Trib. Termini Imerese, sentenza 22/12/2025, n. 1670
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Eccezione di difetto di giurisdizione

    La legge determina le condizioni sanitarie che vanno qualificate come di disabilità gravissima, richiamando l'art. 3 D.M. 26/09/2016. Una volta ritenuta avverata la condizione sanitaria prevista dalla legge, va erogata la prestazione economica predeterminata dal D.P. n° 545/17 di importo uguale per tutti i soggetti riconosciuti affetti dalla disabilità. L'accertamento demandato è esercizio di mera discrezionalità tecnica e non di discrezionalità amministrativa ed il diritto che il soggetto vanta è un diritto soggettivo. Ne deriva che l'assegno di cura può qualificarsi come una prestazione assistenziale derivante dall'accertamento del requisito sanitario previsto dalla legge, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro.

  • Accolto
    Riconoscimento della condizione di disabilità gravissima

    Il consulente d'ufficio, sulla scorta della documentazione e dell'indagine clinica, ha concluso che la ricorrente risulta meritevole del riconoscimento della condizione di disabile gravissimo ai sensi dell'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016, con decorrenza dal mese di marzo 2025.

  • Accolto
    Condanna al pagamento dell'indennità

    In parziale accoglimento della domanda, il giudice dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 3, del D.M. 26/09/2016, con decorrenza dal mese di marzo 2025, e condanna la resistente al pagamento dell'indennità prevista con decorrenza dal mese di marzo 2025.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Termini Imerese, sentenza 22/12/2025, n. 1670
    Giurisdizione : Trib. Termini Imerese
    Numero : 1670
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

    Testo completo