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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/12/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3100/2024
Udienza cartolare del 9.12.2025
Il giudice, viste le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del Dott. GI LU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3100/2024 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 937/2024, promossa da:
C.F. ), con sede in Viareggio (LU), via Marco Polo 190, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Giovannelli (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescia (PT), via C.F._1
Amendola 27, come da procura allegata all'atto di citazione.
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
C.F. ), con sede in Lesmo (MB), via Lega Lombarda 13, in persona CP_1 P.IVA_2 del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. TEO QUARZO (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Visconti di C.F._2
Modrone 18, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni delle parti: per l'opponente: “intende rinunciare, come rinuncia, al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. 3100/2024 R.G. del Tribunale di Lucca a spese compensate”. per l'opposta: “In via preliminare Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art.
1495 c.c. per i motivi esposti e, per l'effetto, rigettare la domanda proposta da parte attrice. Nel merito In principalità Respingere l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto per tutti motivi esposti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 937/24 omissis. In subordine Nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare la sussistenza del credito vantato da e, per l'effetto, condannare omissis, al CP_1 Parte_1 pagamento della somma capitale di €. 92.210,32 o di quella diversa somma, maggiore o minore,
che risulterà dovuta in corso di causa o comunque di giustizia, oltre interessi al tasso BCE (d.lgs.
9.10.2002 n.231 art.4-5) dal giorno successivo alla scadenza del credito al saldo, dando atto che
l'opponente, in ottemperanza al decreto di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha provveduto al pagamento della somma ingiunta, comprensiva di interessi moratori e spese legali, di cui al decreto ingiuntivo opposto n. 937/24 omissis. In ogni caso •
Condannare l'opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 co. 1 c.p.c. nella misura che emergerà in corso di causa, ovvero di legge o di giustizia;
• Condannare la società opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c. 3 c.p.c. nella misura che emergerà in corso di causa, ovvero di legge o di giustizia. Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio, oltre ad I.V.A. 22% e CPA 4%, come per legge, compensi da maggiorarsi nella misura del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, così come previsto dall' art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12.09.24, il Tribunale di Lucca emetteva il decreto ingiuntivo n. 937/2024, con il quale veniva ingiunto a il pagamento a favore di della somma di € Parte_1 CP_1
92.210,32, oltre interessi e spese, a saldo delle fatture indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo. proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, eccependo che al momento della Parte_1 consegna il responsabile del magazzino aveva immediatamente contestato la Parte_2 difformità dei prodotti consegnati sia in termini quantitativi che qualitativi.
Inoltre, era stato richiesto al corriere di ricaricare sui propri mezzi di trasporto la merce, ma questi si era rifiutato, pertanto i prodotti erano rimasti in deposito presso i magazzini della società opponente in attesa di chiarimenti da parte del fornitore, mai forniti, nonostante i solleciti.
Si costituiva contestando l'intervenuta decadenza dell'opponente dalla garanzia ex art. CP_1
1495 c.c. per non aver denunciato i vizi entro 8 giorni dalla scoperta che, secondo quanto riferito da
, sarebbe avvenuta al momento della consegna. Parte_1
Riferiva che l'opponente nel proprio atto confermava di aver ordinato e ricevuto i prodotti, mentre non produceva alcuna prova in merito alla sussistenza dei vizi e alla presunta denuncia degli stessi, pertanto appariva evidente l'intento dilatorio dell'opposizione.
Chiedeva quindi la concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo e la condanna di per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Parte_1
All'udienza del 03.02.25, il Giudice concedeva la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo, ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta, né di facile e pronta soluzione. La causa veniva istruita documentalmente e all'esito veniva fissata udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per memorie.
Nella memoria del 28.10.25, l'opposta dava atto di aver ricevuto dall'opponente il pagamento integrale delle somme ingiunte, comprensive di interessi moratori e spese legali.
In data 19.11.25, depositava atto di rinuncia all'azione. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE in data 19.11.25 ha dichiarato di rinunciare agli atti del presente giudizio, ma Parte_1
l'opposta non ha accettato tale rinuncia, come richiesto dall'art. 306 c.p.c., pertanto il procedimento non può essere dichiarato estinto.
