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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 28/10/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n.186/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
Dott. Monica MOI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 186 del Ruolo Generale dell'anno 2022
promossa da:
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Nuoro presso lo studio dell'Avv. Elvira Lucia Evangelista che, unitamente all'Avv. Elio De Filippo, la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce alla copia notificata del D.I. oggetto di opposizione.
- appellante -
contro
P.I. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 P.IVA_2
domiciliata in Sassari presso lo studio dell'Avv. Francesco Pisenti che la rappresenta e difende in forza di procura apposta a margine del ricorso per ingiunzione depositato innanzi al Tribunale di
Nuoro.
- appellata -
in punto a: somministrazione
Trattenuta in decisione all'udienza del 21 febbraio 2025 sulle seguenti CONCLUSIONI
I Procuratori dell'appellante chiedono e concludono:
“Voglia l'eccellentissima Corte così provvedere: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, sussistendo il fumus boni iuris e il periculum in mora atteso che vi è prova dell'ingiustizia della pronuncia e dell'insussistenza dell'obbligazione per la quale è stato disposto il pagamento ed il grave pericolo nel ritardo, essendo stato disposto il pagamento di rilevante somma.
Accogliere l'appello ed in riforma di quanto deciso dal primo Giudice, accogliere le conclusioni formulate in primo grado e quindi: 1a): accertare e dichiarare l'insussistenza del credito dedotto da controparte in sede monitoria;
1b): in subordine dare atto del pagamento intervenuto in corso di causa e pari ad euro 12715,33 + 7348,02 e dichiarare che nulla è più dovuto;
1c): conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) condannare parte opposta al pagamento delle spese di lite.”
Il Procuratore della appellata chiede e conclude:
“In via principale: a) dichiarare inammissibile e comunque rigettare, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla società avverso la Parte_1
sentenza di prime cure, e per l'effetto b) confermare la sentenza n. 33/2022, emessa e pubblicata dal
Tribunale di Nuoro, Dottor Loche, in data 25/01/2022; in via subordinata: c) nell'ipotesi in cui si ritenga di dover riformare, anche parzialmente, la sentenza di prime cure n. 33/2022, emessa e pubblicata dal Tribunale di Nuoro, Dottor Loche, in data 25/01/2022, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti dell'appellante per la fornitura CP_1
idrica eseguita in suo favore e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento del credito così
determinato, in ogni caso non inferiore ad euro 71534,02 (57091,84 + 14442,18) a favore di CP_1
oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
[...]
d) condannare l'appellante alla refusione delle spese lite, delle competenze professionali e degli oneri di legge relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.633 cpc in data 13.1.2014 ha chiesto ingiungersi alla soc. CP_1 [...]
il pagamento della somma di € 78.882,04, oltre interessi e spese, dovuta a titolo di Parte_1
corrispettivo per la fornitura del servizio idrico relativa all'utenza n. 5106219, sita in Arzachena -
Porto Cervo, S.P. 59. A fondamento del credito ha addotto il mancato pagamento delle fatture nn. 20130262847,
201302613903 e 201302625495 relative a consumi registrati tra il 31 dicembre 2011 e il 30 settembre
2013.
Il Tribunale di Nuoro ha emesso il D.I. n.30/2014.
Avverso lo stesso ha proposto opposizione l'ingiunta con la quale ha dedotto 1) l'insussistenza del credito e l'abnormità dei consumi fatturati, trattandosi di utenza a servizio di un villino usufruito solo per qualche settimana durante la stagione estiva;
2) invero, da novembre a fine giugno, l'impianto di adduzione dell'acqua potabile veniva tenuto costantemente chiuso alla saracinesca generale presso
il contatore; 3) pertanto l'abnormità dei consumi poteva essere ascritta o ad una perdita occulta o a un guasto del contatore;
4) alcuna risposta aveva fornito il Gestore del SII ai reclami inoltrati dall'esponente; 5) poi, effettuate le periodiche verifiche con il tele-lettore e quelle ordinarie CP_1
semestrali, ben avrebbe potuto avvedersi del dato anomalo e così adottare procedure interne e di relazione con l'utente idonee a evitare il verificarsi dei fatti in contesa ma alcunché aveva ritenuto di operare.
Ha concluso come in epigrafe.
regolarmente costituita, ha chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_1
Ha replicato che 1) la lettura dei consumi di cui alla fattura n.20130262847 (mc 55347) corrispondeva esattamente a quella indicata nel reclamo 25.3.2013 ove l'utente aveva segnalato, alla data del
31.1.2013, una registrazione di mc 55347; 2) ella aveva fornito riscontro al reclamo con raccomandata regolarmente ricevuta dall'opponente; 3) le verifiche effettuate avevano consentito di accertare il regolare funzionamento del contatore cosicché la causa degli elevati consumi doveva ricondursi all'impianto privato dell'utente posto a valle del misuratore relativamente al quale egli aveva l'onere di custodia.
Ha concluso per il rigetto della opposizione.
La causa è stata istruita con produzioni documentali e C.T.U.
In corso di causa l'opponente ha lamentato che aveva provveduto unilateralmente e senza CP_1
preavviso alla sostituzione del contatore. Con sentenza n. 33/2022, pubblicata il 25 gennaio 2022, il Tribunale di Nuoro ha rigettata l'opposizione a D.I. e condannato l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della opposta
(con oneri della C.T.U. a carico della stessa).
Ha rilevato il Giudice di primo grado che 1) l'istruttoria svolta aveva consentito di escludere l'esistenza di perdite occulte nonché di accertare la perfetta funzionalità del contatore matr.
93095026; 2) alcun rilievo pratico rivestiva il fatto che il contatore fosse stato sostituito nell'agosto
2014; 3) relativamente all'importo di € 7348,03 versato dall'opponente, nella nota di accompagnamento veniva fatto riferimento ad un calcolo omnicomprensivo, comprendente anche fatture diverse da quelle azionate nella fase monitoria sicché “non era possibile imputare detto pagamento al credito di cui al D.I. opposto”; 4) per quanto riguardava le ulteriori somme asseritamente versate, non vi era dimostrazione che ciò fosse effettivamente avvenuto.
Avverso tale pronuncia, di cui ha invocato la riforma, ha interposto appello la Parte_1
con il quale ha lamentato:
I) la errata ripartizione dell'onere della prova ed assunzione di CTU illegittima in quanto disposta in luogo dell'assolvimento del Gestore al suo onere probatorio;
la rilevanza della rimozione del
contatore, senza contraddittorio ed in corso di causa, ai fini della decisione della controversia;
la violazione dell'art.2697 c.c. e la alterazione dello stato dei luoghi e sua rilevanza di fini della formazione della prova;
la violazione dell'art.116 c.p.c.;
II) l'omessa prudente valutazione della prova con riguardo all'intero materiale acquisito;
motivazione contraddittoria con riguardo alla astratta configurabilità del consumo d'acqua da rappresentato in fattura”; CP_1
III) l'ingiustizia della pronuncia laddove aveva ritenuto che non vi fosse in atti la prova dei
pagamenti eseguiti a corredo della proposta transattiva avanzata;
violazione ed errata applicazione
delle disposizione di cui all'art.1193 c.c. e art.116 cpc;
IV) la mancata ammissione dei mezzi di prova dedotti dall'appellante, rilevanti ai fini della
decisione.
Ha concluso come in epigrafe.
Costituita in giudizio, l'appellata ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza
21 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo parzialmente fondato e merita di essere accolto per quanto di ragione.
*
Devono essere disattesi i motivi di gravame di cui ai superiori punti I e IV.
È principio consolidato che in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi è
assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare il corretto funzionamento del contatore: una volta fornita tale dimostrazione compete all'utente dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver attentamente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero determinare un incremento dei consumi (così ex multis v. già Cass.23699/2016; in tempi più recenti v. Cass.
15061/2025).
Ora, nella specie, deve in limine evidenziarsi che i consumi indicati da nella fattura CP_1
n.20130262847 (lettura finale al 31.1.2023: mc 55347) corrispondono esattamente a quelli indicati dalla utente nel reclamo 25.3.2013 (ove ella, alla data del 31.1.2013, ha indicato quali consumi registrati mc 55347).
Fermo quanto precede (e dato atto che alcuna contestazione può, pertanto, ritenersi fondatamente sussistere circa i consumi indicati dal contatore alla data del 31.1.2013), occorre verificare se abbia o meno assolto all'onere della prova sulla medesima gravante. CP_1
Al fine di dimostrare il corretto funzionamento del misuratore, il Tribunale di Nuoro ha disposto consulenza tecnica d'ufficio: trattasi all'evidenza di indagine peritale con funzione percipiente posto che la stessa è relativa ad elementi (già allegati dalla parte ma) che soltanto un tecnico è in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone.
È, infatti, appena il caso di osservare che la C.T.U., non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è affidata al prudente apprezzamento dello stesso: questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulenza percipiente),
ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (così Cass.
3717/2017).
Deve, pertanto escludersi, come pure lamentato dall'appellante che la C.T.U. “sia illegittima in quanto disposta in luogo dell'assolvimento del Gestore al suo onere probatorio”, posto che il corretto funzionamento del contatore non poteva che essere accertato a mezzo di specifiche indagini tecniche,
quali quelle disposte.
Né, del resto, la avvenuta rimozione del contatore, per iniziativa unilaterale di in corso di CP_1
causa, ha inficiato l'accertamento peritale (sebbene il comportamento dell'appellata non possa dirsi in toto rispettoso di quanto previsto nella normativa di settore che richiede che l'utente sia stato debitamente informato dell'intendimento del gestore di procedere alla sostituzione del misuratore).
Nella specie, l'Ausiliario ha inviato, per le opportune verifiche, il contatore al Parte_2
per i contatori di acqua sito in Asti.
[...]
Si legge nell'accertamento dal medesimo effettuato che 1) il contatore presenta il filtro in ingresso;
2) il contatore presenta il sigillo (pure leggibile) laddove è esclusivamente il filo del sigillo a non presentarsi integro;
3) dalla analisi visiva dell'orologeria bagnata emerge che le ruotine dentate sono tutte correttamente disposte e ben ingranate;
4) dalla analisi visiva della orologeria bagnata si evince che le tamburelle cifrate del totalizzatore sono ben allineate ed ingranate, con i rispettivi pignoni e non sono libere di girare neanche forzandole con una punta di cacciavite;
5) il pacco dei rulli del totalizzatore funziona correttamente.
All'esito di quanto precede deve, pertanto, ritenersi acclarato il corretto funzionamento del contatore,
dovendo anche escludersi che lo stesso sia stato oggetto di manomissioni e/o alterazioni (v. sopra) e dovendo anche escludersi che la non integrità del filo del sigillo possa aver alterato i meccanismi di conteggio dello stesso (è anche il caso di evidenziare che il C.T.P. neppure ha ritenuto di trasmettere rilievi critici all'elaborato preliminare inoltrato dal CTU).
Il motivo di appello di cui si è detto si apprezza, pertanto, infondato. Né miglior sorte merita neppure il motivo di gravame di cui al superiore punto IV dovendo qui confermarsi il già espresso giudizio di inammissibilità della prova per interrogatorio formale e per testi dedotta dall'appellante.
Devono, infatti, ritenersi non contestate le circostanze di cui ai capp. 1, 7, 8.
È inammissibile, perché formulato in termini meramente negativi, il cap.2; è inammissibile perché
generico e valutativo il cap.6 (neppure tollerando l'ordinamento le c.d. domande aperte); è ultroneo perché fornito di riscontro documentale il cap.9; è generico nella formulazione il cap.10 (viene fatto generico riferimento a “poche settimane all'anno”, dato temporale che oltretutto si pone pure in evidente contrasto con quanto si legge nella relazione di parte ove il professionista riferisce di un uso dell'immobile da aprile a ottobre); è ininfluente ai fini della decisione il cap.11 (e ciò avuto riguardo agli esiti dell'accertamento peritale).
Sono poi assenti i capp. 3, 4 e 5.
Anche in parte qua, pertanto, l'appello si appalesa insuscettibile di positiva valutazione.
*
È del pari infondato il motivo di gravame di cui al superiore punto II).
Il Tribunale di primo grado ha dato atto che per stessa allegazione di (pure Parte_1
avvalorata dalle risultanze della perizia dalla stessa fatta espletare) doveva escludersi la sussistenza di una perdita occulta.
Fermo quanto precede, si è sopra evidenziato come risulti dimostrato il corretto funzionamento del misuratore a servizio dell'utenza.
Necessario portato di quanto precede è che tutti i consumi registrati dal contatore (la cui misura è
stata espressamente confermata nel reclamo di cui si è detto) debbano apprezzarsi come consumi effettivi e debbano, pertanto, costituire oggetto di pagamento in favore del Gestore del SII non avendo l'utente neppure dimostrato che “l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo
e che non avrebbe potuto evitare con una attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver attentamente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero determinare un incremento dei consumi”
(v. sopra).
Del resto, neppure può omettersi di rilevare (in disparte la non trascurabile composizione dell'immobile costituito da una abitazione nonché da una serie di vani accessori e da un importante giardino) che è stato lo stesso consulente di parte ad aver riferito “dell'attività di riempimento della piscina privata e/o della integrazione/rinnovo dell'acqua della piscina durante la stagione d'uso”
che – si ribadisce – colloca temporalmente nel periodo compreso tra i mesi di aprile e di ottobre di ogni anno.
*
È, invece, parzialmente fondato il motivo di gravame di cui al punto III.
Deve essere senz'altro disatteso il motivo di appello laddove chiede alla Corte di dare atto del pagamento intervenuto in corso di causa della somma di € 12.715,33.
Trattasi invero di somme (il cui pagamento è stato imputato a fatture dell'anno 2012: v. missiva
8.8.2014 dell'appellante) che ha già provveduto a decurtare nella fattura n. 20130262847 CP_1
del 12.2.2013 ove si legge “restituzione addebiti precedenti: - € 11.554,05 + IVA al 10%.
È, invece, meritevole di accoglimento la pretesa di riconoscimento dell'avvenuto versamento di €
7348,08 pacificamente corrisposto in corso di causa (e imputato dall'appellante alle somme oggetto del D.I. n.30/2014, ovvero quello per cui è causa: v. missiva 8.8.2014).
Conseguentemente, il debito della appellante all'attualità deve ritenersi pari a € 78.944,38 + €
14.442,18 - € 14.540,52 - € 7348,08 e, pertanto a € 71.497,96.
In definitiva, il gravame può essere accolto nei soli limiti di cui sopra.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello. il D.I. n.30/2014 del Tribunale di Nuoro va revocato e, per contro, deve condannarsi l'appellante al pagamento in favore dell'appellata della somma di €
71.497,96, oltre agli interessi di mora a far data dalla scadenza dei termini indicati nelle fatture e sino al saldo nella misura stabilità all'art.B22 del Regolamento del SII e dall'allegato D allo stesso.
*
In punto di regolamentazione delle spese di lite è necessario osservare che per principio di diritto (dal quale non si rinviene ragione alcuna per discostarsi) “il giudice di appello, allorché riforma in tutto
o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di essa va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito della lite” (v. Cass.27056/2021).
Ed infatti, ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un principio della causalità che non vuole esente dall'onere delle spese la parte che, con il suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale), abbia provocato la necessità del processo: in altri termini, la parte soccombente va individuata in quella che abbia dato causa al processo e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia.
Nella specie, avuto alle ragioni poste a fondamento della decisione, le spese del procedimento di entrambi i gradi del giudizio devono intendersi compensate nella misura di ¼ con condanna della società alla rifusione in favore di dei residui ¾ liquidati in Parte_1 CP_1
dispositivo (in applicazione dei parametri minimi tariffari del D.M. vigente ratione temporis in relazione al valore della causa per il giudizio di primo grado;
in applicazione dei parametri minimi per il presente giudizio di appello attesa la sostanziale reiterazione delle difese già rese in primo grado).
Restano a carico della appellante nella loro interezza, le spese della fase Parte_1
monitoria come già determinate nel D.I. 30/2014 (di cui è stata disposta la revoca solo per effetto dell'avvenuto pagamento, in corso di causa, di parte del debito ad opera della . Parte_1
Dette spese sono liquidate (per intero) unitamente ai compensi relativi al primo grado del giudizio
(ovvero per il complessivo importo di € 6737,25 di cui € 891,00 per la fase monitoria e € 5846,25 per il giudizio di primo grado).
Restano a carico della le spese della CTU come già liquidate con decreto del Parte_1
Giudice di Nuoro 22.11.2018.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- accoglie per quanto di ragione l'appello e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nuoro
n.33/2022, pubblicata il 25.1.2022, revoca il D.I. n.30/2014 reso dal Tribunale di Nuoro in data
20.1.2014;
- dichiara tenuta e condanna l'appellante al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
ella somma di € 71.497,96, oltre interessi di mora a far data dalla scadenza dei termini indicati
[...]
nelle fatture e sino al saldo nella misura stabilita all'art.B22 del Regolamento del SII e dall'allegato
D allo stesso;
- dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di ¼ per entrambi i gradi di giudizio e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la soc. alla rifusione dei residui ¾ in favore Parte_1
di che liquida (nel residuo e aggiunti i compensi della fase monitoria) per il primo CP_1
grado in € 357,00 per spese e € 6737,25 per compensi professionali e per il presente grado in €
5370,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Sassari in data 30 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
Dott. Monica MOI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 186 del Ruolo Generale dell'anno 2022
promossa da:
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Nuoro presso lo studio dell'Avv. Elvira Lucia Evangelista che, unitamente all'Avv. Elio De Filippo, la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce alla copia notificata del D.I. oggetto di opposizione.
- appellante -
contro
P.I. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 P.IVA_2
domiciliata in Sassari presso lo studio dell'Avv. Francesco Pisenti che la rappresenta e difende in forza di procura apposta a margine del ricorso per ingiunzione depositato innanzi al Tribunale di
Nuoro.
- appellata -
in punto a: somministrazione
Trattenuta in decisione all'udienza del 21 febbraio 2025 sulle seguenti CONCLUSIONI
I Procuratori dell'appellante chiedono e concludono:
“Voglia l'eccellentissima Corte così provvedere: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, sussistendo il fumus boni iuris e il periculum in mora atteso che vi è prova dell'ingiustizia della pronuncia e dell'insussistenza dell'obbligazione per la quale è stato disposto il pagamento ed il grave pericolo nel ritardo, essendo stato disposto il pagamento di rilevante somma.
Accogliere l'appello ed in riforma di quanto deciso dal primo Giudice, accogliere le conclusioni formulate in primo grado e quindi: 1a): accertare e dichiarare l'insussistenza del credito dedotto da controparte in sede monitoria;
1b): in subordine dare atto del pagamento intervenuto in corso di causa e pari ad euro 12715,33 + 7348,02 e dichiarare che nulla è più dovuto;
1c): conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) condannare parte opposta al pagamento delle spese di lite.”
Il Procuratore della appellata chiede e conclude:
“In via principale: a) dichiarare inammissibile e comunque rigettare, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla società avverso la Parte_1
sentenza di prime cure, e per l'effetto b) confermare la sentenza n. 33/2022, emessa e pubblicata dal
Tribunale di Nuoro, Dottor Loche, in data 25/01/2022; in via subordinata: c) nell'ipotesi in cui si ritenga di dover riformare, anche parzialmente, la sentenza di prime cure n. 33/2022, emessa e pubblicata dal Tribunale di Nuoro, Dottor Loche, in data 25/01/2022, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti dell'appellante per la fornitura CP_1
idrica eseguita in suo favore e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento del credito così
determinato, in ogni caso non inferiore ad euro 71534,02 (57091,84 + 14442,18) a favore di CP_1
oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
[...]
d) condannare l'appellante alla refusione delle spese lite, delle competenze professionali e degli oneri di legge relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.633 cpc in data 13.1.2014 ha chiesto ingiungersi alla soc. CP_1 [...]
il pagamento della somma di € 78.882,04, oltre interessi e spese, dovuta a titolo di Parte_1
corrispettivo per la fornitura del servizio idrico relativa all'utenza n. 5106219, sita in Arzachena -
Porto Cervo, S.P. 59. A fondamento del credito ha addotto il mancato pagamento delle fatture nn. 20130262847,
201302613903 e 201302625495 relative a consumi registrati tra il 31 dicembre 2011 e il 30 settembre
2013.
Il Tribunale di Nuoro ha emesso il D.I. n.30/2014.
Avverso lo stesso ha proposto opposizione l'ingiunta con la quale ha dedotto 1) l'insussistenza del credito e l'abnormità dei consumi fatturati, trattandosi di utenza a servizio di un villino usufruito solo per qualche settimana durante la stagione estiva;
2) invero, da novembre a fine giugno, l'impianto di adduzione dell'acqua potabile veniva tenuto costantemente chiuso alla saracinesca generale presso
il contatore; 3) pertanto l'abnormità dei consumi poteva essere ascritta o ad una perdita occulta o a un guasto del contatore;
4) alcuna risposta aveva fornito il Gestore del SII ai reclami inoltrati dall'esponente; 5) poi, effettuate le periodiche verifiche con il tele-lettore e quelle ordinarie CP_1
semestrali, ben avrebbe potuto avvedersi del dato anomalo e così adottare procedure interne e di relazione con l'utente idonee a evitare il verificarsi dei fatti in contesa ma alcunché aveva ritenuto di operare.
Ha concluso come in epigrafe.
regolarmente costituita, ha chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_1
Ha replicato che 1) la lettura dei consumi di cui alla fattura n.20130262847 (mc 55347) corrispondeva esattamente a quella indicata nel reclamo 25.3.2013 ove l'utente aveva segnalato, alla data del
31.1.2013, una registrazione di mc 55347; 2) ella aveva fornito riscontro al reclamo con raccomandata regolarmente ricevuta dall'opponente; 3) le verifiche effettuate avevano consentito di accertare il regolare funzionamento del contatore cosicché la causa degli elevati consumi doveva ricondursi all'impianto privato dell'utente posto a valle del misuratore relativamente al quale egli aveva l'onere di custodia.
Ha concluso per il rigetto della opposizione.
La causa è stata istruita con produzioni documentali e C.T.U.
In corso di causa l'opponente ha lamentato che aveva provveduto unilateralmente e senza CP_1
preavviso alla sostituzione del contatore. Con sentenza n. 33/2022, pubblicata il 25 gennaio 2022, il Tribunale di Nuoro ha rigettata l'opposizione a D.I. e condannato l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della opposta
(con oneri della C.T.U. a carico della stessa).
Ha rilevato il Giudice di primo grado che 1) l'istruttoria svolta aveva consentito di escludere l'esistenza di perdite occulte nonché di accertare la perfetta funzionalità del contatore matr.
93095026; 2) alcun rilievo pratico rivestiva il fatto che il contatore fosse stato sostituito nell'agosto
2014; 3) relativamente all'importo di € 7348,03 versato dall'opponente, nella nota di accompagnamento veniva fatto riferimento ad un calcolo omnicomprensivo, comprendente anche fatture diverse da quelle azionate nella fase monitoria sicché “non era possibile imputare detto pagamento al credito di cui al D.I. opposto”; 4) per quanto riguardava le ulteriori somme asseritamente versate, non vi era dimostrazione che ciò fosse effettivamente avvenuto.
Avverso tale pronuncia, di cui ha invocato la riforma, ha interposto appello la Parte_1
con il quale ha lamentato:
I) la errata ripartizione dell'onere della prova ed assunzione di CTU illegittima in quanto disposta in luogo dell'assolvimento del Gestore al suo onere probatorio;
la rilevanza della rimozione del
contatore, senza contraddittorio ed in corso di causa, ai fini della decisione della controversia;
la violazione dell'art.2697 c.c. e la alterazione dello stato dei luoghi e sua rilevanza di fini della formazione della prova;
la violazione dell'art.116 c.p.c.;
II) l'omessa prudente valutazione della prova con riguardo all'intero materiale acquisito;
motivazione contraddittoria con riguardo alla astratta configurabilità del consumo d'acqua da rappresentato in fattura”; CP_1
III) l'ingiustizia della pronuncia laddove aveva ritenuto che non vi fosse in atti la prova dei
pagamenti eseguiti a corredo della proposta transattiva avanzata;
violazione ed errata applicazione
delle disposizione di cui all'art.1193 c.c. e art.116 cpc;
IV) la mancata ammissione dei mezzi di prova dedotti dall'appellante, rilevanti ai fini della
decisione.
Ha concluso come in epigrafe.
Costituita in giudizio, l'appellata ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza
21 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo parzialmente fondato e merita di essere accolto per quanto di ragione.
*
Devono essere disattesi i motivi di gravame di cui ai superiori punti I e IV.
È principio consolidato che in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi è
assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare il corretto funzionamento del contatore: una volta fornita tale dimostrazione compete all'utente dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver attentamente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero determinare un incremento dei consumi (così ex multis v. già Cass.23699/2016; in tempi più recenti v. Cass.
15061/2025).
Ora, nella specie, deve in limine evidenziarsi che i consumi indicati da nella fattura CP_1
n.20130262847 (lettura finale al 31.1.2023: mc 55347) corrispondono esattamente a quelli indicati dalla utente nel reclamo 25.3.2013 (ove ella, alla data del 31.1.2013, ha indicato quali consumi registrati mc 55347).
Fermo quanto precede (e dato atto che alcuna contestazione può, pertanto, ritenersi fondatamente sussistere circa i consumi indicati dal contatore alla data del 31.1.2013), occorre verificare se abbia o meno assolto all'onere della prova sulla medesima gravante. CP_1
Al fine di dimostrare il corretto funzionamento del misuratore, il Tribunale di Nuoro ha disposto consulenza tecnica d'ufficio: trattasi all'evidenza di indagine peritale con funzione percipiente posto che la stessa è relativa ad elementi (già allegati dalla parte ma) che soltanto un tecnico è in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone.
