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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/02/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11522/2021 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maria Grazia Primizio (parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
- parte ricorrente –
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
e
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore;
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da verbale del 28/02/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 13 dicembre 2021 ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 296 2021 9002171164 000, notificata il 5 novembre 2021, limitatamente ai tre avvisi di addebito n. 59620140002959667000, n.
596201500000762325000 e n. 59620150004716744000. A sostegno dell'opposizione la ricorrente, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica dei suddetti atti impositivi, ha eccepito la
1 decadenza dell' dai relativi crediti;
in subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale CP_1 dei medesimi crediti perché tra l'eventuale notifica degli avvisi di addebito e la successiva intimazione di pagamento sarebbe decorso un termine superiore a cinque anni senza alcun atto interruttivo intermedio (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 18 maggio 2023 l' ha chiesto il rigetto CP_1 del ricorso, da un lato deducendo di aver regolarmente notificato gli avvisi di addebito a mezzo pec e dall'altro lato evidenziando la propria estraneità all'attività esecutiva successiva a tale incombente (cfr. memoria).
ritualmente evocata in giudizio, è rimasta Controparte_3 contumace.
Sulla notifica degli avvisi di addebito.
L'allegazione attorea secondo cui i tre avvisi di addebito non sarebbero mai stati notificati risulta confutata dai documenti allegati dall' alla propria memoria di CP_1 costituzione.
Le doglianze della relative all'inidoneità dei files prodotti dall'avversario Parte_1 non meritano di essere condivise perché, diversamente da quanto richiesto per la prova della notifica degli atti giudiziari, la dimostrazione dell'avvenuta notifica di atti esterni ad un procedimento giudiziario può essere fornita anche mediante file pdf (cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 25686 del 4 settembre 2023) o, come nella fattispecie, xml, non risultando evidentemente applicabile la disciplina relativa al PCT.
D'altra parte, la contestazione attorea relativa al contenuto degli allegati delle pec inviate dall' (cfr. ancora le note conclusionali del 14 febbraio 2025) è manifestamente CP_1 pretestuosa perché la ricorrente, ricevute le pec (come dimostrano le ricevute in atti), avrebbe ben potuto e dovuto dimostrare il diverso contenuto di tali messaggi: com'è facile vedere, dunque, non si tratta di una prova diabolica (come sostenuto dalla , ma, anzi, di Parte_1 un onere tra i più semplici da assolvere.
Per le considerazioni che precedono i tre avvisi di addebito vanno ritenuti regolarmente notificati alla debitrice: il n. 59620140002959667000 in data 6 ottobre 2014, il n.
596201500000762325000 in data 13 settembre 2015 ed il n. 59620150004716744000 in data 11 novembre 2015.
L'eccezione di prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito.
2 Parte ricorrente, in via subordinata, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti successiva alla notifica degli avvisi di addebito.
Per verificare la fondatezza dell'eccezione, occorre tenere in considerazione la normativa emergenziale adottata in relazione alla nota pandemia da covid-19 e, segnatamente,
l'art. 37 del d.l. 18/2020 e l'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020.
L'art. 37 del d.l. 18/2020 stabilisce, al primo comma, che sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e, al secondo comma, che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione
(con la precisazione che, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo).
L'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020, invece, stabilisce che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria sono sospesi dalla data di entrata in vigore del decreto (avvenuta il 31 dicembre 2020) fino al 30 giungo 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (sempre con la precisazione che, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo).
In definitiva la normativa emergenziale ha previsto due differenti periodi di sospensione dei crediti contributivi: il primo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 pari a 129 giorni ed il secondo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 per 182 giorni.
Pur applicando le superiori sospensioni al caso di specie, tuttavia, i crediti dell' in CP_1 mancanza della prova di atti interruttivi intermedi anteriori all'intimazione di pagamento del
5 novembre 2021, vanno dichiarati irrimediabilmente prescritti.
Infatti, l'avviso di addebito n. 59620140002959667000, notificato il 6 ottobre 2014, si prescriveva il 6 ottobre 2019; l'avviso di addebito n. 596201500000762325000, notificato il 13 settembre 2015, considerato il periodo di sospensione si prescriveva il 21 luglio 2021; l'avviso di addebito n. 59620150004716744000, notificato l'11 novembre 2015, si prescriveva il 18 settembre 2021.
L'opposizione, dunque, merita di trovare accoglimento, dichiarandosi l'estinzione di tutti i crediti controversi.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
3 Accolta l'opposizione, soltanto l' va condannato alla refusione delle spese CP_1 giudiziali dell'avversario, visto che il concessionario convenuto (pur ragionevolmente responsabile della prescrizione dei crediti) non era neppure legittimato passivamente a resistere in giudizio (cfr. Cass., S.U., sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022, secondo cui “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.)”), rimanendo irrilevanti, nella prospettiva della i rapporti Parte_1 interni tra ente impositore ed agente per la riscossione.
Dette spese vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari medi ridotti del 20% (in analogia con quanto previsto dal locale protocollo in materia di patrocinio a spese dello Stato) e distratti in favore dell'Erario giusta ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
nella contumacia di , Controparte_3 dichiara prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 59620140002959667000, n.
596201500000762325000 e n. 59620150004716744000; condanna l' al pagamento in favore dell'Erario delle spese giudiziali di CP_1 Parte_1
, che si liquidano in € 4.312,80 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per
[...] legge.
Così deciso il 28/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11522/2021 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maria Grazia Primizio (parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
- parte ricorrente –
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
e
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore;
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da verbale del 28/02/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 13 dicembre 2021 ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 296 2021 9002171164 000, notificata il 5 novembre 2021, limitatamente ai tre avvisi di addebito n. 59620140002959667000, n.
596201500000762325000 e n. 59620150004716744000. A sostegno dell'opposizione la ricorrente, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica dei suddetti atti impositivi, ha eccepito la
1 decadenza dell' dai relativi crediti;
in subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale CP_1 dei medesimi crediti perché tra l'eventuale notifica degli avvisi di addebito e la successiva intimazione di pagamento sarebbe decorso un termine superiore a cinque anni senza alcun atto interruttivo intermedio (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 18 maggio 2023 l' ha chiesto il rigetto CP_1 del ricorso, da un lato deducendo di aver regolarmente notificato gli avvisi di addebito a mezzo pec e dall'altro lato evidenziando la propria estraneità all'attività esecutiva successiva a tale incombente (cfr. memoria).
ritualmente evocata in giudizio, è rimasta Controparte_3 contumace.
Sulla notifica degli avvisi di addebito.
L'allegazione attorea secondo cui i tre avvisi di addebito non sarebbero mai stati notificati risulta confutata dai documenti allegati dall' alla propria memoria di CP_1 costituzione.
Le doglianze della relative all'inidoneità dei files prodotti dall'avversario Parte_1 non meritano di essere condivise perché, diversamente da quanto richiesto per la prova della notifica degli atti giudiziari, la dimostrazione dell'avvenuta notifica di atti esterni ad un procedimento giudiziario può essere fornita anche mediante file pdf (cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 25686 del 4 settembre 2023) o, come nella fattispecie, xml, non risultando evidentemente applicabile la disciplina relativa al PCT.
D'altra parte, la contestazione attorea relativa al contenuto degli allegati delle pec inviate dall' (cfr. ancora le note conclusionali del 14 febbraio 2025) è manifestamente CP_1 pretestuosa perché la ricorrente, ricevute le pec (come dimostrano le ricevute in atti), avrebbe ben potuto e dovuto dimostrare il diverso contenuto di tali messaggi: com'è facile vedere, dunque, non si tratta di una prova diabolica (come sostenuto dalla , ma, anzi, di Parte_1 un onere tra i più semplici da assolvere.
Per le considerazioni che precedono i tre avvisi di addebito vanno ritenuti regolarmente notificati alla debitrice: il n. 59620140002959667000 in data 6 ottobre 2014, il n.
596201500000762325000 in data 13 settembre 2015 ed il n. 59620150004716744000 in data 11 novembre 2015.
L'eccezione di prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito.
2 Parte ricorrente, in via subordinata, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti successiva alla notifica degli avvisi di addebito.
Per verificare la fondatezza dell'eccezione, occorre tenere in considerazione la normativa emergenziale adottata in relazione alla nota pandemia da covid-19 e, segnatamente,
l'art. 37 del d.l. 18/2020 e l'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020.
L'art. 37 del d.l. 18/2020 stabilisce, al primo comma, che sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e, al secondo comma, che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione
(con la precisazione che, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo).
L'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020, invece, stabilisce che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria sono sospesi dalla data di entrata in vigore del decreto (avvenuta il 31 dicembre 2020) fino al 30 giungo 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (sempre con la precisazione che, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo).
In definitiva la normativa emergenziale ha previsto due differenti periodi di sospensione dei crediti contributivi: il primo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 pari a 129 giorni ed il secondo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 per 182 giorni.
Pur applicando le superiori sospensioni al caso di specie, tuttavia, i crediti dell' in CP_1 mancanza della prova di atti interruttivi intermedi anteriori all'intimazione di pagamento del
5 novembre 2021, vanno dichiarati irrimediabilmente prescritti.
Infatti, l'avviso di addebito n. 59620140002959667000, notificato il 6 ottobre 2014, si prescriveva il 6 ottobre 2019; l'avviso di addebito n. 596201500000762325000, notificato il 13 settembre 2015, considerato il periodo di sospensione si prescriveva il 21 luglio 2021; l'avviso di addebito n. 59620150004716744000, notificato l'11 novembre 2015, si prescriveva il 18 settembre 2021.
L'opposizione, dunque, merita di trovare accoglimento, dichiarandosi l'estinzione di tutti i crediti controversi.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
3 Accolta l'opposizione, soltanto l' va condannato alla refusione delle spese CP_1 giudiziali dell'avversario, visto che il concessionario convenuto (pur ragionevolmente responsabile della prescrizione dei crediti) non era neppure legittimato passivamente a resistere in giudizio (cfr. Cass., S.U., sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022, secondo cui “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.)”), rimanendo irrilevanti, nella prospettiva della i rapporti Parte_1 interni tra ente impositore ed agente per la riscossione.
Dette spese vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari medi ridotti del 20% (in analogia con quanto previsto dal locale protocollo in materia di patrocinio a spese dello Stato) e distratti in favore dell'Erario giusta ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
nella contumacia di , Controparte_3 dichiara prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 59620140002959667000, n.
596201500000762325000 e n. 59620150004716744000; condanna l' al pagamento in favore dell'Erario delle spese giudiziali di CP_1 Parte_1
, che si liquidano in € 4.312,80 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per
[...] legge.
Così deciso il 28/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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