Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 11/03/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
n° 455/2023 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di lavoro iscritta al n° 455/2023 r.g., pendente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Massimiliano Parte_1
Matteucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara alla Piazza Ettore Troilo n. 8;
- ricorrente -
e
; Controparte_1
; Controparte_2
; CP_3
- resistente contumace- avente ad oggetto: conversione del contratto a tempo determinato e crediti da lavoro.
Conclusioni delle parti: come da ricorso introduttivo del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante in epigrafe indicata premesso:
-di essere stata assunta alle dipendenze della società in data 03.11.2022 con Controparte_1
contratto a tempo determinato fino al 31.12.2022, con mansioni di commessa di vendita, e di essere stata distaccata presso l'azienda che opera nel settore della distribuzione e vendita di caffè CP_3
e di prodotti affini, all'interno del Centro Commerciale La Fontana;
-di aver dunque prestato la sua attività lavorativa come commessa dal 03.11.2022 al 31.12.2022 presso il punto vendita di Lanciano della distaccataria alternandosi in tre turni giornalieri: CP_3
-di aver ricevuto direttive sullo svolgimento della prestazione lavorativa dalla responsabile della società sig.ra , la quale predisponeva le turnazioni ed alla quale bisognava CP_3 Persona_1
rivolgersi per ogni problematica relativa alla gestione del rapporto di lavoro tramite telefono o messaggi whatsapp;
-che per la tracciabilità degli orari di ingresso e di uscita dal lavoro, al personale dipendente e, dunque, anche ad ella veniva richiesto di trasmettere via whatsapp al gruppo del punto vendita, dove era presente anche la responsabile , uno scontrino di cassa uso interno Persona_1 attestante l'orario di entrata e l'orario di uscita quando questa avveniva prima della chiusura serale;
-di aver ricevuto, nei primi giorni del mese di gennaio, dalla responsabile della società CP_3
comunicazione che il rapporto di lavoro era da considerarsi concluso al 31.12.2022;
-che da un controllo della propria posizione lavorativa effettuato presso il Centro per l'Impiego è venuta a conoscenza che il rapporto di lavoro con la distaccante la cui Controparte_1
scadenza originaria era fissata al 31.12.2022, risultava cessato alla data del 30.11.2022 e che dal
01.12.2022, senza sottoscrivere alcun contratto di lavoro, risultava dipendente di altra società, la con contratto a tempo determinato con scadenza al 31.12.2022; Controparte_2
-di non aver ricevuto, al termine del rapporto di lavoro, il pagamento delle ore effettivamente prestate, affatto coincidenti con quelle contabilizzate nel prospetto paga del mese di novembre
2022, né della retribuzione di dicembre 2022, dei ratei di mensilità aggiuntive e delle spettanze di fine rapporto, ivi compreso il TFR;
ha adito l'intestato Tribunale al fine di:
“1. accertare e dichiarare, per le causali di cui al ricorso, la nullità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato tra la sig.ra la società Parte_1 Controparte_2
[...]
2. conseguentemente, dichiarare che tra parte ricorrente e la società Controparte_2 si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dal 01/12/2022, e per l'effetto dichiarare il recesso così come intimato al ricorrente nullo o comunque illegittimo e privo di qualunque effetto con conseguente ripristino del rapporto di lavoro;
3. Condannare la società ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs Controparte_2
81/2015, alla corresponsione in favore del ricorrente di una indennità onnicomprensiva nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, o in una misura minore che riterrà di giustizia, comunque non inferiore a 2,5 mensilità; 4. accertare e dichiarare, altresì, il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il pagamento del saldo della retribuzione di novembre 2022, della retribuzione di dicembre 2022, dei ratei delle mensilità aggiuntive, delle spettanze di fine rapporto e del TFR;
Co 5. per l'effetto condannare le società convenute 22 e CP_1 Controparte_2
ciascuna per i periodi di competenza e la società in solido per l'intero periodo
[...] CP_3
lavorativo, al pagamento in favore della sig.ra della somma di Euro 3.667,37 Parte_1
di cui Euro 3.415,45 per differenze retributive ed Euro 252,92 per Trattamento di Fine Rapporto, detratto l'acconto percepito di euro 800,00, ovvero di quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia. Il tutto maggiorato di rivalutazione ed interessi di legge”.
