Sentenza 8 marzo 1973
Massime • 3
Nel vigente sistema delle assicurazioni sociali, obbligato diretto verso l'INPS per il versamento dei contributi e soltanto il datore di lavoro, al punto che a quest'ultimo non potrebbe sostituirsi nell'adempimento il lavoratore, il quale non puo neppure attivare, per l'Esercizio del potere di riscossione coattiva, l'INPS, che a sua volta agisce come soggetto autonomo e non quale rappresentante od incaricato del lavoratore assicurato.*
E dalla sentenza di accoglimento dell'Azione revocatoria fallimentare e di conseguente rimozione dell'effetto della sottrazione della somma pagata all'Azione esecutiva concorsuale, che nasce per il terzo convenuto l'obbligazione personale di restituzione del tantundem ed il corrispondente diritto della massa ad esigerlo pei fini indicati; ed e con riferimento a quel momento che va identificato il dies a quo per la decorrenza degli interessi.*
Nei confronti dell'INPS e esperibile l'Azione revocatoria fallimentare per versamenti di contributi assicurativi eseguiti dall'imprenditore fallito durante lo stato di insolvenza, senza che cio incida sui rapporti di Assicurazione obbligatoria fra il datore di lavoro, i lavoratori e l'istituto, il quale non e legittimato a revocare gli accreditamenti gia, effettuati, importando l'Azione la sola inefficacia,rispetto ai terzi creditori del fallito - entro i limiti dell'effettivo pregiudizio cui costoro risultano esposti, dei negozi solutori dell'obbligazione contributiva del datore di lavoro verso l'INPS.*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/03/1973, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 8 marzo 1973 |
Testo completo
Nei confronti dell'INPS e esperibile l'Azione revocatoria fallimentare per versamenti di contributi assicurativi eseguiti dall'imprenditore fallito durante lo stato di insolvenza, senza che cio incida sui rapporti di Assicurazione obbligatoria fra il datore di lavoro, i lavoratori e l'istituto, il quale non e legittimato a revocare gli accreditamenti gia, effettuati, importando l'Azione la sola inefficacia,rispetto ai terzi creditori del fallito - entro i limiti dell'effettivo pregiudizio cui costoro risultano esposti, dei negozi solutori dell'obbligazione contributiva del datore di lavoro verso l'INPS.*