Art. 3.
Per provvedere al trattamento previsto dall'art. 1 e' istituita, presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, la Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati ed e' posto a carico dei datoti di lavoro l'obbligo del versamento, a favore di essa, di un contributo che e' determinato, modificato, o sospeso, sentito il Comitato di cui all'art. 23, con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Esso e' fissato in una aliquota percentuale della retribuzione corrisposta ai lavoratori di cui al seguente articolo.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Per provvedere al trattamento previsto dall'art. 1 e' istituita, presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, la Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati ed e' posto a carico dei datoti di lavoro l'obbligo del versamento, a favore di essa, di un contributo che e' determinato, modificato, o sospeso, sentito il Comitato di cui all'art. 23, con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Esso e' fissato in una aliquota percentuale della retribuzione corrisposta ai lavoratori di cui al seguente articolo.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.