Sentenza breve 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 05/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00028/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01962/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1962 del 2025, proposto da
Serralonga Energia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Vergara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lacedonia, non costituito in giudizio;
per l’accertamento della nullità ovvero per l'annullamento
del punto 4 della determina n. 188 del 18 settembre 2025: attribuzione di misura compensativa patrimoniale in sede di conclusione positiva della Conferenza di servizi relativa alla PAS avente per oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia rinnovabile da fonte solare e relative opere di connessione della potenza di 12 MW in Lacedonia, località Macchialupo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. IN Di PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, la Serralonga Energia s.r.l. (in appresso, S. E.) agiva per l’accertamento della nullità ovvero l’annullamento, previa adozione di misure cautelari: -- della determina del Responsabile dell'Area Tecnica Settore I del Comune di Lacedonia n. 188 del 18 settembre 2025, dichiarativa della conclusione positiva della Conferenza di servizi (CdS) in forma semplificata e in modalità asincrona, relativa alla procedura abilitativa semplificata (PAS) avente per oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia rinnovabile da fonte solare e relative opere di connessione della potenza di 12 MW in Lacedonia, località Macchialupo, nella parte (punto 4 del dispositivo) stabiliva di «riconoscere al Comune di Lacedonia, quale misura compensativa, un contributo commisurato al 3% dell’importo, al netto dell’IVA, fatturato per la cessione della energia prodotta annualmente dall’impianto, come eventualmente rettificato per effetto di interventi normativi aventi ad oggetto o per effetto una rideterminazione in concreto dei medesimi»; -- del parere espresso in CdS dal Sindaco del Comune di Lacedonia nel senso della «necessità di stabilire misure compensative ambientali e territoriali che siano coerenti con la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 46 del 2021», e cioè, in dettaglio, nel senso di riconoscere all’ente locale dal lui rappresentato «un contributo compensativo pari al 3% del fatturato derivante dalla cessione annuale dell’energia prodotta dall’impianto, al netto dell’IVA, con eventuali adeguamenti dovuti a normative sopravvenute o a ricalcoli applicabili»;
- a sostegno dell’esperito gravame, la S. E., in qualità di proponente il suindicato impianto di produzione da fonte di energia rinnovabile (FER) e di beneficiaria del titolo abilitativo formatosi per effetto del provvedimento in parte qua impugnato, lamentava, in estrema sintesi, che il Comune di Lacedonia: a) avrebbe unilateralmente riservato a sé stesso la misura compensativa patrimoniale del 3% del fatturato dell’energia prodotta dal progettato impianto fotovoltaico, in difetto del potere anche in astratto esercitabile ai sensi dell’art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387/2003, concernente i soli impianti assoggettati all’autorizzazione unica da esso disciplinata (e non anche alla PAS), nonché al di fuori delle proprie competenze, l’adottabilità delle misure compensative essendo riconosciuta soltanto alle Regioni ed alle Province e, comunque, non a beneficio delle medesime; b) in violazione principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’agere amministrativo, nonché in difetto dei presupposti e di istruttoria, non avrebbe giustificato l’applicazione della misura compensativa in proprio favore alla stregua delle caratteristiche e delle dimensioni del progettato impianto fotovoltaico, ad una simile carenza neppure potendo sopperire il parere espresso in maniera irrituale e generica dal proprio Sindaco in sede di CdS; c) avrebbe illegittimamente configurato in termini meramente patrimoniali la misura compensativa applicata;
- l’intimato Comune di Lacedonia non si costituiva in giudizio;
- in pendenza di lite, la S. E. versava in atti la determina n. 265 del 12 dicembre 2025, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica Settore I del Comune di Lacedonia, in esito al riesame richiesto dalla proponente, annullava d’ufficio la precedente n. 188 del 18 settembre 2025, «limitatamente al punto 4 del relativo dispositivo, restando integralmente immutata per le restanti disposizioni»;
- in particolare, l’adottato provvedimento in autotutela era motivato in base al rilievo della meritevolezza delle «argomentazioni relative all'inapplicabilità, al procedimento di PAS, dei presupposti normativi (d.m. 10 settembre 2010 e giurisprudenza correlata) posti a fondamento della statuizione di cui al citato punto 4 della determinazione n. 188/2025, non senza trascurare il rilevante mutamento del quadro normativo di riferimento con l'entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 che introduce una nuova e specifica base legale per la previsione di misure compensative anche nell'ambito della PAS, stabilendone altresì l'entità e la natura»
- all’udienza del 16 dicembre 2025, in cui il ricorso veniva chiamato per la trattazione dell’incidente cautelare, il difensore della S. E. rappresentava il venir meno dell’interesse ad agire in capo alla propria assistita, per effetto della sopravvenienza provvedimentale allo stato favorevole a quest’ultima;
- nell’udienza camerale emergeva che la causa era matura per la definizione immediata nel merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;
- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;
Ritenuto che:
- alla stregua della richiamata sopravvenienza provvedimentale in autotutela, nonché dell’espressa dichiarazione attorea di perdita di interesse ad agire, nessuna utilità pratica potrebbe più ritrarre la S. E. da una pronuncia giurisdizionale di accoglimento, cosicché il ricorso in epigrafe va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.;
- appare equo dichiarare irripetibili le spese di lite nei confronti del non costituito Comune di Lacedonia, ad eccezione del contributo unificato, che va posto a carico di quest’ultimo, tenuto conto dell’esito della vicenda controversa, allo stato conformato alle deduzioni di parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.
Spese irripetibili, salvo rimborso del contributo unificato versato, a carico del Comune di Lacedonia e in favore della Serralonga Energia s.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RL SO, Presidente
IN Di PO, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN Di PO | RL SO |
IL SEGRETARIO