È, infatti, appena il caso di osservare che la C.T.U., non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è affidata al prudente apprezzamento dello stesso: questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulenza percipiente),
ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (così Cass.
3717/2017).
Deve, pertanto escludersi, come pure lamentato dall'appellante che la C.T.U. “sia illegittima in quanto disposta in luogo dell'assolvimento del Gestore al suo onere probatorio”, posto che il corretto funzionamento del contatore non poteva che essere accertato a mezzo di specifiche indagini tecniche,
quali quelle disposte.
Né, del resto, la avvenuta rimozione del contatore, per iniziativa unilaterale di in corso di CP_1
causa, ha inficiato l'accertamento peritale (sebbene il comportamento dell'appellata non possa dirsi in toto rispettoso di quanto previsto nella normativa di settore che richiede che l'utente sia stato debitamente informato dell'intendimento del gestore di procedere alla sostituzione del misuratore).
Nella specie, l'Ausiliario ha inviato, per le opportune verifiche, il contatore al Parte_2
per i contatori di acqua sito in Asti.
[...]
Si legge nell'accertamento dal medesimo effettuato che 1) il contatore presenta il filtro in ingresso;
2) il contatore presenta il sigillo (pure leggibile) laddove è esclusivamente il filo del sigillo a non presentarsi integro;
3) dalla analisi visiva dell'orologeria bagnata emerge che le ruotine dentate sono tutte correttamente disposte e ben ingranate;
4) dalla analisi visiva della orologeria bagnata si evince che le tamburelle cifrate del totalizzatore sono ben allineate ed ingranate, con i rispettivi pignoni e non sono libere di girare neanche forzandole con una punta di cacciavite;
5) il pacco dei rulli del totalizzatore funziona correttamente.
All'esito di quanto precede deve, pertanto, ritenersi acclarato il corretto funzionamento del contatore,
dovendo anche escludersi che lo stesso sia stato oggetto di manomissioni e/o alterazioni (v. sopra) e dovendo anche escludersi che la non integrità del filo del sigillo possa aver alterato i meccanismi di conteggio dello stesso (è anche il caso di evidenziare che il C.T.P. neppure ha ritenuto di trasmettere rilievi critici all'elaborato preliminare inoltrato dal CTU).
Il motivo di appello di cui si è detto si apprezza, pertanto, infondato. Né miglior sorte merita neppure il motivo di gravame di cui al superiore punto IV dovendo qui confermarsi il già espresso giudizio di inammissibilità della prova per interrogatorio formale e per testi dedotta dall'appellante.
Devono, infatti, ritenersi non contestate le circostanze di cui ai capp. 1, 7, 8.
È inammissibile, perché formulato in termini meramente negativi, il cap.2; è inammissibile perché
generico e valutativo il cap.6 (neppure tollerando l'ordinamento le c.d. domande aperte); è ultroneo perché fornito di riscontro documentale il cap.9; è generico nella formulazione il cap.10 (viene fatto generico riferimento a “poche settimane all'anno”, dato temporale che oltretutto si pone pure in evidente contrasto con quanto si legge nella relazione di parte ove il professionista riferisce di un uso dell'immobile da aprile a ottobre); è ininfluente ai fini della decisione il cap.11 (e ciò avuto riguardo agli esiti dell'accertamento peritale).
Sono poi assenti i capp. 3, 4 e 5.
Anche in parte qua, pertanto, l'appello si appalesa insuscettibile di positiva valutazione.
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È del pari infondato il motivo di gravame di cui al superiore punto II).
Il Tribunale di primo grado ha dato atto che per stessa allegazione di (pure Parte_1
avvalorata dalle risultanze della perizia dalla stessa fatta espletare) doveva escludersi la sussistenza di una perdita occulta.
Fermo quanto precede, si è sopra evidenziato come risulti dimostrato il corretto funzionamento del misuratore a servizio dell'utenza.
Necessario portato di quanto precede è che tutti i consumi registrati dal contatore (la cui misura è
stata espressamente confermata nel reclamo di cui si è detto) debbano apprezzarsi come consumi effettivi e debbano, pertanto, costituire oggetto di pagamento in favore del Gestore del SII non avendo l'utente neppure dimostrato che “l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo
e che non avrebbe potuto evitare con una attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver attentamente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero determinare un incremento dei consumi”
(v. sopra).
Del resto, neppure può omettersi di rilevare (in disparte la non trascurabile composizione dell'immobile costituito da una abitazione nonché da una serie di vani accessori e da un importante giardino) che è stato lo stesso consulente di parte ad aver riferito “dell'attività di riempimento della piscina privata e/o della integrazione/rinnovo dell'acqua della piscina durante la stagione d'uso”
che – si ribadisce – colloca temporalmente nel periodo compreso tra i mesi di aprile e di ottobre di ogni anno.
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È, invece, parzialmente fondato il motivo di gravame di cui al punto III.
Deve essere senz'altro disatteso il motivo di appello laddove chiede alla Corte di dare atto del pagamento intervenuto in corso di causa della somma di € 12.715,33.
Trattasi invero di somme (il cui pagamento è stato imputato a fatture dell'anno 2012: v. missiva
8.8.2014 dell'appellante) che ha già provveduto a decurtare nella fattura n. 20130262847 CP_1
del 12.2.2013 ove si legge “restituzione addebiti precedenti: - € 11.554,05 + IVA al 10%.
È, invece, meritevole di accoglimento la pretesa di riconoscimento dell'avvenuto versamento di €
7348,08 pacificamente corrisposto in corso di causa (e imputato dall'appellante alle somme oggetto del D.I. n.30/2014, ovvero quello per cui è causa: v. missiva 8.8.2014).
Conseguentemente, il debito della appellante all'attualità deve ritenersi pari a € 78.944,38 + €
14.442,18 - € 14.540,52 - € 7348,08 e, pertanto a € 71.497,96.
In definitiva, il gravame può essere accolto nei soli limiti di cui sopra.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello. il D.I. n.30/2014 del Tribunale di Nuoro va revocato e, per contro, deve condannarsi l'appellante al pagamento in favore dell'appellata della somma di €
71.497,96, oltre agli interessi di mora a far data dalla scadenza dei termini indicati nelle fatture e sino al saldo nella misura stabilità all'art.B22 del Regolamento del SII e dall'allegato D allo stesso.
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In punto di regolamentazione delle spese di lite è necessario osservare che per principio di diritto (dal quale non si rinviene ragione alcuna per discostarsi) “il giudice di appello, allorché riforma in tutto
o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di essa va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito della lite” (v. Cass.27056/2021).
Ed infatti, ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un principio della causalità che non vuole esente dall'onere delle spese la parte che, con il suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale), abbia provocato la necessità del processo: in altri termini, la parte soccombente va individuata in quella che abbia dato causa al processo e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia.
Nella specie, avuto alle ragioni poste a fondamento della decisione, le spese del procedimento di entrambi i gradi del giudizio devono intendersi compensate nella misura di ¼ con condanna della società alla rifusione in favore di dei residui ¾ liquidati in Parte_1 CP_1
dispositivo (in applicazione dei parametri minimi tariffari del D.M. vigente ratione temporis in relazione al valore della causa per il giudizio di primo grado;
in applicazione dei parametri minimi per il presente giudizio di appello attesa la sostanziale reiterazione delle difese già rese in primo grado).
Restano a carico della appellante nella loro interezza, le spese della fase Parte_1
monitoria come già determinate nel D.I. 30/2014 (di cui è stata disposta la revoca solo per effetto dell'avvenuto pagamento, in corso di causa, di parte del debito ad opera della . Parte_1
Dette spese sono liquidate (per intero) unitamente ai compensi relativi al primo grado del giudizio
(ovvero per il complessivo importo di € 6737,25 di cui € 891,00 per la fase monitoria e € 5846,25 per il giudizio di primo grado).
Restano a carico della le spese della CTU come già liquidate con decreto del Parte_1
Giudice di Nuoro 22.11.2018.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- accoglie per quanto di ragione l'appello e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nuoro
n.33/2022, pubblicata il 25.1.2022, revoca il D.I. n.30/2014 reso dal Tribunale di Nuoro in data
20.1.2014;
- dichiara tenuta e condanna l'appellante al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
ella somma di € 71.497,96, oltre interessi di mora a far data dalla scadenza dei termini indicati
[...]
nelle fatture e sino al saldo nella misura stabilita all'art.B22 del Regolamento del SII e dall'allegato
D allo stesso;
- dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di ¼ per entrambi i gradi di giudizio e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la soc. alla rifusione dei residui ¾ in favore Parte_1
di che liquida (nel residuo e aggiunti i compensi della fase monitoria) per il primo CP_1
grado in € 357,00 per spese e € 6737,25 per compensi professionali e per il presente grado in €
5370,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Sassari in data 30 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni