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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 05/11/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 1162/2024 R.G, promossa
DA
E , rappresentati e difesi, in virtù di procura Parte_1 Parte_2
in atti, dall'avv. Giovanni Clemente, elettivamente domiciliati in Eboli, Viale
Amendola, n.84.
APPELLANTI
Contro
, E , in proprio CP_1 Controparte_2 Controparte_3
ma anche in qualità di coeredi di , rappresentati e difesi, in virtù di Per_1
procura in atti, dall'avv. Miriam Immediato, elettivamente domiciliati in Salerno, alla
Via Antonio Barone, n.26.
E , rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. CP_4
NZ RI, elettivamente domiciliato a Salerno, alla Via SS. Martiri Salernitani,
n.31.
APPELLATI
Avente ad oggetto: appello alla sentenza n.4396/2024 del Tribunale di Salerno.
Conclusione: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSSO
Con l'atto introduttivo in primo grado e convenivano Parte_1 Parte_2
in giudizio , e , nonché Per_1 CP_1 Controparte_3 Controparte_2
, chiedendo dichiararsi la simulazione assoluta della compravendita CP_4
stipulata in data 15 aprile 2009 per notar Rep. 9002, registrato il 7.5.2009 e Per_2
trascritto a Salerno il 12.05.2009, al nn. d'ordine 21122e di Formalità 16690, avente ad oggetto quote ideali di terreno sito in agro di Eboli, località Cioffi, della superficie complessiva di Ha 7.73.06, in catasto al fg.50-p-lle 380-381- 390- 394 e 403 e trasferite dai in favore del in subordine, chiedevano dichiararsi l'inefficacia CP_1 CP_4
dell'atto medesimo ex art. 2901 c.c. nei propri confronti, in quanto lesivo delle ragioni creditorie derivanti dalla precedente scrittura privata del 31 maggio 1999, come integrata dall'atto per notar del 2014, con la quale i avevano venduto Per_2 CP_1
agli attori la medesima quota del bene per il prezzo di £. 90.000.000.
Si costituiva che contestava la domanda chiedendone il rigetto. CP_4
Si costituivano, altresì, , e Per_1 CP_1 Controparte_2 CP_3
, insistendo per il rigetto della domanda.
[...] Con sentenza n. 4396/2024 del 20 settembre 2024, il Tribunale di Salerno rigettava le domande, ritenendo non provata la natura simulatoria della vendita del 2009, né la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi dell'azione revocatoria ordinaria;
accoglieva la domanda di restituzione del prezzo versato in occasione della vendita del
31.05.1999, poi dichiarata nulla, e condannava i convenuti e al CP_1 CP_3
pagamento in favore degli attori della somma €. 46.481,00, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo. Compensava le spese di lite.
Avverso tale decisione e hanno proposto appello, Parte_2 Parte_1
chiedendo la riforma, con il favore delle spese, deducendo a motivi:
1) L'erronea valutazione della prova in ordine alla simulazione assoluta, avendo il
Tribunale omesso di considerare gli indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare che la vendita del 2009 era solo apparente, quali il prezzo irrisorio di €. 23.240,58, del tutto sproporzionato rispetto al valore reale del terreno;
la parentela tra venditori ( ) e acquirente ( cugino di primo grado); la CP_1 CP_4
tempistica sospetta dell'atto, stipulato in pendenza di un contenzioso tra gli stessi soggetti e pochi mesi prima della sentenza sul contratto del 1999; la mancanza di possesso effettivo del bene da parte del rimasto nella CP_4
disponibilità dei Pt_1
2) La violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 c.c. e seguenti, in quanto, anche volendo escludere la simulazione, l'atto del 2009 sarebbe comunque inefficace per frode ai sensi dell'art. 2901 c.c., poiché volto a pregiudicare le ragioni creditorie dei derivanti dalla scrittura del 1999. Il Tribunale Pt_1
avrebbe erroneamente ritenuto insussistente la qualità di creditori e il consilium fraudis.
3) La violazione e falsa applicazione dell'art.2033 c.c. Si sono costituiti gli appellati , , CP_1 Controparte_3 Controparte_2
in proprio e quali eredi di eccependo in via preliminare Per_1
l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c., chiedendo, nel merito, la conferma integrale della sentenza impugnata.