Alla prima udienza, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, è stata dichiarata la contumacia delle società resistenti ed è stata ammessa la prova orale.
Dopo l'escussione di un teste addotto dalla difesa di parte ricorrente è stata fissata l'udienza di decisione, disponendo che le attività fossero sostituite dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito delle predette note di trattazione scritta in data odierna la causa viene decisa con sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le seguenti considerazioni.
In punto di fatto, l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato a tempo parziale orizzontale tra la ricorrente e la resistente dal 03.11.2022 al 30.11.2022, di un Controparte_1
rapporto a tempo determinato con la società dal 01.12.2022 al Controparte_2
31.12.2022 ed, infine, l'esistenza di un distacco della lavoratrice in favore della dal CP_3
03.11.2022 sino al 31.12.2022 risultano dalla documentazione allegata agli atti del procedimento ad opera della parte ricorrente (cfr. doc. 1 e 2 allegati al ricorso, Modello C2 storico del Centro per l'Impiego e lettera di distacco).
Dal punto di vista giuridico, va premesso che in tema di contratti a termine, l'art. 19, n. 4, d.lgs.
81/2015 prevede che: "Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione". La ratio sottesa alla forma scritta va individuata nello sfavore che il legislatore ha da sempre mostrato verso il contratto di lavoro a termine, non di rado utilizzato per eludere le disposizioni di legge poste a garanzia del lavoratore, e nell'esigenza che attraverso l'imposizione di detta forma le parti contrattuali prendano piena coscienza dei reciproci obblighi e diritti. Invero, la forma scritta - riguardante non l'intero contratto, ma solo la clausola che appone il termine - è richiesta ad substantiam, per cui è insuscettibile di essere provata a mezzo testi e la sua mancanza fa sì che il contratto si reputi a tempo indeterminato (cfr. in tali sensi: Cass. 11/12/2002 n. 17674, Cass. 27/2/1998 n. 2011; Cass.
8/7/1995 n. 7507; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 08/07/1995) 08/07/1995, n. 7507).
Nell'ottica descritta, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio che va qui ribadito, secondo cui l'apposizione del termine al contratto di lavoro, oltre che risultare da atto scritto, deve essere coeva od anteriore all'inizio del rapporto lavorativo, anche se non è però richiesto che la dichiarazione di volontà e l'apposizione del termine siano contenuti in un unico documento, perché il requisito della forma scritta viene osservato anche allorquando la sottoscrizione del lavoratore sia contenuta in un documento a sé, costituente accettazione di una proposta, anche essa scritta, di contratto a termine formulata dal datore di lavoro, ed il contratto sia concluso, ai sensi dell'art. 1326
c.c., prima o contemporaneamente all'inizio della prestazione (cfr. ex plurimis Cass. 10607/2002,
Cass. Civ. sez. lav. 17674/2002, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2774 del 05/02/2018).
Applicando gli esposti principi al caso di specie in cui, anche tenuto conto della mancata costituzione in giudizio della società non vi è prova che l'apposizione Controparte_2
del termine sia avvenuta con atto scritto, si deve accertare e dichiarare la nullità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro in questione e che tra la ricorrente e la società Controparte_2
si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dal 01.12.2022.
[...]
Conseguentemente, la resistente dev'essere condannata, ai sensi Controparte_2 dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2015, al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità onnicomprensiva, quantificata nella misura minima di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, avuto riguardo all'anzianità di servizio della lavoratrice pari a soli 31 giorni.
Passando alla disamina della domanda di condanna alle differenze retributive deve darsi atto che il complessivo compendio probatorio, costituito dalla documentazione in atti (cfr. doc. 5 e 6 allegati al ricorso) e dalla deposizione resa dal teste escusso all'udienza del 07.02.2024 Testimone_1
unitamente alla valutazione della mancata costituzione in giudizio delle società resistenti, consente di ritenere provata la prospettazione attorea dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa nel periodo dal 03.11.2022 al 31.12.2022 presso l'azienda nell'unità produttiva di Lanciano CP_3
(CH), alla Via Santo Spirito n. 119, all'interno del Centro Commerciale La Fontana, con mansioni di commessa ed osservando un orario di lavoro alternandosi in tre turni giornalieri: dalle ore 9:00 alle ore 15:00, dalle ore 15:00 alle ore 21:00 e dalle ore 13:00 alle ore 17:00, su sei giorni a settimana compresa la domenica con un giorno di riposo. E' evidente che in mancanza della costituzione delle società resistenti e dell'assolvimento dell'onere della prova su di esse gravante dell'intervenuto pagamento delle voci retributive richieste dalla ricorrente (saldo retribuzione di novembre 2022, retribuzione di dicembre 2022, ratei di mensilità aggiuntive e spettanze di fine rapporto ivi compreso il TFR), la domanda non potrà che trovare accoglimento.
Quanto alla liquidazione delle spettanze così riconosciute alla base della decisione possono certamente essere posti i conteggi analitici elaborati dalla parte ricorrente sulla base delle tabelle retributive del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi e dell'inquadramento nel livello V del predetto CCNL, che ricomprende
“i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite” e che tra le figure professionali di riferimento contempla quella dell'aiutante commesso (cfr. doc. 8 e 9 allegati al ricorso).
Quanto alle modalità di computo delle spettanze dovute va osservato che, come pacifico nella giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. 28.9.2011 n. 19790; Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
13/09/2013, n. 21010 (rv. 627984); Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 14/09/2015, n. 18044 (rv. 636824), più di recente Cass. 21.3.2019 n. 8017 e Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 10/11/2021, n. 33155),
l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione delle spettanze retributive non ha il potere d'interferire, restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criterio cd. di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno dal lavoratore effettivamente percepite.
Conclusivamente dev'essere, dunque, accertato e dichiarato che la ricorrente è creditrice della complessiva somma pari ad € 3.667,37 lorde (di cui €. 3.415,45 per differenze retributive ed €.
252,92 per trattamento di fine rapporto), detratto l'acconto percepito di €. 800,00 e contabilizzato nella busta paga di novembre 2022 (cfr. doc. 3 allegato al ricorso).
Per l'effetto le società convenute e dovranno Controparte_1 Controparte_2
essere condannate al pagamento delle differenze retributive in favore della ricorrente, ciascuna per i periodi di competenza, oltre al cumulo di interessi e rivalutazione come per legge.
E' invece da escludere l'invocata responsabilità solidale della distaccataria Difatti, ai CP_3 sensi dell'art. 30, c. 1, D. Lgs. n. 276/2003, il distacco “si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa” ed ai sensi del comma 2 del medesimo articolo “In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore”.
La fondatezza del ricorso comporta che le spese del giudizio -liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminato della controversia e applicando i valori minimi, in considerazione dell'attività processuale concretamente espletata dalla parte nel corso del giudizio e della scarsa complessità della controversia- siano poste a carico delle società convenute e Controparte_1 Controparte_2
Nulla sulle spese nei confronti della non costituitasi in giudizio. CP_3
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accerta e dichiara la nullità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato tra la ricorrente e la società Controparte_2
-per l'effetto, dichiara che tra la ricorrente e la società si è instaurato Controparte_2
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dal 01.12.2022;
-condanna la società alla corresponsione in favore della ricorrente di Controparte_2 una indennità onnicomprensiva nella misura minima di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
-condanna le società convenute e ciascuna per i Controparte_1 Controparte_2 periodi di competenza, al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di €. 3.667,37, detratto l'acconto percepito di €. 800,00, oltre al cumulo di interessi e rivalutazione;
-condanna le società convenute e alla rifusione Controparte_1 Controparte_2 in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in €. 2.695,5 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
-nulla sulle spese nei confronti della non costituitasi in giudizio. CP_3
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Lanciano, l'11.03.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -