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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 3631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3631 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 10716/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.9.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Russa Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...]
e
2) Parte_2
Nato a Segrate (MI), il giorno 04/04/1989 cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...], Don Giovanni Minzoni n. 7/A
Entrambi con l'Avv. Stefania Liva, C.F. , con studio in Rho (MI), via Cardinal CodiceFiscale_3
Ferrari n. 109, PEC presso la quale hanno eletto domicilio Email_1 telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cernobbio (CO) il 10.05.2021, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cernobbio al n. 14, Serie C, Parte 2, Anno 2021 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Firenze al n. 35 Serie C, Parte 2, Anno 2021 In separazione dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.09.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Eventuali debiti del sig. , per qualsiasi motivo contratti prima o in costanza di matrimonio, Pt_2 rimarranno in capo esclusivamente allo stesso;
2) Eventuali debiti della sig.ra per qualsiasi motivo contratti prima o in costanza di Pt_1 matrimonio, rimarranno in capo esclusivamente alla stessa;
3) Qualora uno dei coniugi avesse saldato o provvedesse a saldare in futuro, in tutto o in parte, debiti dell'altro coniuge o per i quali i coniugi risultassero essere debitori solidali, non potrà chiedere il rimborso all'altro coniuge né esercitare azioni di regresso;
4) Ciascun coniuge rimarrà proprietario esclusivo delle somme depositate sui conti correnti di cui è esclusivo intestatario;
5) La società di Dubai verrà chiusa a cura e spese del sig. , quando questi reperirà i fondi Pt_2 necessari. Ogni eventuale posizione debitoria della società rimarrà in capo esclusivamente al sig. ; Pt_2
Le parti hanno dichiarato:
- di essere economicamente indipendenti e pertanto di rinunciare, reciprocamente, all'assegno di mantenimento/alimentare nonché a qualsiasi ulteriore richiesta e/o rivendicazione di carattere economico;
- di aver risolto tra loro ogni altra questione di carattere economico e patrimoniale tra gli stessi pendente e di non aver altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c..
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Cernobbio (CO) il 10.05.2021;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cernobbio e all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.ssa Chiara Delmonte Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG