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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16814 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 25444/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nella persona dei signori Magistrati:
- TA EN Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- NO BR Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella controversia iscritta al numero 25444 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto SEPARAZIONE GIUDIZIALE e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1
difesa, in virtù di procura alle liti in atti, dall'avv. Carmen Di Meo, elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
RESISTENTE
Pubblico ministero, sede
INTERVENTORE PER LEGGE
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 5 novembre 2025 il procuratore di parte ricorrente si è
riportato alla richiesta di separazione di cui al ricorso introduttivo, chiedendo la rimessione della causa al Collegio per la decisione, rinunciando ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., stante l'assenza di richieste in ordine alle condizioni accessorie di cui alla suddetta separazione.
Alla predetta udienza è comparso il resistente , il quale, Controparte_1
sebbene regolarmente chiamato in giudizio, non si è costituito in giudizio e,
pertanto, deve essere dichiarato contumace. Il resistente, nel corso dell'udienza sopra richiamata ha dichiarato di essere assistito anch'egli dal medesimo procuratore di parte ricorrente, avv. Carmen Di Meo, e di “essere
d'accordo all'emissione di una pronuncia di separazione dalla moglie
[...]
, con la quale non vive più insieme dal 2018; il esclude Parte_1 CP_1
ogni possibilità di conciliazione.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione dei coniugi è fondata e va pertanto accolta.
Accertata l'esistenza del vincolo coniugale come da estratto per riassunto dal Registro degli Atti di Matrimonio (matrimonio civile celebrato in Roma il 22
giugno 2017), dalla lettura degli atti, dalle deduzioni della ricorrente e dalle dichiarazioni rese dal resistente all'udienza del 5 novembre 2025 appare chiaro che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita
2 comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. Parte_1
non può che rivelarsi intollerabile;
deve quindi essere Controparte_2
pronunciata la separazione personale tra le parti.
Risulta altresì che le due parti in causa vivono da tempo in separate abitazioni come pacificamente dedotto in ricorso, come rappresentato dal resistente alla scorsa udienza e come risulta del resto dalla documentazione anagrafica in atti.
Nulla in ordine alle statuizioni accessorie, in quanto le due parti non hanno avuto figli e non vi sono richieste di assegno di mantenimento.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
Per questi motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione personale proposta da nei Parte_1
confronti di , con ricorso iscritto a ruolo il 7 maggio 2024, così Controparte_1
provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nata Parte_1
a Manduria il 21 febbraio 1994 e , nato a Napoli il 12 Controparte_1
novembre 1996, i quali hanno celebrato matrimonio in Roma in data 22 giugno
3 2017; matrimonio trascritto nel registro degli Atti del Matrimonio del Comune
di Roma al n. 00412, parte 1, serie 03, anno 2017;
- nulla sulle domande accessorie;
- dispone che la causa prosegua per la definizione della domanda di divorzio,
come da ordinanza già emessa dal giudice relatore.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R.
n. 396-2000.
Roma, 17 novembre 2025
Il Giudice relatore
NO BR
Il Presidente
TA EN
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nella persona dei signori Magistrati:
- TA EN Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- NO BR Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella controversia iscritta al numero 25444 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto SEPARAZIONE GIUDIZIALE e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1
difesa, in virtù di procura alle liti in atti, dall'avv. Carmen Di Meo, elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
RESISTENTE
Pubblico ministero, sede
INTERVENTORE PER LEGGE
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 5 novembre 2025 il procuratore di parte ricorrente si è
riportato alla richiesta di separazione di cui al ricorso introduttivo, chiedendo la rimessione della causa al Collegio per la decisione, rinunciando ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., stante l'assenza di richieste in ordine alle condizioni accessorie di cui alla suddetta separazione.
Alla predetta udienza è comparso il resistente , il quale, Controparte_1
sebbene regolarmente chiamato in giudizio, non si è costituito in giudizio e,
pertanto, deve essere dichiarato contumace. Il resistente, nel corso dell'udienza sopra richiamata ha dichiarato di essere assistito anch'egli dal medesimo procuratore di parte ricorrente, avv. Carmen Di Meo, e di “essere
d'accordo all'emissione di una pronuncia di separazione dalla moglie
[...]
, con la quale non vive più insieme dal 2018; il esclude Parte_1 CP_1
ogni possibilità di conciliazione.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione dei coniugi è fondata e va pertanto accolta.
Accertata l'esistenza del vincolo coniugale come da estratto per riassunto dal Registro degli Atti di Matrimonio (matrimonio civile celebrato in Roma il 22
giugno 2017), dalla lettura degli atti, dalle deduzioni della ricorrente e dalle dichiarazioni rese dal resistente all'udienza del 5 novembre 2025 appare chiaro che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita
2 comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. Parte_1
non può che rivelarsi intollerabile;
deve quindi essere Controparte_2
pronunciata la separazione personale tra le parti.
Risulta altresì che le due parti in causa vivono da tempo in separate abitazioni come pacificamente dedotto in ricorso, come rappresentato dal resistente alla scorsa udienza e come risulta del resto dalla documentazione anagrafica in atti.
Nulla in ordine alle statuizioni accessorie, in quanto le due parti non hanno avuto figli e non vi sono richieste di assegno di mantenimento.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
Per questi motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione personale proposta da nei Parte_1
confronti di , con ricorso iscritto a ruolo il 7 maggio 2024, così Controparte_1
provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nata Parte_1
a Manduria il 21 febbraio 1994 e , nato a Napoli il 12 Controparte_1
novembre 1996, i quali hanno celebrato matrimonio in Roma in data 22 giugno
3 2017; matrimonio trascritto nel registro degli Atti del Matrimonio del Comune
di Roma al n. 00412, parte 1, serie 03, anno 2017;
- nulla sulle domande accessorie;
- dispone che la causa prosegua per la definizione della domanda di divorzio,
come da ordinanza già emessa dal giudice relatore.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R.
n. 396-2000.
Roma, 17 novembre 2025
Il Giudice relatore
NO BR
Il Presidente
TA EN
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