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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 24/07/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1020 /2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CONDIPODERO MARCHETTA GIUSEPPE, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. FALQUI CAO MAURIZIO e dall'avv. SOTGIA STEFANIA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: PENSIONE ORDINARIA INABILITA'- MERITO Atp
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 16/05/2024 ha formulato opposizione avverso Parte_1
l'a.t.p.o. ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità ai sensi della legge 222/1982, ritenendo che il CTU nominato in fase di accertamento tecnico preventivo avesse errato nel ritenere che le patologie riscontrate non determinino il diritto al riconoscimento della pensione di inabilità.
Nella resistenza dell' , la causa alla udienza del 01.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte CP_1 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è decisa come segue.
2- Non sussistono i presupposti per il chiesto rinnovo della c.t.u. essendo l'accertamento effettuato dal
CTU della prima fase, persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, e merita di essere condiviso. Non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori richiami, né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m. 5277/2006 e n. 23413/2011).
Come è noto, sotto il profilo strettamente sanitario, le doglianze non possono tradursi in un mero dissenso diagnostico. Parte ricorrente si è invero limitata a dedurre che il quadro patologico da cui è affetto è marcatamente invalidante, con assoluta impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità fisica, ma non ha specificamente dedotto e documentato errori valutativi del consulente o omissioni di accertamenti strumentali o prodotto ulteriore documentazione che possa giustificare anche solo il richiamo del consulente.
Il dott. ha accertato che l' è affetto dai seguenti stati patologici oggettivamente Persona_1 Pt_1 diagnosticati attraverso visite specialistiche e/o esami strumentali:
• Sclerosi multipla in trattamento con immunosoppressori e persistenti disturbi deambulatori in stabilità clinica.
• Cardiopatia ipertensiva con lieve deficit di pompa in II classe NYHA.
• Esiti di trapianto renale destro in soggetto con pregressa insufficienza renale cronica.
• Artrosi lombare con ernia L4-L5 e discopatie multiple.
• Lieve stato depressivo.
• Recente episodio di polmonite lobare guarita senza esiti disfunzionali respiratori.
Il c.t.u. ha accertato che trattasi di periziando di 51 anni, in possesso di diploma di scuola media superiore ad indirizzo commerciale, che sembrerebbe aver svolto, sia attività teorico-intellettive
(ragioniere) sia attività pratico-manuali con lieve impegno fisico.
A tal proposito, in particolare, l'attività specifica di ausiliario presso l'AIAS di Barcellona P.G., così come descritta, sembrerebbe prevedere un'attività di accompagnamento ed assistenza del personale afferente nonché una attività di controllo. Considerando, pertanto, nel complesso l'attività specifica svolta, potrebbe classificarsi la stessa nel contesto di attività pratiche caratterizzate da minimi spostamenti e senza un particolare impegno delle strutture articolari.
Tale premessa risulta fondamentale per individuare, sul ricorrente, due distinti profili attitudinali maturati nel corso della propria esperienza formativa (sia scolastica che lavorativa) e con essi, due differenti tipologie di capacità semispecifiche proficuamente espletabili in misura differente.
Analizzando proprio i due separati contesti attitudinali in considerazione delle patologie documentate agli atti, il periziando presenta una condizione neurologica già ampiamente diagnosticata e cronicizzata determinante delle ripercussioni funzionali, principalmente sulla capacità deambulatoria. Difatti, la sclerosi multipla, viste le certificazioni prodotte agli atti, risulterebbe in stabilità clinica sotto terapia farmacologica continua e determinante un'andatura paretica a sinistra. Tale aspetto disfunzionale, inciderebbe notevolmente su una determinata attività specifica necessitante rilevanti e continui spostamenti e/o necessità di utilizzare specifici mezzi di trasporto quali mansioni di autista.
L'attività di ausiliario, così come dichiarato dallo stesso periziando, è caratterizzata non solo dal sostanziale accompagnamento dei minori con disabilità ma anche da un loro controllo durante le attività svolte che, allo stato attuale, non rilevandosi specifici disturbi percettivi e/o determinanti una impossibilità al mantenimento della posizione seduta (attività qualificabili come prevalentemente sedentarie), potrebbe essere proficuamente svolta dal soggetto.
Eventuali limitazioni sulla specifica attività svolta, in relazione al deficit deambulatorio del soggetto, influenzato altresì dalle condizioni artrosico-degenerative al rachide lombare, potrebbero trovare riscontro in ambito aziendale, con provvedimenti temporanei e/o permanenti previsti come da sorveglianza sanitaria espletata dal medico competente.