Si è, altresì, costituto che ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_4
Nel corso del giudizio è stata depositata in data 05.06.2025, comparsa conclusionale con la quale gli appellanti hanno depositato la sentenza n.372/2025 resa dalla stessa
Corte in separato giudizio di rinvio dalla Cassazione, che ha riconosciuto la piena ed efficacia della scrittura privata del 31 maggio 1999 ex art. 30 comma 4-bis
D.P.R.380/2001, dichiarando così trasferita ai la proprietà del podere in Pt_1
Eboli- loc. Cioffi.
Hanno, quindi, dichiarato di non avere più interesse a proseguire nei motivi di appello originari, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado alla luce della nuova pronuncia.
Gli appellati , e con comparsa CP_1 Controparte_3 Controparte_2
conclusionale hanno chiesto la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. alla decisione, con compensazione delle spese.
Con memoria di replica l'appellato ha, invece, eccepito la legittimità CP_4
del suo acquisto, stante la sua estraneità al giudizio definito con la sentenza n.372/2025 e la anteriorità della sua trascrizione.
All'udienza del 16 luglio 2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è ritenuta alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Per quanto attiene alla eccepita inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., deve rilevarsi che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi a seguito della novella degli artt. 342 e 434 c.p.c., ha definitivamente chiarito la necessità, ai fini della ammissibilità dell'appello, che il fatto sia ricostruito con chiarezza e che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze.
L'impugnazione deve, quindi, contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Ciò posto, nel caso di specie, gli appellanti hanno argomentato le ragioni poste a base della decisione di primo grado, indicando, altresì, i motivi delle doglianze e delle censure sollevate, rendendo, altresì, ben comprensibile le modifiche richieste.
Né l'appello risultava prima facie ancorato a motivazioni illogiche o pretestuose, tanto che la Corte ne ha disposto la trattazione.
Ciò posto, rileva la Corte che l'appello è fondato.
Va preliminarmente valutata l'efficacia processuale della rinuncia ai motivi di appello e la sua compatibilità con le richieste formulate in sede di precisazione delle conclusioni di nullità dell'atto del 2009 e di sua relativa trascrizione sulla base della sentenza n.372/2025. La rinuncia ai motivi di appello, slava diversa manifestazione, comporta la sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione e il conseguente passaggio in giudicato della decisione di primo grado.
Tuttavia, gli appellanti hanno chiesto la declaratoria di nullità dell'atto di vendita del 15 aprile 2009 per notar Rep. 9002, registrato il 7.5.2009 e trascritto a Per_2
Salerno il 12.05.2009, al nn. d'ordine 21122e di Formalità 16690, avente ad oggetto quote ideali di terreno sito in agro di Eboli, località Cioffi, della superficie complessiva di Ha 7.73.06, in catasto al fg.50, p.lle 380-381- 390- 394 e 403 e trasferite dai in favore del così insistendo nei motivi di appello che, CP_1 CP_4
in conseguenza, la Corte dovrà esaminare nel merito, anche in virtù delle richieste formulate dalla difesa di . CP_4
Ciò posto, rileva la Corte che sussiste la dedotta simulazione dell'atto di vendita per notar per notar del 15 aprile 2009. Per_2
Premesso che la prova del contratto simulato si atteggia diversamente a seconda che ad agire siano le parti contraenti o i terzi, con conseguente ammissibilità, in tale ultimo caso, della prova testimoniale o del ricorso a presunzioni anche semplici.
Orbene, nel caso di specie, militano a sostegno della natura simulata dell'atto del
2009 numerosi indizi, gravi precisi e concordanti.
La stipula dell'atto in pendenza del contenzioso sulla validità della vendita del
31.05.1999, eseguita in favore dei germani Pt_1
La notevole riduzione del prezzo pattuito per tale vendita in €. 23.240,58 risulta del tutto sproporzionata rispetto al valore reale del terreno e a quello per il doppio convenuto con la scrittura priva del 31.05.1999, risalente a dieci anni addietro.
Né, d'altronde, tale notevole riduzione del prezzo, pari alla metà, può essere giustificata, come ritenuto dal Tribunale, dai numerosi giudizi pendenti fra le parti. Difatti, all'epoca della stipula dell'atto impugnato, la vendita del 31.05.1999 era stata dichiarata nulla per mancanza del Certificato di Destinazione Urbanistica.
Solo successivamente tale vendita è stata dichiarata valida ed efficace, con sentenza n.372/2025 resa dalla Corte di Appello a seguito di rinvio dalla Cassazione, che, con orientamento giurisprudenziale innovativo rispetto al precedente, ha ritenuto sanante, con efficacia ex tunc, il Certificato di Destinazione Urbanistica, allegato all'atto per notar del 2014. Per_2
Costituiscono ulteriori elementi indiziari gli stretti rapporti di parentela e i numerosi giudizi civili e penali instaurati fra i e il da una parte, e i CP_1 CP_4 Pt_1
dall'altro, in relazione all'acquisto del medesimo immobile, finalizzati tutti a contrastarne il trasferimento in favore dei germani Pt_1
Ulteriore elemento sintomatico della volontà delle parti di non dare effettivamente corso alla vendita, è dato dalla circostanza che ha partecipato alla CP_4
compravendita esercitando il suo diritto di prelazione sul bene, in qualità di coerede di , nonostante che nei relativi giudizi pendenti era stata già Persona_3
rilevata la sua mancanza di legittimazione, poi definitivamente accertata, con la sentenza n. 89/2016 del Tribunale di Salerno, di rigetto della domanda di prelazione, e confermata dalla Corte di Appello con sentenza n.454/2022.
Difatti, non ha mai rivestito la qualità di coerede, in quanto, alla CP_4
morte del dante causa, , la comunione ereditaria si è instaurata con Persona_3
sua madre, , all'epoca ancora in vita, e il relativo diritto non si è a lui Persona_4
trasmesso per rappresentazione.
Inoltre, , pur rivendicando il suo diritto all'esercizio della prelazione, CP_4
non ha mai avuto il possesso dei beni in questione, rimasti nella disponibilità dei coeredi Pt_1 Non va, da ultimo, sottaciuto il comportamento processuale degli alienanti
[...]
, e che nella comparsa conclusionale CP_1 Controparte_3 Controparte_2
hanno dichiarato di aver prestato acquiescenza alla sentenza n.372/2025 resa dalla
Corte di Appello, riconoscendo la piena titolarità dei beni in capo ai germani Pt_1
e chiedendo la declaratoria di nullità dell'atto per notar del 15 aprile 2009. Per_2
Per quanto suesposto, dunque, va dichiarata la nullità per simulazione assoluta dell'atto pubblico stipulato in data 15 aprile 2009 dal notaio Rep. 9002, Per_2
registrato il 07.05.2009 e trascritto a Salerno il 12.05.2009, al nn. d'ordine 21122e di Formalità 16690, con cui e hanno alienato in Per_1 CP_1 CP_5
favore di le quote ideali, pari a 1/24 dell'intero, e solidamente per CP_4
3/24, di terreno sito in agro di Eboli, località Cioffi, in catasto al fg.50, p.lle nn. 380
- 381- 390- 394 e 403 per il prezzo di €. 23.240,58.
L'avvenuta rinuncia ai motivi di appello e l'acquiescenza prestata dagli appellati e integrano i presupposti per dichiarare interamente compensate fra CP_1 CP_3
tali parti le spese dei due gradi di giudizio.
La condanna di alle spese di lite consegue alla soccombenza. CP_4
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , nei Parte_1 Parte_2
confronti di , e , CP_6 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
avverso la sentenza n.4396/2024 del Tribunale di Salerno, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) In riforma della impugnata sentenza,
2) Dichiara la nullità per simulazione assoluta dell'atto pubblico stipulato in data
15 aprile 2009 dal notaio Rep. 9002, registrato il 07.05.2009 e trascritto Per_2 a Salerno il 12.05.2009, al nn. d'ordine 21122e di Formalità 16690, con cui Per_1
e hanno alienato in favore di le quote
[...] CP_1 CP_5 CP_4
ideali, pari a 1/24 dell'intero, e solidamente per 3/24, di terreno sito in agro di
Eboli, località Cioffi, in catasto al fg.50, p.lle nn. 380 - 381- 390- 394 e 403 per il prezzo di €. 23.240,58.
3) Ordina al Conservatore dei RR.II. di Salerno la trascrizione della presente sentenza con esonero da responsabilità.
4) Condanna a rifondere agli appellanti e CP_4 Parte_1 Pt_2
, le spese di giudizio, liquidate, per il primo grado, in €. 300,00 per spese
[...]
e €. 3809,00 per onorario, e, per il secondo grado, in €. 355,50 per spese e €.
4996,00 per onorario, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, somma che distrae in favore dell'avv. Giovanni Clemente, dichiaratosi antistatario, dichiarando interamente compensate quelle fra le restanti parti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Giuliana Giuliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 1162/2024 R.G, promossa
DA
E , rappresentati e difesi, in virtù di procura Parte_1 Parte_2
in atti, dall'avv. Giovanni Clemente, elettivamente domiciliati in Eboli, Viale
Amendola, n.84.
APPELLANTI
Contro
, E , in proprio CP_1 Controparte_2 Controparte_3
ma anche in qualità di coeredi di , rappresentati e difesi, in virtù di Per_1
procura in atti, dall'avv. Miriam Immediato, elettivamente domiciliati in Salerno, alla
Via Antonio Barone, n.26.
E , rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. CP_4
NZ RI, elettivamente domiciliato a Salerno, alla Via SS. Martiri Salernitani,
n.31.
APPELLATI
Avente ad oggetto: appello alla sentenza n.4396/2024 del Tribunale di Salerno.
Conclusione: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSSO
Con l'atto introduttivo in primo grado e convenivano Parte_1 Parte_2
in giudizio , e , nonché Per_1 CP_1 Controparte_3 Controparte_2
, chiedendo dichiararsi la simulazione assoluta della compravendita CP_4
stipulata in data 15 aprile 2009 per notar Rep. 9002, registrato il 7.5.2009 e Per_2
trascritto a Salerno il 12.05.2009, al nn. d'ordine 21122e di Formalità 16690, avente ad oggetto quote ideali di terreno sito in agro di Eboli, località Cioffi, della superficie complessiva di Ha 7.73.06, in catasto al fg.50-p-lle 380-381- 390- 394 e 403 e trasferite dai in favore del in subordine, chiedevano dichiararsi l'inefficacia CP_1 CP_4
dell'atto medesimo ex art. 2901 c.c. nei propri confronti, in quanto lesivo delle ragioni creditorie derivanti dalla precedente scrittura privata del 31 maggio 1999, come integrata dall'atto per notar del 2014, con la quale i avevano venduto Per_2 CP_1
agli attori la medesima quota del bene per il prezzo di £. 90.000.000.
Si costituiva che contestava la domanda chiedendone il rigetto. CP_4
Si costituivano, altresì, , e Per_1 CP_1 Controparte_2 CP_3
, insistendo per il rigetto della domanda.
[...] Con sentenza n. 4396/2024 del 20 settembre 2024, il Tribunale di Salerno rigettava le domande, ritenendo non provata la natura simulatoria della vendita del 2009, né la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi dell'azione revocatoria ordinaria;
accoglieva la domanda di restituzione del prezzo versato in occasione della vendita del
31.05.1999, poi dichiarata nulla, e condannava i convenuti e al CP_1 CP_3
pagamento in favore degli attori della somma €. 46.481,00, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo. Compensava le spese di lite.
Avverso tale decisione e hanno proposto appello, Parte_2 Parte_1
chiedendo la riforma, con il favore delle spese, deducendo a motivi:
1) L'erronea valutazione della prova in ordine alla simulazione assoluta, avendo il
Tribunale omesso di considerare gli indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare che la vendita del 2009 era solo apparente, quali il prezzo irrisorio di €. 23.240,58, del tutto sproporzionato rispetto al valore reale del terreno;
la parentela tra venditori ( ) e acquirente ( cugino di primo grado); la CP_1 CP_4
tempistica sospetta dell'atto, stipulato in pendenza di un contenzioso tra gli stessi soggetti e pochi mesi prima della sentenza sul contratto del 1999; la mancanza di possesso effettivo del bene da parte del rimasto nella CP_4
disponibilità dei Pt_1
2) La violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 c.c. e seguenti, in quanto, anche volendo escludere la simulazione, l'atto del 2009 sarebbe comunque inefficace per frode ai sensi dell'art. 2901 c.c., poiché volto a pregiudicare le ragioni creditorie dei derivanti dalla scrittura del 1999. Il Tribunale Pt_1
avrebbe erroneamente ritenuto insussistente la qualità di creditori e il consilium fraudis.
3) La violazione e falsa applicazione dell'art.2033 c.c. Si sono costituiti gli appellati , , CP_1 Controparte_3 Controparte_2
in proprio e quali eredi di eccependo in via preliminare Per_1
l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c., chiedendo, nel merito, la conferma integrale della sentenza impugnata.
