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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GENOVESE CO ANTONIO SA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 115/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120180033730778000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120190006410088000 IMPOSTE DIRETTE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120190012348445000 IMPOSTE DIRETTE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120190027198828000 IRAP 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120249015742442000 IRAP 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 04120249015742442000, notificata in data 24/11/2024 da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, sede di Firenze, con cui veniva chiesto il pagamento della somma complessiva pari ad euro 47.476,40, solo in parte relativi a somme di competenza di questa Corte di Giustizia Tributaria, che venivano così indicate: in ragione delle cartelle di pagamento n. 04120180033730778000, n. 04120190006410088000, n. 04120190012348445000 e n.
04120190027198828000, per l'importo complessivo di € 2.040,46;
che, ad avviso del ricorrente: 1) la cartella n. 0412018000337307788000, 2) la cartella n.
04120190006410088000, 3) la cartella n. 04120190012348445000 e 4) la cartella n.
04120190027198828000 e gli atti impositivi prodromici, non gli erano state notificate e, comunque, anche a volere considerare la data delle asserite notifiche riportata nel dettaglio del debito, sarebbero decorsi i termini di prescrizione valevoli per sanzioni ed interessi, per cui le medesime non possono più essere fatte valere;
che, pertanto, il ricorrente impugna la menzionata intimazione per le segeunti ragioni: 1) omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
2) intervenuta prescrizione delle pretese creditorie;
che l'Agenzia ha controdedotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che il ricorso è infondato e deve esseere respinto;
che le cartelle indicate dal ricorrente come afferenti a questa giurisdizione e sottese all'intimazione opposta
- di competenza di Agenzia Entrate - risultano ritualmente notificate (vengono allegate, a riprova, le ricevute
PEC attestanti la notifica, docc. nn.
3-6 alla memoria dell'Ufficio) e non opposte nei sessanta giorni successivi ex art. 21 D. Lgs 546/92;
che, per tale motivo, le cartelle e le somme oggetto delle stesse sono divenute definitive e irretrattabili;
che, peraltro, le cartelle di cui il ricorrente lamenta l'omessa notifica sono state oggetto di una specifica richiesta di rateazione da lui stesso formulata a ER (all. 8 mem Ufficio) e da quest'ultimo accettata (all. 9 id.), sì che l'istanza del ricorrente presuppone la conoscenza e dunque la notifica delle cartelle medesime;
che, inoltre, essendoci un'intimazione di pagamento successiva alle cartelle e correttamente notificata il
08.06.2022 (all. 7 id.), anche in ordine ad essa è preclusa la trattazione di qualsiasi questione e vizio
(compresa la notifica) inerenti le cartelle che, semmai, avrebbero dovuto essere contestati nel mancato giudizio avverso l'intimazione di pagamento;
che, pertanto, nell'odierno giudizio non è consentito a) trattare nel merito le somme iscritte a ruolo (possibile solo con l'impugnazione delle cartelle nel termine di legge di 60 giorni dalla loro notifica) b) sollevare vizi inerenti la notifica delle cartelle (possibile solo con l'impugnazione della successiva intimazione di pagamento notificata nel 2022 ma, come detto, non opposta);
che, inoltre, non è necessario dimostrare la notifica degli atti addirittura prodromici alle stesse cartelle che comunque, essendo conseguenza dei controlli automatizzati ex art. 36 bis, rappresentano il primo atto impugnabile;
che a ragione l'Agenzia osserva che, poiché l'intimazione di pagamento n. 04120249015742442000 richiama le singole cartelle (previamente notificate) con motivazione per relationem, non è necessaria l'allegazione delle stesse all'intimazione, trattandosi di atti già notificati in precedenza al medesimo destinatario;
che, infatti, non solo le cartelle sono state notificate e mai impugnate, ma successivamente alle stesse è stata notificata – l'08.06.2022 – anche l'intimazione di pagamento n. 04120229004295388 (all. 7 id) che, come le cartelle, non è stata impugnata e, l'omessa impugnazione dell'intimazione del 2022, quale atto successivo alle cartelle, preclude la possibilità di eccepire, con l'impugnazione di una successiva intimazione, vizi inerenti la notifica delle precedenti cartelle di pagamento;
che la sequenza di atti notificati da ER e non impugnati dal sig. Ricorrente_1 determina oggi l'impossibilità per quest'ultimo di eccepire vizi di notifica delle cartelle che, come già detto, oltre a non esserci, semmai avrebbero dovuto essere rilevati impugnando l'atto immediatamente successivo alle stesse (ovvero l'intimazione notificata il 08.06.2022, all. 7 id.);
che, peratnto, il motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato;
che la pretesa erariale, iscritta a ruolo e oggetto dell'intimazione impugnata, non è affatto prescritta;
che il termine di prescrizione non era maturato alla data di notifica delle cartelle (ivi include le due cartelle relative agli interessi);
che il decorso de detti termini è stato comunque interrotto sia dalla notifica delle cartelle di pagamento sia dalla notifica dell'intimazione n. 04120229004295388;
che esso è stato comunque sospeso dall'8.3.2020 al 31.08.2021 (sospensione COVID);
che esso non è più eccepibile data l'irretrattabilità della pretesa azionata con le cartelle in conseguenza della mancata impugnazione delle stesse e dell'intimazione del 2022;
che l'irretrattabilità (e definitività dei relativi atti) comporta l'inammissibilità (per implicita rinuncia) di ogni contestazione inerente agli atti precedenti compresa (oltre alla notifica) anche la prescrizione sino ad allora maturata;
che il ricorso va pertanto respinto con l'addebito delle spese liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI CHE LIQUIDA IN EURO 500,00, OLTRE SPESE FORFETTARIE E ACCESSORI DI
LEGGE.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GENOVESE CO ANTONIO SA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 115/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120180033730778000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120190006410088000 IMPOSTE DIRETTE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120190012348445000 IMPOSTE DIRETTE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120190027198828000 IRAP 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120249015742442000 IRAP 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 04120249015742442000, notificata in data 24/11/2024 da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, sede di Firenze, con cui veniva chiesto il pagamento della somma complessiva pari ad euro 47.476,40, solo in parte relativi a somme di competenza di questa Corte di Giustizia Tributaria, che venivano così indicate: in ragione delle cartelle di pagamento n. 04120180033730778000, n. 04120190006410088000, n. 04120190012348445000 e n.
04120190027198828000, per l'importo complessivo di € 2.040,46;
che, ad avviso del ricorrente: 1) la cartella n. 0412018000337307788000, 2) la cartella n.
04120190006410088000, 3) la cartella n. 04120190012348445000 e 4) la cartella n.
04120190027198828000 e gli atti impositivi prodromici, non gli erano state notificate e, comunque, anche a volere considerare la data delle asserite notifiche riportata nel dettaglio del debito, sarebbero decorsi i termini di prescrizione valevoli per sanzioni ed interessi, per cui le medesime non possono più essere fatte valere;
che, pertanto, il ricorrente impugna la menzionata intimazione per le segeunti ragioni: 1) omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
2) intervenuta prescrizione delle pretese creditorie;
che l'Agenzia ha controdedotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che il ricorso è infondato e deve esseere respinto;
che le cartelle indicate dal ricorrente come afferenti a questa giurisdizione e sottese all'intimazione opposta
- di competenza di Agenzia Entrate - risultano ritualmente notificate (vengono allegate, a riprova, le ricevute
PEC attestanti la notifica, docc. nn.
3-6 alla memoria dell'Ufficio) e non opposte nei sessanta giorni successivi ex art. 21 D. Lgs 546/92;
che, per tale motivo, le cartelle e le somme oggetto delle stesse sono divenute definitive e irretrattabili;
che, peraltro, le cartelle di cui il ricorrente lamenta l'omessa notifica sono state oggetto di una specifica richiesta di rateazione da lui stesso formulata a ER (all. 8 mem Ufficio) e da quest'ultimo accettata (all. 9 id.), sì che l'istanza del ricorrente presuppone la conoscenza e dunque la notifica delle cartelle medesime;
che, inoltre, essendoci un'intimazione di pagamento successiva alle cartelle e correttamente notificata il
08.06.2022 (all. 7 id.), anche in ordine ad essa è preclusa la trattazione di qualsiasi questione e vizio
(compresa la notifica) inerenti le cartelle che, semmai, avrebbero dovuto essere contestati nel mancato giudizio avverso l'intimazione di pagamento;
che, pertanto, nell'odierno giudizio non è consentito a) trattare nel merito le somme iscritte a ruolo (possibile solo con l'impugnazione delle cartelle nel termine di legge di 60 giorni dalla loro notifica) b) sollevare vizi inerenti la notifica delle cartelle (possibile solo con l'impugnazione della successiva intimazione di pagamento notificata nel 2022 ma, come detto, non opposta);
che, inoltre, non è necessario dimostrare la notifica degli atti addirittura prodromici alle stesse cartelle che comunque, essendo conseguenza dei controlli automatizzati ex art. 36 bis, rappresentano il primo atto impugnabile;
che a ragione l'Agenzia osserva che, poiché l'intimazione di pagamento n. 04120249015742442000 richiama le singole cartelle (previamente notificate) con motivazione per relationem, non è necessaria l'allegazione delle stesse all'intimazione, trattandosi di atti già notificati in precedenza al medesimo destinatario;
che, infatti, non solo le cartelle sono state notificate e mai impugnate, ma successivamente alle stesse è stata notificata – l'08.06.2022 – anche l'intimazione di pagamento n. 04120229004295388 (all. 7 id) che, come le cartelle, non è stata impugnata e, l'omessa impugnazione dell'intimazione del 2022, quale atto successivo alle cartelle, preclude la possibilità di eccepire, con l'impugnazione di una successiva intimazione, vizi inerenti la notifica delle precedenti cartelle di pagamento;
che la sequenza di atti notificati da ER e non impugnati dal sig. Ricorrente_1 determina oggi l'impossibilità per quest'ultimo di eccepire vizi di notifica delle cartelle che, come già detto, oltre a non esserci, semmai avrebbero dovuto essere rilevati impugnando l'atto immediatamente successivo alle stesse (ovvero l'intimazione notificata il 08.06.2022, all. 7 id.);
che, peratnto, il motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato;
che la pretesa erariale, iscritta a ruolo e oggetto dell'intimazione impugnata, non è affatto prescritta;
che il termine di prescrizione non era maturato alla data di notifica delle cartelle (ivi include le due cartelle relative agli interessi);
che il decorso de detti termini è stato comunque interrotto sia dalla notifica delle cartelle di pagamento sia dalla notifica dell'intimazione n. 04120229004295388;
che esso è stato comunque sospeso dall'8.3.2020 al 31.08.2021 (sospensione COVID);
che esso non è più eccepibile data l'irretrattabilità della pretesa azionata con le cartelle in conseguenza della mancata impugnazione delle stesse e dell'intimazione del 2022;
che l'irretrattabilità (e definitività dei relativi atti) comporta l'inammissibilità (per implicita rinuncia) di ogni contestazione inerente agli atti precedenti compresa (oltre alla notifica) anche la prescrizione sino ad allora maturata;
che il ricorso va pertanto respinto con l'addebito delle spese liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI CHE LIQUIDA IN EURO 500,00, OLTRE SPESE FORFETTARIE E ACCESSORI DI
LEGGE.