Ordinanza cautelare 19 novembre 2025
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 18/02/2026, n. 3109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3109 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03109/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08604/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8604 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Lipani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Consolato Generale d'Italia a Casablanca, Ministero dell’Interno Ufficio Territoriale del Governo Palermo, Regione Siciliana - Sportello Unico per l'Immigrazione di Palermo – Prefettura di Palermo, ciascuno in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento previa sospensione
del provvedimento n. 4289 del 14-04-2025, notificato al ricorrente in data 28-04-2025, di rigetto dell'istanza di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato nonché del provvedimento di revoca del Nulla Osta P-PA/L/Q/2023/101897 emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Palermo non notificato, nonché della nota dello Sportello Unico dell'Immigrazione di conferma del provvedimento di revoca del nulla osta del 16.06.2025 notificato in pari data, nonché ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anche di contenuto sconosciuto a parte ricorrente
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ministero dell'Interno e di Consolato Generale d'Italia a Casablanca e di Ufficio Territoriale del Governo Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. DA RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino marocchino, agisce per l’annullamento del provvedimento n. 4289 del 14-04-2025 notificatogli in data 28-04-2025, di rigetto dell'istanza di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato nonché del provvedimento di revoca del Nulla Osta P-PA/L/Q/2023/101897 emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Palermo non notificatogli, nonché della nota dello Sportello Unico dell'Immigrazione di conferma del provvedimento di revoca del nulla osta del 16.06.2025 notificato in pari data.
1.1. Riferisce in fatto che:
a) in data 02-12-2023 -OMISSIS- presentava nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 22 del d.lg.vo 25.7.1998, n. 286 e dell’art. 31 del d.p.r. 394/99 a seguito del c.d.
decreto flussi 2023 emesso in favore del ricorrente -OMISSIS-;
b) in data 06-04-2024 lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Palermo rilasciava il nulla osta in favore del ricorrente e lo depositata al sistema ALI e il datore di lavoro scaricava il nulla osta avendo ricevuto comunicazione della presenza del nulla osta per altro straniero comunicato all’indirizzo PEC corretto del datore;
c) tuttavia, il datore di lavoro non riceveva la pec di conferma della volontà di rilascio del nulla osta essendo la pec indicata nel nulla osta errata rispetto a quella caricata nel sistema ALI per altro straniero;
d) in data 08-05-2025 il datore a mezzo pec chiedeva di conoscere lo stato del procedimento di rilascio del nulla osta sollecitando un riscontro;
e) in data 16-05-2025 lo Sportello Unico dell’Immigrazione presso la Prefettura di Palermo esitava la richiesta indicando la mancata conferma del nulla osta e la revoca dello stesso;
f) con provvedimento n. 4289 del 14-04-2025, notificato al ricorrente in data 28-04-2025, di rigetto dell’istanza di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato a seguito di revoca del Nulla osta P-PA/L/Q/2023/101897 emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Palermo e non notificato.
g) con memoria del 12-06-2025, il sig. -OMISSIS- spiegava gli avvenimenti e confermava la volontà di voler assumere il ricorrente;
h) con nota del 16-06-2025 lo Sportello Unico dell’immigrazione presso la Prefettura di Palermo esitava memoria indicando l’impossibilità di poter modificare il provvedimento e l’automatico invio da parte del portale della comunicazione di conferma di essere destinatario di una proposta di lavoro.
In diritto, lamenta la violazione di legge e segnatamente la violazione e falsa applicazione del D.L. 145/2024, convertito dalla L. n.187 del 2024, in sostanza lamentando il difetto della notifica dell’invito a confermare l’interesse all’assunzione.
2. Si è costituita l’amministrazione resistente eccependo l’infondatezza del ricorso.
3. Con ordinanza di questa Sezione ex art. 55 c. 10 c.p.a. è stata fissata udienza di merito.
4. All’esito della pubblica udienza del 10 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
6. Giova preliminarmente osservare che: a) a norma dell’art. 22, comma 5-quinquies, D.Lgs. n. 286/98l il potenziale datore di lavoro beneficiario di nulla osta deve essere invitato a confermare, prima dell’emissione del visto d’ingresso, la propria volontà di procedere all’assunzione; b) il Ministero dell’Interno ha predisposto un sistema informatico allo scopo e che l’invito alla conferma viene inviato dal sistema a mezzo PEC; c) il procedimento di notifica a mezzo PEC può essere considerato perfetto quando il gestore della posta elettronica certificata genera la ricevuta di avvenuta consegna, successiva alla ricevuta di avvenuto invio.
6.1. Nel caso di specie risulta adempiuto l’onere di invio dell’invito alla conferma dell’interesse all’assunzione, ma risulta altresì dagli atti che la notifica dell’invito alla conferma non sia andata a buon fine (cfr. ricevuta di mancata consegna di cui all’allegato n. 4 dell’amministrazione resistente).
6.2. In particolare risulta agli atti del procedimento (cfr. medesimo all. n. 4) una ricevuta di mancata consegna contrassegnata dal codice errore: “ 5.1.1 - Aruba Pec S.p.A. - indirizzo non valido”.
6.3. Invero, l’inesatta comunicazione dell’indirizzo PEC da parte del datore di lavoro eccepita dalla difesa dell’amministrazione resistente – tanto che si tratti di un originario errore di compilazione quanto di una sopravvenuta modifica non comunicata del domicilio digitale- non può superare il dato di fatto del mancato recapito dell’invito alla conferma, snodo fondamentale ed imprescindibile del procedimento in questione, vieppiù a fronte di concomitanti manifestazioni di interesse da parte del datore di lavoro.
La disciplina di cui all’art. 22 co. 5 quinquies d.lgs. 286/98 deve essere interpretata nel senso che l’invito alla conferma sia non solo inviato ma anche effettivamente ricevuto dal potenziale datore di lavoro. Conducono a tale conclusione sia i principi di giusto procedimento e di buona amministrazione, sia il principio di buona fede nei rapporti tra pubblica amministrazione e consociati. Deve ribadirsi a tale ultimo riguardo la giurisprudenza di questa Sezione, secondo la quale in subiecta materia non sono ammissibili automatismi preclusivi, essendo in discorso diritti ed interessi legittimi aventi ad oggetto beni giuridici di primario rilievo in quanto inerenti alla persona.
6.4. Conclusivamente il ricorso deve pertanto essere accolto nei termini di cui sopra, con assorbimento dei profili non esaminati.
6.3. Nondimeno, la circostanza che il datore di lavoro abbia contribuito ad ingenerare un aggravamento procedimentale per l’amministrazione, dovuto al disguido nella comunicazione dell’indirizzo PEC, costituisce giusta causa di compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate fatta salva la refusione del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AR, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
DA RR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA RR | AN AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.