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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/10/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1579/2025 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa OT NS, all'udienza del 28 ottobre 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 1579 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, pendente TRA
e , rappresentati e difesi, per procura in calce al ricorso, nonché allegata alla Parte_1 Parte_2 busta contenente il ricorso e inviata telematicamente ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c., dagli avv.ti Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci ed elettivamente domiciliati in Monreale (PA) alla Via Roma n. 48, presso lo studio degli avv.ti Walter Miceli e Fabio Ganci;
RICORRENTI E
, in persona del Ministro in carica, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal dott. Francesco Burgello, dipendente dell'Amministrazione, giusta delega in atti e nota dell'Avvocatura dello Stato del 05.08.2025; RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 28.04.2025 e ritualmente notificato, i docenti e Parte_1
hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione Parte_2 di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, il Controparte_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023(nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto di e a usufruire della “Carta Parte_1 Parte_2 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24
[...]
) e per l'anno scolastico 2020/21 ), o per i diversi anni di precariato risultanti Parte_1 Parte_2 dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e Con conseguentemente condannarsi il a costituire in favore di parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito della somma di € 1.000,00 ) e di € 500,00 Parte_1
) quale contributo alla formazione professionale di parte ricorrente. In via subordinata, previo Parte_2 accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE e del diritto di e a usufruire della “Carta Parte_1 Parte_2 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24
[...]
) e per l'anno scolastico 2020/21 ), o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, Parte_1 Parte_2Con condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.000,00 ) e di € 500,00 ) o nella diversa somma risultante dovuta. Parte_1 Parte_2 Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il
1 rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.”.
2. Il convenuto si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito di respingere le domande CP_1 del ricorrente in quanto inammissibili e infondate. Con vittoria di spese. Parte_2
3. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla l. n. 107 del 2015, che, all'art. 1, comma 121, ha previsto che la suddetta Carta “… dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di CP_3 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.”.
5. È stato, inoltre, precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile” (comma 121).
6. I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal D.P.C.M. 28 settembre 2016 (emesso in attuazione dell'art. 1, comma 122 della citata norma di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.”.
7. D'altro canto, l'art. 63 C.C.N.L. Comparto Scuola, in tema di formazione in servizio, prevede che: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.
8. E l'art. 64 del citato C.C.N.L. stabilisce che: “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.
9. In merito alla conformità delle disposizioni normative sopra richiamate alla disciplina eurounitaria è, quindi, intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C- 450/21, rilevando l'astratta incompatibilità della normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha affermato quanto segue:
“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo
CP_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EURO 500 all'anno, concesso al
CP_1 fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali» e affermando che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego “ anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre,
CP_1 dall'adozione del decreto legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti
CP_1 professionali a distanza.”.
2 10. La Corte ha, inoltre, colto l'occasione per ribadire principi di diritto dalla stessa più volte affermati, in base ai quali
“la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).”. 11. La Suprema Corte di Cassazione, in sede di rinvio pregiudiziale, con la sentenza n. 29961/2023, ha, a sua volta, affermato i seguenti principi di diritto:- “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
.”;- “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato CP_1 tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”;- “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.”;- “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. 12. Il convenuto, costituendosi in giudizio, ha eccepito unicamente e con riguardo esclusivamente al ricorrente CP_1
, l'inammissibilità del ricorso per abusiva parcellizzazione del credito, perché il Tribunale di Firenze, con Pt_2 sentenza n. 190/2023 (doc.1) pubblicata il 6.3.2023 e resa nel giudizio R.G. n. 2598/2022, “si è già pronunciato su identico ricorso proposto dall'odierno ricorrente (si veda doc. 2). In questa sede il ricorrente, sulla base delle medesime allegazioni già articolate nel precedente procedimento, ha sostenuto l'illegittima della scelta di escludere i docenti precari dal beneficio della Carta del Docente per l'aggiornamento e la formazione. Viene così fatto valere il medesimo fatto lesivo già oggetto del precedente giudizio. Le domande oggi proposte sono certamente inammissibili. Dovrà così ravvisarsi nel caso di specie la parcellizzazione del credito, ribadendo che il ricorrente ha già agito in giudizio con ricorso recante n.r.g. 2598/2022 depositato in data 16/11/2022 per l'ottenimento del beneficio per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 nel corso del quale avrebbe potuto agire per il medesimo credito azionato nella presente sede, posto che la prima udienza si è tenuta in data 23.2.2023 e il procedimento si è concluso con sentenza 190/2023 pubblicata il 6.3.2023. Il credito oggetto della presente causa origina da un contratto a tempo determinato con scadenza il 30 giugno 2021 (nomina del 14 ottobre 2020).”. 13. Ritiene il Tribunale che l'eccezione sia infondata e debba essere respinta in quanto, come chiarito dal giudice di legittimità (v. Cass., ss.uu., n. 7299/2025), la fattispecie dell'abusivo frazionamento del credito presuppone,
3 innanzitutto, che i diritti di credito facciano capo a un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, mentre nel caso di specie i diritti di credito azionati dal ricorrente originano da differenti, distinti e autonomi rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato.
14. Per il resto deve darsi atto che il convenuto non ha formulato specifiche contestazioni (v. art. 416 c.p.c.) CP_1 in merito alla sussistenza nel caso concreto dei fatti costitutivi dei diritti di credito azionati dai ricorrenti, che, pertanto, devono ritenersi provati ex art. 115 c.p.c.
15. Ne consegue che, disapplicata la normativa nazionale sopra esaminata per contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, i ricorrente hanno diritto a ottenere una Carta (con le stesse caratteristiche previste per il personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00 per ciascuna annualità oggetto di domanda, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
16. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del fatto che è stata decisa in prima udienza senza svolgimento di attività istruttoria, nonché della odierna rinuncia di parte ricorrente alle spese di lite relative al ricorrente , seguono la soccombenza del . Pt_2 CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente di percepire, per gli a.s. 2022/2023 e 2023/2024, e il diritto Parte_1 del ricorrente , di percepire, per l'a.s. 2020/2021, il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta Parte_2 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 l. n. 107/2015, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- per l'effetto, condanna il ad attribuire al ricorrente , per gli a.s. Controparte_1 Parte_1 2022/2023 e 2023/2024, e al ricorrente , per l'a.s. 2020/2021, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la Parte_2 formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 l. n. 107/2015, dell'importo di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il convenuto a rifondere alle parti ricorrenti le spese di lite che, ex D.M. n. 147/2022, liquida CP_1 complessivamente in € 336,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Firenze, 28 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
OT NS
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa OT NS, all'udienza del 28 ottobre 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 1579 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, pendente TRA
e , rappresentati e difesi, per procura in calce al ricorso, nonché allegata alla Parte_1 Parte_2 busta contenente il ricorso e inviata telematicamente ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c., dagli avv.ti Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci ed elettivamente domiciliati in Monreale (PA) alla Via Roma n. 48, presso lo studio degli avv.ti Walter Miceli e Fabio Ganci;
RICORRENTI E
, in persona del Ministro in carica, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal dott. Francesco Burgello, dipendente dell'Amministrazione, giusta delega in atti e nota dell'Avvocatura dello Stato del 05.08.2025; RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 28.04.2025 e ritualmente notificato, i docenti e Parte_1
hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione Parte_2 di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, il Controparte_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023(nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto di e a usufruire della “Carta Parte_1 Parte_2 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24
[...]
) e per l'anno scolastico 2020/21 ), o per i diversi anni di precariato risultanti Parte_1 Parte_2 dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e Con conseguentemente condannarsi il a costituire in favore di parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito della somma di € 1.000,00 ) e di € 500,00 Parte_1
) quale contributo alla formazione professionale di parte ricorrente. In via subordinata, previo Parte_2 accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE e del diritto di e a usufruire della “Carta Parte_1 Parte_2 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24
[...]
) e per l'anno scolastico 2020/21 ), o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, Parte_1 Parte_2Con condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.000,00 ) e di € 500,00 ) o nella diversa somma risultante dovuta. Parte_1 Parte_2 Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il
1 rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.”.
2. Il convenuto si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito di respingere le domande CP_1 del ricorrente in quanto inammissibili e infondate. Con vittoria di spese. Parte_2
3. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla l. n. 107 del 2015, che, all'art. 1, comma 121, ha previsto che la suddetta Carta “… dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di CP_3 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.”.
5. È stato, inoltre, precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile” (comma 121).
6. I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal D.P.C.M. 28 settembre 2016 (emesso in attuazione dell'art. 1, comma 122 della citata norma di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.”.
7. D'altro canto, l'art. 63 C.C.N.L. Comparto Scuola, in tema di formazione in servizio, prevede che: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.
8. E l'art. 64 del citato C.C.N.L. stabilisce che: “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.
9. In merito alla conformità delle disposizioni normative sopra richiamate alla disciplina eurounitaria è, quindi, intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C- 450/21, rilevando l'astratta incompatibilità della normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha affermato quanto segue:
“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo
CP_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EURO 500 all'anno, concesso al
CP_1 fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali» e affermando che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego “ anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre,
CP_1 dall'adozione del decreto legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti
CP_1 professionali a distanza.”.
2 10. La Corte ha, inoltre, colto l'occasione per ribadire principi di diritto dalla stessa più volte affermati, in base ai quali
“la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).”. 11. La Suprema Corte di Cassazione, in sede di rinvio pregiudiziale, con la sentenza n. 29961/2023, ha, a sua volta, affermato i seguenti principi di diritto:- “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
.”;- “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato CP_1 tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”;- “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.”;- “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. 12. Il convenuto, costituendosi in giudizio, ha eccepito unicamente e con riguardo esclusivamente al ricorrente CP_1
, l'inammissibilità del ricorso per abusiva parcellizzazione del credito, perché il Tribunale di Firenze, con Pt_2 sentenza n. 190/2023 (doc.1) pubblicata il 6.3.2023 e resa nel giudizio R.G. n. 2598/2022, “si è già pronunciato su identico ricorso proposto dall'odierno ricorrente (si veda doc. 2). In questa sede il ricorrente, sulla base delle medesime allegazioni già articolate nel precedente procedimento, ha sostenuto l'illegittima della scelta di escludere i docenti precari dal beneficio della Carta del Docente per l'aggiornamento e la formazione. Viene così fatto valere il medesimo fatto lesivo già oggetto del precedente giudizio. Le domande oggi proposte sono certamente inammissibili. Dovrà così ravvisarsi nel caso di specie la parcellizzazione del credito, ribadendo che il ricorrente ha già agito in giudizio con ricorso recante n.r.g. 2598/2022 depositato in data 16/11/2022 per l'ottenimento del beneficio per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 nel corso del quale avrebbe potuto agire per il medesimo credito azionato nella presente sede, posto che la prima udienza si è tenuta in data 23.2.2023 e il procedimento si è concluso con sentenza 190/2023 pubblicata il 6.3.2023. Il credito oggetto della presente causa origina da un contratto a tempo determinato con scadenza il 30 giugno 2021 (nomina del 14 ottobre 2020).”. 13. Ritiene il Tribunale che l'eccezione sia infondata e debba essere respinta in quanto, come chiarito dal giudice di legittimità (v. Cass., ss.uu., n. 7299/2025), la fattispecie dell'abusivo frazionamento del credito presuppone,
3 innanzitutto, che i diritti di credito facciano capo a un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, mentre nel caso di specie i diritti di credito azionati dal ricorrente originano da differenti, distinti e autonomi rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato.
14. Per il resto deve darsi atto che il convenuto non ha formulato specifiche contestazioni (v. art. 416 c.p.c.) CP_1 in merito alla sussistenza nel caso concreto dei fatti costitutivi dei diritti di credito azionati dai ricorrenti, che, pertanto, devono ritenersi provati ex art. 115 c.p.c.
15. Ne consegue che, disapplicata la normativa nazionale sopra esaminata per contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, i ricorrente hanno diritto a ottenere una Carta (con le stesse caratteristiche previste per il personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00 per ciascuna annualità oggetto di domanda, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
16. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del fatto che è stata decisa in prima udienza senza svolgimento di attività istruttoria, nonché della odierna rinuncia di parte ricorrente alle spese di lite relative al ricorrente , seguono la soccombenza del . Pt_2 CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente di percepire, per gli a.s. 2022/2023 e 2023/2024, e il diritto Parte_1 del ricorrente , di percepire, per l'a.s. 2020/2021, il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta Parte_2 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 l. n. 107/2015, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- per l'effetto, condanna il ad attribuire al ricorrente , per gli a.s. Controparte_1 Parte_1 2022/2023 e 2023/2024, e al ricorrente , per l'a.s. 2020/2021, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la Parte_2 formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 l. n. 107/2015, dell'importo di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il convenuto a rifondere alle parti ricorrenti le spese di lite che, ex D.M. n. 147/2022, liquida CP_1 complessivamente in € 336,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Firenze, 28 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
OT NS
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