Per quanto attiene, invece, la capacità di svolgere attività teorico intellettuali, come da attitudini maturate dal soggetto in passato, considerando che l'età anagrafica, lontana dal raggiungimento dei requisiti pensionistici previdenziali, potrebbe permettere un reinserimento nel mondo lavorativo proprio in attività di natura prevalentemente gestionale a minor impegno fisico, le attuali menomazioni riscontrate, permetterebbero lo svolgimento con profitto delle stesse, non emergendo disturbi neuro-psichiatrici in grado di compromettere le capacità cognitivo-intellettive ed esecutive del periziando. In atto, inoltre, gli esiti del trapianto renale determinano la necessità di sottoporsi a controlli periodici di natura ambulatoriale e laboratoristica, senza associarsi a ripercussioni funzionali e/o percettive da valutare in tale contesto giudiziario. Analoghe considerazioni sono da porre in merito alla cardiopatia ipertensiva, al lieve stato depressivo nonché agli esiti del recente episodio di polmonite lobare senza documentate ripercussioni sulla funzione respiratoria che non presentano alcuna influenza, o solo una sfumata incidenza, su eventuali attività teorico-intellettive ovvero pratico-manuali a lieve impegno fisico.
In considerazione di tutto quanto su detto e specificato, sulla base di quanto rilevato nel corso della visita di consulenza ed esaminato dagli atti prodotti in sede di ATP, le condizioni patologiche menomative in atto accertate sul ricorrente, determinano una evidente incidenza negativa sullo svolgimento di svolgere attività lavorative attitudinali ma NON SONO CAUSA di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Il c.t.u. ha risposto ai rilievi e alle osservazioni di parte ricorrente, osservando che il contenuto dell'art. 2 ex lege 222/1984, che prevede l'impossibilità assoluta e permanente a svolgere “qualsiasi attività lavorativa”, e ponendo in rilievo che, l'Isgrò, presenta abilità attitudinali ampiamente maturate e proficuamente eseguibili sia in attività pratico-manuali di lieve entità nonché teorico- intellettuali così come indicato in bozza, si conferma la valutazione espressa in sede di bozza, non essendo la capacità lavorativa specifica di operaio, oggetto di valutazione in tale ambito medico- legale.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
1- Il ricorrente deve essere esonerato dal pagamento delle spese di lite, avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. CP_
2- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1020 /2024, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Esonera il ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 24/07/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1020 /2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CONDIPODERO MARCHETTA GIUSEPPE, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. FALQUI CAO MAURIZIO e dall'avv. SOTGIA STEFANIA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: PENSIONE ORDINARIA INABILITA'- MERITO Atp
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 16/05/2024 ha formulato opposizione avverso Parte_1
l'a.t.p.o. ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità ai sensi della legge 222/1982, ritenendo che il CTU nominato in fase di accertamento tecnico preventivo avesse errato nel ritenere che le patologie riscontrate non determinino il diritto al riconoscimento della pensione di inabilità.
Nella resistenza dell' , la causa alla udienza del 01.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte CP_1 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è decisa come segue.
2- Non sussistono i presupposti per il chiesto rinnovo della c.t.u. essendo l'accertamento effettuato dal
CTU della prima fase, persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, e merita di essere condiviso. Non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori richiami, né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m. 5277/2006 e n. 23413/2011).
Come è noto, sotto il profilo strettamente sanitario, le doglianze non possono tradursi in un mero dissenso diagnostico. Parte ricorrente si è invero limitata a dedurre che il quadro patologico da cui è affetto è marcatamente invalidante, con assoluta impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità fisica, ma non ha specificamente dedotto e documentato errori valutativi del consulente o omissioni di accertamenti strumentali o prodotto ulteriore documentazione che possa giustificare anche solo il richiamo del consulente.
Il dott. ha accertato che l' è affetto dai seguenti stati patologici oggettivamente Persona_1 Pt_1 diagnosticati attraverso visite specialistiche e/o esami strumentali:
• Sclerosi multipla in trattamento con immunosoppressori e persistenti disturbi deambulatori in stabilità clinica.
• Cardiopatia ipertensiva con lieve deficit di pompa in II classe NYHA.
• Esiti di trapianto renale destro in soggetto con pregressa insufficienza renale cronica.
• Artrosi lombare con ernia L4-L5 e discopatie multiple.
• Lieve stato depressivo.
• Recente episodio di polmonite lobare guarita senza esiti disfunzionali respiratori.
Il c.t.u. ha accertato che trattasi di periziando di 51 anni, in possesso di diploma di scuola media superiore ad indirizzo commerciale, che sembrerebbe aver svolto, sia attività teorico-intellettive
(ragioniere) sia attività pratico-manuali con lieve impegno fisico.
A tal proposito, in particolare, l'attività specifica di ausiliario presso l'AIAS di Barcellona P.G., così come descritta, sembrerebbe prevedere un'attività di accompagnamento ed assistenza del personale afferente nonché una attività di controllo. Considerando, pertanto, nel complesso l'attività specifica svolta, potrebbe classificarsi la stessa nel contesto di attività pratiche caratterizzate da minimi spostamenti e senza un particolare impegno delle strutture articolari.
Tale premessa risulta fondamentale per individuare, sul ricorrente, due distinti profili attitudinali maturati nel corso della propria esperienza formativa (sia scolastica che lavorativa) e con essi, due differenti tipologie di capacità semispecifiche proficuamente espletabili in misura differente.
Analizzando proprio i due separati contesti attitudinali in considerazione delle patologie documentate agli atti, il periziando presenta una condizione neurologica già ampiamente diagnosticata e cronicizzata determinante delle ripercussioni funzionali, principalmente sulla capacità deambulatoria. Difatti, la sclerosi multipla, viste le certificazioni prodotte agli atti, risulterebbe in stabilità clinica sotto terapia farmacologica continua e determinante un'andatura paretica a sinistra. Tale aspetto disfunzionale, inciderebbe notevolmente su una determinata attività specifica necessitante rilevanti e continui spostamenti e/o necessità di utilizzare specifici mezzi di trasporto quali mansioni di autista.
L'attività di ausiliario, così come dichiarato dallo stesso periziando, è caratterizzata non solo dal sostanziale accompagnamento dei minori con disabilità ma anche da un loro controllo durante le attività svolte che, allo stato attuale, non rilevandosi specifici disturbi percettivi e/o determinanti una impossibilità al mantenimento della posizione seduta (attività qualificabili come prevalentemente sedentarie), potrebbe essere proficuamente svolta dal soggetto.
Eventuali limitazioni sulla specifica attività svolta, in relazione al deficit deambulatorio del soggetto, influenzato altresì dalle condizioni artrosico-degenerative al rachide lombare, potrebbero trovare riscontro in ambito aziendale, con provvedimenti temporanei e/o permanenti previsti come da sorveglianza sanitaria espletata dal medico competente.
Per quanto attiene, invece, la capacità di svolgere attività teorico intellettuali, come da attitudini maturate dal soggetto in passato, considerando che l'età anagrafica, lontana dal raggiungimento dei requisiti pensionistici previdenziali, potrebbe permettere un reinserimento nel mondo lavorativo proprio in attività di natura prevalentemente gestionale a minor impegno fisico, le attuali menomazioni riscontrate, permetterebbero lo svolgimento con profitto delle stesse, non emergendo disturbi neuro-psichiatrici in grado di compromettere le capacità cognitivo-intellettive ed esecutive del periziando. In atto, inoltre, gli esiti del trapianto renale determinano la necessità di sottoporsi a controlli periodici di natura ambulatoriale e laboratoristica, senza associarsi a ripercussioni funzionali e/o percettive da valutare in tale contesto giudiziario. Analoghe considerazioni sono da porre in merito alla cardiopatia ipertensiva, al lieve stato depressivo nonché agli esiti del recente episodio di polmonite lobare senza documentate ripercussioni sulla funzione respiratoria che non presentano alcuna influenza, o solo una sfumata incidenza, su eventuali attività teorico-intellettive ovvero pratico-manuali a lieve impegno fisico.
In considerazione di tutto quanto su detto e specificato, sulla base di quanto rilevato nel corso della visita di consulenza ed esaminato dagli atti prodotti in sede di ATP, le condizioni patologiche menomative in atto accertate sul ricorrente, determinano una evidente incidenza negativa sullo svolgimento di svolgere attività lavorative attitudinali ma NON SONO CAUSA di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Il c.t.u. ha risposto ai rilievi e alle osservazioni di parte ricorrente, osservando che il contenuto dell'art. 2 ex lege 222/1984, che prevede l'impossibilità assoluta e permanente a svolgere “qualsiasi attività lavorativa”, e ponendo in rilievo che, l'Isgrò, presenta abilità attitudinali ampiamente maturate e proficuamente eseguibili sia in attività pratico-manuali di lieve entità nonché teorico- intellettuali così come indicato in bozza, si conferma la valutazione espressa in sede di bozza, non essendo la capacità lavorativa specifica di operaio, oggetto di valutazione in tale ambito medico- legale.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
1- Il ricorrente deve essere esonerato dal pagamento delle spese di lite, avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. CP_
2- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1020 /2024, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Esonera il ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 24/07/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano