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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 21/12/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa IN Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 945\2024 RG, vertente
TRA
, con sede Parte_1
in Milano, in persona del legale rappresentante, sig. elettivamente Parte_1
domiciliata in Bologna, alla via F. Petrarca n. 2, presso lo studio degli avv. ti Paola Garini e
EN RO, che la rappresentano e difendono giusta procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto d'appello;
APPELLANTE
E
con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via F. Crispi 1/30, presso lo studio dell'avv. Fabio
1 Moliterno, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti redatta su foglio separato in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3580/2024, resa in data 5/7/2024 dal Tribunale di
Salerno; opposizione a decreto ingiuntivo in materia di risoluzione contrattuale e risarcimento
danni;
CONCLUSIONI: come da conclusioni scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
9/10/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 6/9/2024, la
[...]
proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n. 3580/2024 del 5/7/2024 (pubblicata in data 8/7/2024 e notificata in data 10/7/2024), con la quale il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, così provvedeva:
1. in parziale
accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2438/2015, emesso dal
Tribunale di Salerno in data 19- 23/09.2015; 2. in parziale accoglimento della pretesa
creditoria azionata in via monitoria dalla “ condanna la Controparte_1 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in Parte_1
favore dell'opposta, in persona del legale rapp.te p.t., della somma di € 2.607,75, oltre interessi
nella misura di cui al d.lgs. 231/2002, con decorrenza dalla scadenza delle singole fatture al
soddisfo.
3. dichiara compensate tra le parti le spese di lite, comprese quelle di CTU, già
liquidate in corso di causa con separato decreto>.
In effetti, con decreto ingiuntivo n. 2438/2015 del 19/9/2015 (notificato in data 30/9/2015) la ingiungeva alla CP_1 Parte_2
[..
[...] (di seguito per brevità, solo il pagamento di €
[...] Parte_1
5.215,50, oltre accessori e spese, quale compenso per la realizzazione di interventi di implementazione tecnica del sito internet “www.idealandia.it” destinato alla compravendita on-
line, giusta fatture nn. 185, 197 e 205 del 2015.
Avverso detto decreto, con atto notificato in data 9/11/2015, proponeva opposizione la società
titolare del sito, rappresentando che nel 2013 aveva commissionato a tale Parte_1
la realizzazione del sito internet sopra menzionato, il quale si era affidato per Persona_1
l'adempimento dell'incarico alla società che, tuttavia il , pur incassando CP_1 Per_1
migliaia di euro, non corrispondeva alla il compenso pattuito per circa € CP_2
8.000,00, ragion per cui le prestazioni pattuite non proseguivano;
di conseguenza la riscontrati diversi problemi di funzionamento del sito, nell'ottobre 2014 Parte_1
risolveva il contratto con il e si rivolgeva direttamente alla che la Per_1 CP_1
pagava al l'ulteriore somma di € 9.000,00, al fine di garantire il Parte_1 Per_1
pagamento della che la società opposta, però, non solo non risolveva le CP_1
problematiche del sito create dal , cioè i bugs del programma, “lavori” per i quali la Per_1
pagava la somma di € 8.344,80 (fatture n. 446-452\2024 e nn. 37-66\2015), Parte_1
ma non consegnava nemmeno i lavori di implementazione del sito, di cui le fatture azionate in monitorio, con la conseguenza che, dopo numerosissimi solleciti rimasti senza risposta, in data
15/6/2015 si addiveniva alla chiusura dei rapporti.
Di conseguenza, la chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, Parte_1
domandando in via riconvenzionale la risoluzione contrattuale per grave inadempimento e la condanna alla restituzione di quanto corrisposto alla per l'esecuzione della CP_1
parte del lavoro commissionato, corrispondente alla somma di € 8.344,80, oltre rimborso della di € 2.527,20 per il compenso versato al proprio CTP (cfr. fatture n. 18-27/2015 dell'ing.
e risarcimento dei danni subiti per la somma di € 15.000,00 in ragione Persona_2
dell'impossibilità di poter svolgere l'attività di vendita on line, dei costi sostenuti e da sostenere
3 per la realizzazione di un nuovo software. Infine, la società opponente chiedeva la condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c. per la temerarietà della lite e al pagamento delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva ritualmente la CP_1
contestando le avverse pretese ed eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione in opposizione e della domanda riconvenzionale avanzata dalla società per Parte_1
violazione dell'art. 163 III comma n. 4 cpc. La società opposta, inoltre, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda riconvenzionale, formulando domanda di chiamata in causa del terzo, . Persona_1
Di seguito, rigettata l'istanza di chiamata in causa del terzo e di concessione della provvisoria esecuzione del monitorio opposto (cfr. ordinanza del 24/2/2016), veniva assunta la prova orale ammessa (cfr. ordinanza del 19/10/2016; verbale di udienza del 3/3/2017 presso il Tribunale di
Perugia per l'escussione del verbali di udienza 10/3/2017, 19/5/2017, Persona_2
4/5/2018, 12/10/2018 e 22\2\2019; verbale di udienza del 15\11\2019 e 29\10\2021 per l'interrogatorio formale di ). Parte_3
Di seguito, con ordinanza del 16/2/2022 le parti erano invitate a transigere la lite in virtù di una proposta formulata dal G.U. ex art. 185 bis cpc.
Tuttavia, all'udienza del 20/4/2022, preso atto della mancata accettazione della proposta conciliativa da parte dell'opponente, si procedeva alla nomina del consulente tecnico d'ufficio,
dott.ssa , che depositava la relazione finale in data 31/5/2023. Persona_3
Infine, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc (cfr. ordinanza del 7/3/2024), la causa era decisa con la sentenza qui gravata, con la quale il Tribunale di Salerno, revocato il decreto ingiuntivo, condannava la al pagamento della minor somma di € Parte_1
2.607,75, oltre interessi ex Dlgs 231\2002, compensando le spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure, superate le eccezioni preliminari di nullità dell'atto di citazione e di difetto della legittimazione passiva, inerendo la causa esclusivamente al rapporto contrattuale instaurato tra le parti in causa, riteneva sussistenti nel caso di specie due distinti
4 contratti di appalto di servizi: l'uno dell'ottobre 2014, avente ad oggetto l'eliminazione dei bugs del programma, ed eseguito tra il gennaio\febbraio 2015 per 12 giornate lavorative (come da mail del 19/12/2014 e 22/12/14) e per il prezzo già pagato di € 8.344,80; l'altro, datato
17\4\2015 per l'ulteriore implementazione del sito, il cui prezzo era oggetto del monitorio opposto. In relazione al primo contratto, il Tribunale riteneva infondata la domanda di risoluzione, essendo emerso dall'istruttoria l'esecuzione delle prestazioni previste (12 giornate lavorativa), mai contestate con le numerosissime mail allegate in atti, nonché il pagamento del prezzo, senza alcuna rimostranza. Senza considerare che con il pagamento e il conferimento dell'ulteriore incarico dell'aprile 2015, la dimostrava di fatto di ritenere Parte_1
l'eccepito inadempimento di scarsa importanza. Rigettava, di conseguenza, anche la domanda di risarcimento per l'omessa prova sia con riferimento al danno lamentato, che al nesso causale.
Per quanto riguarda il successivo rapporto contrattuale del 17/4/2015, sul quale si fondava il decreto ingiuntivo, dall'esame delle mail intercorse tra le parti il primo giudice rilevava l'esecuzione parziale e non a regola d'arte delle prestazioni da parte della così CP_1
come accertato anche dal CTU, e, riqualificando l'eccezione di inadempimento avanzata da parte opponente come domanda di riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1668 c.c., riduceva l'importo del credito ingiunto del 50%, pari ad € 2.607,75 oltre interessi.
Infine, in ragione della complessità del caso di specie compensava integralmente tra le parti, sia le spese di lite che quelle relative alla CTU.
Quindi, con l'impugnazione in esame, la censurava la sentenza di primo Parte_1
grado per i seguenti motivi:
- Errata e contraddittoria interpretazione e applicazione del principio dell'onere della prova, gravante sul creditore opposta in conseguenza della formulazione dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc, con conseguente domanda di risoluzione e risarcimento danni. Per la società appellante, infatti, il giudice di primo grado avrebbe scandagliato solo il comportamento della senza che la controparte Parte_1
5 avesse dimostrato il suo esatto adempimento, peraltro conclamato dalle prove orali,
dalla documentazione in atti e dalla CTU;
- Errata interpretazione e valutazione delle circostanze fattuali poste a base del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, pur essendo l'oggetto della controversia un unico contratto, semmai suddiviso in due parti, come ammesso da controparte. Con la conseguenza, a detta di parte appellante, della risoluzione dell'intero contratto e della restituzione delle somme versate sin dall'inizio, oltre al risarcimento del danno, essendo l'inadempimento della ingiustificato, non avendo mai consegnato CP_1
all'appellante un sito perfettamente funzionante;
- Ingiusto, immotivato ed errato, sia in fatto che in diritto, mancato accoglimento della domanda riconvenzionale, sussistendo il dedotto inadempimento alle obbligazioni di risultato assunte, imputabile alla grave e sempre contestato. Inoltre, per CP_1
l'appellante era dimostrato il dedotto danno, sia per mancato guadagno per non aver potuto esercitare la sua attività di e-commerce, di conseguire posizionamento sul mercato e acquisire clientela, da determinarsi in via equitativa;
sia il danno non patrimoniale, stante la perdita di tempo, lo stress e i patimenti d'animo, oltre la perdita di immagine;
- Errata e contraddittoria interpretazione e valutazione in merito all'inadempimento e\o al “grado” di inadempimento di ed errata applicazione dell'art. 1668 primo CP_1
comma c.c., sia perché tale disposizione normativa si fonda sul presupposto dell'avvenuta consegna dell'opera, che invece mancherebbe nel caso di specie, sia perché la salomonica riduzione del 50% non teneva conto dell'intero importo dell'unico contratto.
- La conseguente ingiusta, errata e contraddittoria compensazione delle spese legali.
L'appellante, quindi, così concludeva: < 1. accogliere le conclusioni avanzate in primo grado
che qui si riportano: “- NEL MERITO In via principale: Accogliere la presente opposizione al
6 decreto ingiuntivo N. 2438/ 2015 - R. G. 7502/2015, e per l'effetto revocarlo integralmente,
perché illegittimo ed infondato in fatto e diritto, per le ragioni di cui alla parte espositiva. In
via riconvenzionale: Previo ogni necessario ed opportuno accertamento in fatto e in diritto,
dichiarare la risoluzione giudiziale del rapporto contrattuale tra le odierne parti in causa per
grave e rilevante inadempimento di in ordine alle obbligazioni assunte nei CP_1
confronti di per i motivi di cui al presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_1
1453 e ss. c.c., e conseguentemente condannare in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, alla restituzione di quanto indebitamente percepito in relazione
alle fatture n. 446-453/2014 e n. 37-66/2015 per un ammontare di € 8.344,80, o la somma
maggiore o minore che risulterà dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre al
pagamento di € 2.527,20 relativi alle fatture 18- 27/2015 dell'Ingegner oltre Persona_2
al risarcimento dei danni per i motivi di cui in narrativa, che si quantificano in € 15.000,00 o
nella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa, da liquidarsi anche in via
equitativa in caso di mancata prova dell'esatto ammontare, oltre rivalutazione monetaria e gli
interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo
saldo ai sensi del novellato art. 1284 c.c. quarto comma. Condannare altresì parte appellata,
ai sensi dell'art. 96 c.p.c., alla refusione delle spese di lite ed al risarcimento dei danni derivanti
dalla temerarietà dell'azione monitoria intrapresa, nella misura ritenuta di giustizia. e
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
2. in via ulteriore e conseguente
condannare in persona del suo legale rappresentante pro-tempore a) a restituire CP_1
a la somma di € 4.661,34, corrisposta alla n adempimento della sentenza Parte_1 CP_1
impugnata; b) a rimborsare a la somma di € 963.29 corrisposta alla CTU Parte_1
Dott.ssa pari al 50% dell'importo liquidatole dal giudice di prime cure con decreto Persona_4
in data 18.6.2024. Il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria e interessi di mora dal giorno
dell'avvenuto pagamento da parte di delle somme sopra precisate, sino Parte_1
7 all'effettivo loro rimborso da parte di 3. In ogni caso con vittoria di spese e compensi CP_1
legali di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese forfettarie 15%, Cassa Previdenza Avvocati
e IVA di legge per entrambi i gradi di giudizio>.
Instauratosi il contraddittorio nel giudizio di secondo grado, si costituiva la CP_1
contestando analiticamente quanto ex adverso dedotto e richiesto con atto d'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Successivamente, ritenuta irrilevante la richiesta rinnovazione della CTU (cfr. ordinanza del
30/1/2025), la causa era rinviata all'udienza del 9/10/2025, previa concessione dei termini ex art. 352 per il deposito delle precisazioni delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.
Infine, la causa, sulle conclusioni come precisate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9/10/2025, era riservata per la decisione al Collegio (cfr. ordinanza del 14\10\2025).
Tanto premesso, ritiene la Corte che l'appello vada rigettato, anche se la diversa motivazione che di seguito si esporrà.
A. Interpretazione del rapporto intercorso tra le parti.
Ritiene questa Corte opportuno procedere dapprima alla disamina del motivo di appello relativo alla contestata unicità e\o diversità dei rapporti dedotti in causa, in quanto questione preliminare da un punto di vista logico e giuridico.
Invero, con l'appello in esame la si doleva della conclusione cui era Parte_1
pervenuto il primo giudice, secondo il quale i complessi rapporti intercorsi tra le parti in causa erano da distinguersi in due diversi accordi: l'uno dell'ottobre 2014, avente ad oggetto l'eliminazione dei bugs dei programmi, ed eseguito tra il gennaio\febbraio 2015, per 12 giornate lavorative (come da mail del 19/12/2014 e 22/12/14) e per il prezzo già pagato di € 8.344,80;
l'altro, datato 17\4\2015 per l'ulteriore implementazione del sito, il cui prezzo era oggetto del monitorio opposto.
8 Di contro, la società appellante riteneva che la pattuizione fosse da ricondurre ad un unico contratto, semmai diviso in due fasi attuative, come peraltro ammesso anche da controparte.
Orbene, codesta Corte ritiene che il motivo di appello non colga nel segno e vada respinto,
perché infondato.
Invero, da una attenta lettura delle numerose mail versate in atti emerge a chiare lettere la reale cronistoria dei rapporti contrattuali tra le parti in causa, sorti all'indomani della risoluzione dell'originario contratto con il , al quale era stato affidato l'incarico di programmare un Per_1
software di e-commerce (cfr. contratto del 12\12\2013). Di conseguenza, la Parte_1
nell'ottobre 2014 si rivolgeva direttamente alla er l'eliminazione dei bugs dei CP_1
programmi e per l'implementazione tecnica del sito web, tuttavia senza mai sottoscrivere un contratto con specifiche indicazione sulle obbligazioni reciproche, ma mediante reciproche mails, dalle quali risultano i lavori stabiliti (come da mail del 19/12/2014 e 21/12/14,
rispettivamente ai doc. n. 3.21, 3.22 e 3.25), previ vari “audit” del tecnico , Persona_5
per il prezzo già pagato di € 8.344,80 (cfr. fatture nn. 446 e 453 del 2014, n. 37 e 66 del 2015).
Da questo va distinto il secondo contratto, sempre concluso via mail tra le stesse parti in data
17\4\2015 per l'ulteriore implementazione del sito, come da n. 14 specifiche indicate (cfr. doc.
n. 3.47) e successivamente modificato (cfr. mail del 20/4/2015 e 24\4\2015) per un totale di 24
giornate lavorative, con espressa esclusione della installazione chat, video streaming e installazione certificato ssl, il cui prezzo parziale (€ 5.215,50; fatture nn. 185, 197 e 205 del
2015) è oggetto del monitorio opposto.
A nulla rileva, ai fini della corretta qualificazione dei due distinti rapporti contrattuali, la fitta corrispondenza tra le parti, afferente alla risoluzione di problemi contingenti – a volta anche strettamente personali - sui quali peraltro la nterveniva sempre prontamente CP_3
e senza alcuna ulteriore richiesta economica. Senza contare, inoltre, che le emergenze istruttorie lasciano intendere la continua interferenza sul sito da parte della stessa committente, tanto che
9 il CTU parla addirittura di lavoro “a due mani”, con continui spostamenti di responsabilità tra committente e appaltatore.
B. Onere probatorio;
eccezione di inadempimento;
risoluzione e riduzione del prezzo;
risarcimento danni.
Chiarita la natura del rapporto contrattuale tra le parti in causa, va affrontato l'ulteriore motivo con il quale l'appellante lamentava un'errata e contraddittoria interpretazione e applicazione del principio dell'onere della prova, gravante sul creditore opposto in conseguenza della formulazione dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc, con conseguente domanda di risoluzione e risarcimento danni. Per la società appellante, infatti, il giudice di primo grado avrebbe scandagliato solo il comportamento della senza che la controparte Parte_1
avesse dimostrato il suo esatto adempimento, peraltro conclamato dalle prove orali, dalla documentazione in atti e dalla CTU
Il motivo non è degno di pregio.
E' noto, infatti, che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal
codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla
verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende
all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia
della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento
opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. fra le tante, Cass. SS.UU. n.
7448/93, nonché Cass. nn. 6514/2007, 15702/2004, 15186/2003, 16911/2005), ragion per cui la documentazione allegata al fascicolo del monitorio costituiva prova sufficiente ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo. Le fatture commerciali, infatti, hanno valore di prove idonee del credito ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ma tale valore esauriscono nella fase monitoria del procedimento giacché nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, in quanto documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non comportano
10 neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio dall'opposto (cfr. tra le tante, Cass.,
Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023; Cass. 03/03/2009 n. 5071; Cass. 11/05/2007 n. 10860;
Cass. 17/11/2003 n. 17371).
Nella fase successiva a contraddittorio ristabilito, vale il principio secondo cui il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire unicamente la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà
sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass. Sez. Unite n. 13533
del 30\10\2001; Cass. n. 3373 del 12\2\2010; Cass. n. 8615 del 12\4\2006; Cass. n. 16324/2021;
Cass., ordinanza n. 25910/2025).
Ebbene, l'applicazione di tale regola al contratto di appalto, cui pacificamente si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto, implica che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto abbia l'onere di provare di avere
11 adempiuto la propria obbligazione, ossia di aver eseguito l'opera, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito, oggetto della sua pretesa.
Tuttavia, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata,
al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza delle difformità e dei vizi,
gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata,
anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei difetti e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia delle difformità e dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (cfr. Cass.,
Ordinanza n. 6161 del 07/03/2024; Cass., Ordinanza n. 21230 del 19/07/2023; Cass., Ordinanza
n. 12723 del 10/05/2023; Cass., n. 7267 del 13/03/2023; Cass., Ordinanza n. 2223 del
25/01/2022; Cass., n. 39599 del 13/12/2021; Cass., Ordinanza n. 10149 del 16/04/2021; Cass.
n. 19146 del 09/08/2013; Cass. n. 23923 del 27/12/2012). Ne discende che prima dell'accettazione la prova dell'assenza delle imperfezioni denunciate compete all'artefice; dopo l'accettazione, anche tacita, la dimostrazione dell'esistenza spetta all'ordinante.
Chiaramente, l'analisi dell'eccepito inadempimento va condotta in maniera separata per i due distinti contratti di appalto.
Orbene, questa Corte condivide la soluzione adottata dal Tribunale in riferimento al primo contratto di appalto di servizi stipulato tra le parti.
Come già ricostruito più sopra, dopo la risoluzione del contratto con il , venivano Per_1
effettuate delle giornate di “audit” ed analisi tecnica (accettazione risultante dalla mail del
10/12/2014 e 16/12/2014), all'esito delle quali la stimava un piano di intervento sul CP_1
software pari a 12 giornate lavorative (cfr. mail del 19/12/2014), con programmazione di inizio
12 lavori dal 6/1/2015 (cfr. mail del 22/12/2014), effettivamente eseguiti in nove giornate lavorative come da mail del 23/1/2015, ove veniva specificato anche la tipologia degli interventi apportati e corrispondenti ad implementazioni tecniche, completate in ulteriori 13 giornate lavorative, i cui risultati venivano accettati dalla e regolarmente saldati (cfr. Parte_1
mail del 5/2/2015, del 16/2/2015, del 24/3/2015, del 26/3/2015; fatture citate per complessivi €
8.344,80).
Il che già esclude in radice la sussistenza dell'eccepito inadempimento e\o inesatto adempimento, il cui onere probatorio gravava sul committente, essendo stata l'opera eseguita e consegnata.
Comunque, difetterebbe, come correttamente argomentato dal primo giudice, la gravità
dell'inadempimento, visto che non solo la committente provvedeva al pagamento dell'intero
“servizio”, ma conferiva alla un ulteriore incarico sul medesimo sito, così CP_1
manifestando, per facta concludentia, la sua fiducia nell'appaltatore e l'irrilevanza del dedotto inadempimento.
Deve, di conseguenza, confermarsi la pronuncia di rigetto della domanda di risoluzione e della connessa richiesta di restituzione del prezzo corrisposto.
Discorso diverso vale per il secondo contratto, databile 17\4\2015.
Come in precedenza detto, con la mail del 17/4/2015 la comunicava una valutazione su CP_1
specifici nuovi interventi richiesti dalla con una programmazione di 16 Parte_1
giornate lavorative a decorrere dal 27/4/2015, successivamente modificato (cfr. mail del
20/4/2015 e 24/4/2015, rispettivamente doc. n.
3.48 e 3.49) per un totale di 24 giornate lavorative, con espressa esclusione della installazione chat, video streaming e installazione certificato ssl. Seguivano, quindi, l'emissione delle fatture n. 185 dell'8/5/2015 per l'esecuzione di 5 giornate lavorative per interventi di implementazione tecnica (come da mail dell'8/5/2015,
doc. n. 3.57), n. 197 del 15/5/2015 per 5 giornate lavorative per altri interventi di implementazione tecnica (come da mail del 15/5/2015, doc. n. 3.59) e n. 205 del 22/5/2015 per
13 altre 5 giornate lavorative ancora per interventi di implementazione tecnica (come da mail del
22/5/2015, doc. n. 3.64). Da ultimo, con mail del 4/6/2015 la comunicava Parte_1
alla che dal 16/6/2015 avrebbe affidato la gestione tecnica del sito ad altra azienda, CP_1
chiedendo la consegna delle implementazioni mancanti entro il 15/6/2015, implementazioni che, tuttavia, la non riusciva a caricare, visto che la committente le aveva negato CP_1
l'accesso al sito (cfr. mail del 15/6/2015, doc. n. 3.68).
Da tale ricostruzione, in uno agli esiti dell'istruttoria espletata (cfr. mail in atti, tra cui quella del 22\5\2015, CTU e dichiarazioni testi), si evidenzia in maniera certa il non completamento dei lavori appaltati – nonostante il relativo onere probatorio gravasse sulla - e CP_1
la sussistenza di alcuni vizi dell'opera comunque eseguita1. Con la conseguenza che,
prevedendo l'appalto di servizi un'obbligazione di risultato, ritiene la Corte che ricorrano nel caso di specie i presupposti della richiesta risoluzione ex art. 1453 cc e della gravità
dell'inadempimento.
Deve, infatti, ritenersi erronea la decisione del giudice di prime cure, laddove procedeva alla riqualificazione dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc in eccezione di riduzione del prezzo ex art. 1668 cc e procedeva, quindi, alla riduzione del 50% del corrispettivo richiesto dalla CP_1
In primo luogo, l'eccezione di riduzione del prezzo non può essere rilevata di ufficio, essendo rimessa alla discrezionalità della parte, la quale ha interesse a mantenere in vita il rapporto contrattuale, sia pure ad un costo inferiore. E tale domanda non risulta mai avanzata dalla
Parte_1
D'altra parte, la finalità della domanda di risoluzione, formulata nel caso in esame, ha una finalità del tutto diversa, in quanto tende a rimuovere dal mondo giuridico il contratto, 1 “L'inadempimento del fornitore si presenta in termini di mancata applicazione di standard di qualità non rispondenti anche alle norme UNI EN ISO e alle regole tecniche di monitoraggio, controllo e miglioramento” (cfr. CTU in atti). 14 addirittura disponendo, se possibile, la restituzione delle prestazioni già eseguite in esecuzione del contratto risolto.
Inoltre, il pacifico mancato completamento dell'opera appaltata comporta, già di per sé,
l'applicazione della disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale, con esclusione della garanzia speciale di cui agli artt. 1667 e ss cc.
Passando alle conseguenze dell'accoglimento della domanda di risoluzione, va ricordato che l'efficacia retroattiva della pronuncia di risoluzione per inadempimento comporta l'insorgenza,
a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. In tema di appalto,
l'esecuzione parziale delle opere appaltate, anche se protratta nel tempo, non è ostativa alla proposizione della domanda di risoluzione per inadempimento, e, fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica, non sottraendosi pertanto alla regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., della piena retroattività degli effetti della risoluzione, con la conseguenza che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta "restitutio in integrum" per le opere di cui il committente stesso si sia giovato (cfr. Cass.
Ordinanza n. 22065 del 12/07/2022; Cass. n. 15705 del 21/06/2013; Cass.
n. 6181 del 16/03/2011).
In omaggio al principio testè enunciato, quindi, deve riconoscersi che, nonostante l'accertato inadempimento determinante la risoluzione, la ha eseguito sia pure CP_1
parzialmente le opere di cui al contratto di appalto dell'aprile 2015, come emergente dalla documentazione in atti e dalla CTU, opere che sono passate nella piena ed esclusiva disponibilità\proprietà della nel momento in cui ha negato l'accesso in data Parte_1
15/6/2015 al proprio sito. Ragion per cui, si ritiene che tali lavori possano corrispondere, in via
15 equitativa, al 50% del valore del prezzo dell'appalto richiesto, ossia pari alla somma di €
2.607,75.
Di contro, va condivisa la valutazione del Tribunale in relazione al richiesto risarcimento danni,
non avendo offerto la parte appellante alcuna dimostrazione del nesso causale del (dedotto in maniera del tutto generica) danno subito rispetto all'inadempimento di controparte, né del danno-conseguenza. Vale sottolineare, peraltro, che nella mail del 15/6/2015 (doc. n. 3.67) il evidenziava che sul sito di e-commerce erano in corso indagini da varie procure, così Pt_1
adombrando divrse possibili cause dei, meramente enunciati, danni.
Parimenti, condivisibile è il rigetto della domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali,
connessi, a detta di parte appellante, alla perdita di tempo, allo stress e ai patimenti d'animo,
oltre che di danni all'immagine, per perdita di chances e di posizione commerciale, allegati in termini assolutamente generici e privi di qualsivoglia idonea dimostrazione.
Ad abundantiam, va sottolineato che la genericità dell'allegazione dei dedotti danni, nonché la mancata specifica dimostrazione degli stessi, non consentirebbe comunque il riconoscimento del diritto al relativo risarcimento, nemmeno attraverso la richiesta liquidazione equitativa in difetto di qualsivoglia elemento di prova del dedotto danno: l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c.,
presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché
grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (cfr. ex multis, Cass n. 127 del 08/01/2016; Cass.
16 n. 20889 del 17/10/2016; Cass., Ordinanza n. 13515 del 29/04/2022; Cass. n. 9744 del
12/04/2023).
Il tutto senza considerare, infine, l'esclusione della risarcibilità in re ipsa dei danni non patrimoniali cc.dd. “bagatellari”, ossia quelli futili od irrisori, ovvero causati da condotte prive del requisito della gravità (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008; Cass.
ordinanza n. 2370 del 04/02/2014; Cass. n. 16133 del 15/07/2014).
In conclusione, sulla base delle motivazioni sin qui esposte, va in parte qua riformata la sentenza di primo grado e, ferma la revoca del monitorio opposto, deve pronunciarsi la risoluzione del secondo contratto di appalto di servizi del 17-27\4\2015 e condannarsi la al pagamento della somma di € 2.607,75, oltre interessi ex Dlgs 231\2002, Parte_1
come mod. dalla legge 192\12, dalla domanda al soddisfo, in assenza di prova di mala fede, a titolo di restituio in integrum.
Rimangono assorbite le ulteriori questioni agitate dalle parti.
C. Spese di lite
Premesso che la riforma, sia pure in minima parte, comporta l'onere per la Corte della nuova pronuncia sulle spese anche del giudizio dinanzi al Tribunale, le spese processuali del doppio grado di giudizio vanno compensate, comprese quelle di CTU già liquidate, in ragione dell'esito complessivo della controversia e della reciproca soccombenza.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
nei confronti di ogni diversa domanda, eccezione e deduzione
[...] CP_1
disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale RIFORMA della sentenza n. 3580\2024 resa in data 5-8\7\2024 dal Tribunale di Salerno, PRONUNCIA
17 la risoluzione del secondo contratto di appalto di servizi del 17-27\4\2015 e
CONDANNA la Parte_1
al pagamento in favore della della somma di € 2.607,75,
[...] CP_1
oltre interessi ex Dlgs 231\2002, come mod. dalla legge 192\12, dalla domanda al soddisfo;
2) COMPENSA integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Salerno in camera di consiglio in data 4 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa IN Mainenti - - Dott.ssa Maria Balletti-
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