CASS
Sentenza 28 marzo 2026
Sentenza 28 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2026, n. 7443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7443 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20046/2020 R.G. proposto da: SA SS AR SE, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avvocati Antonio Sigillo' e Giorgio De Nova, -ricorrente- contro AR RA in proprio e quale trustee del TR IN, rappresentata difesa dagli avvocati Alessandro AR Colombo ed Eugenio Antonio Correale, -controricorrente- nonché contro Civile Sent. Sez. 2 Num. 7443 Anno 2026 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: PICARO VINCENZO Data pubblicazione: 28/03/2026 2 AR CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro MO, -controricorrente- nonché contro AN IC Srl, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Corbetta, -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 867/2020 depositata il 6.4.2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.3.2026 dal Consigliere VI IC. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, IO CO, che ha concluso per l’accoglimento del quinto motivo del ricorso ed il rigetto nel resto del ricorso. Uditi per la ricorrente l'avv. Giorgio De Nova e per i controricorrenti gli avvocati Alessandro Colombo, Giovanni Smargiassi per delega dell’avv. Alessandro MO, e MO LI, per delega dell’avv. Riccardo Corbetta. FATTI DI CAUSA Con la sentenza n. 1267/2018, il Tribunale di Como dichiarava l’attrice, AR SE SA SS, proprietaria della strada che dalla via Cardina n. 36 di di Como conduceva al SO SA sul quale sorgeva la villa monumentale dell’attrice, strada che era stata realizzata sui mappali n. 5774 e 1853 intestati alla AN IC s.r.l. e su una porzione del mappale n. 1065 intestato a RA AR in qualità di trustee del TR IN, dichiarando l’inefficacia nei confronti della SA SS, perché posti in essere a non domino, dell’atto di donazione del 24.10.2001 in essere tra AR SA SS (erede del EP SS che aveva venduto una serie di terreni comprendenti anche il SO SA ad TO SA 3 SS, nonno dell’attrice, con l’atto del notaio Silo del 27.2.1897) e RA AR, dell’atto istitutivo del trust IN del 26.6.2009 col quale ad esso erano state trasferite le menzionate particelle, posto in essere da RA e CO AR, e dell’atto di compravendita del 20.11.2012 stipulato da RA AR, in qualità di trustee del TR IN, con il quale i mappali 5774 e 1853 erano stati venduti alla AN IC s.r.l. La sentenza di primo grado condannava altresì la predetta società a ripristinare la strada sopra indicata, mediante la rimozione della conduttura elettrica sotterranea, da essa installata, ed a sistemare il terreno soprastante. La AR in proprio e quale trustee del TR IN proponeva appello avverso la predetta sentenza, chiedendo di rigettare le domande della SA SS, in quanto la strada di collegamento tra il SO SA con la sovrastante villa monumentale e via Cardina n. 36 effettivamente realizzata era diversa dalla strada di proprietà dell’acquirente TO SA SS individuata nell’atto del notaio Silo del 27.2.1897, con conseguente piena validità degli atti del 24.10.2001, 26.6.2009 e 20.11.2012 summenzionati posti in essere dagli aventi causa dell’originario venditore ed unico proprietario del compendio, EP SS, ed a tale appello aderiva CO AR. La AN IC s.r.l., a sua volta, condivideva tale impostazione e proponeva appello incidentale per essere dichiarata unica proprietaria del tratto di viale insistente sui mappali n. 5774 e 1853, con ogni conseguente provvedimento. Infine, si costituiva in secondo grado, AR SE SA SS, chiedendo il rigetto dell’appello principale e di quello incidentale della AN IC s.r.l. e spiegando altresì appello incidentale, con il quale chiedeva la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva respinto la sua domanda di risarcimento danni per avere la AN IC 4 s.r.l. capitozzato i primi tre ippocastani centenari della strada realizzata ex art. 2043 cod. civ.. Con la sentenza n. 867/2020 del 26.2/6.4.2020, la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di prime cure, accertava e dichiarava la non coincidenza tra la strada oggetto di rivendica da parte della SA SS e la strada effettivamente realizzata, ricadente sulle particelle 5774, 1853 e 1065. Accertava pertanto la validità degli atti traslativi del 24.10.2001, 26.6.2009 e 20.11.2012 posti in essere dagli aventi causa dell’originario proprietario unico del compendio, EP SS, dichiarando per l’effetto la AN IC s.r.l. unica proprietaria dei mappali 5774 e 1863 ed eliminando la condanna della stessa alla rimozione della conduttura elettrica sotterranea del primo tratto della strada realizzata. Respingeva, infine, l’appello incidentale della SA SS, relativo alla domanda di risarcimento danni per il taglio dei tre ippocastani, condannandola alle spese di lite del doppio grado e ponendo a suo carico le spese della CTU. Avverso questa sentenza AR SE SA SS ha proposto tempestivo ricorso a questa Corte, affidandosi a cinque doglianze. Hanno resistito, con separati atti di controricorso, RA AR in proprio e quale trustee del TR IN, la AN IC s.r.l. e CO AR. La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale, IO CO, ha concluso per l’accoglimento del quinto motivo di ricorso. Nell’imminenza della pubblica udienza del 19.3.2026, tutte le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 948, 949 e 2697 c.c., nonché degli articoli 112 c.p.c. e 2697 c.c., avendo la Corte d’Appello qualificato la domanda dell’attrice come domanda di rivendica anziché come mera azione di 5 accertamento della proprietà della strada di accesso alla Villa SO SA, ritenendo peraltro non assolto l’onere della prova gravante sull’originaria attrice mediante la prova dell’esistenza di un valido titolo di acquisto. Con il primo motivo la ricorrente si duole del fatto che la Corte distrettuale non abbia qualificato la domanda da lei proposta in primo grado, che assume impropriamente indicata come di rivendicazione, come domanda di mero accertamento del diritto di proprietà della strada effettivamente realizzata di collegamento tra la via Cardina n. 36 di Como ed il SO SA perché non accompagnata ad una richiesta di recupero del possesso della suddetta strada, rimasta sempre nella sua disponibilità, e che aavrebbe quindi ritenuto necessaria la cosiddetta probatio diabolica propria della rivendica, ponendo così a suo carico un onere probatorio particolarmente gravoso, richiedente anche la dimostrazione di un acquisto della proprietà per usucapione, o comunque a titolo originario, e non solo di un valido titolo di acquisto del diritto. Il motivo é inammissibile per più ragioni, ma non perché come invece sostenuto da RA AR in proprio, dal TR IN e dalla Procura Generale, si sia formato un giudicato interno sulla qualificazione giuridica dell'azione esercitata da AR SE SA SS. Il Tribunale di Como, per quanto qui rileva, senza affrontare la questione della qualificazione dell'azione, esercitata dalla SA SS, come rivendica, con la sentenza n. 1267/2018 aveva accertato, sulla scorta del solo dato letterale dell'atto di compravendita del notaio Bernardo Silo del 27.2.1897 concluso tra il venditore EP SS (dante causa degli originari convenuti) e l'acquirente TO SA SS (nonno e dante causa dell'originaria attrice), che l'attuale ricorrente era proprietaria della strada effettivamente realizzata, che erano pertanto inefficaci gli atti traslativi posti in essere dagli aventi causa del venditore relativi a tale strada ed illecita l'installazione della conduttura elettrica sotterranea nel primo tratto di essa da parte della AN IC SR, ed aveva quindi 6 condannato quest'ultima a ripristinare la strada con la rimozione della conduttura ed a sistemare il terreno sovrastante la medesima. La sentenza di primo grado era stata poi impugnata con appello principale da RA AR in proprio e quale trustee del TR IN, con adesione di CO AR, e con appello incidentale della AN IC SR (oltre che con appello incidentale della SA SS, che qui non rileva, inerente alla sola domanda di risarcimento danni per il fatto che tre ippocastani della strada realizzata erano stati capitozzati dalla AN IC SR), che avevano chiesto di rigettare le domande della SA SS accolte in primo grado e di accertare che la strada oggetto dell'atto di compravendita del 27.2.1897 era diversa da quella effettivamente realizzata successivamente, e che quindi erano pienamente validi ed efficaci gli atti traslativi successivamente posti in essere tramite i quali le particelle corrispondenti alla strada effettivamente realizzata erano pervenuti agli originari convenuti, rigettando quindi anche la domanda della SA SS di ripristino del primo tratto della strada suddetta con rimozione della conduttura elettrica sotterranea. Ne deriva che le questioni della proprietà della strada effettivamente realizzata e degli eventuali interventi di ripristino sul primo tratto di essa, e dell'efficacia degli atti di vendita successivi a quello del 27.2.1897 delle particelle sulle quali ricadeva la strada realizzata, erano ancora in contestazione nel giudizio di secondo grado, anche se non era stato proposto uno specifico motivo di appello concernente la qualificazione dell'azione esercitata dalla SA SS come rivendica. Non poteva quindi ritenersi intervenuto alcun giudicato interno sulla qualificazione dell'azione della SA SS come rivendica, anziché come azione di mero accertamento, sicché la Corte distrettuale poteva anche riconsiderare e riqualificare l'azione a tutela della proprietà esercitata benché la qualificazione giuridica dell'azione non fosse stata fatta oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione. 7 Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (vedi Cass. 17.4.2019 n. 10760; Cass. 8.10.2018 n. 24783; Cass. 28.9.2012 n.16583). Va aggiunto che nella specie non risulta applicabile la sentenza n. 31330 del 10.11.2023 di questa Corte, richiamata dalla Procura Generale, secondo la quale il giudicato può formarsi anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice alla domanda se la parte non ha proposto specifica impugnazione, perché quella stessa sentenza esclude tale giudicato quando la qualificazione giuridica data, come nella specie, non abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito e sia incompatibile con le censure formulate dall'appellante. L'inammissibilità del primo motivo discende, piuttosto, dal fatto che l'interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda, é attività che integra un tipico accertamento in fatto (riservato, come tale, al giudice del merito), insindacabile in cassazione, salvo che sotto il profilo dell'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello proposto, o della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass.
1.12.2025 n. 31285; Cass. 21.12.2017 n. 30684; Cass. 18.5.2012 n. 7932; Cass.
7.7.2006 n. 15603; Cass.
5.8.2005 n. 16596). Tali profili nella specie non sono stati censurati, dal momento che la stessa SA SS aveva qualificato l'azione da lei esercitata come rivendica, avendo chiesto oltre all'accertamento della proprietà della strada 8 effettivamente realizzata, anche il ripristino del tratto iniziale di essa con la rimozione della conduttura elettrica sotterranea che vi aveva collocato la AN IC SR., per il quale non poteva invocare la presunzione di possesso dell'art. 1141 comma 1° c.c. per la non corrispondenza con la strada trasferita al suo dante causa TO SA SS con l'atto di compravendita del 27.2.1897 e perché la strada era stata effettivamente da lui costruita col benestare del venditore. Il primo motivo di ricorso risulta poi inammissibile anche per difetto di interesse, giacché anche nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere sussistente il più blando onere della prova della attuale ricorrente di un valido titolo di acquisto della strada effettivamente realizzata, anziché quello di un acquisto a titolo originario, o per usucapione della medesima, come richiesto per la rivendica, la motivazione della sentenza impugnata non ne sarebbe intaccata. La Corte d'Appello, infatti, prima di rigettare la domanda subordinata della SA SS di usucapione della strada effettivamente realizzata per difetto di un possesso esclusivo ed ininterrotto in ragione della sua accessibilità da parte di più soggetti in modo indiscriminato e per la mancata prova del mutamento dell'animus possidendi tramite azioni e comportamenti tali da far intendere la volontà di utilizzare la strada in questione uti domina, ha rimarcato in via preliminare in astratto, a pagina 19 penultimo capoverso della sentenza, la necessità per la rivendica della probatio diabolica. In realtà, però, in concreto, ha rigettato la domanda della SA SS di accertamento della proprietà della strada realizzata (sulle particelle 1065 parte, 1853 e 5774) perché ha ritenuto che la strada, venduta a corpo e non a misura al suo dante causa (il nonno TO SA SS), identificata sia attraverso il riferimento alla particella catastale 2040, sia attraverso il riferimento alla planimetria allegata all'atto di vendita del 27.2.1897, fosse una strada diversa rispetto a quella poi realizzata dal nonno della ricorrente e fiancheggiata da alberi di 9 ippocastano. In sostanza l'impugnata sentenza ha negato l'esistenza di un titolo di acquisto derivativo della strada realizzata a favore dell'originaria attrice e non si é affatto addentrata, nel trattare della domanda principale, dell'esistenza di un acquisto per usucapione, o a titolo originario, come sarebbe stato necessario fare se in concreto fosse stata necessaria la probatio diabolica. L'esito della decisione del giudice di secondo grado, pertanto, basato sul difetto di un titolo di acquisto a titolo derivativo, non sarebbe mutato se la Corte distrettuale avesse qualificato l'azione della SA SS come di mero accertamento, anziché di rivendicazione, e la ricorrente non ha alcun interesse a far valere un vizio di qualificazione giuridica dell'azione, funzionale all'esclusione del rigoroso regime probatorio della probatio diabolica proprio della rivendica, perché in realtà la sua domanda di accertamento della proprietà della strada realizzata é stata respinta per il difetto di un titolo di acquisto derivativo del suo dante causa e non perché non sia stata fornita la prova di un acquisto a titolo originario. 2) Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 c.c. (corrispondenti ai motivi del codice civile del 1865 compresi tra l'art. 1131 e l'art. 1139, salvo che quanto all'art. 1366 c.c.), anche in relazione agli articoli 1029, comma 2, 1073, 1378 e 771 cc., 28 della L. 16.2.1913 n.89 e 2652 n. 6, 1159 e 1159 e 1479 c.c.. In primo luogo, la ricorrente deduce l’errata interpretazione dell’atto pubblico datato 27.2.1897, con il quale le parti avevano deciso di trasferire la proprietà, oltre che del SO SA sul quale preesisteva un fabbricato poi rimpiazzato dalla costruzione della villa monumentale e dei terreni ad essa adiacenti, anche dell’unica strada di accesso al SO SA dalla strada comunale Cardina, ovverosia della strada poi realizzata sui predetti mappali n. 1065, di proprietà del TR IN, e 1853 e 557, di proprietà della AN IC s.r.l.. 10 In secondo luogo, la ricorrente assume che la Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare che il predetto atto di vendita aveva ad oggetto la proprietà dell’area di sedime della strada, come cosa determinata solo nel genere, con facoltà per l’acquirente di definire il definitivo tracciato stradale, pur in conformità a quanto pattuito nell’atto di compravendita e con produzione per questo aspetto dell’effetto traslativo solo con l’effettiva individuazione specifica della strada mediante la sua realizzazione ex art. 1378 c.c.. Sul punto, si rileva che il predetto atto del 1897 prevedeva che, sul definitivo tracciato stradale, sorgesse una servitù a carico del sedime acquistato da TO SA SS a favore del terreno trattenuto dal venditore EP SS, poi trasferito ai suoi aventi causa. In terzo luogo, la ricorrente rileva che la tesi dei convenuti, secondo cui gli atti di provenienza, pur nulli, sarebbero stati sanati dal decorso dei 5 anni previsto dall’art. 2652 n. 6 c.c., fosse da respingere, atteso che tali atti andavano ricostruiti come traslativi solo di ciò che era compatibile con i vincoli di cui alla trascrizione dell’atto di compravendita del 1897. Detta qualificazione di vendita di cosa generica, supportata dall'indicazione della lunghezza di circa 200 metri e della superficie di 800 mq (pagine 2 e 3 dell'atto), e dal dato testuale, avrebbe consentito di realizzare la comune intenzione delle parti, che si assume fosse quella di fare acquistare ad TO SA SS un ampio compendio di terreni con un preesistente fabbricato con accesso dalla via pubblica su una strada che fosse adatta al trasporto dei materiali edili necessari per edificare un complesso monumentale sul SO SA e per il successivo transito di carrozze verso una villa nobiliare di villeggiatura, per il quale era stato anche previsto all'art. 4 l'allargamento del piazzale di arrivo alla villa già delimitato con picchetti. La Corte distrettuale avrebbe poi dovuto tenere conto secondo la ricorrente che dalla CTU espletata dall'arch. Dubini era emerso che pochi mesi dopo l'atto di vendita del 27.2.1897 era stata realizzata, con lavori 11 complessi di scavo della roccia, di riporto della breccia e di costruzione di muretti di contenimento, durati alcuni mesi, la strada alberata fiancheggiata da ippocastani dell'età di circa 125 anni che ancora conduceva alla villa SO SA, in una posizione asseritamente coincidente con l'indicazione planimetrica allegata all'atto nei punti di partenza e di arrivo, ma traslata nel percorso di circa 20 metri lineari nel primo tratto, e che pertanto l'individuazione negoziale del percorso doveva ritenersi meramente indicativa, come era stato ritenuto dal Tribunale di Como nella sentenza di primo grado seguendo le indicazioni del CTU. Ulteriormente la ricorrente censura, con questo motivo, che la Corte d'Appello, nella sua interpretazione dell'atto del notaio Silo del 1897, abbia dato rilievo al mancato frazionamento ed alla mancata attribuzione di un'autonoma particella catastale al percorso stradale effettivamente realizzato per collegare il SO SA con la sovrastante villa monumentale alla via Cardina da parte dell'acquirente TO SA SS, in tal modo da un lato riconoscendo che quell'atto avrebbe attribuito al compratore la facoltà di modificare ed adattare il tracciato ed il calibro della strada di accesso originaria, ma dall'altro omettendo di attribuire effetto traslativo ex articoli 1378 e 1286 comma 2° c.c. alla sua realizzazione dopo quell'atto. Anche a voler riferire il secondo motivo di ricorso ai motivi del codice civile del 1865 compresi tra l'art. 1131 e l'art. 1139 corrispondenti agli articoli 1362, 1363, 1367 e 1371 del vigente codice civile dei quali é stata lamentata, anche sotto il profilo contenutistico, la violazione (escluso l'art. 1366 c.c. sull'interpretazione secondo buona fede non previsto nel previgente codice civile), in ragione della loro corrispondenza contenutistica con le disposizioni attuali, e data la necessaria applicazione all'interpretazione di un contratto di compravendita del 1897 del codice civile del 1865, vigente all'epoca della sua conclusione, per il principio tempus regit actum, ricavabile nella specie dall'art. 11 comma primo delle 12 disposizioni preliminari del codice civile, il secondo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse. Ed invero, una volta respinto il primo motivo e riconosciuto che l'impugnata sentenza si é basata sull'accertamento in fatto che la strada effettivamente realizzata é stata diversa da quella esattamente individuata nell'atto del 1897 tramite il riferimento alla particella catastale ed all'individuazione dell'esatto percorso, della larghezza e superficie e dell'andamento anche nella planimetria allegata, non può la ricorrente contrapporre a tale ricostruzione una propria autonoma ricostruzione in fatto, che sia basata, invece, sulla coincidenza tra la strada prevista in quell'atto e quella effettivamente realizzata, sicché senza una modifica di tale accertamento in fatto, non conseguibile in questa sede, la tesi della qualificazione della vendita del 1897 della strada come vendita di cosa generica individuata solo con la realizzazione della strada non é di alcuna utilità. Va aggiunto che la ricorrente, pur avendo richiamato nella rubrica la violazione dei criteri interpretativi della comune intenzione delle parti in base al testo letterale ed al comportamento anche successivo delle stesse, dell'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, dell'interpretazione conservativa nel senso di privilegiare il senso che attribuisca alla disposizione contrattuale un qualche effetto anziché nessuno, e della regola finale dell'interpretazione dei contratti a titolo oneroso nel senso che contemperi gli interessi delle parti, in realtà nella pur ampia esposizione del motivo non ha indicato con quali specifiche motivazioni ed in quali termini il giudice di secondo grado avrebbe violato i criteri ermeneutici, limitandosi a contrapporre un proprio autonomo risultato interpretativo a quello pur plausibile raggiunto dalla Corte distrettuale. Occorre però ricordare, come rilevato anche dalla Procura Generale, che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un 13 negozio giuridico, si traduce in un'indagine di fatto affidata al giudice di merito, e che il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale, non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata (vedi in tal senso ex multis Cass.
1.10.2025 n. 26524; Cass.
9.4.2021 n. 9461; Cass. 16.1.2019 n.873; Cass. 15.11.2017 n. 27136). Va altresì rammentato che per giurisprudenza consolidata di questa Corte l'interpretazione contrattuale data dalla sentenza impugnata non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (vedi ex multis Cass. 27.6.2018 n.16987; Cass. 28.11.2017 n. 28319; Cass. 15.11.2017 n.27136). La sentenza impugnata, alle pagine 19-20, ha motivato il rigetto della domanda della SA SS di accertamento della proprietà della strada effettivamente realizzata, perché da un lato ha considerato specificamente individuato il tracciato stradale della strada SO SA contemplato nell'atto del notaio Silo del 1897 in virtù dello specifico riferimento catastale (mappale 2040) e del rinvio alla planimetria allegata che mostrava l'ubicazione tra quel mappale e la particella 2039 nel primo tratto da via Cardina e tra quel mappale e la particella 1065 fino allo 14 sbocco sulla particella venduta ad TO SA SS (mappale 1061) nel secondo tratto, tracciato venduto a corpo e non a misura e della cui ubicazione originaria secondo la CTU espletata (pagina 14) restava traccia nel cancello iniziale che si apriva su altra proprietà ed in una rete di recinzione ancora presente sui luoghi, e dall'altro ha tratto dalla stessa CTU che il percorso previsto nell'atto di vendita non corrispondeva affatto a quello alberato con ippocastani effettivamente realizzato nei mesi successivi all’atto del 27.2.1897, che sia nel punto di imbocco da via Cardina, sia in buona parte del successivo tracciato, risultava traslato più a monte verso ovest. Il giudice di secondo grado ha poi evidenziato che la SA SS non ha fornito prova che le parti dell'atto di vendita del 1897 avessero commesso un errore bilaterale emendabile nell'individuazione del tracciato, ed ha reputato indizi insufficienti a smentire il percorso stradale negozialmente individuato attribuendo specifico rilievo alla planimetria allegata ed al riferimento catastale, di solito aventi un valore puramente sussidiario, quelli dell'esistenza degli ippocastani lungo la strada realizzata e dell'età degli stessi fatta risalire ad epoca di poco successiva all'atto di vendita, ritenuti elementi inidonei a fondare una rivendica di proprietà della strada e non di una mera servitù di passaggio. Da ultimo, la sentenza impugnata ha dato rilievo al comportamento successivo delle parti, ed in particolare dell'acquirente TO SA SS, che non aveva curato dopo l'acquisto del 1897 il frazionamento e l'attribuzione di un'autonoma intestazione catastale alla strada alberata realizzata senza opposizioni da parte del venditore, per trarre da ciò, oltre che dalle autonome vicende traslative che avevano negli anni a venire interessato le particelle costituenti l'area di sedime della strada effettivamente realizzata, vendute dagli aventi causa dell'originario venditore EP SS, la conferma che non vi era stata una volontà delle parti di rimettere l'individuazione specifica del percorso della strada 15 di collegamento del SO SA con la via Cardina ad un momento successivo ed al mero arbitrio dell’acquirente, in contrasto con le specifiche indicazioni contrarie contenute nell'atto del 1897. 3) Con il terzo motivo, ci si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, riguardante l’avvenuto perfezionamento dell’usucapione in capo all’odierna ricorrente del diritto di proprietà della strada di accesso alla Villa SO SA. Con il terzo motivo la SA SS si duole del rigetto della domanda di usucapione della strada effettivamente realizzata, che aveva riproposto in secondo grado in via subordinata mediante appello incidentale, e che é stata respinta dalla Corte d'Appello, a pagina 21, perché ha ritenuto non provato il possesso esclusivo ed ininterrotto della strada realizzata da parte della attuale ricorrente, accessibile da parte di terzi in modo indiscriminato, né il di lei compimento di azioni, o comportamenti volti a fare intendere la volontà di utilizzare come proprietaria esclusiva tale strada ed a palesare perciò il necessario elemento soggettivo con mutamento dell'originario animus col quale in principio la strada stessa era stata goduta dalla parte acquirente dell'atto del 1897. Assume la ricorrente che vi sia stata violazione e falsa applicazione degli articoli 1158 e 1146 c.c., in quanto il potere di fatto sulla strada effettivamente realizzata sarebbe stato esercitato dal suo dante causa, TO SA SS, fin dall'inizio, come possesso e non come detenzione, per cui per far decorrere il termine ventennale dell'usucapione non sarebbe stata necessaria alcuna interversione della detenzione in possesso ai sensi dell'art. 1146 comma 2° c.c., come invece asseritamente ritenuto dalla sentenza impugnata. Nell'argomentazione del motivo la SA SS fa anche un fugace accenno (vedi pagina 43) alla natura meramente apparente della motivazione resa dalla Corte d'Appello, pur senza mai invocare la nullità della sentenza impugnata e senza richiamare violazioni dell'art. 360 16 comma primo n. 4) c.p.c., dell'art. 132 n. 4) c.p.c., o dell'art. 118 disp. att. c.p.c.. Si duole, poi, la ricorrente, che la Corte d'Appello, nel ritenere non provato il possesso esclusivo della strada effettivamente realizzata da parte del suo dante causa, non abbia considerato una serie di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, che individua: a) nell'apposizione di due pilastri in granito con incise sui capitelli le scritte “SO SA” con frecce d'indicazione all'accesso di via Cardina;
b) nell'apposizione di termini in pietra di Moltrasio, di un cippo con incisa la scritta “PD” e di due panchine di granito alla fine del viale davanti al cancello d'ingresso; c) nella messa a dimora di 36 ippocastani ora centenari a decoro del viale realizzato;
d) nella cura degli ippocastani e nella manutenzione del viale;
e) nel nulla osta per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli ippocastani rilasciato dalla Sovrintendenza il 31.3.1989; f) nell'apposizione di sbarre di ferro d'accesso dopo l'inizio ed alla fine del viale realizzato emergente anche dalle foto allegate alla CTU;
g) nell'effettuazione dei lavori di manutenzione degli ippocastani poi distrutti dalla AN IC SR, risultanti dalla fattura Fito Consult del 12.9.2012 e dal bonifico del relativo pagamento del 27.9.2012; h) nelle relazioni di intervento delle imprese incaricate della manutenzione;
i) nella collocazione della conduttura privata dell'acqua potabile sotto la strada realizzata e nel posizionamento su essa del contatore;
l) nell'apposizione del vincolo monumentale del SO SA da parte della Soprintendenza, riferito anche al viale d'accesso su richiesta della ricorrente;
m) nell'indicazione del viale d'accesso al SO SA insieme al compendio monumentale nel Piano di Governo del Territorio;
17 n) nelle segnalazioni alla Sovrintendenza da lei effettuate per chiedere un tempestivo intervento inibitorio a seguito delle attività illecite poste in essere dalla AN IC SR;
o) nel fatto che il venditore EP SS ed i suoi eredi ed aventi causa fin dal 1897 avevano esercitato sulla strada effettivamente realizzata solo il passaggio per raggiungere un prato abbandonato (il mappale 1065). Assume infine la ricorrente, che l'elemento probatorio contrario alla configurazione di un suo possesso esclusivo della strada effettivamente realizzata, rappresentato dall'esercizio del passaggio su di essa da parte di RA AR e dei suoi aventi causa per raggiungere la particella 1065, fosse privo di rilievo, in quanto tale passaggio era previsto nell'atto di vendita del 1897. Il terzo motivo é inammissibile perché squisitamente meritale. Le sole violazioni e false applicazioni di legge lamentate, quelle degli articoli 1158 e 1146 c.c., non si fanno discendere da un'errata nozione del contenuto precettivo di tali disposizioni, ma piuttosto da una diversa ricostruzione in punto di fatto della vicenda, che valorizzando gli elementi indicati alle lettere da a) ad o) porti a riconoscere un possesso esclusivo della strada realizzata, diversa da quella prevista nell'atto di compravendita del 1897, in capo ad TO SA SS ed ai suoi aventi causa. Occorre però ricordare che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico principale o secondario, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 23.4.2025 n.10690; Cass. sez. un.
7.4.2014 n. 8053). Ed invero, già il numero stesso degli elementi probatori (13) che la ricorrente adduce allo scopo di supportare l'asserito vizio di motivazione e la loro eterogeneità, che non permette di ricondurli ad un unico fatto storico principale, o secondario 18 non considerato, sono indicativi del fatto che presi singolarmente tali elementi non possano affatto essere ritenuti decisivi e che si é cercato per questa via di mascherare la richiesta di una rivalutazione di terzo grado del materiale istruttorio non consentita. Si deve ritenere, che sia pure sinteticamente, la Corte d'Appello abbia ritenuto infondata la riproposta domanda subordinata di usucapione della strada effettivamente realizzata perché le prove documentali offerte, i fatti non contestati e le prove articolate dall'originaria attrice erano comunque inidonei a dimostrare il possesso esclusivo uti dominus di essa da parte di TO SA SS e dei suoi aventi causa, essendo pacifico che tale strada, mai chiusa da cancelli, o da recinzioni, né interdetta a terzi con l'apposizione di cartelli di divieto di accesso, sia sempre rimasta aperta al transito di coloro che nel corso degli anni successivi alla costruzione, di poco successiva all'atto di compravendita del 1897, dovevano raggiungere il fondo rustico individuato come particella 1065, ed anche al passaggio di estranei. La Corte d'Appello, inoltre, ha ritenuto non provati atti, o comportamenti che fossero idonei a dimostrare, in particolare ai proprietari dei fondi attraversati dalla strada, che l'iniziale detenzione precaria da parte di TO SA SS della strada realizzata, conseguita col beneplacito del venditore EP Grassi, e non con un autonomo atto di apprensione, e quindi inidonea a far presumere il possesso in capo all'acquirente ex art. 1141 comma 1° c.c. (vedi in tal senso Cass. 25.10.2019 n. 27411), fosse stata in seguito mutata dal predetto, o dai suoi aventi causa, in un vero e proprio possesso uti dominus caratterizzato dall'esclusione del godimento della strada anche da parte dell'originario proprietario, dei suoi aventi causa, o di terzi, senza che sia stata ipotizzata una vera e propria detenzione iniziale in senso tecnico di TO SA SS della superficie della strada effettivamente realizzata. Tale motivazione, pur molto stringata, non può certo dirsi meramente apparente, essendo idonea a rappresentare le ragioni della decisione di 19 rigetto. Non può inoltre escludersi il rilievo, di prova contraria al possesso esclusivo della strada realizzata, del passaggio esercitato su di essa da terzi in virtù della servitù di passaggio costituita a favore del proprietario EP SS per raggiungere la particella 1065 con l'atto di compravendita del notaio Silo del 1897, dal momento che tale atto prevedeva quella servitù a favore del proprietario venditore sul diverso tracciato della strada che in quell'atto era stato specificamente individuato, ma non fu poi effettivamente realizzato. 4) Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 c.c. e 10, 20 e 21 del D.Lgs. n. 12/2004, avendo la Corte distrettuale rigettato la domanda di risarcimento danni per il taglio dei tre ippocastani nel tratto iniziale della strada realizzata nei confronti della AN IC s.r.l. in assenza dell’autorizzazione della Sovrintendenza connessa all’esistenza su di essi del vincolo paesaggistico, nonostante sussistessero i requisiti oggettivi e soggettivi che la giustificavano. La Corte d'Appello ha rigettato la riproposta domanda di risarcimento danni, avanzata dalla SA SS nei confronti della AN IC SR, per avere capitozzato tre ippocastani ultracentenari che fiancheggiavano il tratto iniziale della strada realizzata per l'accesso da via Cardina n. 36 al SO SA. A seguito dell'interpretazione data all'atto di vendita del notaio Silo del 1897, infatti, la Corte distrettuale ha ritenuto che l'area di sedime della strada realizzata sia rimasta in proprietà al venditore EP SS, per poi pervenire attraverso successivi trasferimenti alla AN IC SR, che aveva pertanto tagliato degli alberi che per il principio di accessione le appartenevano, sorgendo sulla sua proprietà del suolo, ed ha escluso la colpa della AN IC SR, che aveva proceduto al taglio dei tre ippocastani previa autorizzazione dell'Ufficio Paesaggio del Comune di Como del 26.2.2014, venendo a conoscenza del vincolo paesaggistico su di essi gravante soltanto nel 2016. 20 Il motivo proposto deve però ritenersi inammissibile, sia perché volto ad ottenere un diverso accertamento in fatto circa l'epoca, anteriore al 2014, in cui la AN IC SR sarebbe stata resa edotta dell'esistenza del vincolo monumentale sugli ippocastani senza invocare la violazione dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., inibita ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. per l'esistenza sul punto di una “doppia conforme” di rigetto della domanda risarcitoria, sia perché comunque tale censura non colpisce la ragione di rigetto della domanda risarcitoria connessa alla negazione della proprietà degli alberi in capo alla ricorrente, che pertanto continuerebbe a fondare il rigetto della pretesa risarcitoria anche se la AN IC SR fosse stata effettivamente resa edotta del vincolo monumentale esistente sugli alberi prima del loro taglio. Per il resto le violazioni di legge lamentate si basano su una ricostruzione in fatto diversa da quella compiuta dai giudici di merito ai quali competeva e non invocabile in sede di legittimità. 5) Con il quinto motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 c.p.c. e 4 comma 2° del D.M n. 55/2014 ratione temporis vigente, per avere la Corte distrettuale liquidato autonomamente le spese di lite relative al primo grado di giudizio dei AR (liquidate in €10.343,00 oltre accessori ciascuno applicando la tariffa forense del D.M. n. 55/2014, come modificata dal D.M. n.37/2018 per cause di valore indeterminabile di complessità media) senza considerare che RA e CO AR erano stati difesi congiuntamente in primo grado da un medesimo difensore, l'avvocato Alessandro MO, a differenza dell'altro convenuta, la AN IC SR, che era stata autonomamente difesa in primo grado dall'avvocato Corbetta, per la quale l'autonoma liquidazione era quindi giustificata. Si assume, pertanto, che la Corte distrettuale, anziché porre a suo carico per due volte le spese processuali di primo grado nel medesimo importo di € 10.343,00 oltre accessori, una volta a favore di RA AR ed una volta a favore CO 21 AR, avrebbe dovuto liquidare a favore dei predetti, aventi un comune difensore, un unico compenso, con eventuale applicazione su di esso dell'aumento fino al 30% dell'art. 4 comma 2° del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, per la difesa di due parti aventi la medesima posizione processuale. Su conforme parere della Procura Generale il quinto motivo di ricorso deve ritenersi fondato, ma a seguito del suo accoglimento non si può addivenire alla decisione di merito ex art. 384 comma 2° c.c. in ragione della natura discrezionale dell'aumento del 30% previsto per la difesa di due parti con identica posizione processuale dall'art. 4 comma 2° del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018, applicabile ratione temporis, aumento che dev'essere quindi valutato e motivato dal giudice di rinvio (vedi in tal senso Cass. 16.9.2025 n. 25409). Come questa Corte ha già chiarito più volte (Cass. 13.6.2024 n. 16465; Cass. 27 agosto 2015 n. 17215), infatti, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, come nella specie pacificamente avvenuto nel giudizio di primo grado per RA AR e CO AR, difesi dall'avvocato Alessandro MO, e con identica posizione, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli art. 4 e 8 del D.M. n. 55 del 2014, salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate, senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale. Ciò in quanto la ratio della disposizione di cui all'art. 8, comma 1 D.M. n.55 del 2014, è quella di far carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92, comma 1 c.p.c.. Dunque, quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la medesima posizione 22 processuale, la stessa facoltà riconosciuta al giudice di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 %, fino a un massimo di dieci soggetti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, prima parte, D.M. n. 55 del 2014, prefigura a carico del giudice l'onere di motivare, sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza contraria (Cass. 13.6.2024 n. 16465; Cass. 14.1.2020 n.461, e sotto la vigenza dell'art. 4 comma 2 del D.M. n. 55/2014 non ancora modificato dal D.M. n. 37/2018 Cass. 19.1.2022 n. 1650). Sulle spese processuali anche del giudizio di legittimità provvederà, in base all'esito finale della lite, il giudice di rinvio, che si individua nella Corte d'Appello di Milano in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, respinti i restanti, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19.3.2026 Il Consigliere estensore Il Presidente VI IC LO IA
1.12.2025 n. 31285; Cass. 21.12.2017 n. 30684; Cass. 18.5.2012 n. 7932; Cass.
7.7.2006 n. 15603; Cass.
5.8.2005 n. 16596). Tali profili nella specie non sono stati censurati, dal momento che la stessa SA SS aveva qualificato l'azione da lei esercitata come rivendica, avendo chiesto oltre all'accertamento della proprietà della strada 8 effettivamente realizzata, anche il ripristino del tratto iniziale di essa con la rimozione della conduttura elettrica sotterranea che vi aveva collocato la AN IC SR., per il quale non poteva invocare la presunzione di possesso dell'art. 1141 comma 1° c.c. per la non corrispondenza con la strada trasferita al suo dante causa TO SA SS con l'atto di compravendita del 27.2.1897 e perché la strada era stata effettivamente da lui costruita col benestare del venditore. Il primo motivo di ricorso risulta poi inammissibile anche per difetto di interesse, giacché anche nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere sussistente il più blando onere della prova della attuale ricorrente di un valido titolo di acquisto della strada effettivamente realizzata, anziché quello di un acquisto a titolo originario, o per usucapione della medesima, come richiesto per la rivendica, la motivazione della sentenza impugnata non ne sarebbe intaccata. La Corte d'Appello, infatti, prima di rigettare la domanda subordinata della SA SS di usucapione della strada effettivamente realizzata per difetto di un possesso esclusivo ed ininterrotto in ragione della sua accessibilità da parte di più soggetti in modo indiscriminato e per la mancata prova del mutamento dell'animus possidendi tramite azioni e comportamenti tali da far intendere la volontà di utilizzare la strada in questione uti domina, ha rimarcato in via preliminare in astratto, a pagina 19 penultimo capoverso della sentenza, la necessità per la rivendica della probatio diabolica. In realtà, però, in concreto, ha rigettato la domanda della SA SS di accertamento della proprietà della strada realizzata (sulle particelle 1065 parte, 1853 e 5774) perché ha ritenuto che la strada, venduta a corpo e non a misura al suo dante causa (il nonno TO SA SS), identificata sia attraverso il riferimento alla particella catastale 2040, sia attraverso il riferimento alla planimetria allegata all'atto di vendita del 27.2.1897, fosse una strada diversa rispetto a quella poi realizzata dal nonno della ricorrente e fiancheggiata da alberi di 9 ippocastano. In sostanza l'impugnata sentenza ha negato l'esistenza di un titolo di acquisto derivativo della strada realizzata a favore dell'originaria attrice e non si é affatto addentrata, nel trattare della domanda principale, dell'esistenza di un acquisto per usucapione, o a titolo originario, come sarebbe stato necessario fare se in concreto fosse stata necessaria la probatio diabolica. L'esito della decisione del giudice di secondo grado, pertanto, basato sul difetto di un titolo di acquisto a titolo derivativo, non sarebbe mutato se la Corte distrettuale avesse qualificato l'azione della SA SS come di mero accertamento, anziché di rivendicazione, e la ricorrente non ha alcun interesse a far valere un vizio di qualificazione giuridica dell'azione, funzionale all'esclusione del rigoroso regime probatorio della probatio diabolica proprio della rivendica, perché in realtà la sua domanda di accertamento della proprietà della strada realizzata é stata respinta per il difetto di un titolo di acquisto derivativo del suo dante causa e non perché non sia stata fornita la prova di un acquisto a titolo originario. 2) Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 c.c. (corrispondenti ai motivi del codice civile del 1865 compresi tra l'art. 1131 e l'art. 1139, salvo che quanto all'art. 1366 c.c.), anche in relazione agli articoli 1029, comma 2, 1073, 1378 e 771 cc., 28 della L. 16.2.1913 n.89 e 2652 n. 6, 1159 e 1159 e 1479 c.c.. In primo luogo, la ricorrente deduce l’errata interpretazione dell’atto pubblico datato 27.2.1897, con il quale le parti avevano deciso di trasferire la proprietà, oltre che del SO SA sul quale preesisteva un fabbricato poi rimpiazzato dalla costruzione della villa monumentale e dei terreni ad essa adiacenti, anche dell’unica strada di accesso al SO SA dalla strada comunale Cardina, ovverosia della strada poi realizzata sui predetti mappali n. 1065, di proprietà del TR IN, e 1853 e 557, di proprietà della AN IC s.r.l.. 10 In secondo luogo, la ricorrente assume che la Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare che il predetto atto di vendita aveva ad oggetto la proprietà dell’area di sedime della strada, come cosa determinata solo nel genere, con facoltà per l’acquirente di definire il definitivo tracciato stradale, pur in conformità a quanto pattuito nell’atto di compravendita e con produzione per questo aspetto dell’effetto traslativo solo con l’effettiva individuazione specifica della strada mediante la sua realizzazione ex art. 1378 c.c.. Sul punto, si rileva che il predetto atto del 1897 prevedeva che, sul definitivo tracciato stradale, sorgesse una servitù a carico del sedime acquistato da TO SA SS a favore del terreno trattenuto dal venditore EP SS, poi trasferito ai suoi aventi causa. In terzo luogo, la ricorrente rileva che la tesi dei convenuti, secondo cui gli atti di provenienza, pur nulli, sarebbero stati sanati dal decorso dei 5 anni previsto dall’art. 2652 n. 6 c.c., fosse da respingere, atteso che tali atti andavano ricostruiti come traslativi solo di ciò che era compatibile con i vincoli di cui alla trascrizione dell’atto di compravendita del 1897. Detta qualificazione di vendita di cosa generica, supportata dall'indicazione della lunghezza di circa 200 metri e della superficie di 800 mq (pagine 2 e 3 dell'atto), e dal dato testuale, avrebbe consentito di realizzare la comune intenzione delle parti, che si assume fosse quella di fare acquistare ad TO SA SS un ampio compendio di terreni con un preesistente fabbricato con accesso dalla via pubblica su una strada che fosse adatta al trasporto dei materiali edili necessari per edificare un complesso monumentale sul SO SA e per il successivo transito di carrozze verso una villa nobiliare di villeggiatura, per il quale era stato anche previsto all'art. 4 l'allargamento del piazzale di arrivo alla villa già delimitato con picchetti. La Corte distrettuale avrebbe poi dovuto tenere conto secondo la ricorrente che dalla CTU espletata dall'arch. Dubini era emerso che pochi mesi dopo l'atto di vendita del 27.2.1897 era stata realizzata, con lavori 11 complessi di scavo della roccia, di riporto della breccia e di costruzione di muretti di contenimento, durati alcuni mesi, la strada alberata fiancheggiata da ippocastani dell'età di circa 125 anni che ancora conduceva alla villa SO SA, in una posizione asseritamente coincidente con l'indicazione planimetrica allegata all'atto nei punti di partenza e di arrivo, ma traslata nel percorso di circa 20 metri lineari nel primo tratto, e che pertanto l'individuazione negoziale del percorso doveva ritenersi meramente indicativa, come era stato ritenuto dal Tribunale di Como nella sentenza di primo grado seguendo le indicazioni del CTU. Ulteriormente la ricorrente censura, con questo motivo, che la Corte d'Appello, nella sua interpretazione dell'atto del notaio Silo del 1897, abbia dato rilievo al mancato frazionamento ed alla mancata attribuzione di un'autonoma particella catastale al percorso stradale effettivamente realizzato per collegare il SO SA con la sovrastante villa monumentale alla via Cardina da parte dell'acquirente TO SA SS, in tal modo da un lato riconoscendo che quell'atto avrebbe attribuito al compratore la facoltà di modificare ed adattare il tracciato ed il calibro della strada di accesso originaria, ma dall'altro omettendo di attribuire effetto traslativo ex articoli 1378 e 1286 comma 2° c.c. alla sua realizzazione dopo quell'atto. Anche a voler riferire il secondo motivo di ricorso ai motivi del codice civile del 1865 compresi tra l'art. 1131 e l'art. 1139 corrispondenti agli articoli 1362, 1363, 1367 e 1371 del vigente codice civile dei quali é stata lamentata, anche sotto il profilo contenutistico, la violazione (escluso l'art. 1366 c.c. sull'interpretazione secondo buona fede non previsto nel previgente codice civile), in ragione della loro corrispondenza contenutistica con le disposizioni attuali, e data la necessaria applicazione all'interpretazione di un contratto di compravendita del 1897 del codice civile del 1865, vigente all'epoca della sua conclusione, per il principio tempus regit actum, ricavabile nella specie dall'art. 11 comma primo delle 12 disposizioni preliminari del codice civile, il secondo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse. Ed invero, una volta respinto il primo motivo e riconosciuto che l'impugnata sentenza si é basata sull'accertamento in fatto che la strada effettivamente realizzata é stata diversa da quella esattamente individuata nell'atto del 1897 tramite il riferimento alla particella catastale ed all'individuazione dell'esatto percorso, della larghezza e superficie e dell'andamento anche nella planimetria allegata, non può la ricorrente contrapporre a tale ricostruzione una propria autonoma ricostruzione in fatto, che sia basata, invece, sulla coincidenza tra la strada prevista in quell'atto e quella effettivamente realizzata, sicché senza una modifica di tale accertamento in fatto, non conseguibile in questa sede, la tesi della qualificazione della vendita del 1897 della strada come vendita di cosa generica individuata solo con la realizzazione della strada non é di alcuna utilità. Va aggiunto che la ricorrente, pur avendo richiamato nella rubrica la violazione dei criteri interpretativi della comune intenzione delle parti in base al testo letterale ed al comportamento anche successivo delle stesse, dell'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, dell'interpretazione conservativa nel senso di privilegiare il senso che attribuisca alla disposizione contrattuale un qualche effetto anziché nessuno, e della regola finale dell'interpretazione dei contratti a titolo oneroso nel senso che contemperi gli interessi delle parti, in realtà nella pur ampia esposizione del motivo non ha indicato con quali specifiche motivazioni ed in quali termini il giudice di secondo grado avrebbe violato i criteri ermeneutici, limitandosi a contrapporre un proprio autonomo risultato interpretativo a quello pur plausibile raggiunto dalla Corte distrettuale. Occorre però ricordare, come rilevato anche dalla Procura Generale, che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un 13 negozio giuridico, si traduce in un'indagine di fatto affidata al giudice di merito, e che il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale, non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata (vedi in tal senso ex multis Cass.
1.10.2025 n. 26524; Cass.
9.4.2021 n. 9461; Cass. 16.1.2019 n.873; Cass. 15.11.2017 n. 27136). Va altresì rammentato che per giurisprudenza consolidata di questa Corte l'interpretazione contrattuale data dalla sentenza impugnata non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (vedi ex multis Cass. 27.6.2018 n.16987; Cass. 28.11.2017 n. 28319; Cass. 15.11.2017 n.27136). La sentenza impugnata, alle pagine 19-20, ha motivato il rigetto della domanda della SA SS di accertamento della proprietà della strada effettivamente realizzata, perché da un lato ha considerato specificamente individuato il tracciato stradale della strada SO SA contemplato nell'atto del notaio Silo del 1897 in virtù dello specifico riferimento catastale (mappale 2040) e del rinvio alla planimetria allegata che mostrava l'ubicazione tra quel mappale e la particella 2039 nel primo tratto da via Cardina e tra quel mappale e la particella 1065 fino allo 14 sbocco sulla particella venduta ad TO SA SS (mappale 1061) nel secondo tratto, tracciato venduto a corpo e non a misura e della cui ubicazione originaria secondo la CTU espletata (pagina 14) restava traccia nel cancello iniziale che si apriva su altra proprietà ed in una rete di recinzione ancora presente sui luoghi, e dall'altro ha tratto dalla stessa CTU che il percorso previsto nell'atto di vendita non corrispondeva affatto a quello alberato con ippocastani effettivamente realizzato nei mesi successivi all’atto del 27.2.1897, che sia nel punto di imbocco da via Cardina, sia in buona parte del successivo tracciato, risultava traslato più a monte verso ovest. Il giudice di secondo grado ha poi evidenziato che la SA SS non ha fornito prova che le parti dell'atto di vendita del 1897 avessero commesso un errore bilaterale emendabile nell'individuazione del tracciato, ed ha reputato indizi insufficienti a smentire il percorso stradale negozialmente individuato attribuendo specifico rilievo alla planimetria allegata ed al riferimento catastale, di solito aventi un valore puramente sussidiario, quelli dell'esistenza degli ippocastani lungo la strada realizzata e dell'età degli stessi fatta risalire ad epoca di poco successiva all'atto di vendita, ritenuti elementi inidonei a fondare una rivendica di proprietà della strada e non di una mera servitù di passaggio. Da ultimo, la sentenza impugnata ha dato rilievo al comportamento successivo delle parti, ed in particolare dell'acquirente TO SA SS, che non aveva curato dopo l'acquisto del 1897 il frazionamento e l'attribuzione di un'autonoma intestazione catastale alla strada alberata realizzata senza opposizioni da parte del venditore, per trarre da ciò, oltre che dalle autonome vicende traslative che avevano negli anni a venire interessato le particelle costituenti l'area di sedime della strada effettivamente realizzata, vendute dagli aventi causa dell'originario venditore EP SS, la conferma che non vi era stata una volontà delle parti di rimettere l'individuazione specifica del percorso della strada 15 di collegamento del SO SA con la via Cardina ad un momento successivo ed al mero arbitrio dell’acquirente, in contrasto con le specifiche indicazioni contrarie contenute nell'atto del 1897. 3) Con il terzo motivo, ci si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, riguardante l’avvenuto perfezionamento dell’usucapione in capo all’odierna ricorrente del diritto di proprietà della strada di accesso alla Villa SO SA. Con il terzo motivo la SA SS si duole del rigetto della domanda di usucapione della strada effettivamente realizzata, che aveva riproposto in secondo grado in via subordinata mediante appello incidentale, e che é stata respinta dalla Corte d'Appello, a pagina 21, perché ha ritenuto non provato il possesso esclusivo ed ininterrotto della strada realizzata da parte della attuale ricorrente, accessibile da parte di terzi in modo indiscriminato, né il di lei compimento di azioni, o comportamenti volti a fare intendere la volontà di utilizzare come proprietaria esclusiva tale strada ed a palesare perciò il necessario elemento soggettivo con mutamento dell'originario animus col quale in principio la strada stessa era stata goduta dalla parte acquirente dell'atto del 1897. Assume la ricorrente che vi sia stata violazione e falsa applicazione degli articoli 1158 e 1146 c.c., in quanto il potere di fatto sulla strada effettivamente realizzata sarebbe stato esercitato dal suo dante causa, TO SA SS, fin dall'inizio, come possesso e non come detenzione, per cui per far decorrere il termine ventennale dell'usucapione non sarebbe stata necessaria alcuna interversione della detenzione in possesso ai sensi dell'art. 1146 comma 2° c.c., come invece asseritamente ritenuto dalla sentenza impugnata. Nell'argomentazione del motivo la SA SS fa anche un fugace accenno (vedi pagina 43) alla natura meramente apparente della motivazione resa dalla Corte d'Appello, pur senza mai invocare la nullità della sentenza impugnata e senza richiamare violazioni dell'art. 360 16 comma primo n. 4) c.p.c., dell'art. 132 n. 4) c.p.c., o dell'art. 118 disp. att. c.p.c.. Si duole, poi, la ricorrente, che la Corte d'Appello, nel ritenere non provato il possesso esclusivo della strada effettivamente realizzata da parte del suo dante causa, non abbia considerato una serie di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, che individua: a) nell'apposizione di due pilastri in granito con incise sui capitelli le scritte “SO SA” con frecce d'indicazione all'accesso di via Cardina;
b) nell'apposizione di termini in pietra di Moltrasio, di un cippo con incisa la scritta “PD” e di due panchine di granito alla fine del viale davanti al cancello d'ingresso; c) nella messa a dimora di 36 ippocastani ora centenari a decoro del viale realizzato;
d) nella cura degli ippocastani e nella manutenzione del viale;
e) nel nulla osta per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli ippocastani rilasciato dalla Sovrintendenza il 31.3.1989; f) nell'apposizione di sbarre di ferro d'accesso dopo l'inizio ed alla fine del viale realizzato emergente anche dalle foto allegate alla CTU;
g) nell'effettuazione dei lavori di manutenzione degli ippocastani poi distrutti dalla AN IC SR, risultanti dalla fattura Fito Consult del 12.9.2012 e dal bonifico del relativo pagamento del 27.9.2012; h) nelle relazioni di intervento delle imprese incaricate della manutenzione;
i) nella collocazione della conduttura privata dell'acqua potabile sotto la strada realizzata e nel posizionamento su essa del contatore;
l) nell'apposizione del vincolo monumentale del SO SA da parte della Soprintendenza, riferito anche al viale d'accesso su richiesta della ricorrente;
m) nell'indicazione del viale d'accesso al SO SA insieme al compendio monumentale nel Piano di Governo del Territorio;
17 n) nelle segnalazioni alla Sovrintendenza da lei effettuate per chiedere un tempestivo intervento inibitorio a seguito delle attività illecite poste in essere dalla AN IC SR;
o) nel fatto che il venditore EP SS ed i suoi eredi ed aventi causa fin dal 1897 avevano esercitato sulla strada effettivamente realizzata solo il passaggio per raggiungere un prato abbandonato (il mappale 1065). Assume infine la ricorrente, che l'elemento probatorio contrario alla configurazione di un suo possesso esclusivo della strada effettivamente realizzata, rappresentato dall'esercizio del passaggio su di essa da parte di RA AR e dei suoi aventi causa per raggiungere la particella 1065, fosse privo di rilievo, in quanto tale passaggio era previsto nell'atto di vendita del 1897. Il terzo motivo é inammissibile perché squisitamente meritale. Le sole violazioni e false applicazioni di legge lamentate, quelle degli articoli 1158 e 1146 c.c., non si fanno discendere da un'errata nozione del contenuto precettivo di tali disposizioni, ma piuttosto da una diversa ricostruzione in punto di fatto della vicenda, che valorizzando gli elementi indicati alle lettere da a) ad o) porti a riconoscere un possesso esclusivo della strada realizzata, diversa da quella prevista nell'atto di compravendita del 1897, in capo ad TO SA SS ed ai suoi aventi causa. Occorre però ricordare che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico principale o secondario, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 23.4.2025 n.10690; Cass. sez. un.
