Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2576 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 11666/2024 R.G. TRA
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Maria Pia Magistro;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli avv.ti Michele Pugliese e Controparte_1 Orazio Petruzzi;
- RESISTENTE - N O N C H È Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari OGGETTO: regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio.
IN FATTO Con ricorso depositato in data 7.11.2024 premesso che: Parte_1
1. dal 2012 aveva intrattenuto una relazione more uxorio con dalla quale Controparte_1 era nato in data [...] il figlio , riconosciuto da entrambi i genitori;
Per_1
2. inizialmente la coppia aveva vissuto in Noicattaro presso un'abitazione di proprietà della genitrice della ricorrente;
3. la convivenza della coppia genitoriale era cessata ad agosto 2022 a causa di reiterati episodi di infedeltà posti in essere dal , in seguito ai quali quest'ultimo faceva perdere le CP_1 proprie tracce e interrompeva ogni rapporto con la ricorrente e il figlio , non Per_1 provvedendo neppure al relativo sostentamento economico;
4. nel mese di ottobre 2022 il riallacciava i rapporti con la d il piccolo CP_1 Parte_1
; in particolare, iniziava a tenere con sé il bambino nel fine settimana, dalle ore 11:00 Per_1 del sabato sino alla domenica mattina, con relativo pernottamento, versando altresì la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltre alle spese straordinarie;
5. nel mese di giugno 2023, il , a seguito della nascita della figlia , nata della CP_1 Per_2 relazione sentimentale con la sua attuale nuova compagna, iniziava a versare con ritardo il contributo al mantenimento e le spese straordinarie;
6. dal mese di maggio a quello di settembre 2024 interrompeva nuovamente i rapporti col figlio, nulla versando per il suo mantenimento nonostante il suo stipendio di circa 1.500,00 euro al mese percepito in qualità di bracciante agricolo;
7. solo a decorrere da ottobre 2024, il , dopo lunghi mesi di assenza, riprendeva sia a CP_1 incontrare il bambino nella sola giornata del sabato, dalle ore 11:00 sino alle ore 19:00, senza pernottamento sia a corrispondere € 200,00 mensili per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla mensa scolastica ed alle sedute psicologiche;
8. era affetto da un “disturbo del neurosviluppo con compromissione degli aspetti socio- Per_1 comunicativi e disregolazione motivo-comportamentale”, a seguito del quale, nel mese di luglio 2024, aveva iniziato una terapia psico-educativa, per un numero di 90 sedute, presso l'Ospedale di Triggiano, Reparto di Neuropsichiatria Infantile, con esborso di € 40,00 a seduta psicologica;
inoltre, il bambino avrebbe dovuto sottoporsi a sedute di logopedia a pagamento, al costo di € 40,00 cadauna, finalizzate allo sviluppo del linguaggio verbale ed extra verbale funzionale;
9. il figlio frequentava il secondo anno di scuola materna a Noicattaro, al costo di 70,00 euro al mese;
10. lei ed il figlio abitavano a Noicattaro nell'immobile di proprietà di sua madre;
11. lei era nullatenente e faceva la bracciante agricola stagionale, producendo un reddito annuale di € 5.352,00, oltre a percepire l'assegno unico universale di € 199,40 mensili;
12. la ricorrente chiedeva al Tribunale di Bari:
• di affidare in via esclusiva il minore a lei con suo collocamento materno;
• di regolamentare il diritto di visita paterno, prevedendo:
o due pomeriggi infrasettimanali, ovvero il martedì e venerdì dalle ore 13.00 sino alle ore 20.00, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
o nel fine settimana, in maniera alternata, il sabato dalle ore 10.00 sino alla domenica alle ore 20.00, con il relativo pernottamento;
• di porre a carico del un contributo al mantenimento del figlio di importo pari ad € CP_1
300,00, oltre agli aggiornamenti ISTAT, al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del vigente Protocollo del Tribunale di Bari ed al 100% dell'Assegno unico Universale. Ritualmente evocato in giudizio, il si costituiva con comparsa depositata il 02.05.2025, CP_1 domandando disporsi l'affido condiviso del minore con suo collocamento presso la madre, con regolamentazione del diritto di visita libera, esteso anche ai nonni paterni, dichiarandosi disponibile a versare € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie ed alla percezione integrale dell'assegno unico universale da parte della ricorrente. Il resistente affermava di aver consegnato alla nonna materna di € 1.600,00 non avendo rapporti con la controparte e lamentava l'ostruzionismo della ricorrente Riferiva, in ogni caso, che gli incontri col figlio erano impediti all'attualità per essere stato il resistente attinto da una misura cautelare detentiva. Contestava la richiesta avversa di affidamento esclusivo evidenziando che nel periodo immediatamente successivo all'interruzione della convivenza, la veva acconsentito a Parte_1 che il piccolo stesse con il padre per un intero week end, pernottando con lui, con ciò Per_1 riconoscendo implicitamente le sue capacità genitoriali. Allegava che era gravato, da una parte, dalle sue precarie condizioni economiche indipendentemente dalla sua attuale condizione restrittiva, dall'altra, dalla sopravvenienza di un'altra figlia, con conseguente esborso economico mensile per il mantenimento, oltre al fatto che controparte percepiva sia l'AUU che l'indennità di frequenza. La ricorrente, nelle successive memorie difensive, persistendo nel chiedere l'affido esclusivo, valorizzava l'attuale condizione detentiva da cui era stato attinto il;
non si opponeva, CP_1 tuttavia, all'estensione del diritto di visita ai nonni paterni del resistente, con i quali nutriva un Per_1 buon rapporto e che già incontrava da mezzogiorno sino alle 16:30 del sabato. All'udienza del 4 giugno 2025, previa audizione della sola ricorrente (che in ragione del sopraggiunto stato di detenzione del resistente presso la Casa Circondariale di Catania a decorrere dal 01.04.2025, chiedeva che nelle more il diritto di visita fosse transitoriamente esercitato dai nonni paterni e ribadiva l'assoluta mancanza di dialogo col resistente da circa 3 anni) e del procuratore di parte resistente, che aderiva all'avversa richiesta di esercizio transitorio del diritto di visita da parte dei nonni paterni e chiedeva, per la prima volta, disporsi la sospensione del contributo paterno al mantenimento della prole, ritenuta la causa già matura per la decisione definitiva senza necessità di assunzione di provvedimenti temporanei, la causa veniva riservata per la decisione. Il P.M. interveniva nel giudizio con nota del 3.12.2024. CONSIDERATO IN DIRITTO Nel merito, il ricorso va accolto nei termini che seguono (ritenendosi, in ogni caso, superflue ai fini decisori le richieste istruttorie formulate da parte resistente, considerato peraltro che la ricorrente invece all'udienza aveva espressamente rinunciato alle proprie).
1.- È pacifico che la relazione more uxorio tra la ricorrente e il resistente sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali rispetto al minore.
2.- Quanto all'affidamento, la Suprema Corte insegna che si può derogare alla regola dell'affidamento condiviso dei figli solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. Civ. 7 dicembre 2010, n. 24841). Nel caso di specie, la a dedotto che il padre ha trascurato dal punto di vista affettivo Parte_1 il piccolo , incontrandolo in modo del tutto saltuario e altalenante. Il resistente non ha assolto Per_1 neppure ai suoi doveri economici in quanto nel mese di giugno 2023 ha tardato a corrispondere il contributo paterno al mantenimento della prole e le spese straordinarie;
da maggio a settembre 2024, peraltro, ha interrotto il versamento del mantenimento ordinario e straordinario, riprendendo l'erogazione solo dal successivo mese di ottobre. La condotta ostruzionistica che il attribuisce alla ricorrente non risulta affatto comprovata CP_1 dagli atti di causa, essendosi limitata ad affermazioni apodittiche e prive di qualunque elemento probatorio a suffragio. Tutto ciò costituisce una condotta che integra gli estremi dell'art. 337 quater c.c., essendo evidente che l'affido condiviso, nella situazione innanzi descritta, sarebbe controproducente per il corretto sviluppo psico-fisico del minore, oltre ad essere di fatto impraticabile in ragione del provvedimento di misura cautelare (non versato in atti ma rimasto incontestato) che lo attinge, circostanza che osta dunque ad una auspicabile condivisione d'intenti volta ad assumere le decisioni riguardanti la vita del minore;
l'incapacità del padre di assumere con senso di responsabilità il suo ruolo di genitore impone, quindi, allo stato di affidare il figlio in via esclusiva alla madre, il che comporta che costei Per_1 abbia l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di lui. Peraltro, tra le parti è rimasto incontestato che vi sia un'assoluta mancanza di dialogo da diversi anni, il che esclude che la coppia genitoriale possa assumere concordemente le decisioni rilevanti ed anche quelle di ordine pratico (a titolo esemplificativo, autorizzazioni scolastiche o di natura sanitaria) relative al figlio, peraltro affetto da una disabilità accertata. Pertanto, il figlio della coppia a decorrere dal corrente mese di luglio 2025 va affidato in via esclusiva alla madre;
a ciò consegue che quest'ultima eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione relative a
, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per il figlio saranno adottate dalla madre. Per_1 Oltre all'affido esclusivo, va disposto il collocamento del minore presso la genitrice in ragione della sua maggiore capacità accuditiva (stante la tenera età di ) e considerato che ha con lei Per_1 convissuto ininterrottamente sin dalla nascita. 3.- Quanto al regime degli incontri tra il padre e il figlio, deve disporsi che allo stato venga di fatto esercitato dai nonni paterni (sino alla cessazione dello stato detentivo del ), così come da CP_1 richiesta formulata concordemente da ambedue le parti e come peraltro già avviene da tempo, con permanenza del minore presso l'abitazione dei nonni paterni dalle ore 12:00 alle ore 20:00 di tutti i sabati, visto e considerato che tra loro già vige un sereno e costante rapporto, pacificamente riconosciuto da entrambe le parti di lite. Viceversa, cessato lo stato detentivo del resistente, il padre potrà incontrare il minore (che ha da poco compiuto quattro anni) secondo il calendario ordinariamente applicato da questo Tribunale anche con riferimento ai pernottamenti del minore, cui la madre non si è opposta (cfr. ricorso), con il padre nei week-end alternati e durante le festività; invero, non sussistono motivi ostativi rispetto a tale possibilità ed inoltre, solo consentendo al padre di tenere con sé il figlio anche di notte, può consolidarsi un significativo rapporto affettivo con lui, a tutela peraltro del corrispondente interesse del minore. Invero, la stessa genitrice ha inteso limitare gli incontri del figlio coi soli nonni paterni nelle memorie depositate successivamente all'originario ricorso solo in ragione del sopraggiunto stato detentivo del ma nell'atto introduttivo lei stessa si era detta propensa che gli incontri padre-figlio fossero CP_1 regolarmente disciplinati dal Tribunale. 4.- Quanto al contributo economico in favore di , premesso che la madre lavora come bracciante Per_1 agricola con un reddito annuo lordo dichiarato nell'anno di imposta 2023 di soli € 5.352,00 (come emerge dal certificato dell'Agenzia delle Entrate del 08.10.2024, in atti) e non è titolare di diritti dominicali su alcun bene immobile e che, peraltro, il prefato minore è affetto da importanti disturbi cognitivi e di linguaggio, a carico del resistente va posto l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, versando alla € 200,00 mensili, a decorrere dal mese di novembre 2024 Parte_1 (considerato che il ricorso è stato depositato il 7.11.2024, in virtù del principio della domanda); il pagamento, soggetto ad adeguamento annuale ISTAT, dovrà avvenire entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la mensilità in corso e per gli arretrati nonché entro il 5 di ogni mese per quelle future. Detto importo è stato così determinato in ragione del fatto che trattasi dell'importo che il CP_1 ha già liberamente versato nel corso degli anni addietro e che egli stesso si è dichiarato disposto a continuare a versare sia nella memoria di costituzione depositata il 02.05.2025 che nella successiva memoria depositata il 23.05.2025 (salvo poi avere un ripensamento e chiedere una sospensione del relativo versamento all'udienza del 04.06.2025 per il tramite dei suoi procuratori), fermo restando che egli ha comunque omesso di produrre le proprie dichiarazioni fiscali e la documentazione bancaria, come prescritto dalla riforma , condotta valutata negativamente ex art. 116 c.p.c. Pt_2
Rilevano solo in parte, inoltre, la licenza media del e la privazione di libertà cui egli versa CP_1 presso la casa circondariale di Catania, poiché l'art. 20 dell'ordinamento penitenziario favorisce la destinazione dei detenuti al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, recita la norma, possono essere organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative della popolazione reclusa. L'esborso di 200,00 euro mensili, comunque già versato dal resistente in passato, ancorché in modo discontinuo, non può però essere aumentato – a parere di questo Collegio –, come invece richiesto dalla ricorrente, sia in ragione dell'attuale stato di detenzione paterno sia in ragione della tenera età di (che comunque dispone anche dell'indennità di frequenza per 9 mesi all'anno, oltre Per_1 all'AUU) sia a causa della nascita di una seconda figlia del , , al cui sostentamento CP_1 Per_2 dovrà comunque provvedere. Il resistente dovrà corrispondere alla le spese straordinarie che questa dovesse Parte_1 affrontare nell'interesse del minore nella misura del 50%, disponendosi che le parti facciano applicazione del “Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 8.7.2019.
5.- Va, altresì, disposto che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario del minore, ovvero la la quale potrà pretenderne il versamento diretto da Parte_1 parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi.
6.- La soccombenza reciproca delle parti (della ricorrente sull'ammontare del contributo al mantenimento della prole e del resistente sull'affido esclusivo) nonché il sostanziale accordo delle parti sulle restanti questioni (collocamento materno, temporaneo esercizio del diritto di visita da parte dei nonni paterni, ripartizione delle spese straordinarie e percezione integrale dell'AUU da parte della genitrice) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
7.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 7.11.2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1 1) affida a decorrere dal corrente mese di luglio 2025 il figlio della coppia in via esclusiva alla madre e dispone, per l'effetto, che quest'ultima eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione relative al figlio, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per saranno adottate dalla madre;
Per_1
2) dispone il collocamento del minore presso la madre;
3) dispone che all'attualità il diritto di visita paterno venga temporaneamente esercitato dai nonni paterni (sino alla cessazione dello stato detentivo del ), con permanenza del CP_1 minore presso l'abitazione dei nonni paterni dalle ore 12:00 alle ore 20:00 di tutti i sabati;
4) cessato lo stato detentivo del resistente, il padre potrà e dovrà incontrare e tenere con sé il minore, tenendo conto sia delle esigenze di lavoro dei genitori che, soprattutto, di quelle di vita della minore, e comunque secondo il seguente calendario minimo: a) il martedì ed il venerdì di ogni settimana dalle 17,00 alle 20,00; b) a settimane alterne dalle 10,00 del sabato alle 20,00 della domenica;
c) nel periodo natalizio, negli anni pari, dalle h. 10,00 del 23/12 alle 20,00 del 30/12 e, negli anni dispari, secondo i medesimi orari dal 30/12 al 6/1 e così di seguito;
d) nel periodo pasquale dalle h. 10,00 del venerdì Santo alle 20,00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari;
e) nel periodo estivo per 15 giorni – eventualmente da suddividere in periodi più brevi - o in luglio o in agosto ad anni alterni previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
in ogni caso e con decorrenza immediata, per le altre festività e per i giorni del compleanno della minore, questi ultimi preferibilmente da trascorrersi insieme, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
5) dà atto che il presente regolamento degli incontri é puramente indicativo e che le parti, ed in particolare la madre collocataria prevalente, dovranno favorire in tutti i modi i contatti più frequenti tra il padre ed il figlio;
6) pone a carico del l'obbligo di versare all'altro genitore a decorrere da novembre CP_1
2024 l'assegno mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
il pagamento, soggetto ad adeguamento ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la mensilità in corso e per gli arretrati nonché entro il 5 di ogni mese per quelle future;
7) pone altresì a carico del padre, nella misura del 50%, le spese straordinarie che la madre dovesse sostenere nell'interesse del minore, disponendosi che le parti si attengano al
“Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 8.7.2019.
8) dispone che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente del minore, la la quale potrà pretenderne il versamento diretto da Parte_1 parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi;
9) compensa le spese di lite;
10) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile in data 1 luglio 2025.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
Il presente provvedimento è stato steso con la collaborazione del MOT dott. Davide Giandonato