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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/12/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro dott.ssa GI JO, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c. lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, nella causa iscritta al n°
3015/2024 R.G.L., promossa
DA
(C.F.: nata il [...] Parte_1 C.F._1
OR (Pa) ed ivi residente in Cortile Ribaudo n. 2, rappresentata e difesa dall' Avv.to Nicola Schirò ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ES LL (PA) in Via Morea, n. 20, giusta procura in atti
- ricorrente-
C O N T R O
(P.IVA Controparte_1
) in persona del suo Direttore Generale e legale P.IVA_1
rappresentante pro/tempore Dott.ssa rappresentata Controparte_2
e difesa dagli Avv.ti Daniela Antinoro e Chiara Reina ed elettivamente domiciliata in in Via Ippolito Pindemonte n. 88 presso gli Uffici CP_1
della U.O.C. Legale;
-resistente-
Oggetto: disabilità gravissima (L.R. dell'1.3.2017 – DPRS 532 del
31.03.2017 e DPRS n. 545 del 10.05.2017) FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.07.2024, la ricorrente indicata in epigrafe chiedeva che venisse accertato il suo diritto al riconoscimento della condizione di disabilità gravissima ai sensi della Legge Regionale
– Sicilia n. 4/2017 e dei D.P. Regione Sicilia n. 532 e 545/2017,
D.P.R.S. 589/2018.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, il difetto di CP_1
giurisdizione del giudice adito e nel merito, contestando la fondatezza del ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
La causa, espletata consulenza tecnica di ufficio, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 25.11.2025 per il deposito di note.
***
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente.
La legge determina le condizioni sanitarie che vanno qualificate come di disabilità gravissima, richiamando l'art. 3 D.M. 26/09/2016.
Una volta ritenuta avverata la condizione sanitaria prevista dalla legge, va erogata la prestazione economica predeterminata dal D.P. n° 545/17 di importo uguale per tutti i soggetti riconosciuti affetti dalla disabilità.
L'accertamento demandato all è, quindi, esercizio di mera discrezionalità tecnica e non di discrezionalità amministrativa ed il diritto che il soggetto vanta è un diritto soggettivo.
Ne deriva che l'assegno di cura può qualificarsi come una prestazione assistenziale derivante dall'accertamento del requisito sanitario previsto dalla legge, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro.
***
Passando al merito, il ricorso merita parziale accoglimento dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che: “In mancanza di certificazione medica, antecedente alla visita della Commissione di del 05/02/2024 e alla visita peritale in corso di ATPO del CP_1
27/07/2025, che descriva in maniera certa le condizioni cliniche- obiettive della Sig.ra e che consenta di individuare una Parte_1
data rigorosamente fissa del momento in cui il Perizianda ha presentato stato di disabilità gravissima, si ritiene che il beneficio richiesto possa essere riconosciuto da marzo 2025, 4 mesi prima del momento dei riscontri medici giudiziali (visita peritale del 27/07/2025). La sig.ra
risulta meritevole del riconoscimento della condizione Parte_1
di disabile gravissimo ai sensi dell'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016. Si ritiene che il beneficio richiesto possa essere riconosciuto da marzo 2025”
(cfr. consulenza in atti).
Il ricorso, pertanto, merita parziale accoglimento.
Vista la decorrenza del beneficio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero le spese di lite.
Infine, si pongono definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda: dichiara che è in possesso del requisito sanitario Parte_1
di cui all'art. 3, del D.M. 26/09/2016, per il riconoscimento della disabilità gravissima, con decorrenza dal mese di marzo 2025;
- condanna l , in persona del legale rappresentante CP_1
pro-tempore, al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 3 della legge regionale n. 4 del 01.03.2017 e del D.P.R.S. n. 589/2018 con decorrenza dal mese di marzo 2025;
- compensa per intero le spese di lite;
- pone ad integrale carico dell' le spese di c.t.u., CP_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso, il 22.12.2025
IL GIUDICE
GI JO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro dott.ssa GI JO, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c. lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, nella causa iscritta al n°
3015/2024 R.G.L., promossa
DA
(C.F.: nata il [...] Parte_1 C.F._1
OR (Pa) ed ivi residente in Cortile Ribaudo n. 2, rappresentata e difesa dall' Avv.to Nicola Schirò ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ES LL (PA) in Via Morea, n. 20, giusta procura in atti
- ricorrente-
C O N T R O
(P.IVA Controparte_1
) in persona del suo Direttore Generale e legale P.IVA_1
rappresentante pro/tempore Dott.ssa rappresentata Controparte_2
e difesa dagli Avv.ti Daniela Antinoro e Chiara Reina ed elettivamente domiciliata in in Via Ippolito Pindemonte n. 88 presso gli Uffici CP_1
della U.O.C. Legale;
-resistente-
Oggetto: disabilità gravissima (L.R. dell'1.3.2017 – DPRS 532 del
31.03.2017 e DPRS n. 545 del 10.05.2017) FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.07.2024, la ricorrente indicata in epigrafe chiedeva che venisse accertato il suo diritto al riconoscimento della condizione di disabilità gravissima ai sensi della Legge Regionale
– Sicilia n. 4/2017 e dei D.P. Regione Sicilia n. 532 e 545/2017,
D.P.R.S. 589/2018.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, il difetto di CP_1
giurisdizione del giudice adito e nel merito, contestando la fondatezza del ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
La causa, espletata consulenza tecnica di ufficio, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 25.11.2025 per il deposito di note.
***
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente.
La legge determina le condizioni sanitarie che vanno qualificate come di disabilità gravissima, richiamando l'art. 3 D.M. 26/09/2016.
Una volta ritenuta avverata la condizione sanitaria prevista dalla legge, va erogata la prestazione economica predeterminata dal D.P. n° 545/17 di importo uguale per tutti i soggetti riconosciuti affetti dalla disabilità.
L'accertamento demandato all è, quindi, esercizio di mera discrezionalità tecnica e non di discrezionalità amministrativa ed il diritto che il soggetto vanta è un diritto soggettivo.
Ne deriva che l'assegno di cura può qualificarsi come una prestazione assistenziale derivante dall'accertamento del requisito sanitario previsto dalla legge, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro.
***
Passando al merito, il ricorso merita parziale accoglimento dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che: “In mancanza di certificazione medica, antecedente alla visita della Commissione di del 05/02/2024 e alla visita peritale in corso di ATPO del CP_1
27/07/2025, che descriva in maniera certa le condizioni cliniche- obiettive della Sig.ra e che consenta di individuare una Parte_1
data rigorosamente fissa del momento in cui il Perizianda ha presentato stato di disabilità gravissima, si ritiene che il beneficio richiesto possa essere riconosciuto da marzo 2025, 4 mesi prima del momento dei riscontri medici giudiziali (visita peritale del 27/07/2025). La sig.ra
risulta meritevole del riconoscimento della condizione Parte_1
di disabile gravissimo ai sensi dell'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016. Si ritiene che il beneficio richiesto possa essere riconosciuto da marzo 2025”
(cfr. consulenza in atti).
Il ricorso, pertanto, merita parziale accoglimento.
Vista la decorrenza del beneficio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero le spese di lite.
Infine, si pongono definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda: dichiara che è in possesso del requisito sanitario Parte_1
di cui all'art. 3, del D.M. 26/09/2016, per il riconoscimento della disabilità gravissima, con decorrenza dal mese di marzo 2025;
- condanna l , in persona del legale rappresentante CP_1
pro-tempore, al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 3 della legge regionale n. 4 del 01.03.2017 e del D.P.R.S. n. 589/2018 con decorrenza dal mese di marzo 2025;
- compensa per intero le spese di lite;
- pone ad integrale carico dell' le spese di c.t.u., CP_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso, il 22.12.2025
IL GIUDICE
GI JO