Art. 21. 1. E' improrogabilmente fissato al 31 dicembre 1990 il termine previsto dall'aricolo 5 della legge 10 febbraio 1989, n. 48 , relativo alle strutture ed ai materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere.
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4 giugno 1990
4 giugno 1990