stabilito nell'accordo raggiunto di negoziazione assistita per la cessazione degli effetti civili del matrimonio sottoscritto in data 10/07/2017 e revocare l'assegnazione dell'alloggio familiare di
Trieste, via Fra Pace da Vedano n. 29/1, alla madre collocataria, avendo conseguito il figlio la piena autosufficienza economica.
2) Nulla per le spese salvo ingiustificata opposizione”.
Inoltre, le parti hanno dato reciprocamente atto che la medesima si impegna ad Parte_1 acquistare da la sua quota di proprietà di ½ dell'immobile di Trieste, via Fra Pace da Parte_2
Vedano n. 29/1, insistente in P.T. 5023, c.t. 1, del comune censuario di Chiadino, attualmente residenza familiare di madre e del figlio , con annessi box auto sito al pianoterra, insistente in P.T. CP_1
5019, c.t. 1, di Chiadino, e posto macchina insistente in P.T. 5013, c.t. 1, di Chiadino, per il prezzo concordato di € 125.000 (centoventicinquemila), che verrà corrisposto dall'acquirente contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile di compravendita da stipularsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di omologa qui richiesto.
Il resistente non si è costituito in giudizio e, alla prima udienza dinanzi al Giudice designato, parte ricorrente ha ribadito quanto dedotto e richiesto in ricorso.
Il Giudice – in assenza di attività istruttorie utili da compiere, anche alla luce dei principi regolanti l'onere della prova in materia - ha riservato la decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473 bis 22 ultimo comma c.c..
Ciò premesso, il ricorso è fondato e da accogliere, per le ragioni che seguono.
Si ricorda innanzitutto che, come previsto dall'art. 337 quinquies c.p.c., “i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo”.
In punto di rito, viene in rilievo l'art. 473 bis 29 c.p.c., secondo il quale “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
L'onere probatorio circa la sopravvenienza di giustificati motivi ricade normalmente sul soggetto che richiede la modifica, e quindi sull'obbligato, salve però le precisazioni che seguono, ove si discuta di prole maggiorenne.
A tal riguardo, si rammenta il noto ed ovvio principio secondo il quale l'obbligo di contribuire al mantenimento, educazione ed istruzione dei figli, tenendo conto dei relativi bisogni - non solo alimentari, ma anche abitativi, scolastici, sanitari, sociali, ricreativi - ed in proporzione delle rispettive pagina 2 di 4 sostanze e capacità economiche e lavorative (cfr. artt. 147, 148, 316 bis, 337 ter c.c. e succ. modif.) non cessa ipso facto con il semplice raggiungimento della maggiore età, persistendo fino al conseguimento della reale indipendenza economica;
e ciò sempre al fine essenziale di garantire anche alla prole il mantenimento del tenore di vita già goduto prima della rottura dell'unione familiare (v. ad es. Cass. civ.
3974/02. V. anche Cass. civ. sez. I, 22/03/05 n. 6197, 3/04/02 n. 4765 e 8/11/97 n. 11025, nonché
2/05/06 n. 10119, circa il rilievo da attribuire alle “risorse economiche dell'obbligato” e relativo
“livello economico-sociale”).
La giurisprudenza ha più volte precisato che tale obbligo non può essere scisso da quelli di educazione ed istruzione, sicché può considerarsi assolto, e quindi cessato (salvo il residuale obbligo alimentare), quando siano stati assicurati al figlio tutti i mezzi per consentirgli un'adeguata espressione e realizzazione delle proprie personali capacità, propensioni ed aspirazioni, ovvero, quale ipotesi equiparata, nel caso di “mancato svolgimento di un'attività” che dipenda “da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato” dello stesso figlio;
e ciò, alla stregua di una valutazione da compiersi in concreto (cfr. specialmente Cass. Civ. sez. I 6/11/06 n. 23673, circa la necessaria
“relatività” di ogni accertamento al riguardo, nonché sez. I 7/04/06 n. 8221, che esclude un qualsiasi automatismo, poiché ciò che conta è che “la prole, messa in condizione di rendersi economicamente autonoma, non abbia saputo o voluto, per inescusabile trascuratezza, o per discutibile scelta, o per neghittosità, o per il nutrimento di aspirazioni eccessive o velleitarie, conseguire l'autonomia economica dai genitori auspicata ed in ogni modo da essi facilitata”. V. anche Cass. 18785/21 e ord.
32406/21, che valorizzano l'avanzare dell'età quale elemento rilevante;
ed ancora v. Cass. 23318/21,
21773/08, 22500/04, 17717/02, 26259/05, 2670/98 e 8383/96). In argomento, va richiamato soprattutto l'emblematico principio di diritto enunciato dalla S.C. con l'ordinanza n. 38366/2021: “In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e di cui è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro”.
In definitiva, ciò che è esigibile dal genitore è il dovere di assicurare al figlio il conseguimento della capacità lavorativa, procurandogli il mantenimento fino alla conclusione del percorso formativo, mentre rientra nella responsabilità del figlio attivarsi con tutte le forze per la ricerca di un'occupazione.
Peraltro, spetterà allo stesso figlio maggiorenne provare sia la mancanza di indipendenza economica,
pagina 3 di 4 sia di avere curato con ogni possibile impegno la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro;
il che rappresenta una novità in tema di onere probatorio (inaugurata già da Cass. 17183/20), in linea con il principio generale di vicinanza o prossimità della prova (si veda anche Cass. civ. sez. I, 25/07/22 n. 23132).
Tutto quanto sopra premesso, si osserva che gli odierni ricorrenti, a sostegno delle proprie richieste, hanno in particolare dedotto che il figlio, ormai 25enne, dopo un periodo di lavoro con contratti a tempo determinato, ha sottoscritto contratto di lavoro dipendente a tempo pieno ed indeterminato con la
. Controparte_2
Tale circostanza risulta in effetti documentata dalla comunicazione inoltrata via mail dd. 290/12/24 dallo stesso figlio (doc. 6 ric.), sì da rendere superflue ulteriori indagini al riguardo.
Per altro verso, non può non apparite sintomatico l'atteggiamento di totale inerzia difensiva dello stesso interessato, nonostante la regolare notifica del ricorso.
Orbene è evidente l'ormai acquisita situazione di indipendenza del resistente oggi CP_1
26enne, quanto meno in termini di concreta (non meramente teorica) capacità di autonomia, pur in assenza di dati reddituali (senza che peraltro sia dato rinvenire elementi di sorta atti a indurre una qualche ragionevole prognosi di futuro e fattivo impegno di ripresa degli studi).
Ciò basta a giustificare, alla stregua delle considerazioni che precedono, la revoca dell'obbligo di mantenimento di cui si discute.
Va da sé che è venuto meno anche il presupposto che aveva giustificato l'assegnazione della casa coniugale alla madre, unitamente alla convivenza.
Infine, le spese di lite vanno compensate, stante la mancata resistenza.
P.Q.M.
A modifica delle condizioni di divorzio dd. 10/07/17, revoca l'obbligo di mantenimento già posto a carico di e a favore del figlio nonché l'assegnazione Parte_1 Parte_2 CP_1 dell'alloggio familiare di Trieste, via Fra Pace da Vedano n. 29/1, alla madre.
Dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Trieste, così deciso il 6/06/25
Il Presidente relatore dott.ssa Anna L. Fanelli
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