Articolo 1756 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1755Articolo 1757
Versione
9 ottobre 2010
Art. 1756. Normativa applicabile 1. Sono applicabili alle infermiere della Croce rossa italiana le disposizioni dell'articolo 990.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente