Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 68
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte

    La Corte rileva che le cartelle risultano ritualmente notificate tramite PEC e che il ricorrente non ha proposto opposizione nei termini di legge. Inoltre, la richiesta di rateazione da parte del ricorrente presuppone la conoscenza delle cartelle. L'omessa impugnazione dell'intimazione del 2022 preclude la contestazione di vizi inerenti le cartelle.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione delle pretese creditorie

    La Corte afferma che la pretesa erariale non è prescritta, in quanto i termini di prescrizione sono stati interrotti dalla notifica delle cartelle e dell'intimazione, sospesi per il periodo COVID e comunque preclusi dall'irretrattabilità delle cartelle e dell'intimazione del 2022 per mancata impugnazione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 68
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze
    Numero : 68
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo