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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 15/01/2026, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 529/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TIRELLI FRANCESCO, Presidente e Relatore
ABRIGNANI IGNAZIO, Giudice
IODICE LUCIA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17443/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230136902305502 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220051628602502 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220026588247502 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220159432376502 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate IS (d'ora in avanti solo AdER) ed all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma (d'ora in avanti solo DPI), Ricorrente_1 ha impugnato le cartelle
-097 2022 0026588247 502,
-097 2022 0051628602 502,
-097 2022 0159432376 502
-097 2023 0136902305 502,
a lei notificate nell'agosto 2024 nella pretesa qualità di erede di Nominativo_1.
Ha dedotto la ricorrente di essere una semplice legataria, in quanto l'unica erede era stata Nominativo_2
, che aveva accettato senza beneficio d'inventario.
Con istanza del 15/10/2024 aveva segnalato la circostanza, chiedendo l'annullamento in autotutela delle cartelle, ma l'Agenzia non le aveva minimamente risposto, costringendola così a proporre il presente ricorso che per la suindicata ragione andava sicuramente accolto con vittoria di spese ed onorari.
Mentre l'AdER non ha depositato controdeduzioni, la DPI ha comunicato di avere avviato istruttoria, riservandosi di farne sapere l'esito e di presentare, se del caso, ulteriori memorie difensive.
La causa è stata fissata e trattenuta in decisione all'udienza del 12/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunto il processo e le rispettive posizioni delle parti, rileva il giudicante che la Ricorrente_1 ha prodotto copia del verbale di pubblicazione del testamento olografo del Nominativo_2, dal quale risulta che il medesimo le ha lasciato soltanto la proprietà di uno specifico cespite immobiliare.
Trattandosi di disposizione che nel silenzio della convenuta ed in difetto di contrari elementi pare da riguardare come attributiva non di una quota (o della totalità) del patrimonio (neppure indicato), ma di un semplice legato (come riconosciuto davanti al notaio dalla stessa Nominativo_2), rimane unicamente da ricordare che in base all'art. 756 cod. civ., i legatari non rispondono dei debiti ereditari, salvo limitate eccezioni non ricorrenti nella specie. In accoglimento del ricorso, le cartelle impugnate vanno pertanto annullate con condanna della DPI al pagamento delle spese di lite, che tenuto conto delle particolari caratteristiche del caso concreto, paiono però da liquidare nella più limitata misura di euro 150,00 per esborsi ed euro 500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla le cartelle impugnate, condannando la DPI al pagamento delle spese di lite in misura di euro 150,00 per esborsi ed euro 500,00 per compensi, oltre accessori di legge. Roma, il
12/1/2026 Il Presidente est. Francesco Tirelli
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TIRELLI FRANCESCO, Presidente e Relatore
ABRIGNANI IGNAZIO, Giudice
IODICE LUCIA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17443/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230136902305502 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220051628602502 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220026588247502 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220159432376502 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate IS (d'ora in avanti solo AdER) ed all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma (d'ora in avanti solo DPI), Ricorrente_1 ha impugnato le cartelle
-097 2022 0026588247 502,
-097 2022 0051628602 502,
-097 2022 0159432376 502
-097 2023 0136902305 502,
a lei notificate nell'agosto 2024 nella pretesa qualità di erede di Nominativo_1.
Ha dedotto la ricorrente di essere una semplice legataria, in quanto l'unica erede era stata Nominativo_2
, che aveva accettato senza beneficio d'inventario.
Con istanza del 15/10/2024 aveva segnalato la circostanza, chiedendo l'annullamento in autotutela delle cartelle, ma l'Agenzia non le aveva minimamente risposto, costringendola così a proporre il presente ricorso che per la suindicata ragione andava sicuramente accolto con vittoria di spese ed onorari.
Mentre l'AdER non ha depositato controdeduzioni, la DPI ha comunicato di avere avviato istruttoria, riservandosi di farne sapere l'esito e di presentare, se del caso, ulteriori memorie difensive.
La causa è stata fissata e trattenuta in decisione all'udienza del 12/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunto il processo e le rispettive posizioni delle parti, rileva il giudicante che la Ricorrente_1 ha prodotto copia del verbale di pubblicazione del testamento olografo del Nominativo_2, dal quale risulta che il medesimo le ha lasciato soltanto la proprietà di uno specifico cespite immobiliare.
Trattandosi di disposizione che nel silenzio della convenuta ed in difetto di contrari elementi pare da riguardare come attributiva non di una quota (o della totalità) del patrimonio (neppure indicato), ma di un semplice legato (come riconosciuto davanti al notaio dalla stessa Nominativo_2), rimane unicamente da ricordare che in base all'art. 756 cod. civ., i legatari non rispondono dei debiti ereditari, salvo limitate eccezioni non ricorrenti nella specie. In accoglimento del ricorso, le cartelle impugnate vanno pertanto annullate con condanna della DPI al pagamento delle spese di lite, che tenuto conto delle particolari caratteristiche del caso concreto, paiono però da liquidare nella più limitata misura di euro 150,00 per esborsi ed euro 500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla le cartelle impugnate, condannando la DPI al pagamento delle spese di lite in misura di euro 150,00 per esborsi ed euro 500,00 per compensi, oltre accessori di legge. Roma, il
12/1/2026 Il Presidente est. Francesco Tirelli