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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/02/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6334/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6334/2023 R.G., proposta
DA
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Parte_1 C.F._1
Mauro, giusta mandato in atti;
ATTRICE
CONTRO
(P. IVA Controparte_1
, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura P.IVA_1
distrettuale dello Stato;
CONVENUTA
Conclusioni: come rassegnate all'udienza cartolare del 21.1.2025 a mezzo di note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Fatto e diritto
Con atto di citazione innanzi all'intestato Tribunale, ha proposto opposizione Parte_1 avverso intimazione di pagamento n. TVMIPPD0310/2021, emessa ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 e notificata ai soci e il 9 agosto 2021, relativa all'avviso di Parte_1 Parte_2 accertamento n. TVM030403996/2017, notificato nell'anno 2018 alla società Paolo s.r.l., di cui era stata socia al 90%, e poi estintasi per cancellazione dal registro delle imprese il
6.7.2017.
A sostegno delle proprie pretese ha dedotto che il detto avviso di accertamento era stato già impugnato innanzi alla commissione Tributaria di Lecce nel procedimento n. 503/2018, definitosi con sentenza n. 3525/2018, divenuta irrevocabile il 12.5.2020; che le era già stato notificato avviso di accertamento personale per le somme non dichiarate (anni 2012 – 2013) derivanti dall'accertamento effettuato sulla base del ribaltamento sui soci a base ristretta, opposto e poi pagato nel 2019. Ha quindi dedotto che l'intimazione di pagamento n.
TVMIPPD0310/2021, relativa all'avviso di accertamento n. TVM030403996/2017, già notificato alla società Paolo s.r.l. l'8.1.2018, sia di esclusiva competenza di quest'ultima, e di non essere tenuta al pagamento di quanto richiesto poiché, a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, non aveva ricevuto alcun utile, e che quindi qualsiasi pretesa nei suoi confronti risulterebbe in violazione al dettato dell'art. 2495 c.c..
Ha pertanto concluso chiedendo al Tribunale di voler “a- in via cautelare, disporre la sospensione dell'esecutività degli atti impugnati, in ragione del fumus boni juris e periculum in mora rappresentati nei motivi spesi nel presente atto;
b- quanto al merito, in tesi, accertare
l'illegittimità e comunque l'infondatezza degli atti per le ragioni sempre in atti, dichiarando conseguentemente che niente è dovuto a fronte del medesimo dalla ricorrente;
c- In ogni caso condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio”.
Si è costituita in giudizio l' – Direzione provinciale di chiedendo Controparte_1 CP_1 al giudice di voler “in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione dell'Autorità adita;
in ogni caso, nel merito, dichiarare la INAMMISSIBILITA' della domanda;
rigettare comunque nel merito la domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto”, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello pagina 2 di 5 tributario;
l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività; nel merito, l'infondatezza delle pretese avverse.
In data 21.1.2025, avendo le parti precisato le proprie conclusioni con note di trattazione scritta, il Giudice tratteneva la causa a sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3.
***
1. Va preliminarmente vagliata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta
, la quale è fondata. Controparte_1
Difatti, oggetto dell'atto impugnato sono tributi erariali che, ai sensi dell'art. 2, DM n.
546/1992 come sostituito dall'art. 12, L. 448/2001, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario.
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria (solo) le controversie concernenti gli atti di esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, laddove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del D.P.R. medesimo. Vieppiù, con l'ordinanza n. 1394/2022, le
Sezioni Unite hanno chiarito che la doglianza avanzata dal contribuente, quando riguarda la legittimità e la validità della cartella, resta riconducibile all'esistenza stessa della pretesa fiscale, che è riservata alla cognizione del Giudice Tributario, come anche quelle relative alla prescrizione del credito tributario IVA e IRPEF maturate anteriormente all'emissione delle cartelle.
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto occasione di chiarire che “il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente
o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o
pagina 3 di 5 dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi -nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.” (Cass., Sez. Unite, Ordinanza, 14/04/2020, n. 7822).
Senonché, avuto riguardo a quanto dedotto dall'opponente nel caso di specie, è evidente che debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale sulla domanda proposta.
E difatti, in disparte la considerazione che l'atto impugnato sia qualificabile come atto pre- esecutivo, e non esecutivo - l'unico innanzi al quale si arresta la giurisdizione tributaria-, rileva in questa sede il fatto che le ragioni addotte dall'attrice a fondamento dell'opposizione riguardano fatti incidenti sulla pretesa erariale verificatisi in un tempo precedente la notificazione dell'intimazione di pagamento, avvenuta nel 2021, e che si tratti di fatti inerenti l'esistenza stessa di tale pretesa: nello specifico, la notifica dell'avviso di accertamento n. TVM030403996/2017, notificato nell'anno 2018 alla società Paolo s.r.l., di cui era stata socia al 90%; la pregressa impugnazione di detto atto innanzi alla Commissione Tributaria e il conseguente pagamento, nel 2019, della stessa a seguito di sentenza passata in giudicato;
l'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese avvenuta il 6.7.2017 e la mancata distribuzione di utili, circostanza che giustificherebbe l'applicazione dell'art. 2495 c.c..
Pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello tributario.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi previsti dal
DM 55/2014, ad esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta, per il giudizio di merito;
quanto alla fase cautelare definita con provvedimento del 01.08.2024, rilevato che vi è stata solo la comparizione in udienza da parte dell'opposto, si liquida solo la fase di trattazione.
p.q.m.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.N. 4995/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
, in persona del Direttore p.t., delle spese di lite che si liquidano in €
[...]
1.418,00 per la fase cautelare ed € 4.217,00 per compensi per il presente giudizio, nonché rimborso forfettario del 15%, CAP ed IVA come per legge se dovuti.