7.4.2014 n. 8053). Ed invero, già il numero stesso degli elementi probatori (13) che la ricorrente adduce allo scopo di supportare l'asserito vizio di motivazione e la loro eterogeneità, che non permette di ricondurli ad un unico fatto storico principale, o secondario 18 non considerato, sono indicativi del fatto che presi singolarmente tali elementi non possano affatto essere ritenuti decisivi e che si é cercato per questa via di mascherare la richiesta di una rivalutazione di terzo grado del materiale istruttorio non consentita. Si deve ritenere, che sia pure sinteticamente, la Corte d'Appello abbia ritenuto infondata la riproposta domanda subordinata di usucapione della strada effettivamente realizzata perché le prove documentali offerte, i fatti non contestati e le prove articolate dall'originaria attrice erano comunque inidonei a dimostrare il possesso esclusivo uti dominus di essa da parte di TO SA SS e dei suoi aventi causa, essendo pacifico che tale strada, mai chiusa da cancelli, o da recinzioni, né interdetta a terzi con l'apposizione di cartelli di divieto di accesso, sia sempre rimasta aperta al transito di coloro che nel corso degli anni successivi alla costruzione, di poco successiva all'atto di compravendita del 1897, dovevano raggiungere il fondo rustico individuato come particella 1065, ed anche al passaggio di estranei. La Corte d'Appello, inoltre, ha ritenuto non provati atti, o comportamenti che fossero idonei a dimostrare, in particolare ai proprietari dei fondi attraversati dalla strada, che l'iniziale detenzione precaria da parte di TO SA SS della strada realizzata, conseguita col beneplacito del venditore EP Grassi, e non con un autonomo atto di apprensione, e quindi inidonea a far presumere il possesso in capo all'acquirente ex art. 1141 comma 1° c.c. (vedi in tal senso Cass. 25.10.2019 n. 27411), fosse stata in seguito mutata dal predetto, o dai suoi aventi causa, in un vero e proprio possesso uti dominus caratterizzato dall'esclusione del godimento della strada anche da parte dell'originario proprietario, dei suoi aventi causa, o di terzi, senza che sia stata ipotizzata una vera e propria detenzione iniziale in senso tecnico di TO SA SS della superficie della strada effettivamente realizzata. Tale motivazione, pur molto stringata, non può certo dirsi meramente apparente, essendo idonea a rappresentare le ragioni della decisione di 19 rigetto. Non può inoltre escludersi il rilievo, di prova contraria al possesso esclusivo della strada realizzata, del passaggio esercitato su di essa da terzi in virtù della servitù di passaggio costituita a favore del proprietario EP SS per raggiungere la particella 1065 con l'atto di compravendita del notaio Silo del 1897, dal momento che tale atto prevedeva quella servitù a favore del proprietario venditore sul diverso tracciato della strada che in quell'atto era stato specificamente individuato, ma non fu poi effettivamente realizzato. 4) Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 c.c. e 10, 20 e 21 del D.Lgs. n. 12/2004, avendo la Corte distrettuale rigettato la domanda di risarcimento danni per il taglio dei tre ippocastani nel tratto iniziale della strada realizzata nei confronti della AN IC s.r.l. in assenza dell’autorizzazione della Sovrintendenza connessa all’esistenza su di essi del vincolo paesaggistico, nonostante sussistessero i requisiti oggettivi e soggettivi che la giustificavano. La Corte d'Appello ha rigettato la riproposta domanda di risarcimento danni, avanzata dalla SA SS nei confronti della AN IC SR, per avere capitozzato tre ippocastani ultracentenari che fiancheggiavano il tratto iniziale della strada realizzata per l'accesso da via Cardina n. 36 al SO SA. A seguito dell'interpretazione data all'atto di vendita del notaio Silo del 1897, infatti, la Corte distrettuale ha ritenuto che l'area di sedime della strada realizzata sia rimasta in proprietà al venditore EP SS, per poi pervenire attraverso successivi trasferimenti alla AN IC SR, che aveva pertanto tagliato degli alberi che per il principio di accessione le appartenevano, sorgendo sulla sua proprietà del suolo, ed ha escluso la colpa della AN IC SR, che aveva proceduto al taglio dei tre ippocastani previa autorizzazione dell'Ufficio Paesaggio del Comune di Como del 26.2.2014, venendo a conoscenza del vincolo paesaggistico su di essi gravante soltanto nel 2016. 20 Il motivo proposto deve però ritenersi inammissibile, sia perché volto ad ottenere un diverso accertamento in fatto circa l'epoca, anteriore al 2014, in cui la AN IC SR sarebbe stata resa edotta dell'esistenza del vincolo monumentale sugli ippocastani senza invocare la violazione dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., inibita ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. per l'esistenza sul punto di una “doppia conforme” di rigetto della domanda risarcitoria, sia perché comunque tale censura non colpisce la ragione di rigetto della domanda risarcitoria connessa alla negazione della proprietà degli alberi in capo alla ricorrente, che pertanto continuerebbe a fondare il rigetto della pretesa risarcitoria anche se la AN IC SR fosse stata effettivamente resa edotta del vincolo monumentale esistente sugli alberi prima del loro taglio. Per il resto le violazioni di legge lamentate si basano su una ricostruzione in fatto diversa da quella compiuta dai giudici di merito ai quali competeva e non invocabile in sede di legittimità. 5) Con il quinto motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 c.p.c. e 4 comma 2° del D.M n. 55/2014 ratione temporis vigente, per avere la Corte distrettuale liquidato autonomamente le spese di lite relative al primo grado di giudizio dei AR (liquidate in €10.343,00 oltre accessori ciascuno applicando la tariffa forense del D.M. n. 55/2014, come modificata dal D.M. n.37/2018 per cause di valore indeterminabile di complessità media) senza considerare che RA e CO AR erano stati difesi congiuntamente in primo grado da un medesimo difensore, l'avvocato Alessandro MO, a differenza dell'altro convenuta, la AN IC SR, che era stata autonomamente difesa in primo grado dall'avvocato Corbetta, per la quale l'autonoma liquidazione era quindi giustificata. Si assume, pertanto, che la Corte distrettuale, anziché porre a suo carico per due volte le spese processuali di primo grado nel medesimo importo di € 10.343,00 oltre accessori, una volta a favore di RA AR ed una volta a favore CO 21 AR, avrebbe dovuto liquidare a favore dei predetti, aventi un comune difensore, un unico compenso, con eventuale applicazione su di esso dell'aumento fino al 30% dell'art. 4 comma 2° del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, per la difesa di due parti aventi la medesima posizione processuale. Su conforme parere della Procura Generale il quinto motivo di ricorso deve ritenersi fondato, ma a seguito del suo accoglimento non si può addivenire alla decisione di merito ex art. 384 comma 2° c.c. in ragione della natura discrezionale dell'aumento del 30% previsto per la difesa di due parti con identica posizione processuale dall'art. 4 comma 2° del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018, applicabile ratione temporis, aumento che dev'essere quindi valutato e motivato dal giudice di rinvio (vedi in tal senso Cass. 16.9.2025 n. 25409). Come questa Corte ha già chiarito più volte (Cass. 13.6.2024 n. 16465; Cass. 27 agosto 2015 n. 17215), infatti, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, come nella specie pacificamente avvenuto nel giudizio di primo grado per RA AR e CO AR, difesi dall'avvocato Alessandro MO, e con identica posizione, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli art. 4 e 8 del D.M. n. 55 del 2014, salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate, senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale. Ciò in quanto la ratio della disposizione di cui all'art. 8, comma 1 D.M. n.55 del 2014, è quella di far carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92, comma 1 c.p.c.. Dunque, quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la medesima posizione 22 processuale, la stessa facoltà riconosciuta al giudice di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 %, fino a un massimo di dieci soggetti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, prima parte, D.M. n. 55 del 2014, prefigura a carico del giudice l'onere di motivare, sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza contraria (Cass. 13.6.2024 n. 16465; Cass. 14.1.2020 n.461, e sotto la vigenza dell'art. 4 comma 2 del D.M. n. 55/2014 non ancora modificato dal D.M. n. 37/2018 Cass. 19.1.2022 n. 1650). Sulle spese processuali anche del giudizio di legittimità provvederà, in base all'esito finale della lite, il giudice di rinvio, che si individua nella Corte d'Appello di Milano in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, respinti i restanti, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19.3.2026 Il Consigliere estensore Il Presidente VI IC LO IA