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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/04/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2842 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott. Mariarosa Clara Pipponzi , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. PISERI RENATO parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA DEL VASTO 3 26100 CREMONA ITALIA
- RICORRENTE contro
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore con l'Avv. MINEO
ALESSANDRO parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in
VIA P. BULLONI 14 25136 BRESCIA
- RESISTENTE
Oggetto: accertamento obbligo di iscrizione alla gestione commercianti e impugnazione avviso di addebito
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il presente ricorso ha evocato in giudizio l' Parte_1 CP_2
evidenziando in fatto quanto segue:
1-dopo essersi cancellata dalla gestione commercianti in data 1 gennaio
2017 quale coadiuvante del marito nella società La Parte_2
Coccinella snc di IS OL & C. essendo in fase di divorzio dal marito, in data 6 settembre 2022 l' le comunicava di averla CP_2
nuovamente iscritta nella gestione commercianti sulla base di controlli incrociati con l'Agenzia delle Entrate;
2-presentava ricorso in via amministrativa evidenziando che la dichiarazione dei redditi riportava un errore in quanto era stata trascinata la spunta della casella occupazione prevalente dalla dichiarazione dei redditi del 2017;
CP_
3- in pendenza del ricorso amministrativo l' Sede Provinciale di Brescia le notificava due avvisi bonari per iscrizione nella Gestione Commercianti dal
01.01.2017 al 30.09.2023 ( n. 150021761426LS202311 per € 18.637,93 datato
16.11.2023) e (n. 150021761426LS202403 terza rata 2023 per € 1114,26 datata
15.03.2024) (doc 4).;
4-avverso tali avvisi veniva presentato in data 09.04.2024 un ulteriore ricorso amministrativo (doc 5) con il quale si contestava nuovamente l'iscrizione d'ufficio e si produceva all' anche le dichiarazioni reddituali integrative per CP_2
gli anni dal 2018 al 2022 rettificate ( doc. 6 – 7 – 8- 9- 10) con l'eliminazione nel quadro SP dell'erronea barratura “attività prevalente”;
5- nelle more della definizione dei ricorsi amministrativi con avviso di addebito n. 33520240000778412000 formato il 09.11.2024 e notificato il 22.11.2024
l' Sede Provinciale di Brescia le comunicava una insolvenza contributiva CP_2 per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2023 per € 30.836,65 (doc 11);
6- in sovrapposizione sia agli avvisi bonari che all'atto di addebito e pur nelle more dei ricorsi amministrativi, ha ricevuto dall'Esattore un'intimazione di pagamento per € 9.815,46 (doc 12).
2 Si è tempestivamente costituito in giudizio l' Controparte_1
rilevando che la ricorrente è stata cancellata in
[...]
autotutela dalla Gestione Commercianti con decorrenza dal 1.1.2017 (doc.1) e che gli addebiti correlati erano stati sgravati (doc.2) ed ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, cui la difesa della ricorrente si è associata nel corso dell'udienza odierna.
Alla luce del provvedimento di autotutela emesso non v'è dubbio che può dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le parti hanno dibattuto in ordine alle spese avendo la parte ricorrente chiesto la refusione e l' la compensazione. CP_2
Nel caso di specie si osserva che l' , nonostante la pendenza di ben due CP_2
ricorsi in sede amministrativa, ha proceduto prima della loro definizione alla notifica dell'atto impugnato per importo complessivo rilevante cui si è aggiunta anche la intimazione di pagamento ed ha quindi costretto la odierna ricorrente alla impugnazione in esame. Non vi sono motivi per derogare alla regola della soccombenza.
Pertanto l' va condannato a rifondere alla ricorrente le spese di lite del CP_2
presente giudizio liquidate nell'importo specificato in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: dichiara cessata la materia del contendere condanna la parte l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si CP_2
liquidano in € 1200,00 , oltre spese generali al 15%, oltre IVA, CPA e rimborso del CU versato
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 14/04/2025 il Giudice del lavoro
Dott. Mariarosa Clara Pipponzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott. Mariarosa Clara Pipponzi , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. PISERI RENATO parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA DEL VASTO 3 26100 CREMONA ITALIA
- RICORRENTE contro
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore con l'Avv. MINEO
ALESSANDRO parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in
VIA P. BULLONI 14 25136 BRESCIA
- RESISTENTE
Oggetto: accertamento obbligo di iscrizione alla gestione commercianti e impugnazione avviso di addebito
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il presente ricorso ha evocato in giudizio l' Parte_1 CP_2
evidenziando in fatto quanto segue:
1-dopo essersi cancellata dalla gestione commercianti in data 1 gennaio
2017 quale coadiuvante del marito nella società La Parte_2
Coccinella snc di IS OL & C. essendo in fase di divorzio dal marito, in data 6 settembre 2022 l' le comunicava di averla CP_2
nuovamente iscritta nella gestione commercianti sulla base di controlli incrociati con l'Agenzia delle Entrate;
2-presentava ricorso in via amministrativa evidenziando che la dichiarazione dei redditi riportava un errore in quanto era stata trascinata la spunta della casella occupazione prevalente dalla dichiarazione dei redditi del 2017;
CP_
3- in pendenza del ricorso amministrativo l' Sede Provinciale di Brescia le notificava due avvisi bonari per iscrizione nella Gestione Commercianti dal
01.01.2017 al 30.09.2023 ( n. 150021761426LS202311 per € 18.637,93 datato
16.11.2023) e (n. 150021761426LS202403 terza rata 2023 per € 1114,26 datata
15.03.2024) (doc 4).;
4-avverso tali avvisi veniva presentato in data 09.04.2024 un ulteriore ricorso amministrativo (doc 5) con il quale si contestava nuovamente l'iscrizione d'ufficio e si produceva all' anche le dichiarazioni reddituali integrative per CP_2
gli anni dal 2018 al 2022 rettificate ( doc. 6 – 7 – 8- 9- 10) con l'eliminazione nel quadro SP dell'erronea barratura “attività prevalente”;
5- nelle more della definizione dei ricorsi amministrativi con avviso di addebito n. 33520240000778412000 formato il 09.11.2024 e notificato il 22.11.2024
l' Sede Provinciale di Brescia le comunicava una insolvenza contributiva CP_2 per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2023 per € 30.836,65 (doc 11);
6- in sovrapposizione sia agli avvisi bonari che all'atto di addebito e pur nelle more dei ricorsi amministrativi, ha ricevuto dall'Esattore un'intimazione di pagamento per € 9.815,46 (doc 12).
2 Si è tempestivamente costituito in giudizio l' Controparte_1
rilevando che la ricorrente è stata cancellata in
[...]
autotutela dalla Gestione Commercianti con decorrenza dal 1.1.2017 (doc.1) e che gli addebiti correlati erano stati sgravati (doc.2) ed ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, cui la difesa della ricorrente si è associata nel corso dell'udienza odierna.
Alla luce del provvedimento di autotutela emesso non v'è dubbio che può dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le parti hanno dibattuto in ordine alle spese avendo la parte ricorrente chiesto la refusione e l' la compensazione. CP_2
Nel caso di specie si osserva che l' , nonostante la pendenza di ben due CP_2
ricorsi in sede amministrativa, ha proceduto prima della loro definizione alla notifica dell'atto impugnato per importo complessivo rilevante cui si è aggiunta anche la intimazione di pagamento ed ha quindi costretto la odierna ricorrente alla impugnazione in esame. Non vi sono motivi per derogare alla regola della soccombenza.
Pertanto l' va condannato a rifondere alla ricorrente le spese di lite del CP_2
presente giudizio liquidate nell'importo specificato in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: dichiara cessata la materia del contendere condanna la parte l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si CP_2
liquidano in € 1200,00 , oltre spese generali al 15%, oltre IVA, CPA e rimborso del CU versato
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 14/04/2025 il Giudice del lavoro
Dott. Mariarosa Clara Pipponzi
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