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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/03/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 9743/2022 R.G., chiamato all'udienza del 31/3/2025, promosso da:
, rappresentato e difeso dall'avv. R. Cristallini Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. P. Maggi
-INAIL, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. E.
Castellaneta
Resistenti
Oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ed a cartella esattoriale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/9/2022, proponeva opposizione Parte_1
avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
01476202200000168000, notificata in data 9/9/2022 dall' Controparte_2
limitatamente alla cartella di pagamento n. 01420170020942674000, per la
[...]
somma complessiva di € 2.296,91, dovuta a titolo di premi e sanzioni INAIL relativi alle annualità 2000, 2016 e 2017.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente eccepiva l'inesistenza della cartella di pagamento, per omessa notifica, nonché l'intervenuta estinzione per prescrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995 del credito portato dalla stessa, peraltro, indeterminato e non provato.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nonchè della cartella di pagamento suindicate,
l'annullamento della predetta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e della richiamata cartella esattoriale relativa al credito INAIL e di ogni atto presupposto e susseguente, con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Con provvedimento datato 29/9/2022, il Giudice del Lavoro sospendeva l'efficacia esecutiva degli atti oggetto di opposizione.
Si costituiva ritualmente in giudizio l , eccependo, Controparte_2
preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per essere stato proposto oltre il termine previsto dall'art. 24, co. 5, del D. Lgs. n. 46/99, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, dovendo l'ente creditore fornire la prova della notifica della cartella di pagamento;
contestava la prescrizione dei crediti in esame, all'uopo, depositando documentazione a sostegno della validità della notifica della cartella di pagamento impugnata, nonché di successivi atti interruttivi della prescrizione dei crediti in questione.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva tardivamente in giudizio l'INAIL, insistendo per il rigetto dell'opposizione e, in caso di suo accoglimento, nella condanna dell Controparte_2
al pagamento delle spese di lite, deducendo che, poiché la controversia verte su crediti cartolarizzati, la loro riscossione coattiva (comprendente l'attività di notifica di atti a ciò finalizzati) è di competenza di quest'ultima.
Istruita con la prova documentale, la causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, all'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione sollevata da Controparte_2
di inammissibilità e/o improponibilità dell'opposizione in quanto tardiva,
[...]
Pag. 2 di 7 essendo stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica degli atti impugnati, in violazione dell'art 24, co. 5, del D. Lgs. n. 46/99.
L'eccezione è infondata.
Per insegnamento della Giurisprudenza di legittimità, infatti, “in tema di omissioni contributive, ove il ricorrente in opposizione (…) eccepisca la prescrizione del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale” può ritenersi proposta, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., tanto l'azione in funzione recuperatoria della opposizione D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 quanto quella diretta a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (pur contestata) della cartella, con obbligo, in caso di domande contestuali, di provvedere su ciascuna di esse (v. di recente, Cass.
n. 18256 del 2020)” (Cass. civ., Sez. VI, n. 24608/2022).
Nel caso di specie, poiché la parte opponente ha eccepito, tra le altre, l'estinzione dei crediti dell'INAIL per intervenuta prescrizione, l'opposizione proposta deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., investendo l'"an" dell'azione esecutiva e cioè il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa. Di conseguenza, non essendo previsto dalla legge un termine perentorio per l'opposizione all'esecuzione, l'eccezione della parte resistente è destituita di fondamento.
Altresì infondata si appalesa l'eccezione preliminare relativa al difetto di legittimazione passiva, sollevata dall' gravando sul Concessionario l'onere di fornire la prova CP_3 dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento e degli atti successivi, in particolare ai fini interruttivi della prescrizione.
Al riguardo, si richiama l'orientamento della Giurisprudenza di legittimità in virtù del quale “L'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass.,
Sez. un., 25 luglio 2007, n. 16412). Tale omissione, per altro verso, assume valenza neutra, potendo essere attribuita tanto a inerzia del concessionario quanto a mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumono rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente
Pag. 3 di 7 titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore (Cass., Sez. un., da ultimo citata)” (cfr.
Corte di Cassazione, Sez. Un., sent. n. 7514/2022).
Nel merito, l'opposizione è infondata e va disattesa.
Con il primo motivo di opposizione, parte ricorrente lamenta l'inesistenza della cartella di pagamento opposta, stante la mancata notifica della stessa nei suoi confronti.
L'omissione della notifica di un atto “presupposto” (la cartella di pagamento) determina, a dire dell'opponente, la nullità dell'atto consequenziale, pure impugnato, ovvero della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Tanto premesso, l'assunto di parte ricorrente relativo alla mancata notifica della cartella di pagamento opposta non ha trovato adeguato conforto, atteso che l
[...]
ha offerto idonea prova in ordine alla notifica della cartella Controparte_2
suddetta; ed invero, parte resistente ha prodotto la pec datata 22/8/2017 relativa alla cartella di pagamento n. 01420170020942674000, completa di ricevuta di avvenuta consegna al destinatario (cfr. all. n. 4 ) all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici registri.
Tale modalità di notifica è perfettamente conforme al disposto dell'art. 26, secondo comma, D.P.R. n. 602/1973 che, nella formulazione in vigore alla data della notifica
(22/8/2017), stabiliva che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Pertanto, priva di fondamento appare l'eccezione di inesistenza della cartella esattoriale per omessa notifica della stessa, sollevata dall'opponente.
Quanto poi all'eccezione di prescrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. n.
335/1995, del credito portato dalla suddetta cartella, sollevata dal con il ricorso Pt_1
introduttivo, essa è del pari infondata.
Pag. 4 di 7 La convenuta , nella propria memoria difensiva, dà Controparte_2
atto di aver depositato, in allegato alla stessa, documenti costituenti atti interruttivi del decorso della prescrizione quinquennale.
Trattasi, segnatamente, dei seguenti atti:
1) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01476201900001847000, notificata l'08/10/2019 (doc. n. 5);
2) pignoramento presso terzi n. 01484201800000642001, notificato il 07/2/2018 (doc.
n. 6);
3) intimazione di pagamento n. 01420199001382916000, notificata in data 25/5/2019
(doc. n. 7);
4) intimazione di pagamento n. 01420229002627845000, notificata in data 1/3/2022
(doc. n. 8).
Ebbene, ai fini interruttivi del decorso del termine prescrizionale, è sufficiente anche uno solo dei sopra menzionati atti ovvero, ad esempio, l'intimazione di pagamento n.
01420229002627845000 (cfr. doc. sub n. 8 memoria , notificata in data CP_3
1/3/2022, stante l'assenza dei soggetti previsti dall'art. 139 c.p.c., mediante deposito dell'atto nella casa comunale, seguita da regolare notifica del relativo avviso.
Dall'attestazione di consegna dell'avviso, regolarmente versata in atti, emerge che lo stesso è stato consegnato a “persona di famiglia”, corrispondente al nome di _2
, il quale, dalle raccomandate prodotte in allegato agli atti depositati
[...]
dall sub nn. 5 e 7, risulta essersi qualificato dinanzi al messo Controparte_2
notificatore come “suocero” del ricorrente e in virtù di tanto ha ricevuto, ai sensi dell'art. 139, co. 2, c.p.c., gli atti a quest'ultimo destinati, presso il domicilio fiscale del ricorrente.
Giova richiamare, sul punto, il pacifico orientamento giurisprudenziale, in virtù del quale la notificazione mediante consegna a persona di famiglia non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - al quale è da ritenersi equiparato quello di affinità - nè l'ulteriore requisito della convivenza - non espressamente menzionato dall'art. 139 c.p.c. - risultando sufficiente, ai fini della validità ed efficacia della notifica, l'esistenza di un vincolo (di parentela o affinità) tale da giustificare la presunzione che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario e restando in
Pag. 5 di 7 ogni caso a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (cfr., tra le altre, Cass. n. 1550/2007, n. 1331/2000).
In mancanza di qualsivoglia, seppur generica, contestazione ed allegazione da parte del ricorrente sul punto, appare del tutto irrilevante che l'atto sia stato ricevuto da persona convivente o meno con il ricorrente.
Di conseguenza, l'eccezione di prescrizione è destituita di fondamento, in quanto tra la data di notificazione della cartella di pagamento (22/08/2017) e la data di notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di opposizione
(13/9/2022), non è maturato il termine di prescrizione quinquennale, per via dell'effetto interruttivo prodotto - tra gli altri - dall'intimazione di pagamento n.
01420229002627845000, validamente notificata l'1/3/2022.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono, il ricorso in opposizione deve essere disatteso.
Resta assorbita ogni ulteriore questione controversa tra le parti.
In ordine alle spese di lite, esse seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 17/9/2022 da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
e INAIL, così provvede:
[...]
rigetta il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti, reso in data 29/9/2022 e dichiara dovuta la somma contenuta nella cartella di pagamento n. 01420170020942674000; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
886,00 in favore delle parti resistenti, oltre rimborso spese forfettario (15%), iva e cpa, come per legge.
Bari, 31/3/2025
Pag. 6 di 7 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 9743/2022 R.G., chiamato all'udienza del 31/3/2025, promosso da:
, rappresentato e difeso dall'avv. R. Cristallini Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. P. Maggi
-INAIL, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. E.
Castellaneta
Resistenti
Oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ed a cartella esattoriale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/9/2022, proponeva opposizione Parte_1
avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
01476202200000168000, notificata in data 9/9/2022 dall' Controparte_2
limitatamente alla cartella di pagamento n. 01420170020942674000, per la
[...]
somma complessiva di € 2.296,91, dovuta a titolo di premi e sanzioni INAIL relativi alle annualità 2000, 2016 e 2017.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente eccepiva l'inesistenza della cartella di pagamento, per omessa notifica, nonché l'intervenuta estinzione per prescrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995 del credito portato dalla stessa, peraltro, indeterminato e non provato.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nonchè della cartella di pagamento suindicate,
l'annullamento della predetta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e della richiamata cartella esattoriale relativa al credito INAIL e di ogni atto presupposto e susseguente, con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Con provvedimento datato 29/9/2022, il Giudice del Lavoro sospendeva l'efficacia esecutiva degli atti oggetto di opposizione.
Si costituiva ritualmente in giudizio l , eccependo, Controparte_2
preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per essere stato proposto oltre il termine previsto dall'art. 24, co. 5, del D. Lgs. n. 46/99, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, dovendo l'ente creditore fornire la prova della notifica della cartella di pagamento;
contestava la prescrizione dei crediti in esame, all'uopo, depositando documentazione a sostegno della validità della notifica della cartella di pagamento impugnata, nonché di successivi atti interruttivi della prescrizione dei crediti in questione.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva tardivamente in giudizio l'INAIL, insistendo per il rigetto dell'opposizione e, in caso di suo accoglimento, nella condanna dell Controparte_2
al pagamento delle spese di lite, deducendo che, poiché la controversia verte su crediti cartolarizzati, la loro riscossione coattiva (comprendente l'attività di notifica di atti a ciò finalizzati) è di competenza di quest'ultima.
Istruita con la prova documentale, la causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, all'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione sollevata da Controparte_2
di inammissibilità e/o improponibilità dell'opposizione in quanto tardiva,
[...]
Pag. 2 di 7 essendo stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica degli atti impugnati, in violazione dell'art 24, co. 5, del D. Lgs. n. 46/99.
L'eccezione è infondata.
Per insegnamento della Giurisprudenza di legittimità, infatti, “in tema di omissioni contributive, ove il ricorrente in opposizione (…) eccepisca la prescrizione del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale” può ritenersi proposta, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., tanto l'azione in funzione recuperatoria della opposizione D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 quanto quella diretta a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (pur contestata) della cartella, con obbligo, in caso di domande contestuali, di provvedere su ciascuna di esse (v. di recente, Cass.
n. 18256 del 2020)” (Cass. civ., Sez. VI, n. 24608/2022).
Nel caso di specie, poiché la parte opponente ha eccepito, tra le altre, l'estinzione dei crediti dell'INAIL per intervenuta prescrizione, l'opposizione proposta deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., investendo l'"an" dell'azione esecutiva e cioè il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa. Di conseguenza, non essendo previsto dalla legge un termine perentorio per l'opposizione all'esecuzione, l'eccezione della parte resistente è destituita di fondamento.
Altresì infondata si appalesa l'eccezione preliminare relativa al difetto di legittimazione passiva, sollevata dall' gravando sul Concessionario l'onere di fornire la prova CP_3 dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento e degli atti successivi, in particolare ai fini interruttivi della prescrizione.
Al riguardo, si richiama l'orientamento della Giurisprudenza di legittimità in virtù del quale “L'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass.,
Sez. un., 25 luglio 2007, n. 16412). Tale omissione, per altro verso, assume valenza neutra, potendo essere attribuita tanto a inerzia del concessionario quanto a mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumono rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente
Pag. 3 di 7 titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore (Cass., Sez. un., da ultimo citata)” (cfr.
Corte di Cassazione, Sez. Un., sent. n. 7514/2022).
Nel merito, l'opposizione è infondata e va disattesa.
Con il primo motivo di opposizione, parte ricorrente lamenta l'inesistenza della cartella di pagamento opposta, stante la mancata notifica della stessa nei suoi confronti.
L'omissione della notifica di un atto “presupposto” (la cartella di pagamento) determina, a dire dell'opponente, la nullità dell'atto consequenziale, pure impugnato, ovvero della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Tanto premesso, l'assunto di parte ricorrente relativo alla mancata notifica della cartella di pagamento opposta non ha trovato adeguato conforto, atteso che l
[...]
ha offerto idonea prova in ordine alla notifica della cartella Controparte_2
suddetta; ed invero, parte resistente ha prodotto la pec datata 22/8/2017 relativa alla cartella di pagamento n. 01420170020942674000, completa di ricevuta di avvenuta consegna al destinatario (cfr. all. n. 4 ) all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici registri.
Tale modalità di notifica è perfettamente conforme al disposto dell'art. 26, secondo comma, D.P.R. n. 602/1973 che, nella formulazione in vigore alla data della notifica
(22/8/2017), stabiliva che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Pertanto, priva di fondamento appare l'eccezione di inesistenza della cartella esattoriale per omessa notifica della stessa, sollevata dall'opponente.
Quanto poi all'eccezione di prescrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. n.
335/1995, del credito portato dalla suddetta cartella, sollevata dal con il ricorso Pt_1
introduttivo, essa è del pari infondata.
Pag. 4 di 7 La convenuta , nella propria memoria difensiva, dà Controparte_2
atto di aver depositato, in allegato alla stessa, documenti costituenti atti interruttivi del decorso della prescrizione quinquennale.
Trattasi, segnatamente, dei seguenti atti:
1) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01476201900001847000, notificata l'08/10/2019 (doc. n. 5);
2) pignoramento presso terzi n. 01484201800000642001, notificato il 07/2/2018 (doc.
n. 6);
3) intimazione di pagamento n. 01420199001382916000, notificata in data 25/5/2019
(doc. n. 7);
4) intimazione di pagamento n. 01420229002627845000, notificata in data 1/3/2022
(doc. n. 8).
Ebbene, ai fini interruttivi del decorso del termine prescrizionale, è sufficiente anche uno solo dei sopra menzionati atti ovvero, ad esempio, l'intimazione di pagamento n.
01420229002627845000 (cfr. doc. sub n. 8 memoria , notificata in data CP_3
1/3/2022, stante l'assenza dei soggetti previsti dall'art. 139 c.p.c., mediante deposito dell'atto nella casa comunale, seguita da regolare notifica del relativo avviso.
Dall'attestazione di consegna dell'avviso, regolarmente versata in atti, emerge che lo stesso è stato consegnato a “persona di famiglia”, corrispondente al nome di _2
, il quale, dalle raccomandate prodotte in allegato agli atti depositati
[...]
dall sub nn. 5 e 7, risulta essersi qualificato dinanzi al messo Controparte_2
notificatore come “suocero” del ricorrente e in virtù di tanto ha ricevuto, ai sensi dell'art. 139, co. 2, c.p.c., gli atti a quest'ultimo destinati, presso il domicilio fiscale del ricorrente.
Giova richiamare, sul punto, il pacifico orientamento giurisprudenziale, in virtù del quale la notificazione mediante consegna a persona di famiglia non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - al quale è da ritenersi equiparato quello di affinità - nè l'ulteriore requisito della convivenza - non espressamente menzionato dall'art. 139 c.p.c. - risultando sufficiente, ai fini della validità ed efficacia della notifica, l'esistenza di un vincolo (di parentela o affinità) tale da giustificare la presunzione che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario e restando in
Pag. 5 di 7 ogni caso a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (cfr., tra le altre, Cass. n. 1550/2007, n. 1331/2000).
In mancanza di qualsivoglia, seppur generica, contestazione ed allegazione da parte del ricorrente sul punto, appare del tutto irrilevante che l'atto sia stato ricevuto da persona convivente o meno con il ricorrente.
Di conseguenza, l'eccezione di prescrizione è destituita di fondamento, in quanto tra la data di notificazione della cartella di pagamento (22/08/2017) e la data di notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di opposizione
(13/9/2022), non è maturato il termine di prescrizione quinquennale, per via dell'effetto interruttivo prodotto - tra gli altri - dall'intimazione di pagamento n.
01420229002627845000, validamente notificata l'1/3/2022.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono, il ricorso in opposizione deve essere disatteso.
Resta assorbita ogni ulteriore questione controversa tra le parti.
In ordine alle spese di lite, esse seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 17/9/2022 da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
e INAIL, così provvede:
[...]
rigetta il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti, reso in data 29/9/2022 e dichiara dovuta la somma contenuta nella cartella di pagamento n. 01420170020942674000; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
886,00 in favore delle parti resistenti, oltre rimborso spese forfettario (15%), iva e cpa, come per legge.
Bari, 31/3/2025
Pag. 6 di 7 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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