Deve essere tuttavia dichiarata cessata la materia del contendere e, in mancanza di accordo tra le parti, occorre procedere alla liquidazione delle spese processuali secondo il principio di soccombenza virtuale, in base a quanto emerge dagli atti.
È pacifico che la merce di cui alle fatture elencate nel ricorso per decreto ingiuntivo è stata ordinata e consegnata a mentre l'opponente ha contestato soltanto genericamente la Parte_1 sussistenza di vizi nei prodotti consegnati, senza fornire alcuna prova della loro presenza e della tempestiva denuncia degli stessi ai sensi dell'art. 1495 c.c.
Al contrario, l'opposta ha provato che, con e-mail del 04.07.24, aveva comunicato che Parte_1 avrebbe provveduto al saldo totale dell'insoluto entro il 30.07.24, non facendo alcun riferimento alla presenza di vizi nella merce e riconoscendo quindi l'esistenza del debito.
L'opposizione risultava pertanto infondata e l'opponente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta.
Per tutto quanto sopra, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, con revoca del decreto opposto, dato l'intervenuto pagamento integrale delle somme ingiunte.
Sussistono altresì gli elementi per la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c., dal momento che ha presentato un atto di opposizione a decreto ingiuntivo con contestazioni generiche e prive di elementi probatori con un chiaro intento dilatorio e ciò è avvenuto sia nel presente giudizio che nel procedimento n. 2530/2024, disinteressandosi poi del proseguo giudizio, non depositando altri atti fino alla rinuncia.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi dello scaglione di valore tra €
52.001 ed € 260.000, data la bassa complessità della causa e la genericità delle eccezioni contenute nell'atto di opposizione, con l'esclusione della fase istruttoria non svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, dichiara cessata la materia del contendere e dispone la revoca del decreto opposto, dato l'integrale pagamento delle somme ingiunte.
Per il principio di soccombenza virtuale, condanna al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore di liquidate in € 4.217,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e CP_1 maggiorazione spese generali come per legge.
Condanna altresì al risarcimento del danno per responsabilità processuale Parte_1 aggravata ex art. 96 c.p.c. in favore di liquidato in € 4.217,00. CP_1
Il Giudice
GI LU
Udienza cartolare del 9.12.2025
Il giudice, viste le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del Dott. GI LU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3100/2024 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 937/2024, promossa da:
C.F. ), con sede in Viareggio (LU), via Marco Polo 190, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Giovannelli (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescia (PT), via C.F._1
Amendola 27, come da procura allegata all'atto di citazione.
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
C.F. ), con sede in Lesmo (MB), via Lega Lombarda 13, in persona CP_1 P.IVA_2 del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. TEO QUARZO (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Visconti di C.F._2
Modrone 18, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni delle parti: per l'opponente: “intende rinunciare, come rinuncia, al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. 3100/2024 R.G. del Tribunale di Lucca a spese compensate”. per l'opposta: “In via preliminare Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art.
1495 c.c. per i motivi esposti e, per l'effetto, rigettare la domanda proposta da parte attrice. Nel merito In principalità Respingere l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto per tutti motivi esposti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 937/24 omissis. In subordine Nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare la sussistenza del credito vantato da e, per l'effetto, condannare omissis, al CP_1 Parte_1 pagamento della somma capitale di €. 92.210,32 o di quella diversa somma, maggiore o minore,
che risulterà dovuta in corso di causa o comunque di giustizia, oltre interessi al tasso BCE (d.lgs.
9.10.2002 n.231 art.4-5) dal giorno successivo alla scadenza del credito al saldo, dando atto che
l'opponente, in ottemperanza al decreto di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha provveduto al pagamento della somma ingiunta, comprensiva di interessi moratori e spese legali, di cui al decreto ingiuntivo opposto n. 937/24 omissis. In ogni caso •
Condannare l'opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 co. 1 c.p.c. nella misura che emergerà in corso di causa, ovvero di legge o di giustizia;
• Condannare la società opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c. 3 c.p.c. nella misura che emergerà in corso di causa, ovvero di legge o di giustizia. Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio, oltre ad I.V.A. 22% e CPA 4%, come per legge, compensi da maggiorarsi nella misura del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, così come previsto dall' art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12.09.24, il Tribunale di Lucca emetteva il decreto ingiuntivo n. 937/2024, con il quale veniva ingiunto a il pagamento a favore di della somma di € Parte_1 CP_1
92.210,32, oltre interessi e spese, a saldo delle fatture indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo. proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, eccependo che al momento della Parte_1 consegna il responsabile del magazzino aveva immediatamente contestato la Parte_2 difformità dei prodotti consegnati sia in termini quantitativi che qualitativi.
Inoltre, era stato richiesto al corriere di ricaricare sui propri mezzi di trasporto la merce, ma questi si era rifiutato, pertanto i prodotti erano rimasti in deposito presso i magazzini della società opponente in attesa di chiarimenti da parte del fornitore, mai forniti, nonostante i solleciti.
Si costituiva contestando l'intervenuta decadenza dell'opponente dalla garanzia ex art. CP_1
1495 c.c. per non aver denunciato i vizi entro 8 giorni dalla scoperta che, secondo quanto riferito da
, sarebbe avvenuta al momento della consegna. Parte_1
Riferiva che l'opponente nel proprio atto confermava di aver ordinato e ricevuto i prodotti, mentre non produceva alcuna prova in merito alla sussistenza dei vizi e alla presunta denuncia degli stessi, pertanto appariva evidente l'intento dilatorio dell'opposizione.
Chiedeva quindi la concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo e la condanna di per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Parte_1
All'udienza del 03.02.25, il Giudice concedeva la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo, ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta, né di facile e pronta soluzione. La causa veniva istruita documentalmente e all'esito veniva fissata udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per memorie.
Nella memoria del 28.10.25, l'opposta dava atto di aver ricevuto dall'opponente il pagamento integrale delle somme ingiunte, comprensive di interessi moratori e spese legali.
In data 19.11.25, depositava atto di rinuncia all'azione. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE in data 19.11.25 ha dichiarato di rinunciare agli atti del presente giudizio, ma Parte_1
l'opposta non ha accettato tale rinuncia, come richiesto dall'art. 306 c.p.c., pertanto il procedimento non può essere dichiarato estinto.
Deve essere tuttavia dichiarata cessata la materia del contendere e, in mancanza di accordo tra le parti, occorre procedere alla liquidazione delle spese processuali secondo il principio di soccombenza virtuale, in base a quanto emerge dagli atti.
È pacifico che la merce di cui alle fatture elencate nel ricorso per decreto ingiuntivo è stata ordinata e consegnata a mentre l'opponente ha contestato soltanto genericamente la Parte_1 sussistenza di vizi nei prodotti consegnati, senza fornire alcuna prova della loro presenza e della tempestiva denuncia degli stessi ai sensi dell'art. 1495 c.c.
Al contrario, l'opposta ha provato che, con e-mail del 04.07.24, aveva comunicato che Parte_1 avrebbe provveduto al saldo totale dell'insoluto entro il 30.07.24, non facendo alcun riferimento alla presenza di vizi nella merce e riconoscendo quindi l'esistenza del debito.
L'opposizione risultava pertanto infondata e l'opponente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta.
Per tutto quanto sopra, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, con revoca del decreto opposto, dato l'intervenuto pagamento integrale delle somme ingiunte.
Sussistono altresì gli elementi per la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c., dal momento che ha presentato un atto di opposizione a decreto ingiuntivo con contestazioni generiche e prive di elementi probatori con un chiaro intento dilatorio e ciò è avvenuto sia nel presente giudizio che nel procedimento n. 2530/2024, disinteressandosi poi del proseguo giudizio, non depositando altri atti fino alla rinuncia.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi dello scaglione di valore tra €
52.001 ed € 260.000, data la bassa complessità della causa e la genericità delle eccezioni contenute nell'atto di opposizione, con l'esclusione della fase istruttoria non svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, dichiara cessata la materia del contendere e dispone la revoca del decreto opposto, dato l'integrale pagamento delle somme ingiunte.
Per il principio di soccombenza virtuale, condanna al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore di liquidate in € 4.217,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e CP_1 maggiorazione spese generali come per legge.
Condanna altresì al risarcimento del danno per responsabilità processuale Parte_1 aggravata ex art. 96 c.p.c. in favore di liquidato in € 4.217,00. CP_1
Il Giudice
GI LU