Si è, altresì, costituto che ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_4
Nel corso del giudizio è stata depositata in data 05.06.2025, comparsa conclusionale con la quale gli appellanti hanno depositato la sentenza n.372/2025 resa dalla stessa
Corte in separato giudizio di rinvio dalla Cassazione, che ha riconosciuto la piena ed efficacia della scrittura privata del 31 maggio 1999 ex art. 30 comma 4-bis
D.P.R.380/2001, dichiarando così trasferita ai la proprietà del podere in Pt_1
Eboli- loc. Cioffi.
Hanno, quindi, dichiarato di non avere più interesse a proseguire nei motivi di appello originari, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado alla luce della nuova pronuncia.
Gli appellati , e con comparsa CP_1 Controparte_3 Controparte_2
conclusionale hanno chiesto la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. alla decisione, con compensazione delle spese.
Con memoria di replica l'appellato ha, invece, eccepito la legittimità CP_4
del suo acquisto, stante la sua estraneità al giudizio definito con la sentenza n.372/2025 e la anteriorità della sua trascrizione.
All'udienza del 16 luglio 2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è ritenuta alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Per quanto attiene alla eccepita inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., deve rilevarsi che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi a seguito della novella degli artt. 342 e 434 c.p.c., ha definitivamente chiarito la necessità, ai fini della ammissibilità dell'appello, che il fatto sia ricostruito con chiarezza e che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze.
L'impugnazione deve, quindi, contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Ciò posto, nel caso di specie, gli appellanti hanno argomentato le ragioni poste a base della decisione di primo grado, indicando, altresì, i motivi delle doglianze e delle censure sollevate, rendendo, altresì, ben comprensibile le modifiche richieste.
Né l'appello risultava prima facie ancorato a motivazioni illogiche o pretestuose, tanto che la Corte ne ha disposto la trattazione.
Ciò posto, rileva la Corte che l'appello è fondato.
Va preliminarmente valutata l'efficacia processuale della rinuncia ai motivi di appello e la sua compatibilità con le richieste formulate in sede di precisazione delle conclusioni di nullità dell'atto del 2009 e di sua relativa trascrizione sulla base della sentenza n.372/2025. La rinuncia ai motivi di appello, slava diversa manifestazione, comporta la sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione e il conseguente passaggio in giudicato della decisione di primo grado.
Tuttavia, gli appellanti hanno chiesto la declaratoria di nullità dell'atto di vendita del 15 aprile 2009 per notar Rep. 9002, registrato il 7.5.2009 e trascritto a Per_2
Salerno il 12.05.2009, al nn. d'ordine 21122e di Formalità 16690, avente ad oggetto quote ideali di terreno sito in agro di Eboli, località Cioffi, della superficie complessiva di Ha 7.73.06, in catasto al fg.50, p.lle 380-381- 390- 394 e 403 e trasferite dai in favore del così insistendo nei motivi di appello che, CP_1 CP_4
in conseguenza, la Corte dovrà esaminare nel merito, anche in virtù delle richieste formulate dalla difesa di . CP_4
Ciò posto, rileva la Corte che sussiste la dedotta simulazione dell'atto di vendita per notar per notar del 15 aprile 2009. Per_2
Premesso che la prova del contratto simulato si atteggia diversamente a seconda che ad agire siano le parti contraenti o i terzi, con conseguente ammissibilità, in tale ultimo caso, della prova testimoniale o del ricorso a presunzioni anche semplici.
Orbene, nel caso di specie, militano a sostegno della natura simulata dell'atto del
2009 numerosi indizi, gravi precisi e concordanti.
La stipula dell'atto in pendenza del contenzioso sulla validità della vendita del
31.05.1999, eseguita in favore dei germani Pt_1
La notevole riduzione del prezzo pattuito per tale vendita in €. 23.240,58 risulta del tutto sproporzionata rispetto al valore reale del terreno e a quello per il doppio convenuto con la scrittura priva del 31.05.1999, risalente a dieci anni addietro.
Né, d'altronde, tale notevole riduzione del prezzo, pari alla metà, può essere giustificata, come ritenuto dal Tribunale, dai numerosi giudizi pendenti fra le parti. Difatti, all'epoca della stipula dell'atto impugnato, la vendita del 31.05.1999 era stata dichiarata nulla per mancanza del Certificato di Destinazione Urbanistica.
Solo successivamente tale vendita è stata dichiarata valida ed efficace, con sentenza n.372/2025 resa dalla Corte di Appello a seguito di rinvio dalla Cassazione, che, con orientamento giurisprudenziale innovativo rispetto al precedente, ha ritenuto sanante, con efficacia ex tunc, il Certificato di Destinazione Urbanistica, allegato all'atto per notar del 2014. Per_2
Costituiscono ulteriori elementi indiziari gli stretti rapporti di parentela e i numerosi giudizi civili e penali instaurati fra i e il da una parte, e i CP_1 CP_4 Pt_1
dall'altro, in relazione all'acquisto del medesimo immobile, finalizzati tutti a contrastarne il trasferimento in favore dei germani Pt_1
Ulteriore elemento sintomatico della volontà delle parti di non dare effettivamente corso alla vendita, è dato dalla circostanza che ha partecipato alla CP_4
compravendita esercitando il suo diritto di prelazione sul bene, in qualità di coerede di , nonostante che nei relativi giudizi pendenti era stata già Persona_3
rilevata la sua mancanza di legittimazione, poi definitivamente accertata, con la sentenza n. 89/2016 del Tribunale di Salerno, di rigetto della domanda di prelazione, e confermata dalla Corte di Appello con sentenza n.454/2022.
Difatti, non ha mai rivestito la qualità di coerede, in quanto, alla CP_4
morte del dante causa, , la comunione ereditaria si è instaurata con Persona_3
sua madre, , all'epoca ancora in vita, e il relativo diritto non si è a lui Persona_4
trasmesso per rappresentazione.
Inoltre, , pur rivendicando il suo diritto all'esercizio della prelazione, CP_4
non ha mai avuto il possesso dei beni in questione, rimasti nella disponibilità dei coeredi Pt_1 Non va, da ultimo, sottaciuto il comportamento processuale degli alienanti
[...]
, e che nella comparsa conclusionale CP_1 Controparte_3 Controparte_2
hanno dichiarato di aver prestato acquiescenza alla sentenza n.372/2025 resa dalla
Corte di Appello, riconoscendo la piena titolarità dei beni in capo ai germani Pt_1
e chiedendo la declaratoria di nullità dell'atto per notar del 15 aprile 2009. Per_2
Per quanto suesposto, dunque, va dichiarata la nullità per simulazione assoluta dell'atto pubblico stipulato in data 15 aprile 2009 dal notaio Rep. 9002, Per_2
registrato il 07.05.2009 e trascritto a Salerno il 12.05.2009, al nn. d'ordine 21122e di Formalità 16690, con cui e hanno alienato in Per_1 CP_1 CP_5
favore di le quote ideali, pari a 1/24 dell'intero, e solidamente per CP_4
3/24, di terreno sito in agro di Eboli, località Cioffi, in catasto al fg.50, p.lle nn. 380
- 381- 390- 394 e 403 per il prezzo di €. 23.240,58.
L'avvenuta rinuncia ai motivi di appello e l'acquiescenza prestata dagli appellati e integrano i presupposti per dichiarare interamente compensate fra CP_1 CP_3
tali parti le spese dei due gradi di giudizio.
La condanna di alle spese di lite consegue alla soccombenza. CP_4
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , nei Parte_1 Parte_2
confronti di , e , CP_6 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
avverso la sentenza n.4396/2024 del Tribunale di Salerno, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) In riforma della impugnata sentenza,
2) Dichiara la nullità per simulazione assoluta dell'atto pubblico stipulato in data
15 aprile 2009 dal notaio Rep. 9002, registrato il 07.05.2009 e trascritto Per_2 a Salerno il 12.05.2009, al nn. d'ordine 21122e di Formalità 16690, con cui Per_1
e hanno alienato in favore di le quote
[...] CP_1 CP_5 CP_4
ideali, pari a 1/24 dell'intero, e solidamente per 3/24, di terreno sito in agro di
Eboli, località Cioffi, in catasto al fg.50, p.lle nn. 380 - 381- 390- 394 e 403 per il prezzo di €. 23.240,58.
3) Ordina al Conservatore dei RR.II. di Salerno la trascrizione della presente sentenza con esonero da responsabilità.
4) Condanna a rifondere agli appellanti e CP_4 Parte_1 Pt_2
, le spese di giudizio, liquidate, per il primo grado, in €. 300,00 per spese
[...]
e €. 3809,00 per onorario, e, per il secondo grado, in €. 355,50 per spese e €.
4996,00 per onorario, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, somma che distrae in favore dell'avv. Giovanni Clemente, dichiaratosi antistatario, dichiarando interamente compensate quelle fra le restanti parti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Giuliana Giuliano