Decreto presidenziale 17 luglio 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 17/12/2025, n. 2106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2106 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02106/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00944/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 944 del 2025, proposto da
SS FE, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Ciacco, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Cosenza, via Pasquale Rossi, n. 35, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rende, non costituito in giudizio;
nei confronti
IA AN, rappresentato e difeso dall’avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Cosenza, Corso L. Fera n. 23, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del verbale/atto di proclamazione degli eletti del 16.06.2025 protocollato e pubblicato in pari data nonché di tutti gli altri atti connessi per presupposizione e/o consequenzialità, relativi alla consultazione elettorale del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Rende (CS) svoltasi il 25 e 26 Maggio 2025;
e per la conseguente correzione del risultato elettorale nella parte in cui dispone l'assegnazione di n. 5 consiglieri, anziché 4, alle liste collegate al candidato Sindaco non eletto AR AV IO e di n. 3 consiglieri, anziché 4, alle liste collegate al candidato sindaco non eletto Bilotti, mediante, pertanto, l'attribuzione di un ulteriore consigliere in favore della lista Partecipazione (collegata al candidato sindaco Bilotti) a discapito della lista TU (collegata al candidato sindaco IO);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di IA AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. RI FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 15 luglio 2025 e notificato il 25 luglio 2025, la ricorrente ha impugnato l’atto del 16 giugno 2025 di proclamazione degli eletti alla consultazione elettorale del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Rende, ed i relativi atti e verbali presupposti.
Il ricorso è affidato a un unico motivo con il quale si censura la violazione dell’art. 73 d.lgs. n. 267/2000 e nella specie un errore relativo all’attribuzione dei seggi.
In particolare viene dedotto che: a) con il provvedimento impugnato sono stati proclamati “ i 24 (ventiquattro) consiglieri comunali eletti con attribuzione, specificatamente, di n. 15 (quindici) consiglieri in favore delle liste collegate al Sindaco eletto On. Sandro Principe, di n. 5 (cinque) consiglieri in favore delle liste collegate al candidato Sindaco Ing. AV AR IO, di n. 3 (tre) consiglieri in favore delle liste collegate al candidato sindaco Bilotti, in una delle quali (Partecipazione) la ricorrente ha aderito e di n. 1 (uno) consiglieri in favore del candidato Sindaco Avv. Rossella Gallo; b) la ricorrente ha concorso alla carica di consigliere comunale del predetto Comune nella lista "Partecipazione", collegata al candidato sindaco non eletto Bilotti; invece il controinteressato è stato proclamato consigliere comunale all’interno delle liste collegate a sostegno del candidato Sindaco IO; c) tuttavia l’amministrazione ha errato assegnando 5 seggi di consigliere, anziché 4, alle liste collegate al candidato sindaco non eletto IO, ed assegnando 3 seggi di consigliere, anziché 4, alle liste collegate al candidato sindaco non eletto Bilotti; d) ove l’amministrazione avesse proceduto correttamente, la ricorrente sarebbe stata eletta quale consigliere comunale; e) in particolare la ricorrente propone un ricalcolo dei seggi spettanti a ciascuna lista seguendo il criterio della “cifra elettorale di ciascuna lista ”, che è riportato all’art. 73, comma 8, d.lgs. n. 267/2000.
In data 5 agosto 2025 si è costituito il controinteressato Avv. IA AN, con memoria di forma.
Il controinteressato ha poi depositato memoria il primo settembre 2025 con la quale ha eccepito l’infondatezza del ricorso poiché: a) la ricostruzione della ricorrente ha omesso di considerare il primo adempimento di cui all’art. 73 d.lgs. n. 267/2000 laddove prevede in via prioritaria la determinazione della cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate e la successiva divisione per il numero di consiglieri da eleggere; b) nel caso di specie la cifra elettorale è per i gruppi di lista; per le liste del controinteressato è pari a 4119 voti, per quelle della ricorrente è pari a n. 3036 voti; c) ne consegue che la successiva ripartizione dei leggi è avvenuta correttamente.
In data 4 settembre 2025 il controinteressato ha depositato nuova memoria, svolgendo aritmeticamente il calcolo da egli ritenuto corretto, sulla base di quanto argomentato nella precedente memoria.
Il Comune di Rende, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso verte in ordine all’interpretazione dell’art. 73 del d.lgs. n. 267/2000 che è rubricato: “ Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ”.
Il comma 4 della norma in esame prevede che: “ L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno ”.
Il successivo comma 5 prevede che: “ La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune ”.
I successivi commi 8 e 9 prevedono che: “ Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista ”.
Infine i commi 11 e 12 prevedono che: “ 11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.
12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista ”.
Dall’esame delle suddette disposizioni si può concludere che: “- in primo luogo, ai sensi del comma 8, occorre procedere alla assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco: a tal fine, prescrive il legislatore, "si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, .... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria";
- quindi, ai sensi del comma 9, si procede alla determinazione del numero di seggi spettanti a ciascuna delle liste collegate: a tale scopo, recita la norma, "la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, ..... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista ";” (Consiglio di Stato sez. III, 25/01/2018, n.530).
Ciò in particolare emerge dal comma 9, il quale di fatto afferma che il numero dei seggi spettanti ad ogni lista viene individuato attraverso il metodo di progressiva divisione della cifra elettorale di ciascuna di esse “ sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste ”.
Quest’ultima precisazione, in particolare, deve far ritenere che la determinazione del numero di seggi spettanti a ciascun gruppo di liste è un presupposto logico rispetto alla determinazione del numero di seggi spettanti a ciascuna lista.
A fronte di ciò, laddove il comma 8 fa riferimento a “ ciascuna lista o gruppo di liste collegate ” sta descrivendo un metodo che deve essere seguito, tuttavia, prima per l’assegnazione dei seggi ai gruppi di liste collegate, ove presenti, e solo successivamente alle singole liste che ne fanno parte.
Se ne deduce che in caso di gruppi di liste il comma 8 dell’art. 73 del d.lgs. n. 267/2000 debba essere interpretato nel senso che dovrà prima essere determinato il numero di seggi spettanti al gruppo di liste e, solo successivamente, il numero di seggi spettanti a ciascuna lista, fino a concorrenza del numero di seggi spettanti al gruppo (cfr. nello stesso senso T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 02/12/2020, n.2355).
Il ricorso pertanto non è fondato e deve dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo a favore del controinteressato, non anche a favore del Comune in quanto non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna SS FE al pagamento delle spese del giudizio in favore di IA AN, che si liquidano in € 4.000,00, oltre oneri e spese come per legge, da corrispondere al difensore dichiaratosi distrattario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV OR, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
RI FA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI FA | IV OR |
IL SEGRETARIO