Sentenza 11 gennaio 2001
Massime • 1
Va cassata con rinvio la sentenza di merito la quale abbia liquidato il danno da lesione della salute (sia biologico che patrimoniale) senza indicare l'entità dei postumi subiti dal danneggiato, la durata della malattia, e l'importo delle spese mediche sostenute.
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Corte Costituzionale Ordinanza n. 394 del 11 dicembre 2001 (…) nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5, commi da 1 a 12, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della l. 30 novembre 1998, n. 419), promossi con ordinanze emesse il 12 aprile 2000 (numero due ordinanze), il 29 marzo 2000, il 12 aprile 2000, il 29 marzo 2000 (numero due ordinanze), il 12 aprile 2000 (numero due ordinanze), il 21 giugno 2000 (numero quattro ordinanze), il 12 luglio 2000, il 5 luglio 2000, il 28 settembre 2000 (numero tre ordinanze), il 5 luglio 2000 (numero cinquantanove ordinanze), il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2001, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO SOMMELLA - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI NATURNO, in persona del suo Sindaco pro tempore Dott. Walter Weiss, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIORGIO BAGLIVI 8, presso LE SE che lo difende unitamente all'avvocato FEDELE GIANFRANCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FE IL IN EGGER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CREMONA 15/B, presso lo studio dell'avvocato NERI GIUSEPPE, che lo difende unitamente all'avvocato COVI MARLENE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 33/98 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di BOLZANO, emessa il 19/11/97 depositata il 02/02/98; R.G. 311/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/00 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato GIUSEPPE NERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del V motivo del ricorso ed il rigetto del resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'8.6.1991 in territorio del Comune di Naturno l'autovettura condotta da OF RU, nel transitare su una strada interdetta al traffico veicolare e riservata solo al transito pedonale e ciclistico, urtò contro una sbarra destinata ad impedire il transito degli autoveicoli. Nell'occorso, la OF subì lesioni personali con postumi permanenti. Convenne, quindi, dinanzi al Tribunale di Bolzano il Comune di Naturno per essere risarcita. Il Comune contestò il fondamento della domanda, che fu rigettata dal Tribunale. Su appello della OF la Corte di Trento, con sentenza del 2.2.1998, in riforma della sentenza del Tribunale, ha accolto la domanda ed ha condannato il Comune al pagamento della somma di L. 100 milioni in favore della OF, osservando: 1) che la sbarra, se posta in posizione di apertura si chiudeva spesso improvvisamente e imprevedibilmente e ciò aveva creato una situazione di fatto insidiosa, che aveva dato causa al sinistro;
2) che l'entità del danno subito dalla OF era stata sufficientemente provata. Ricorre il Comune di Naturno con cinque motivi, illustrati anche da memoria. Resiste la OF con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi, che essendo connessi vanno congiuntamente esaminati, il Comune ricorrente denuncia violazione degli artt. 2043 e 2697 Cod. civ., nonché insufficienza di motivazione. Lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto insidiosa la situazione dei luoghi esistente al momento del sinistro, quantunque l'infortunata non avesse assolto all'onere (che le incombeva) di provare le modalità con cui il sinistro aveva avuto luogo. La doglianza non ha fondamento. La Corte distrettuale ha motivato il proprio convincimento sul punto, osservando: 1) che dalle dalle disposizioni dei testi escussi era emerso che la sbarra destinata ad impedire il transito veicolare, in quanto fabbricata in materiale troppo leggero per re,5istere all'azione di improvvise folate di vento ed in quanto priva di un congegno che la mantenesse ferma in posizione verticale, si abbassava spesso in modo repentino, ponendosi in posizione orizzontale;
2) che tali caratteristiche del dispositivo di chiusura della strada avevano creato una situazione di pericolo, trattasi poi sull'evento dannoso subito dalla OF, la cui vettura era stata urtata dalla sbarra, improvvisamente abbassatasi. Questa ricostruzione del sinistro è esauriente ed immune da vizi logici e giuridici e non merita, quindi, censura.
Col terzo e quarto motivo, anch'essi connessi, il Comune denunzia violazione degli artt. 2043, 2697 e 1227 Cod. Civ., nonché difetto di motivazione. Lamenta che la Corte territoriale abbia del tutto trascurato di considerare che la OF, essendosi indotta a percorrere con la propria vettura la strada in discorso, che con ordinanza del sindaco era stata interdetta al transito degli autoveicoli, aveva con tale sua condotta contribuito alla produzione del sinistro. La doglianza è priva di fondamento. La Corte territoriale ha escluso che la strada fosse stata interdetta al transito degli autoveicoli con provvedimento dell'autorità comunale, nè in questo specifico punto il Comune ricorrente (che sostiene il contrario) prospetta l'avvenuta acquisizione di elementi di prova che, se considerati dal giudice del gravame di merito, avrebbero potuto indurlo a diverso avviso.
Con il quinto ed ultimo motivo il Comune lamenta che la Corte di merito abbia liquidato il danno denunziato dalla OF senza accertare quali fossero i concreti postumi riportati dalla infortunata e senza verificare la durata della invalidità temporanea da lei allegata e la entità delle spese mediche e di trasferta da lei effettivamente sostenute. La doglianza è fondata, giacché la Corte trentina ha effettivamente omesso di chiarire la specifica natura e la entità dei postumi riportati dalla OF, ne' ha dato conto degli elementi in base ai quali ha determinato la durata del periodo di invalidità temporanea dell'infortunata e l'importo delle spese da lei sostenute.
La impugnata sentenza va, dunque, cassata limitatamente alla censura accolta, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Trento, che terrà conto dei rilievi innanzi svolti e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il quinto motivo del ricorso e rigetta gli altri. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Trento.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2001