Art. 21. 1. E' improrogabilmente fissato al 31 dicembre 1990 il termine previsto dall'aricolo 5 della legge 10 febbraio 1989, n. 48 , relativo alle strutture ed ai materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere.
Articolo 21 della Legge 31 maggio 1990, n. 128
Articolo 20Articolo 22
Articolo 21 della Legge 31 maggio 1990, n. 128
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4 giugno 1990
4 giugno 1990