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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/12/2025, n. 4346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4346 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia
Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter cpc sostitutiva dell'udienza del
28.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 2703/2023 R.G.
promossa da nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati
Emanuela Natoli (codice fiscale;
PEC C.F._2
fax n. 095.386865) e Carola Email_1
Magistro (codice fiscale PEC C.F._3
fax n. 095.386865) ed elettivamente Email_2
domiciliato presso il loro studio sito in Catania, Corso Italia n. 213, giusta procura in atti;
CONTRO
L (cod. fisc. – Controparte_1 P.IVA_1 partita iva ), con sede centrale in Roma, in persona del Presidente e P.IVA_2 legale rappresentante p.t. – che agisce anche quale mandatario della
[...] con sede in Roma, ai sensi Controparte_2 dell'art.13 della l.n.448/98 nonchè della procura a rogito della Dott.ssa
[...]
notaio in Tivoli, in data 3 luglio 2014, rep. 37521 – racc. 5762, Per_1 registrato a Tivoli in pari data al n. 3404 serie 1t –– elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in Catania piazza della repubblica n. 26 - avvocatura sede provinciale – presso il sottoscritto procuratore avv. Livia Gaezza CP_1 che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti del 23.1.2023,
(rep.37590/7131), a rogito del Notaio iscritto al Collegio dei Distretti Per_2
Notarili Riuniti;
CONTRO
, C.F. P.I. con Controparte_3 P.IVA_3 sede in Roma, via Giuseppe Grezar, 14, in persona del responsabile p.t., signor nella qualità di Responsabile Atto Introduttivi del Giudizio Controparte_4
Sicilia, giusta procura speciale, autenticata nella firma dal notaio dott. Per_3
di Roma – rep. n. 180134, racc. n. 12348 del 22.06.2023 (all. 12),
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Artimagnella, C.F. C.F._4
presso il cui studio in Troina, via Umberto, 28 è elettivamente domiciliata,
[...] giusta procura in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessi tutti gli atti e verbali di causa che vanno richiamati va preliminarmente accolta la richiesta di estinzione del giudizio per avvenuta definizione agevolata ex lege n.
197/2022.
Pag. 2 di 5 Ed invero parte ricorrente nelle note ex art 127 ter cpc ha depositato copia dell'accoglimento della domanda di riammissione alla c.d. rottamazione quater di parte ricorrente e relativi pagamenti alla rata in scadenza al 31.07.2025 nonché atto di rinuncia al presente giudizio sottoscritto dal sig. Parte_1
Ed invero l'art 12 bis della DL 84/2025 – convertito nella Legge 108/2025 ha introdotto norma di interpretazione autentica in materia di effetti della definizione agevolata sui giudizi pendenti a seguito di definizione agevolata.
La suddetta norma ha chiarito che ai soli fini dell'estinzione del giudizio relativo ai debiti inclusi nella dichiarazione di adesione alla rottamazione, la definizione agevolata si perfeziona con il versamento della prima rata ( o unica) delle somme dovute, purchè risulti intervenuta la presentazione della domanda di adesione;
la comunicazione di accoglimento di parte dell' ; il pagamento della prima Controparte_5 rata.
Una volta adempiuto questo requisito il giudice deve dichiarare d'ufficio l'estinzione del giudizio su richiesta del debitore o dell'Ente impositore, oppure dell'Ente che abbia titolo ad intervenire mediante deposito di documentazione quale la domanda di adesione, la comunicazione dell'accoglimento e la prova del pagamento.
Consta agli atti che il carico oggetto del presente giudizio è stato incluso nella rottamazione quater nonché l'accoglimento della domanda di riammissione alla c.d. rottamazione quater di parte ricorrente e i relativi pagamenti alla rata in scadenza al
31.07.2025 nonché atto di rinuncia al presente giudizio sottoscritto dal sig. Pt_1
[...]
Pertanto essendosi perfezionata la definizione agevolata per espressa previsione normativa sopravvenuta va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto che l'estinzione del giudizio è stata dichiarata a seguito di disposizione normativa sopravvenuta di interpretazione autentica si ritiene che sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese processuali tra le parti.
Pag. 3 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara l'estinzione del presente giudizio per avvenuta definizione agevolata ai sensi dell'art 12 bis del DL 84/2025, conv in L. 108/2025;
compensa le spese di lite tra le parti.
Cosi deciso, li 05.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 4 di 5
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia
Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter cpc sostitutiva dell'udienza del
28.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 2703/2023 R.G.
promossa da nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati
Emanuela Natoli (codice fiscale;
PEC C.F._2
fax n. 095.386865) e Carola Email_1
Magistro (codice fiscale PEC C.F._3
fax n. 095.386865) ed elettivamente Email_2
domiciliato presso il loro studio sito in Catania, Corso Italia n. 213, giusta procura in atti;
CONTRO
L (cod. fisc. – Controparte_1 P.IVA_1 partita iva ), con sede centrale in Roma, in persona del Presidente e P.IVA_2 legale rappresentante p.t. – che agisce anche quale mandatario della
[...] con sede in Roma, ai sensi Controparte_2 dell'art.13 della l.n.448/98 nonchè della procura a rogito della Dott.ssa
[...]
notaio in Tivoli, in data 3 luglio 2014, rep. 37521 – racc. 5762, Per_1 registrato a Tivoli in pari data al n. 3404 serie 1t –– elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in Catania piazza della repubblica n. 26 - avvocatura sede provinciale – presso il sottoscritto procuratore avv. Livia Gaezza CP_1 che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti del 23.1.2023,
(rep.37590/7131), a rogito del Notaio iscritto al Collegio dei Distretti Per_2
Notarili Riuniti;
CONTRO
, C.F. P.I. con Controparte_3 P.IVA_3 sede in Roma, via Giuseppe Grezar, 14, in persona del responsabile p.t., signor nella qualità di Responsabile Atto Introduttivi del Giudizio Controparte_4
Sicilia, giusta procura speciale, autenticata nella firma dal notaio dott. Per_3
di Roma – rep. n. 180134, racc. n. 12348 del 22.06.2023 (all. 12),
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Artimagnella, C.F. C.F._4
presso il cui studio in Troina, via Umberto, 28 è elettivamente domiciliata,
[...] giusta procura in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessi tutti gli atti e verbali di causa che vanno richiamati va preliminarmente accolta la richiesta di estinzione del giudizio per avvenuta definizione agevolata ex lege n.
197/2022.
Pag. 2 di 5 Ed invero parte ricorrente nelle note ex art 127 ter cpc ha depositato copia dell'accoglimento della domanda di riammissione alla c.d. rottamazione quater di parte ricorrente e relativi pagamenti alla rata in scadenza al 31.07.2025 nonché atto di rinuncia al presente giudizio sottoscritto dal sig. Parte_1
Ed invero l'art 12 bis della DL 84/2025 – convertito nella Legge 108/2025 ha introdotto norma di interpretazione autentica in materia di effetti della definizione agevolata sui giudizi pendenti a seguito di definizione agevolata.
La suddetta norma ha chiarito che ai soli fini dell'estinzione del giudizio relativo ai debiti inclusi nella dichiarazione di adesione alla rottamazione, la definizione agevolata si perfeziona con il versamento della prima rata ( o unica) delle somme dovute, purchè risulti intervenuta la presentazione della domanda di adesione;
la comunicazione di accoglimento di parte dell' ; il pagamento della prima Controparte_5 rata.
Una volta adempiuto questo requisito il giudice deve dichiarare d'ufficio l'estinzione del giudizio su richiesta del debitore o dell'Ente impositore, oppure dell'Ente che abbia titolo ad intervenire mediante deposito di documentazione quale la domanda di adesione, la comunicazione dell'accoglimento e la prova del pagamento.
Consta agli atti che il carico oggetto del presente giudizio è stato incluso nella rottamazione quater nonché l'accoglimento della domanda di riammissione alla c.d. rottamazione quater di parte ricorrente e i relativi pagamenti alla rata in scadenza al
31.07.2025 nonché atto di rinuncia al presente giudizio sottoscritto dal sig. Pt_1
[...]
Pertanto essendosi perfezionata la definizione agevolata per espressa previsione normativa sopravvenuta va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto che l'estinzione del giudizio è stata dichiarata a seguito di disposizione normativa sopravvenuta di interpretazione autentica si ritiene che sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese processuali tra le parti.
Pag. 3 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara l'estinzione del presente giudizio per avvenuta definizione agevolata ai sensi dell'art 12 bis del DL 84/2025, conv in L. 108/2025;
compensa le spese di lite tra le parti.
Cosi deciso, li 05.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessia Trovato
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