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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 2541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2541 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 38145.2023 (al quale è stato riunito il connesso processo R.G.33615.2024 e quello R.G.34251.2024) del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
• , residente in [...] C.F._1
Quattro Fontane 156, rappresentata e difesa dall'Avv. Martina Marino
( ) elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2
in Roma, Via Oslavia 28, pec e Email_1
n. di fax 06.45470446; attrice opponente
• (già TR Controparte_2
), C.F. con sede in Roma, Via delle Quattro
[...] P.IVA_1
Fontane 156, in persona del l.r.p.t. Parte_1
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Martina C.F._1
Marino ( ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2
studio in Roma, Via Oslavia n. 28, la quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec e n. di fax 06.45470446. Email_1
interveniente opponente
CONTRO
• , con sede legale in Roma, via G. Grezar Controparte_3
14, c.f. , in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Sarchi, C.F.
1 2
, elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, C.F._3
Viale Appio Claudio n.208 ”). Email_2
parte convenuta
e contro
• RO
(P.IVA ), in persona del Commissario Straordinario, P.IVA_3
rappresentante legale pro tempore dell
[...]
P. IVA , RO P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Latella (C.F.: C.F._4
) del foro di Reggio Calabria elettivamente domiciliata presso il suo
[...]
studio sito in Reggio Calabria alla via del Gelsomino n. 35. parte convenuta
Oggetto: opposizione ad atti della così distinti per Controparte_5
processo:
A) RG 38145.2023 i crediti riportati nella cartella di pagamento n.
09720200189829969000, notificata il 28.05.2023, avente quale ente creditore , dell'importo di € 232.702,90; CP_4
B) RG 33615.2024 e RG 34251.2024 intimazione di pagamento n.
09720249075677647 notificata il 4/07/2024; comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202400025387000, notificata il 4/07/202; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2024/178162 atti impugnati limitatamente ai crediti riportati nella cartella di pagamento n.
09720200189829969000 sub A).
FATTO
Parte attrice nel processo RG 38145.2023 premetteva che in data 28.05.2023,
l le aveva notificato la cartella di pagamento n. Controparte_6
09720200189829969000 con cui le era stato intimato il pagamento dell'importo di
€219.764,35, sulla base del ruolo emesso da ARCEA – Agenzia Reg. Calabria per Par le erogazioni in agricoltura, di all'avviso 1966/2016 del 2.03.2016 asseritamente notificato in data 20.03.2016. Parte attrice aveva presentato in data
20.06.2023 istanza di accesso agli atti dinanzi alla - RO
2 3
nonché alla Regione Calabria Controparte_7
Competitività (doc. 2a e 2b). L'attrice opponente in sostanza eccepiva:
A) omessa notifica del decreto di revoca;
B) carenza dei presupposti per la sostanziale revoca determinata per volontà della . RO
Concludeva chiedendo di sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 09720200189829969000, per tutti i motivi sopra esposti;
nel merito, accogliere l'opposizione e per l'effetto e per l'effetto ritenere e dichiarare nulla, non valida e/o in ogni caso illegittima la cartella di pagamento n.
09720200189829969000.
Si costituiva e, valutata preliminarmente Controparte_5
l'ammissibilità dell'opposizione proposta, concludeva per difetto di legittimazione passiva rispetto a doglianze concernenti attività di esclusiva competenza dell'ente impositore;
non condannare l a rifondere le spese di lite Controparte_8
in favore della parte vittoriosa.
Si costituiva e rilevava ed eccepiva. CP_4
A) tardività dell'opposizione, essendo stata, la stessa, notificata in data 27 luglio 2023 pur avendo avuto la notifica della Cartella di pagamento oggetto della presente impugnazione già in data 28.05.2023,
B) omessa notifica degli atti prodromici. esponeva i pregressi fatti storici che qui si riportano testualmente. CP_4
In data 08.08.2012, alla TA , a seguito della presentazione della Pt_1
domanda di aiuto n. 84750509030, con riferimento alla misura 311 azione 2 del
PSR Calabria 2007- 2013 Bando annualità 2013, era stato concesso un beneficio dalla ed erogato da parte di RO [...]
. Successivamente, in data 28.03.2014 RO
(prot. n. 110284) la aveva inoltrato alla una CP_2 RO
richiesta di proroga per l'ultimazione degli interventi approvato con D.D.G. n.
16422 del 30.12.2011. In data 07.04.2014 (prot. n. 0119456 - ricevuta in data
05.05.2015 - Racc. A/R n. 147570075348), la Regione Calabria – Protocollo
Generale SIAR concedeva la proroga per l'ultimazione degli interventi fino al
30.09.2014.
3 4
Si legge “Vista la Vostra nota del 28/03/2014 acquisita in data 31/03/2014 con prot. n. 110 284 inerente una richiesta di proroga per l'ultimazione degli interventi approvati D.D.G. n. 16422 del 30/12/2011; Visto il paragrafo 3.2.7
(Proroghe) delle disposizioni attuative di cui il D.D.G. n. 10317 del 29/07/2008 e pubblicato sul BURC del 08.08.2012 n. 32 serie III;
Considerato:
1. che la nuova richiesta avanzata è completa del cronoprogramma degli interventi nonché di una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa proposta;
2. valido il motivo di richiesta che risulta essere indipendente dalla volontà del beneficiario;
3. che è stata liquidata un'anticipazione;
4. che l'iniziativa in fase di esecuzione come dichiarato nella documentazione allegata;
si concede relativa proroga sino alla data del 30/09/2014”.
In data 27.04.2015 (prot. n. 0129423) la Regione Calabria – Protocollo generale
SIAR notificata alla TA (ricevuta in data 05.05.2015 - Racc. A/R n. Pt_1
147570075348) e all la “Comunicazione di avvio del procedimento di CP_4 revoca del contributo e decadenza della domanda di aiuto n. 84750509030”. Si legge “Si comunica che, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 241/90, è stata avviata nei confronti del beneficiario in indirizzo, la procedura di revoca del contributo notificato con lettera 134373 del 16/04/2012 di decadenza totale della domanda di aiuto n. 84750509030. L'avvio del suddetto provvedimento è motivato come segue: il beneficiario non ha inoltrato la scadenza dei termini stabiliti (30/09/2014 + 60 gg.) lo stato finale degli interventi finanziati. Eventuali controdeduzioni potranno pervenire, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, al responsabile della misura 311 presso il Dipartimento via Molé 88100
Catanzaro. Entro lo stesso termine, in caso di riconoscimento del debito, codesta
TT potrà provvedere alla restituzione dell'importo di euro 208.162,78 relativo all'erogazione l'anticipazione e I° saldo mediante bonifico bancario intestato all ”. CP_9
A seguito di tale comunicazione la sig.ra in data Parte_1
01.06.2015 (Prot. 0172713) trasmetteva alla Regione Calabria – Dipartimento 8 –
Agricole e Risorse Agroalimentari, missiva avente ad oggetto “PSR Calabria
2007/2013 - Misura 311 Azione 1 - Domanda di Controparte_2
aiuto n. 84750509030. Comunicazione di avvio del procedimento di revoca.
Riscontro Vs Nota prot. Generale SIAR n. 0129423 del 27.04.2015 ricevuta in
4 5
data 05.05.2015” ossia controdeduzioni, con allegata relazione tecnica a firma del
Direttore dei lavori. Successivamente, in data 19.06.2015 (Prot. 0178576) la
Regione Calabria – Dipartimento 8 – Agricole e Risorse Agroalimentari, trasmetteva missiva ( n. 147570195662 – ricevuta in data Parte_3
19.06.2015) alla avente ad oggetto “PSR Calabria Controparte_2
2007/2013 - Misura 311 Azione 1 - Comunicazione avvio procedimento di revoca del contributo – Domanda di aiuto n. 84750509030” ove si legge “In riscontro alla nota, acquisita agli atti dipartimentali il 01/06/2015 prot. n. 172713, si evidenzia preliminarmente che:
a) l'avvio del procedimento di revoca risulta essere coerente in tutti gli aspetti formali e sostanziali previsti dalla legge 241/90, nonché a quanto esplicitamente indicato nelle norme procedurali pubblicate unitamente al Bando per la misura in questione;
b) il termine ultimo per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto il cui cofinanziamento pubblico veniva notificato con nota prot. 134373 del 16/04/2012, tenuto conto delle proroghe concesse, risulta essere fissato il 30/09/2014 e non al
28 maggio 2015 come erroneamente indicato nella citata nota n.ro 172713/2015.
Si evidenzia inoltre che l'erogazione dell'anticipazione avvenuta con assoluta regolarità essendo stata richiesta il 14/10/2013 ed essendo stata liquidata dall'organismo pagatore il 06/12/2013. Relativamente al I° stato di avanzamento lavori si sono verificati ritardi nell'erogazione degli importi a causa dell'incompletezza della documentazione presentata, criticità più volte evidenziate al tecnico incaricato dalla TT in indirizzo. Per quanto sopraesposto
i lavori previsti dal progetto in questione risultano essere scaduti da oltre sei mesi, pertanto questa Amministrazione provvederà all'adozione dell'atto amministrativo di revoca qualora non dovesse pervenire, entro un ulteriore termine di 30 giorni dalla ricezione della presente, la domanda di pagamento a saldo completa di tutta la prevista documentazione. Si ribadisce infine, che la tardiva presentazione della domanda di pagamento comporta l'applicazione delle riduzioni della Delibera di Giunta Regionale n. 222/2010.”
In data 23.02.2016 (Prot. 0057838) la trasmetteva la RO
Raccomandata n.147569982129 (ricevuta in data 04.03.2016) alla Controparte_2
avente ad oggetto “Trasmissione DDGR n. 915 del 11.02.2016 - PSR
[...]
5 6
Calabria 2007/2013 – d.d.g. n. 16422 del 3012.2011 - Misura 311 Azione 1 –
Decreto di Revoca del contributo al Beneficiario Parte_4
–Domanda di aiuto n. 84750509030” ove si legge “Si trasmette in
[...]
allegato, copia del DDGR n. 915 del 11.02.2016 indicato in oggetto, specificando che il debito riconosciuto pari ad euro 208160,76 relativo all'anticipazione e al I° saldo dovrà essere restituito mediante bonifico bancario sul c/c intestato ad presso Banca di Credito Cooperativo Centro Calabria - RO
Codice IBAN IT 68 Z 080 2580440100 6000002385 - CAUSALE – “Restituzione diretta somme - Azienda: - Copia del bonifico dovrà essere Parte_1 inviata per quietanza all per mezzo PEC…”. CP_4
Con lettera Prot. 1966 del 02 marzo 2016 la , trasmetteva alla TT CP_4
Part missiva (Raccomandata n. 150340283073 - trasmessa Parte_1
all'indirizzo Via delle Quattro Fontane n. 156 – 00184 - ROMA),) avente ad oggetto “Richiesta di restituzione somme”.
Si legge “Con la presente in ottemperanza al Decreto del Dirigente Generale
Reggente del Dipartimento nr. 8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari della
Regione Calabria nr. 915 del 11/02/2016 con il quale è stata disposta la revoca del Decreto relativo all'approvazione delle graduatorie definitive della misura
311 per la parte inerente la TT , domanda di aiuto n. Parte_1
84750509030 SI CHIEDE alla TT in indirizzo la restituzione della somma complessiva di € 208.162,76 erogata da La restituzione dell'importo di CP_4
cui sopra dovrà avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della presente mediante bonifico bancario sul c/c intestato ad ” CP_9
, a seguito della mancata restituzione dell'importo richiesto aveva iscritto CP_4
a Ruolo il credito. ARCE evidenziava che dopo un iter burocratico-amministrativo durato circa 12 mesi, durante i quali l'odierna parte attrice aveva modo di interloquire ripetutamente con gli Uffici Regionali preposti si giungeva al Decreto di Revoca del contributo al Beneficiario Parte_4
–Domanda di aiuto n. 84750509030.
[...]
Sussisteva la notifica del decreto di revoca. Concludeva per il rigetto dell'opposizione stante la regolarità della notifica del Decreto di Revoca e la condanna alle spese.
6 7
In data 2.2.2024 si costituiva l (già TR [...]
), C.F. con sede in Roma, Via delle Controparte_2 P.IVA_1
Quattro Fontane 156, in persona del l.r.p.t. Parte_1
( , la quale dichiarava di essere il successore universale C.F._1
della persona fisica opponente. concludeva per l'annullamento degli atti impugnati.
Il giudice di prime cure in data 17.4.2024 rigettava l'istanza di sospensione.
Il giudice incaricato della trattazione unitaria dei tre fascicoli, soggettivamente ed oggettivamente connessi, con ordinanza istruttoria resa fuori udienza il 3.12.2024 così decideva: “vista l'assegnazione dei processi indicati in epigrafe, letti gli atti
e i documenti allegati, rilevato che in tutti e tre fascicoli indicati in epigrafe
(assegnati allo scrivente giudice) il thema decidendum è il credito riportato nella cartella di pagamento n. 09720200189829969000, avente quale ente creditore
dell'importo di € 232.702,90, rilevato che i processi appaiono CP_4
documentalmente istruiti e decidibili in relazione al primigenio processo RG
38145.2023 al quale gli altri due devono essere riuniti per connessione oggettiva
e soggettiva;
per Questi Motivi
DISPONE LA RIUNIONE DEI PROCESSI RG
33615.2024 e Rg 34251.2024 al fascicolo RG 38145.2023; fissa l'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.2.2025 in trattazione scritta;
memorie delle parti entro le ore 00,30 del giorno dell'udienza; avvisa le parti che al termine dell'udienza del 10.2.2025 la causa sarà assunta in decisione ex art. 281 sexies
c.p.c. nel più vecchio fascicolo RG 38145.2023”.
A tale ultima udienza le Parti rassegnavano le proprie conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione
Motivi della decisione
Per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere rigettata (senza ripercorrere la genesi del finanziamento ottenuto e non pedissequamente rispettato negli impegni contrattualmente presi) sulla base di due questioni assorbenti e di più agevole e rapido scrutinio, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre – anche quelle sollevate dalla parte resistente - secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., conformemente all'orientamento già espresso a Sezioni Unite dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Un. n. 26242-
7 8
3/2014). La domanda di parte attrice deve essere rigetta sulla scorta, come detto, di due argomenti:
1) Notifica degli atti presupposti alla cartella impugnata.
Inadempimento. Merito dell'inadempimento e ripetizione dell'indebito.
In data 27.04.2015, prot. n. 0129423, la Regione Calabria – Protocollo generale
SIAR notificava alla TA (ricevuta in data 05.05.2015 - Racc. A/R Pt_1
n. 147570075348) e all' la “Comunicazione di avvio del procedimento di CP_4
revoca del contributo e decadenza della domanda di aiuto n. 84750509030. La
Regione comunicava l'avvio della procedura di revoca del contributo notificato con lettera 134373 del 16/04/2012 di decadenza totale della domanda di aiuto n.
84750509030. L'avvio del suddetto provvedimento è motivato come segue: il beneficiario non ha inoltrato la scadenza dei termini stabiliti (30/09/2014 + 60 gg.) lo stato finale degli interventi finanziati.” (agli atti la regolare notifica).
in data 01.06.2015 (Prot. 0172713) trasmetteva alla Parte_1
Regione Calabria – Dipartimento 8 – Agricole e Risorse Agroalimentari, la lettera di risposta (Riscontro Vs Nota prot. Generale SIAR n. 0129423 del 27.04.2015 ricevuta in data 05.05.2015) in buona sostanza controdeduzioni, con allegata relazione tecnica a firma del Direttore dei lavori Arch. In data Persona_1
19.06.2015 (Prot. 0178576) la inviava la Raccomandata n. RO
147570195662 (ricevuta in data 19.06.2015) alla avente Controparte_2 ad oggetto “PSR Calabria 2007/2013 - Misura 311 Azione 1 - Comunicazione avvio procedimento di revoca del contributo.
La del 19.06.2015 (Prot. 0178576) rappresentava come l'avvio RO
del procedimento di revoca risultasse motivato in ordine al tempo massimo anche prorogato (fissato al 30/09/2014) per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto, tenuto conto delle proroghe concesse. La in data 23.02.2016 CP_4
(Prot. 0057838) spediva la n. 147569982129 – ricevuta in Parte_3 data 04.03.2016, alla avente ad oggetto “Trasmissione Controparte_2
DDGR n. 915 del 11.02.2016 - PSR Calabria 2007/2013 – d.d.g. n. 16422 del
3012.2011 - Misura 311 Azione 1 – Decreto di Revoca del contributo al
Beneficiario –Domanda di aiuto n. Parte_4
84750509030” ove si legge “Si trasmette in allegato, copia del DDGR n. 915 del
8 9
11.02.2016 indicato in oggetto, specificando che il debito riconosciuto pari ad euro 208160,76 relativo all'anticipazione e al I° saldo dovrà essere restituito mediante bonifico bancario sul c/c intestato ad (la raccomandata è CP_4
firmata dal ricevente in data 4.3.2016).
Parte opponente non si confronta con quanto richiesto dalla il 23.2.2016 CP_4
la quale si duole di quanto segue (testo della nota per immagine):
Alla data del 23.2.2016, come lamenta la mancava la rendicontazione. CP_4
La rendicontazione (Stato finale dei lavori) prodotta al doc. 8) dalla parte opponente è datata 26.4.2016. L'attestazione di agibilità è del 21.4.2016 (doc.7).
Con nota del 2.3.2016 , not. 11.3.2016, richiedeva indietro le somme oggi CP_4
contestate. ha regolarmente notificato alla sig.ra la CP_4 Parte_1
richiesta di restituzione delle somme in data 02 marzo 2016 (prot. 1966) all'indirizzo di residenza in via delle Quattro Fontane 156, Roma.
Quindi la motivazione della ripetizione dell'indebito è chiara e certamente conosciuta alla parte attrice;
tutti gli atti sono motivati e sono stati partecipati alla TA VI, la quale aveva anche potuto interloquire sul merito. Parte opponente ha sostenuto che i lavori sono stati eseguiti e terminati al 31.12.2015, dunque nel termine previsto dal decreto n.9983 del 12.09.2017.
Tuttavia, la lettura di questi documenti non milita e certifica, a parere di questo giudice, la tempestiva e documentata esecuzione dei lavori per come richiesto dalla , peraltro non citata dalla parte opponente. RO
9 10
Quanto appena detto giustifica la emanazione della cartella impugnata e dei successivi atti di recupero delle somme in oggetto indicati.
2) Intervento nel giudizio dell TR
(già TT VI ), Parte_1
Parte attrice eccepisce di essere priva della legittimazione passiva poiché la TA VI , titolare del finanziamento disposto dalla Parte_1 CP_4
per cui richiede oggi le somme portate dalla cartella di pagamento,
[...] CP_4
è stata conferita nella con atto notarile del TR
29.01.2024. Si sarebbe, nell'ipotesi della parte attrice, verificata una successione a titolo universale con la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al nuovo soggetto. Il titolo esecutivo non potrebbe più essere azionato nei confronti della Sig.ra ma esclusivamente nei riguardi della Pt_1 [...]
, quale successore della TA . TR Pt_1
proponeva opposizione, anche agli atti successivi alla cartella Parte_1
di pagamento, per carenza di legittimazione passiva che renderebbe l'inizianda azione esecutiva improcedibile.
Tale tesi non è condivisibile.
L'atto depositato ha una rilevanza solo interna (tra cedente e cessionario) e non coinvolge i diritti azionati dai creditori, odierni convenuti, ai quali spetta l'azione verso la persona fisica di beneficiaria del finanziamento e Parte_1
destinataria della cartella.
n.q. di titolare dell'azienda agricola omonima a seguito Parte_1
della presentazione della domanda di aiuto n. 84750509030, aveva ottenuto un beneficio economico dalla – ed è lei oggi personalmente che RO
risponde circa la restituzione del credito. Ad avviso di questo giudice la costituzione della società appare irrilevante in relazione alla legittimità degli atti impugnati.
Il debitore chiamato alla restituzione dell'indebito è , ossia Parte_1
colei che percepì il finanziamento, destinataria della cartella di pagamento impugnata.
L'operazione di costituzione di una nuova società con il conferimento di una TA VI comporta il mantenimento della responsabilità per i debiti pregressi della originaria TA VI. Peraltro, l'articolo 2560c.c. stabilisce che nel
10 11
caso di trasferimento di un'azienda commerciale per i debiti risponde anche l'acquirente dell'azienda, se i debiti risultano dai libri contabili obbligatori.
Il cedente rimane responsabile per i debiti ceduti salvo affiancare alla responsabilità del cedente quella del cessionario, relativamente ai soli debiti risultanti dalle scritture contabili (e che, pertanto, si presumono conosciuti dal cessionario).
Non vi può mai essere una novazione soggettiva, dal lato passivo, del rapporto obbligatorio, senza il consenso del creditore, in quanto lo stesso potrebbe vedere pregiudicate le sue pretese creditorie ove il nuovo debitore non fornisca una idonea garanzia patrimoniale. Peraltro, la previsione, di cui al secondo comma dell'art. 2560 c.c., della solidarietà dell'acquirente dell'azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell'azienda ceduta è posta a tutela dei creditori di questa, e non dell'alienante, sicché, essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito e cioè il cedente.
Tuttavia, nella fattispecie, si tratta di cartella di pagamento ed atti dell'esecuzione emanati dalla indirizzati verso Controparte_6 Parte_1
e non sussiste domanda dei creditori volta alla condanna della
[...]
cessionaria, nuova compagine societaria (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n.
20153 del 3 ottobre 2011).
Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente e Parte_1
sono liquidate come segue ai sensi degli artt.
1-11 del D.M. 55/2014:
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare (ai valori minimi) € 7.052,00 oltre spese generali
15% ed accessori di legge per ciascuna parte resistente (2).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione avanza da e, per l'effetto, accerta Parte_1
la legittimità degli atti impugnati meglio indicati in oggetto;
11 12
b) condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in Parte_1
euro 7.052,00 oltre spese generali 15% ed accessori di legge in favore di
; CP_4
c) condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in Parte_1
euro 7.052,00 oltre spese generali 15% ed accessori di legge in favore dell;
Controparte_5
d) compensa le altre spese di lite.
Roma,
Il Giudice
Alberto Cianfarini
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 38145.2023 (al quale è stato riunito il connesso processo R.G.33615.2024 e quello R.G.34251.2024) del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
• , residente in [...] C.F._1
Quattro Fontane 156, rappresentata e difesa dall'Avv. Martina Marino
( ) elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2
in Roma, Via Oslavia 28, pec e Email_1
n. di fax 06.45470446; attrice opponente
• (già TR Controparte_2
), C.F. con sede in Roma, Via delle Quattro
[...] P.IVA_1
Fontane 156, in persona del l.r.p.t. Parte_1
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Martina C.F._1
Marino ( ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2
studio in Roma, Via Oslavia n. 28, la quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec e n. di fax 06.45470446. Email_1
interveniente opponente
CONTRO
• , con sede legale in Roma, via G. Grezar Controparte_3
14, c.f. , in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Sarchi, C.F.
1 2
, elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, C.F._3
Viale Appio Claudio n.208 ”). Email_2
parte convenuta
e contro
• RO
(P.IVA ), in persona del Commissario Straordinario, P.IVA_3
rappresentante legale pro tempore dell
[...]
P. IVA , RO P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Latella (C.F.: C.F._4
) del foro di Reggio Calabria elettivamente domiciliata presso il suo
[...]
studio sito in Reggio Calabria alla via del Gelsomino n. 35. parte convenuta
Oggetto: opposizione ad atti della così distinti per Controparte_5
processo:
A) RG 38145.2023 i crediti riportati nella cartella di pagamento n.
09720200189829969000, notificata il 28.05.2023, avente quale ente creditore , dell'importo di € 232.702,90; CP_4
B) RG 33615.2024 e RG 34251.2024 intimazione di pagamento n.
09720249075677647 notificata il 4/07/2024; comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202400025387000, notificata il 4/07/202; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2024/178162 atti impugnati limitatamente ai crediti riportati nella cartella di pagamento n.
09720200189829969000 sub A).
FATTO
Parte attrice nel processo RG 38145.2023 premetteva che in data 28.05.2023,
l le aveva notificato la cartella di pagamento n. Controparte_6
09720200189829969000 con cui le era stato intimato il pagamento dell'importo di
€219.764,35, sulla base del ruolo emesso da ARCEA – Agenzia Reg. Calabria per Par le erogazioni in agricoltura, di all'avviso 1966/2016 del 2.03.2016 asseritamente notificato in data 20.03.2016. Parte attrice aveva presentato in data
20.06.2023 istanza di accesso agli atti dinanzi alla - RO
2 3
nonché alla Regione Calabria Controparte_7
Competitività (doc. 2a e 2b). L'attrice opponente in sostanza eccepiva:
A) omessa notifica del decreto di revoca;
B) carenza dei presupposti per la sostanziale revoca determinata per volontà della . RO
Concludeva chiedendo di sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 09720200189829969000, per tutti i motivi sopra esposti;
nel merito, accogliere l'opposizione e per l'effetto e per l'effetto ritenere e dichiarare nulla, non valida e/o in ogni caso illegittima la cartella di pagamento n.
09720200189829969000.
Si costituiva e, valutata preliminarmente Controparte_5
l'ammissibilità dell'opposizione proposta, concludeva per difetto di legittimazione passiva rispetto a doglianze concernenti attività di esclusiva competenza dell'ente impositore;
non condannare l a rifondere le spese di lite Controparte_8
in favore della parte vittoriosa.
Si costituiva e rilevava ed eccepiva. CP_4
A) tardività dell'opposizione, essendo stata, la stessa, notificata in data 27 luglio 2023 pur avendo avuto la notifica della Cartella di pagamento oggetto della presente impugnazione già in data 28.05.2023,
B) omessa notifica degli atti prodromici. esponeva i pregressi fatti storici che qui si riportano testualmente. CP_4
In data 08.08.2012, alla TA , a seguito della presentazione della Pt_1
domanda di aiuto n. 84750509030, con riferimento alla misura 311 azione 2 del
PSR Calabria 2007- 2013 Bando annualità 2013, era stato concesso un beneficio dalla ed erogato da parte di RO [...]
. Successivamente, in data 28.03.2014 RO
(prot. n. 110284) la aveva inoltrato alla una CP_2 RO
richiesta di proroga per l'ultimazione degli interventi approvato con D.D.G. n.
16422 del 30.12.2011. In data 07.04.2014 (prot. n. 0119456 - ricevuta in data
05.05.2015 - Racc. A/R n. 147570075348), la Regione Calabria – Protocollo
Generale SIAR concedeva la proroga per l'ultimazione degli interventi fino al
30.09.2014.
3 4
Si legge “Vista la Vostra nota del 28/03/2014 acquisita in data 31/03/2014 con prot. n. 110 284 inerente una richiesta di proroga per l'ultimazione degli interventi approvati D.D.G. n. 16422 del 30/12/2011; Visto il paragrafo 3.2.7
(Proroghe) delle disposizioni attuative di cui il D.D.G. n. 10317 del 29/07/2008 e pubblicato sul BURC del 08.08.2012 n. 32 serie III;
Considerato:
1. che la nuova richiesta avanzata è completa del cronoprogramma degli interventi nonché di una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa proposta;
2. valido il motivo di richiesta che risulta essere indipendente dalla volontà del beneficiario;
3. che è stata liquidata un'anticipazione;
4. che l'iniziativa in fase di esecuzione come dichiarato nella documentazione allegata;
si concede relativa proroga sino alla data del 30/09/2014”.
In data 27.04.2015 (prot. n. 0129423) la Regione Calabria – Protocollo generale
SIAR notificata alla TA (ricevuta in data 05.05.2015 - Racc. A/R n. Pt_1
147570075348) e all la “Comunicazione di avvio del procedimento di CP_4 revoca del contributo e decadenza della domanda di aiuto n. 84750509030”. Si legge “Si comunica che, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 241/90, è stata avviata nei confronti del beneficiario in indirizzo, la procedura di revoca del contributo notificato con lettera 134373 del 16/04/2012 di decadenza totale della domanda di aiuto n. 84750509030. L'avvio del suddetto provvedimento è motivato come segue: il beneficiario non ha inoltrato la scadenza dei termini stabiliti (30/09/2014 + 60 gg.) lo stato finale degli interventi finanziati. Eventuali controdeduzioni potranno pervenire, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, al responsabile della misura 311 presso il Dipartimento via Molé 88100
Catanzaro. Entro lo stesso termine, in caso di riconoscimento del debito, codesta
TT potrà provvedere alla restituzione dell'importo di euro 208.162,78 relativo all'erogazione l'anticipazione e I° saldo mediante bonifico bancario intestato all ”. CP_9
A seguito di tale comunicazione la sig.ra in data Parte_1
01.06.2015 (Prot. 0172713) trasmetteva alla Regione Calabria – Dipartimento 8 –
Agricole e Risorse Agroalimentari, missiva avente ad oggetto “PSR Calabria
2007/2013 - Misura 311 Azione 1 - Domanda di Controparte_2
aiuto n. 84750509030. Comunicazione di avvio del procedimento di revoca.
Riscontro Vs Nota prot. Generale SIAR n. 0129423 del 27.04.2015 ricevuta in
4 5
data 05.05.2015” ossia controdeduzioni, con allegata relazione tecnica a firma del
Direttore dei lavori. Successivamente, in data 19.06.2015 (Prot. 0178576) la
Regione Calabria – Dipartimento 8 – Agricole e Risorse Agroalimentari, trasmetteva missiva ( n. 147570195662 – ricevuta in data Parte_3
19.06.2015) alla avente ad oggetto “PSR Calabria Controparte_2
2007/2013 - Misura 311 Azione 1 - Comunicazione avvio procedimento di revoca del contributo – Domanda di aiuto n. 84750509030” ove si legge “In riscontro alla nota, acquisita agli atti dipartimentali il 01/06/2015 prot. n. 172713, si evidenzia preliminarmente che:
a) l'avvio del procedimento di revoca risulta essere coerente in tutti gli aspetti formali e sostanziali previsti dalla legge 241/90, nonché a quanto esplicitamente indicato nelle norme procedurali pubblicate unitamente al Bando per la misura in questione;
b) il termine ultimo per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto il cui cofinanziamento pubblico veniva notificato con nota prot. 134373 del 16/04/2012, tenuto conto delle proroghe concesse, risulta essere fissato il 30/09/2014 e non al
28 maggio 2015 come erroneamente indicato nella citata nota n.ro 172713/2015.
Si evidenzia inoltre che l'erogazione dell'anticipazione avvenuta con assoluta regolarità essendo stata richiesta il 14/10/2013 ed essendo stata liquidata dall'organismo pagatore il 06/12/2013. Relativamente al I° stato di avanzamento lavori si sono verificati ritardi nell'erogazione degli importi a causa dell'incompletezza della documentazione presentata, criticità più volte evidenziate al tecnico incaricato dalla TT in indirizzo. Per quanto sopraesposto
i lavori previsti dal progetto in questione risultano essere scaduti da oltre sei mesi, pertanto questa Amministrazione provvederà all'adozione dell'atto amministrativo di revoca qualora non dovesse pervenire, entro un ulteriore termine di 30 giorni dalla ricezione della presente, la domanda di pagamento a saldo completa di tutta la prevista documentazione. Si ribadisce infine, che la tardiva presentazione della domanda di pagamento comporta l'applicazione delle riduzioni della Delibera di Giunta Regionale n. 222/2010.”
In data 23.02.2016 (Prot. 0057838) la trasmetteva la RO
Raccomandata n.147569982129 (ricevuta in data 04.03.2016) alla Controparte_2
avente ad oggetto “Trasmissione DDGR n. 915 del 11.02.2016 - PSR
[...]
5 6
Calabria 2007/2013 – d.d.g. n. 16422 del 3012.2011 - Misura 311 Azione 1 –
Decreto di Revoca del contributo al Beneficiario Parte_4
–Domanda di aiuto n. 84750509030” ove si legge “Si trasmette in
[...]
allegato, copia del DDGR n. 915 del 11.02.2016 indicato in oggetto, specificando che il debito riconosciuto pari ad euro 208160,76 relativo all'anticipazione e al I° saldo dovrà essere restituito mediante bonifico bancario sul c/c intestato ad presso Banca di Credito Cooperativo Centro Calabria - RO
Codice IBAN IT 68 Z 080 2580440100 6000002385 - CAUSALE – “Restituzione diretta somme - Azienda: - Copia del bonifico dovrà essere Parte_1 inviata per quietanza all per mezzo PEC…”. CP_4
Con lettera Prot. 1966 del 02 marzo 2016 la , trasmetteva alla TT CP_4
Part missiva (Raccomandata n. 150340283073 - trasmessa Parte_1
all'indirizzo Via delle Quattro Fontane n. 156 – 00184 - ROMA),) avente ad oggetto “Richiesta di restituzione somme”.
Si legge “Con la presente in ottemperanza al Decreto del Dirigente Generale
Reggente del Dipartimento nr. 8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari della
Regione Calabria nr. 915 del 11/02/2016 con il quale è stata disposta la revoca del Decreto relativo all'approvazione delle graduatorie definitive della misura
311 per la parte inerente la TT , domanda di aiuto n. Parte_1
84750509030 SI CHIEDE alla TT in indirizzo la restituzione della somma complessiva di € 208.162,76 erogata da La restituzione dell'importo di CP_4
cui sopra dovrà avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della presente mediante bonifico bancario sul c/c intestato ad ” CP_9
, a seguito della mancata restituzione dell'importo richiesto aveva iscritto CP_4
a Ruolo il credito. ARCE evidenziava che dopo un iter burocratico-amministrativo durato circa 12 mesi, durante i quali l'odierna parte attrice aveva modo di interloquire ripetutamente con gli Uffici Regionali preposti si giungeva al Decreto di Revoca del contributo al Beneficiario Parte_4
–Domanda di aiuto n. 84750509030.
[...]
Sussisteva la notifica del decreto di revoca. Concludeva per il rigetto dell'opposizione stante la regolarità della notifica del Decreto di Revoca e la condanna alle spese.
6 7
In data 2.2.2024 si costituiva l (già TR [...]
), C.F. con sede in Roma, Via delle Controparte_2 P.IVA_1
Quattro Fontane 156, in persona del l.r.p.t. Parte_1
( , la quale dichiarava di essere il successore universale C.F._1
della persona fisica opponente. concludeva per l'annullamento degli atti impugnati.
Il giudice di prime cure in data 17.4.2024 rigettava l'istanza di sospensione.
Il giudice incaricato della trattazione unitaria dei tre fascicoli, soggettivamente ed oggettivamente connessi, con ordinanza istruttoria resa fuori udienza il 3.12.2024 così decideva: “vista l'assegnazione dei processi indicati in epigrafe, letti gli atti
e i documenti allegati, rilevato che in tutti e tre fascicoli indicati in epigrafe
(assegnati allo scrivente giudice) il thema decidendum è il credito riportato nella cartella di pagamento n. 09720200189829969000, avente quale ente creditore
dell'importo di € 232.702,90, rilevato che i processi appaiono CP_4
documentalmente istruiti e decidibili in relazione al primigenio processo RG
38145.2023 al quale gli altri due devono essere riuniti per connessione oggettiva
e soggettiva;
per Questi Motivi
DISPONE LA RIUNIONE DEI PROCESSI RG
33615.2024 e Rg 34251.2024 al fascicolo RG 38145.2023; fissa l'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.2.2025 in trattazione scritta;
memorie delle parti entro le ore 00,30 del giorno dell'udienza; avvisa le parti che al termine dell'udienza del 10.2.2025 la causa sarà assunta in decisione ex art. 281 sexies
c.p.c. nel più vecchio fascicolo RG 38145.2023”.
A tale ultima udienza le Parti rassegnavano le proprie conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione
Motivi della decisione
Per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere rigettata (senza ripercorrere la genesi del finanziamento ottenuto e non pedissequamente rispettato negli impegni contrattualmente presi) sulla base di due questioni assorbenti e di più agevole e rapido scrutinio, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre – anche quelle sollevate dalla parte resistente - secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., conformemente all'orientamento già espresso a Sezioni Unite dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Un. n. 26242-
7 8
3/2014). La domanda di parte attrice deve essere rigetta sulla scorta, come detto, di due argomenti:
1) Notifica degli atti presupposti alla cartella impugnata.
Inadempimento. Merito dell'inadempimento e ripetizione dell'indebito.
In data 27.04.2015, prot. n. 0129423, la Regione Calabria – Protocollo generale
SIAR notificava alla TA (ricevuta in data 05.05.2015 - Racc. A/R Pt_1
n. 147570075348) e all' la “Comunicazione di avvio del procedimento di CP_4
revoca del contributo e decadenza della domanda di aiuto n. 84750509030. La
Regione comunicava l'avvio della procedura di revoca del contributo notificato con lettera 134373 del 16/04/2012 di decadenza totale della domanda di aiuto n.
84750509030. L'avvio del suddetto provvedimento è motivato come segue: il beneficiario non ha inoltrato la scadenza dei termini stabiliti (30/09/2014 + 60 gg.) lo stato finale degli interventi finanziati.” (agli atti la regolare notifica).
in data 01.06.2015 (Prot. 0172713) trasmetteva alla Parte_1
Regione Calabria – Dipartimento 8 – Agricole e Risorse Agroalimentari, la lettera di risposta (Riscontro Vs Nota prot. Generale SIAR n. 0129423 del 27.04.2015 ricevuta in data 05.05.2015) in buona sostanza controdeduzioni, con allegata relazione tecnica a firma del Direttore dei lavori Arch. In data Persona_1
19.06.2015 (Prot. 0178576) la inviava la Raccomandata n. RO
147570195662 (ricevuta in data 19.06.2015) alla avente Controparte_2 ad oggetto “PSR Calabria 2007/2013 - Misura 311 Azione 1 - Comunicazione avvio procedimento di revoca del contributo.
La del 19.06.2015 (Prot. 0178576) rappresentava come l'avvio RO
del procedimento di revoca risultasse motivato in ordine al tempo massimo anche prorogato (fissato al 30/09/2014) per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto, tenuto conto delle proroghe concesse. La in data 23.02.2016 CP_4
(Prot. 0057838) spediva la n. 147569982129 – ricevuta in Parte_3 data 04.03.2016, alla avente ad oggetto “Trasmissione Controparte_2
DDGR n. 915 del 11.02.2016 - PSR Calabria 2007/2013 – d.d.g. n. 16422 del
3012.2011 - Misura 311 Azione 1 – Decreto di Revoca del contributo al
Beneficiario –Domanda di aiuto n. Parte_4
84750509030” ove si legge “Si trasmette in allegato, copia del DDGR n. 915 del
8 9
11.02.2016 indicato in oggetto, specificando che il debito riconosciuto pari ad euro 208160,76 relativo all'anticipazione e al I° saldo dovrà essere restituito mediante bonifico bancario sul c/c intestato ad (la raccomandata è CP_4
firmata dal ricevente in data 4.3.2016).
Parte opponente non si confronta con quanto richiesto dalla il 23.2.2016 CP_4
la quale si duole di quanto segue (testo della nota per immagine):
Alla data del 23.2.2016, come lamenta la mancava la rendicontazione. CP_4
La rendicontazione (Stato finale dei lavori) prodotta al doc. 8) dalla parte opponente è datata 26.4.2016. L'attestazione di agibilità è del 21.4.2016 (doc.7).
Con nota del 2.3.2016 , not. 11.3.2016, richiedeva indietro le somme oggi CP_4
contestate. ha regolarmente notificato alla sig.ra la CP_4 Parte_1
richiesta di restituzione delle somme in data 02 marzo 2016 (prot. 1966) all'indirizzo di residenza in via delle Quattro Fontane 156, Roma.
Quindi la motivazione della ripetizione dell'indebito è chiara e certamente conosciuta alla parte attrice;
tutti gli atti sono motivati e sono stati partecipati alla TA VI, la quale aveva anche potuto interloquire sul merito. Parte opponente ha sostenuto che i lavori sono stati eseguiti e terminati al 31.12.2015, dunque nel termine previsto dal decreto n.9983 del 12.09.2017.
Tuttavia, la lettura di questi documenti non milita e certifica, a parere di questo giudice, la tempestiva e documentata esecuzione dei lavori per come richiesto dalla , peraltro non citata dalla parte opponente. RO
9 10
Quanto appena detto giustifica la emanazione della cartella impugnata e dei successivi atti di recupero delle somme in oggetto indicati.
2) Intervento nel giudizio dell TR
(già TT VI ), Parte_1
Parte attrice eccepisce di essere priva della legittimazione passiva poiché la TA VI , titolare del finanziamento disposto dalla Parte_1 CP_4
per cui richiede oggi le somme portate dalla cartella di pagamento,
[...] CP_4
è stata conferita nella con atto notarile del TR
29.01.2024. Si sarebbe, nell'ipotesi della parte attrice, verificata una successione a titolo universale con la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al nuovo soggetto. Il titolo esecutivo non potrebbe più essere azionato nei confronti della Sig.ra ma esclusivamente nei riguardi della Pt_1 [...]
, quale successore della TA . TR Pt_1
proponeva opposizione, anche agli atti successivi alla cartella Parte_1
di pagamento, per carenza di legittimazione passiva che renderebbe l'inizianda azione esecutiva improcedibile.
Tale tesi non è condivisibile.
L'atto depositato ha una rilevanza solo interna (tra cedente e cessionario) e non coinvolge i diritti azionati dai creditori, odierni convenuti, ai quali spetta l'azione verso la persona fisica di beneficiaria del finanziamento e Parte_1
destinataria della cartella.
n.q. di titolare dell'azienda agricola omonima a seguito Parte_1
della presentazione della domanda di aiuto n. 84750509030, aveva ottenuto un beneficio economico dalla – ed è lei oggi personalmente che RO
risponde circa la restituzione del credito. Ad avviso di questo giudice la costituzione della società appare irrilevante in relazione alla legittimità degli atti impugnati.
Il debitore chiamato alla restituzione dell'indebito è , ossia Parte_1
colei che percepì il finanziamento, destinataria della cartella di pagamento impugnata.
L'operazione di costituzione di una nuova società con il conferimento di una TA VI comporta il mantenimento della responsabilità per i debiti pregressi della originaria TA VI. Peraltro, l'articolo 2560c.c. stabilisce che nel
10 11
caso di trasferimento di un'azienda commerciale per i debiti risponde anche l'acquirente dell'azienda, se i debiti risultano dai libri contabili obbligatori.
Il cedente rimane responsabile per i debiti ceduti salvo affiancare alla responsabilità del cedente quella del cessionario, relativamente ai soli debiti risultanti dalle scritture contabili (e che, pertanto, si presumono conosciuti dal cessionario).
Non vi può mai essere una novazione soggettiva, dal lato passivo, del rapporto obbligatorio, senza il consenso del creditore, in quanto lo stesso potrebbe vedere pregiudicate le sue pretese creditorie ove il nuovo debitore non fornisca una idonea garanzia patrimoniale. Peraltro, la previsione, di cui al secondo comma dell'art. 2560 c.c., della solidarietà dell'acquirente dell'azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell'azienda ceduta è posta a tutela dei creditori di questa, e non dell'alienante, sicché, essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito e cioè il cedente.
Tuttavia, nella fattispecie, si tratta di cartella di pagamento ed atti dell'esecuzione emanati dalla indirizzati verso Controparte_6 Parte_1
e non sussiste domanda dei creditori volta alla condanna della
[...]
cessionaria, nuova compagine societaria (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n.
20153 del 3 ottobre 2011).
Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente e Parte_1
sono liquidate come segue ai sensi degli artt.
1-11 del D.M. 55/2014:
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare (ai valori minimi) € 7.052,00 oltre spese generali
15% ed accessori di legge per ciascuna parte resistente (2).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione avanza da e, per l'effetto, accerta Parte_1
la legittimità degli atti impugnati meglio indicati in oggetto;
11 12
b) condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in Parte_1
euro 7.052,00 oltre spese generali 15% ed accessori di legge in favore di
; CP_4
c) condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in Parte_1
euro 7.052,00 oltre spese generali 15% ed accessori di legge in favore dell;
Controparte_5
d) compensa le altre spese di lite.
Roma,
Il Giudice
Alberto Cianfarini
12