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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/02/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2587/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Fabio Quintieri Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c del 3.7.2024 ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, esponeva che, all'esito delle operazioni peritali, il CTU non aveva riconosciuto la sussistenza di detto requisito.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentando la erroneità della CTU per non avere l'ausiliario adeguatamente valutato le patologie dalle quali risultava affetto.
Concludeva chiedendo l'accertamento del requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza a far data dalla domanda amministrativa.
1 Si costituiva in giudizio l' contestando l'opposizione di cui chiedeva la CP_1 declaratoria di inammissibilità e/o di rigetto nel merito.
Su richiesta della parte ricorrente veniva disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale; quindi, sulle conclusioni indicate, la causa veniva rinviata per la decisione alla udienza del 19.2.2025 – sostituita ex art. 127 ter
c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
L'opposizione è tempestiva in quanto, a fronte del decreto ex art. 445 bis, comma 4, c.p.c. - comunicato il 27.5.2024 - la parte ricorrente ha depositato in data 6.6.2024 la dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU e introdotto il presente giudizio con ricorso del 3.7.2024.
Nel merito, il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
L'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n.118 come modificato dall'art. 9 del D.
Lgs. 23 novembre 1988, n. 509 prevede l'erogazione dell'assegno mensile di assistenza in favore dei soggetti – cittadini italiani o dell'Unione Europea, ovvero extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno – di età compresa tra i 18 e i 65 anni di età ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità compresa tra il 74% ed il 99%, che dispongano di un reddito annuo non superiore a soglie periodicamente aggiornate e che non svolgano attività lavorativa.
Orbene, nella fattispecie in esame il requisito di carattere sanitario richiesto dalla norma citata per il riconoscimento del beneficio economico in questione risulta soddisfatto, sia pure da epoca diversa (e successiva) rispetto a quella indicata da parte ricorrente.
Disposta la consulenza tecnica (vedi elaborato Dott. depositato il Persona_1
18.2.2025) il CTU ha accertato per la periziando un grado di invalidità in misura del 77% affermando che tale quadro clinico può farsi risalire alla data del 4.3.2024, epoca del certificato ASP CS – Dipartimento di salute mentale e delle Dipendenze Patologiche U.O.C. ATP Tirreno – sede di Paola
Sulla scorta dei risultati della consulenza - condivisi dal giudicante in quanto la relazione si presenta accurata, esauriente e priva di vizi logici e può dunque essere posta alla base della presente decisione – la parte ricorrente deve,
2 pertanto, essere riconosciuta quale persona con riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 77% a far data dal 4.3.2024.
Le spese di lite devono essere compensate in misura del 50% atteso che il requisito sanitario è stato ritenuto sussistente da epoca successiva alla domanda amministrativa ma antecedente all'introduzione del presente giudizio;
per la parte residua devono essere poste a carico dell' liquidate CP_1 come da dispositivo.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
dichiara che parte ricorrente è persona con riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 77% a far data dal 4.3.2024; condanna l' al pagamento CP_1 delle spese di giudizio che, compensate del 50%, liquida in complessivi €
966,75 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta, nonché a quelle di consulenza tecnica alla cui liquidazione provvede con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, 20 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
3
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2587/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Fabio Quintieri Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c del 3.7.2024 ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, esponeva che, all'esito delle operazioni peritali, il CTU non aveva riconosciuto la sussistenza di detto requisito.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentando la erroneità della CTU per non avere l'ausiliario adeguatamente valutato le patologie dalle quali risultava affetto.
Concludeva chiedendo l'accertamento del requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza a far data dalla domanda amministrativa.
1 Si costituiva in giudizio l' contestando l'opposizione di cui chiedeva la CP_1 declaratoria di inammissibilità e/o di rigetto nel merito.
Su richiesta della parte ricorrente veniva disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale; quindi, sulle conclusioni indicate, la causa veniva rinviata per la decisione alla udienza del 19.2.2025 – sostituita ex art. 127 ter
c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
L'opposizione è tempestiva in quanto, a fronte del decreto ex art. 445 bis, comma 4, c.p.c. - comunicato il 27.5.2024 - la parte ricorrente ha depositato in data 6.6.2024 la dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU e introdotto il presente giudizio con ricorso del 3.7.2024.
Nel merito, il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
L'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n.118 come modificato dall'art. 9 del D.
Lgs. 23 novembre 1988, n. 509 prevede l'erogazione dell'assegno mensile di assistenza in favore dei soggetti – cittadini italiani o dell'Unione Europea, ovvero extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno – di età compresa tra i 18 e i 65 anni di età ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità compresa tra il 74% ed il 99%, che dispongano di un reddito annuo non superiore a soglie periodicamente aggiornate e che non svolgano attività lavorativa.
Orbene, nella fattispecie in esame il requisito di carattere sanitario richiesto dalla norma citata per il riconoscimento del beneficio economico in questione risulta soddisfatto, sia pure da epoca diversa (e successiva) rispetto a quella indicata da parte ricorrente.
Disposta la consulenza tecnica (vedi elaborato Dott. depositato il Persona_1
18.2.2025) il CTU ha accertato per la periziando un grado di invalidità in misura del 77% affermando che tale quadro clinico può farsi risalire alla data del 4.3.2024, epoca del certificato ASP CS – Dipartimento di salute mentale e delle Dipendenze Patologiche U.O.C. ATP Tirreno – sede di Paola
Sulla scorta dei risultati della consulenza - condivisi dal giudicante in quanto la relazione si presenta accurata, esauriente e priva di vizi logici e può dunque essere posta alla base della presente decisione – la parte ricorrente deve,
2 pertanto, essere riconosciuta quale persona con riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 77% a far data dal 4.3.2024.
Le spese di lite devono essere compensate in misura del 50% atteso che il requisito sanitario è stato ritenuto sussistente da epoca successiva alla domanda amministrativa ma antecedente all'introduzione del presente giudizio;
per la parte residua devono essere poste a carico dell' liquidate CP_1 come da dispositivo.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
dichiara che parte ricorrente è persona con riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 77% a far data dal 4.3.2024; condanna l' al pagamento CP_1 delle spese di giudizio che, compensate del 50%, liquida in complessivi €
966,75 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta, nonché a quelle di consulenza tecnica alla cui liquidazione provvede con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, 20 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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