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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/03/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 4499 2019
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. IACHELLA GIOVANNI;
C.F._1
attore contro
(p.iva ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata dalla procuratrice speciale Controparte_2
(p.iva ), con l'avv. FRASCINO ELENA;
[...] P.IVA_2
convenuto nonché nei confronti di
(p.iva ), con gli avv.ti Controparte_2 P.IVA_2
FRASCINO ELENA, COVINO GIAMPIERO e LANDOLFI ALESSANDRO;
intervenuta ex art. 111 c.p.c. avente ad oggetto: Pagamento somma di denaro, etc. emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 11.11.2019, l'attore Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1538/2019 con cui questo
Tribunale l'ha condannato a pagare a la somma di € 21.011,92, oltre Controparte_1
agli interessi come da domanda ed oltre spese e compensi liquidati nel procedimento monitorio. Il credito azionato dall'opposta derivava da un contratto di finanziamento originariamente concesso al debitore dalla società CP_3
oggetto di successive cessioni del credito, sino alla cessionaria Controparte_1
In particolare, l'opponente rilevava l'insussistenza del credito Parte_1
dedotto in ricorso, sostenendo di non aver mai ricevuto alcun finanziamento dalla e disconosceva la sottoscrizione della richiesta di finanziamento posta CP_3
dalla ricorrente a fondamento del proprio credito. L'opponente richiedeva altresì la condanna della società opposta alla rifusione delle spese legali da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. per lite temeraria.
Costituitasi in giudizio la convenuta questa rilevava in via Controparte_1
pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, richiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. In via principale e nel merito l'opposta contestava le richieste formulate dall'opponente sostenendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, o comunque condanna dell'opponente al pagamento di quanto da questa dovuto in favore dell'opposta. Il tutto con condanna dell'ingiunto alla rifusione delle spese di giudizio del procedimento monitorio e di opposizione e con rigetto dell'avversa richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c..
All'esito della prima udienza del 14.07.2020, alla luce delle difese delle parti in causa e della documentazione in atti, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, considerato che non era stato tentato il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità del giudizio di opposizione, ne veniva disposto l'avvio, con rinvio all'udienza del
9.02.2021 per l'eventuale prosecuzione del giudizio.
Esperita negativamente la mediazione, come da verbale del 9.10.2020, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. richiesti dalle parti. Nella fase istruttoria veniva nominato C.T.U. per la redazione di una perizia grafologica, successivamente non espletata per la mancata produzione in atti dell'originale del documento da analizzare. La causa veniva pertanto rinviata per la decisione.
Infine, con deposito di comparsa ex art. 111 c.p.c. del 4.02.2025 si costituiva nel giudizio come nuova cessionaria del credito Controparte_2
azionato, la quale richiamava e faceva proprie tutte le ragioni, difese e conclusioni già depositate dalle cedenti e (di cui ne richiedeva Controparte_1 Controparte_4
l'estromissione). L'opponente riteneva non provate le cessioni del credito in capo a e richiedendo la prosecuzione del Controparte_4 Controparte_2
giudizio con e dichiarando in ogni caso di non acconsentirne Controparte_1
l'estromissione.
***
Va premesso che la modalità di trattazione di cui all'art. 127 ter c.p.c. può sostituire anche l'udienza di discussione orale e decisione della causa. Infatti la collocazione sistematica di tale disposizione e la sua lettura congiunta con l'art. 281 sexies c.p.c. portano a ritenere che tale modulo procedimentale possa essere adottato per lo svolgimento di tutte le attività processuali che altrimenti si sarebbero svolte in un'udienza che non avrebbe richiesto la presenza di soggetti diversi da quelli ivi indicati, e che pertanto il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note ben può essere la sentenza.
Le parti, del resto, non esercitando la facoltà di cui all'art. 127 ter co. 2 c.p.c., hanno acconsentito a tale modalità di decisione della causa. L'opposizione è fondata. Infatti, la sottoscrizione della richiesta di finanziamento è stata tempestivamente disconosciuta dall'opponente, il quale ha altresì affermato di non aver mai richiesto né ricevuto alcun finanziamento dalla società CP_3
Sul punto si evidenzia la recente pronuncia della Suprema Corte secondo cui: “Il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve, comunque, rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile con la conseguenza che colui il quale vuole negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuto a specificare, ove più siano i documenti prodotti, se siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi. Tuttavia, non è generico il disconoscimento delle sottoscrizioni di tutti gli atti posti a fondamento del preteso credito (…)” (Cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 35290/2023).
Considerato che nella fattispecie in esame il disconoscimento ha riguardato l'unica sottoscrizione attribuita all'opponente dall'opposta, va senza dubbio rigettata l'eccezione di genericità della contestazione sollevata dall'opposta.
Avendo l'opposta chiesto la verificazione della sottoscrizione disconosciuta, è stata disposta c.t.u. grafologica. Il consulente, tuttavia, ha ritenuto di non poter svolgere l'indagine sulla copia prodotta in atti, occorrendo invece l'originale che l'opposta, nonostante la manifestata disponibilità, non ha mai depositato.
Pertanto, a prescindere dalla questione dell'astratta ammissibilità della verificazione della sottoscrizione in base al documento fotocopiato, nel caso di specie la possibilità di verifica è stata esclusa dal c.t.u. che, richiedendo l'originale a fronte della disponibilità della copia, ha ritenuto l'inidoneità di quest'ultima al fine dell'indagine demandatagli.
Ciò ha determinato l'impossibilità di effettuare la procedura di verificazione dell'autenticità delle sottoscrizioni presenti nel documento disconosciuto;
conseguentemente non è stato provato da parte dell'opposta il contratto di finanziamento e quindi i suoi elementi essenziali e condizioni economiche
(importo finanziato, spese, numero ed importo rate, decorrenza, TAN e TAEG). In merito al dedotto pagamento da parte dell'opponente delle prime quattro rate mensili del finanziamento (dal 20.07.2008 al 20.10.2008), parte opposta sostiene che detti versamenti farebbero presumere la stipula del contratto stesso e l'avvenuta erogazione della somma finanziata. Tuttavia, si tratterebbe al più di atti di esecuzione del contratto da cui potrebbe trarsi la stipulazione per facta concludentia, ma in tal caso il contratto sarebbe comunque nullo per difetto di forma scritta ex art. 117 co. 1 e 3 t.u.b. e quindi comunque inidoneo a fondare la domanda dell'opposta che sullo stesso si fonda.
Giova evidenziare che non fondandosi la decisione sul riscontro di tale nullità, che
è questione affrontata in via solamente ipotetica per l'eventualità in cui dal pagamento di alcune rate si dovesse desumere l'avvenuta conclusione del contratto, la stessa non deve essere sottoposta alle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c.
Manca quindi in ogni caso la prova della fonte contrattuale del credito azionato.
L'opposizione va quindi accolta e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- revoca il proprio decreto ingiuntivo n. 1538/2019 (proc. n. 3415/2019 R.G.);
- condanna la convenuta e la parte intervenuta, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dall'opponente, liquidandole in € 3000 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge, ed oltre rimborso del C.U. di € 118,50, distratte a favore del difensore.
Ragusa, 19/03/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 4499 2019
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. IACHELLA GIOVANNI;
C.F._1
attore contro
(p.iva ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata dalla procuratrice speciale Controparte_2
(p.iva ), con l'avv. FRASCINO ELENA;
[...] P.IVA_2
convenuto nonché nei confronti di
(p.iva ), con gli avv.ti Controparte_2 P.IVA_2
FRASCINO ELENA, COVINO GIAMPIERO e LANDOLFI ALESSANDRO;
intervenuta ex art. 111 c.p.c. avente ad oggetto: Pagamento somma di denaro, etc. emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 11.11.2019, l'attore Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1538/2019 con cui questo
Tribunale l'ha condannato a pagare a la somma di € 21.011,92, oltre Controparte_1
agli interessi come da domanda ed oltre spese e compensi liquidati nel procedimento monitorio. Il credito azionato dall'opposta derivava da un contratto di finanziamento originariamente concesso al debitore dalla società CP_3
oggetto di successive cessioni del credito, sino alla cessionaria Controparte_1
In particolare, l'opponente rilevava l'insussistenza del credito Parte_1
dedotto in ricorso, sostenendo di non aver mai ricevuto alcun finanziamento dalla e disconosceva la sottoscrizione della richiesta di finanziamento posta CP_3
dalla ricorrente a fondamento del proprio credito. L'opponente richiedeva altresì la condanna della società opposta alla rifusione delle spese legali da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. per lite temeraria.
Costituitasi in giudizio la convenuta questa rilevava in via Controparte_1
pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, richiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. In via principale e nel merito l'opposta contestava le richieste formulate dall'opponente sostenendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, o comunque condanna dell'opponente al pagamento di quanto da questa dovuto in favore dell'opposta. Il tutto con condanna dell'ingiunto alla rifusione delle spese di giudizio del procedimento monitorio e di opposizione e con rigetto dell'avversa richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c..
All'esito della prima udienza del 14.07.2020, alla luce delle difese delle parti in causa e della documentazione in atti, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, considerato che non era stato tentato il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità del giudizio di opposizione, ne veniva disposto l'avvio, con rinvio all'udienza del
9.02.2021 per l'eventuale prosecuzione del giudizio.
Esperita negativamente la mediazione, come da verbale del 9.10.2020, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. richiesti dalle parti. Nella fase istruttoria veniva nominato C.T.U. per la redazione di una perizia grafologica, successivamente non espletata per la mancata produzione in atti dell'originale del documento da analizzare. La causa veniva pertanto rinviata per la decisione.
Infine, con deposito di comparsa ex art. 111 c.p.c. del 4.02.2025 si costituiva nel giudizio come nuova cessionaria del credito Controparte_2
azionato, la quale richiamava e faceva proprie tutte le ragioni, difese e conclusioni già depositate dalle cedenti e (di cui ne richiedeva Controparte_1 Controparte_4
l'estromissione). L'opponente riteneva non provate le cessioni del credito in capo a e richiedendo la prosecuzione del Controparte_4 Controparte_2
giudizio con e dichiarando in ogni caso di non acconsentirne Controparte_1
l'estromissione.
***
Va premesso che la modalità di trattazione di cui all'art. 127 ter c.p.c. può sostituire anche l'udienza di discussione orale e decisione della causa. Infatti la collocazione sistematica di tale disposizione e la sua lettura congiunta con l'art. 281 sexies c.p.c. portano a ritenere che tale modulo procedimentale possa essere adottato per lo svolgimento di tutte le attività processuali che altrimenti si sarebbero svolte in un'udienza che non avrebbe richiesto la presenza di soggetti diversi da quelli ivi indicati, e che pertanto il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note ben può essere la sentenza.
Le parti, del resto, non esercitando la facoltà di cui all'art. 127 ter co. 2 c.p.c., hanno acconsentito a tale modalità di decisione della causa. L'opposizione è fondata. Infatti, la sottoscrizione della richiesta di finanziamento è stata tempestivamente disconosciuta dall'opponente, il quale ha altresì affermato di non aver mai richiesto né ricevuto alcun finanziamento dalla società CP_3
Sul punto si evidenzia la recente pronuncia della Suprema Corte secondo cui: “Il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve, comunque, rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile con la conseguenza che colui il quale vuole negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuto a specificare, ove più siano i documenti prodotti, se siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi. Tuttavia, non è generico il disconoscimento delle sottoscrizioni di tutti gli atti posti a fondamento del preteso credito (…)” (Cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 35290/2023).
Considerato che nella fattispecie in esame il disconoscimento ha riguardato l'unica sottoscrizione attribuita all'opponente dall'opposta, va senza dubbio rigettata l'eccezione di genericità della contestazione sollevata dall'opposta.
Avendo l'opposta chiesto la verificazione della sottoscrizione disconosciuta, è stata disposta c.t.u. grafologica. Il consulente, tuttavia, ha ritenuto di non poter svolgere l'indagine sulla copia prodotta in atti, occorrendo invece l'originale che l'opposta, nonostante la manifestata disponibilità, non ha mai depositato.
Pertanto, a prescindere dalla questione dell'astratta ammissibilità della verificazione della sottoscrizione in base al documento fotocopiato, nel caso di specie la possibilità di verifica è stata esclusa dal c.t.u. che, richiedendo l'originale a fronte della disponibilità della copia, ha ritenuto l'inidoneità di quest'ultima al fine dell'indagine demandatagli.
Ciò ha determinato l'impossibilità di effettuare la procedura di verificazione dell'autenticità delle sottoscrizioni presenti nel documento disconosciuto;
conseguentemente non è stato provato da parte dell'opposta il contratto di finanziamento e quindi i suoi elementi essenziali e condizioni economiche
(importo finanziato, spese, numero ed importo rate, decorrenza, TAN e TAEG). In merito al dedotto pagamento da parte dell'opponente delle prime quattro rate mensili del finanziamento (dal 20.07.2008 al 20.10.2008), parte opposta sostiene che detti versamenti farebbero presumere la stipula del contratto stesso e l'avvenuta erogazione della somma finanziata. Tuttavia, si tratterebbe al più di atti di esecuzione del contratto da cui potrebbe trarsi la stipulazione per facta concludentia, ma in tal caso il contratto sarebbe comunque nullo per difetto di forma scritta ex art. 117 co. 1 e 3 t.u.b. e quindi comunque inidoneo a fondare la domanda dell'opposta che sullo stesso si fonda.
Giova evidenziare che non fondandosi la decisione sul riscontro di tale nullità, che
è questione affrontata in via solamente ipotetica per l'eventualità in cui dal pagamento di alcune rate si dovesse desumere l'avvenuta conclusione del contratto, la stessa non deve essere sottoposta alle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c.
Manca quindi in ogni caso la prova della fonte contrattuale del credito azionato.
L'opposizione va quindi accolta e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- revoca il proprio decreto ingiuntivo n. 1538/2019 (proc. n. 3415/2019 R.G.);
- condanna la convenuta e la parte intervenuta, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dall'opponente, liquidandole in € 3000 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge, ed oltre rimborso del C.U. di € 118,50, distratte a favore del difensore.
Ragusa, 19/03/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)