Così deciso in Lecce, 06.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6334/2023 R.G., proposta
DA
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Parte_1 C.F._1
Mauro, giusta mandato in atti;
ATTRICE
CONTRO
(P. IVA Controparte_1
, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura P.IVA_1
distrettuale dello Stato;
CONVENUTA
Conclusioni: come rassegnate all'udienza cartolare del 21.1.2025 a mezzo di note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Fatto e diritto
Con atto di citazione innanzi all'intestato Tribunale, ha proposto opposizione Parte_1 avverso intimazione di pagamento n. TVMIPPD0310/2021, emessa ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 e notificata ai soci e il 9 agosto 2021, relativa all'avviso di Parte_1 Parte_2 accertamento n. TVM030403996/2017, notificato nell'anno 2018 alla società Paolo s.r.l., di cui era stata socia al 90%, e poi estintasi per cancellazione dal registro delle imprese il
6.7.2017.
A sostegno delle proprie pretese ha dedotto che il detto avviso di accertamento era stato già impugnato innanzi alla commissione Tributaria di Lecce nel procedimento n. 503/2018, definitosi con sentenza n. 3525/2018, divenuta irrevocabile il 12.5.2020; che le era già stato notificato avviso di accertamento personale per le somme non dichiarate (anni 2012 – 2013) derivanti dall'accertamento effettuato sulla base del ribaltamento sui soci a base ristretta, opposto e poi pagato nel 2019. Ha quindi dedotto che l'intimazione di pagamento n.
TVMIPPD0310/2021, relativa all'avviso di accertamento n. TVM030403996/2017, già notificato alla società Paolo s.r.l. l'8.1.2018, sia di esclusiva competenza di quest'ultima, e di non essere tenuta al pagamento di quanto richiesto poiché, a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, non aveva ricevuto alcun utile, e che quindi qualsiasi pretesa nei suoi confronti risulterebbe in violazione al dettato dell'art. 2495 c.c..
Ha pertanto concluso chiedendo al Tribunale di voler “a- in via cautelare, disporre la sospensione dell'esecutività degli atti impugnati, in ragione del fumus boni juris e periculum in mora rappresentati nei motivi spesi nel presente atto;
b- quanto al merito, in tesi, accertare
l'illegittimità e comunque l'infondatezza degli atti per le ragioni sempre in atti, dichiarando conseguentemente che niente è dovuto a fronte del medesimo dalla ricorrente;
c- In ogni caso condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio”.
Si è costituita in giudizio l' – Direzione provinciale di chiedendo Controparte_1 CP_1 al giudice di voler “in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione dell'Autorità adita;
in ogni caso, nel merito, dichiarare la INAMMISSIBILITA' della domanda;
rigettare comunque nel merito la domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto”, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello pagina 2 di 5 tributario;
l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività; nel merito, l'infondatezza delle pretese avverse.
In data 21.1.2025, avendo le parti precisato le proprie conclusioni con note di trattazione scritta, il Giudice tratteneva la causa a sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3.
***
1. Va preliminarmente vagliata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta
, la quale è fondata. Controparte_1
Difatti, oggetto dell'atto impugnato sono tributi erariali che, ai sensi dell'art. 2, DM n.
546/1992 come sostituito dall'art. 12, L. 448/2001, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario.
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria (solo) le controversie concernenti gli atti di esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, laddove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del D.P.R. medesimo. Vieppiù, con l'ordinanza n. 1394/2022, le
Sezioni Unite hanno chiarito che la doglianza avanzata dal contribuente, quando riguarda la legittimità e la validità della cartella, resta riconducibile all'esistenza stessa della pretesa fiscale, che è riservata alla cognizione del Giudice Tributario, come anche quelle relative alla prescrizione del credito tributario IVA e IRPEF maturate anteriormente all'emissione delle cartelle.
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto occasione di chiarire che “il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente
o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o
pagina 3 di 5 dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi -nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.” (Cass., Sez. Unite, Ordinanza, 14/04/2020, n. 7822).
Senonché, avuto riguardo a quanto dedotto dall'opponente nel caso di specie, è evidente che debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale sulla domanda proposta.
E difatti, in disparte la considerazione che l'atto impugnato sia qualificabile come atto pre- esecutivo, e non esecutivo - l'unico innanzi al quale si arresta la giurisdizione tributaria-, rileva in questa sede il fatto che le ragioni addotte dall'attrice a fondamento dell'opposizione riguardano fatti incidenti sulla pretesa erariale verificatisi in un tempo precedente la notificazione dell'intimazione di pagamento, avvenuta nel 2021, e che si tratti di fatti inerenti l'esistenza stessa di tale pretesa: nello specifico, la notifica dell'avviso di accertamento n. TVM030403996/2017, notificato nell'anno 2018 alla società Paolo s.r.l., di cui era stata socia al 90%; la pregressa impugnazione di detto atto innanzi alla Commissione Tributaria e il conseguente pagamento, nel 2019, della stessa a seguito di sentenza passata in giudicato;
l'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese avvenuta il 6.7.2017 e la mancata distribuzione di utili, circostanza che giustificherebbe l'applicazione dell'art. 2495 c.c..
Pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello tributario.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi previsti dal
DM 55/2014, ad esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta, per il giudizio di merito;
quanto alla fase cautelare definita con provvedimento del 01.08.2024, rilevato che vi è stata solo la comparizione in udienza da parte dell'opposto, si liquida solo la fase di trattazione.
p.q.m.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.N. 4995/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
, in persona del Direttore p.t., delle spese di lite che si liquidano in €
[...]
1.418,00 per la fase cautelare ed € 4.217,00 per compensi per il presente giudizio, nonché rimborso forfettario del 15%, CAP ed IVA come per legge se dovuti.
Così deciso in Lecce, 06.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
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